Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 831 | Data di udienza: 26 Gennaio 2012

* VIA VAS E AIA – Art. 7 d.lgs. n. 152/2006 – Sottoposizione a VAS di piani e programmi secondo le disposizioni delle leggi regionali – Regione Siciliana – Piano di lottizzazione – Sottoposizione a VAS – Condizioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2012
Numero: 831
Data di udienza: 26 Gennaio 2012
Presidente: Schillaci
Estensore: Barone


Premassima

* VIA VAS E AIA – Art. 7 d.lgs. n. 152/2006 – Sottoposizione a VAS di piani e programmi secondo le disposizioni delle leggi regionali – Regione Siciliana – Piano di lottizzazione – Sottoposizione a VAS – Condizioni.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 23 marzo 2012, n. 831


VIA VAS E AIA – Art. 7 d.lgs. n. 152/2006 – Sottoposizione a VAS di piani e programmi secondo le disposizioni delle leggi regionali – Regione Siciliana – Piano di lottizzazione – Sottoposizione a VAS – Condizioni.

L’art. 7 del d.lgs. n. 152/2006 prevede la sottoposizione a V.A.S. per piani e programmi “secondo le disposizioni delle leggi regionali”: alla luce dei provvedimenti normativi emanati nella Regione siciliana, non va sottoposto a VAS il piano di lottizzazione che non comporti alcuna variante allo strumento urbanistico,  né contenga opere soggette alle procedure di VIA o a valutazione d’incidenza (cfr.art . 6 della d.G.R. n. 200/2009). Viceversa, deve essere preceduto dalla VAS (la cui mancanza comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento di approvazione, ai sensi dell’art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006) il piano di lottizzazione preordinato alla realizzazione di un insediamento turistico, soggetto (anche) alla procedura VIA, per effetto dell’art. 7 del D.Lgs. 152/2006.

Pres. f.f. Schillaci, Est. Barone – E.G. (avv.ti Greppi, Razeto, Catanzaro e Fragalà) e G.D.L. (avv.ti Greppi, Razeto e Catanzaro) c. Comune di Siracusa (avv. Bianca)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 23 marzo 2012, n. 831

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 23 marzo 2012, n. 831

N. 00831/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03200/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 3200 del 2009, proposto da:
Eleonora Giaracà, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, Concetto Catanzaro, Elvira Fragalà, con domicilio eletto presso Elvira Fragalà in Catania, via Crociferi, 60; Giovanni Di Lorenzo, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Greppi, Concetto Catanzaro, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Concetto Catanzaro in Catania, via Crociferi, 60;

contro

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Bianca, con domicilio eletto presso Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, 10;

nei confronti di

Vincenzo Annino, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso Nicola Seminara in Catania, corso delle Province, 203;

per l’annullamento

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Siracusa n. 95 del 10 giugno 2009, pubblicata sull’albo pretorio dal 20 settembre 2009;

-di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso con il provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa e di Vincenzo Annino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il Primo Referendario dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consiglio Comunale di Siracusa, con deliberazione n. 95 del 10 giugno 2009, ha approvato il piano di lottizzazione convenzionato denominato “Acquamarina Club 2” in Contrada Terrauzza, Zona T1 del P.R.G. vigente per la realizzazione di un insediamento turistico – ricettivo.

Con il ricorso in esame la signora Eleonora Giaracà (proprietaria di un edificio residenziale e di un appezzamento di terreno prossimi alla zona interessata dal piano) e il signor Giovanni Di Lorenzo (Presidente del Consiglio di Circoscrizione Neapolis, competente per la zona dove dovrebbe essere realizzato il predetto insediamento), hanno impugnato il predetto provvedimento rilevando la mancanza della preventiva valutazione ambientale strategica prevista dall’art. 6 del codice del D.Lgs. 152/2006, comma 2° lett. a.)

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Siracusa ed il controinteressato Signor Annino (titolare del piano), i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di entrambi i ricorrenti e hanno controdedotto all’unica censura riguardante l’omessa preventiva attivazione del procedimento di V.A.S., sostenendo che l’istruttoria del procedimento fosse già conclusa prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 e che a norma dell’art. 52 del codice dell’ambiente, le procedure per la valutazione ambientale strategica non avrebbero riguardato i procedimenti amministrativi in corso, da concludersi secondo “le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimenti” .

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, viene all’esame del Collegio l’impugnazione della delibera di approvazione di un piano di lottizzazione per omessa preventiva procedura V.A.S.. Si tratta in particolare di una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un villaggio turistico alberghiero in Z.T.O. T1, sottoposta a vincolo paesaggistico (e per il quale è stato ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza) e che – almeno per quanto si può evincere dalla proposta di deliberazione n. 64 del 25/09/2006 – presenta caratteristiche tali da farlo rientrare nella tipologia di cui all’allegato IV, n.8 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 per i quali l’art. 6 del decreto citato richiede la VAS.

2. Prima di esaminare, nel merito, la censura proposta dai ricorrenti, deve essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle parti resistenti secondo le quali difetterebbe il requisito della legittimazione ad agire sia in capo alla signora Giaracà, sia in capo al Sig. Di Lorenzo.

Le due posizioni devono essere esaminate separatamente.

Quanto al signor Di Lorenzo, presidente di circoscrizione, l’eccezione è fondata, giacché non è configurabile alcun posizione differenziata che lo legittimi all’impugnativa. Diversamente, la signora Giaracà, radica la propria legittimazione ad agire sulla vicinitas del terreno interessato dalla realizzazione del piano di lottizzazione; in questa ipotesi, la giurisprudenza consolidata riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, ove gli stessi ritengano che per effetto della nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, si determini una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che i ricorrenti intenderebbero, invece, conservare (cfr. in particolare: Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4790) e riconosce l’interesse a pretendere il rispetto dell’assetto urbanistico – ambientale costituito con la disciplina urbanistica (cfr. Cons. Stato, IV, 8 marzo 2011, n.1423). Il ricorso proposto dalla signora Giaracà, è pertanto, ammissibile.

3. Con unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene l’illegittimità del piano di lottizzazione non preceduto dalla Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, la questione di diritto che si pone a fondamento della presente controversia riguarda l’assoggettamento a procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione avviato nel 1990 (istanza del 03/04/1990, prot. n. 2473), e poi reiterato, la cui istruttoria è stata svolta negli anni 2004-2006 (cfr. verbale n. 685/2 del 09/09/2004 della C.E.C., verbale n. 795/1 del 26/07/2006 della C.E.C., nota n. 10442 del 11/08/2006 del proponente Annino, verbale n. 762/1 del 07/09/2006 della C.E.C.), e che è stato definitivamente approvato il 10/06/2009 (cfr. proposta di deliberazione n. 64 del 25/09/2007, proposta di deliberazione n. 16 del 26/05/2008 e definitiva approvazione con deliberazione n. 95 del 10/06/2009).

4. Prima di esaminare in dettaglio la censura, è necessario premettere il quadro normativo di riferimento costituito dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

La valutazione ambientale strategica è stata introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Lo scopo dichiarato della direttiva (art. 1), è quello di garantire un “elevato livello di protezione dell’ambiente (…) all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.

Lo Stato italiano ha dato compiuta attuazione alla direttiva 2001/42/CE con il decreto legislativo 16.1.2008 n. 4, con il quale è stata interamente riscritta la parte II del D.Lgs. 152/2006 ed è stata dettata una specifica disciplina per la V.A.S. agli articoli 4 e seguenti.

Tale disciplina è stata ritenuta costituzionalmente legittima ed espressione di potestà legislativa esclusiva statale, perché inerente alla materia della “tutela dell’ambiente”, che l’art. 117, comma 2°, lett. s), della Costituzione, riserva alla legislazione esclusiva dello Stato (cfr. Corte Costituzionale, 22.7.2009, n. 225). Inoltre, la Corte Costituzionale ha anche affermato (Sent. n. 380 del 2007) che la materia dell’ambiente non è integralmente ricompresa nelle materie «assetto del territorio», «acque pubbliche» e «tutela del paesaggio», riservate alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana dall’art. 14, lettere f), i) e n), dello Statuto, né in quelle relative all’«igiene e sanità pubblica» riservate alla potestà legislativa concorrente della Regione dall’art. 17, lettera b), dello Statuto e ha evidenziato che la competenza legislativa in materia di “tutela dell’ambiente”, pur presentandosi «sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti» (sent. n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (cfr. anche sentenze n. 32 del 2006, n. 336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54 del 2000, sulla tutela dell’ambiente come materia “trasversale”).

Tornando alla disciplina nazionale, vengono in rilievo, per quanto d’interesse nella fattispecie in esame:

– l’art 6 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:a) che sono elaborati per la 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione (…) della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”; tra questi sono espressamente previsti (allegato IV, n.8 lett. a) “i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati”;

– l’art. 7, comma 2° del D.Lgs. 152/2006, comma 2°: “Sono sottoposti a V.A.S. secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all’articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali”.

Viene poi confermata l’assoluta obbligatorietà della V.A.S., tanto è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la V.A.S., dove prescritta, “sono annullabili per violazione di legge” (art. 11, comma 5°). Peraltro, il 3° comma dell’art. 11 citato nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 29/09/2010, n. 128 ( applicabile, quindi, ratione temporis alla fattispecie in esame) prevedeva che la fase di valutazione fosse effettuata durante la fase preparatorio del piano e comunque anteriormente alla sua approvazione.

Dall’esame della disciplina legislativa suindicata – di recepimento della direttiva 2001/42/CE – si giunge alla conclusione, della necessità della preventiva valutazione ambientale strategia del piano di lottizzazione, poiché esso in generale rientra nella categoria dei piani “che sono elaborati per la (…) la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli” di cui al sopra citato articolo 6 e che nello specifico è preordinato alla realizzazione di un insediamento turistico per il quale la V.A.S. è espressamente richiesta per effetto del rinvio all’allegato IV, n.8 lett. a.

5. La predetta normativa, deve essere, tuttavia integrata e coordinata con la normativa regionale, tenuto conto che il piano di lottizzazione, di competenza comunale, rientra nella tipologia di piani e programmi per i quali l’art. 7 citato ne subordina la sottoposizione a V.A.S. “secondo le disposizioni delle leggi regionali”, e che in ogni caso – per effetto del differimento dell’entrata in vigore della disciplina VAS nazionale e delle norme transitorie contenute nei commi 1, 2 e 2bis dell’art. 35 del D.Lgs. 152/2006 – nel caso di “mancanza di norme vigenti regionali” la normativa nazionale trova diretta applicazione a decorrere dal 12/02/2009 (data comunque anteriore alla delibera di approvazione del piano di lottizzazione).

A livello regionale, la V.A.S. e le relative procedure sono state disciplinate con i provvedimenti di seguito elencati:

– Con Decreto A.R.T.A. del 7 luglio 2004, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del 16.7.2004) (epoca, in cui non esisteva neanche la norma nazionale di recepimento della direttiva europea) sono state emanate disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell’art. 3, paragrafo 2a), della direttiva n. 42/2001/CE, “… nelle more dell’adozione di legge regionale”.

In particolare, l’art. 1 del decreto disponeva: “Sono soggetti a valutazione ambientale strategica, gli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e comunale previsti da norme legislative e regolamentari nelle materie indicate nell’art. 3 paragrafo 2a), della direttiva n. 42/2001/CE …”.

– Il successivo Decreto A.R.T.A. del 24 gennaio 2005 (G.U.R.S. n. 7 del 18.2.2005), ha poi modificato il precedente decreto 7 luglio 2004, dispova che “In sede di prima applicazione del presente decreto e sino all’emanazione di apposita regolamentazione che armonizzi i contenuti della valutazione ambientale alle diverse scale di pianificazione, ed al fine di evitare possibili duplicazioni delle procedure, restano esclusi dall’obbligo di valutazione ambientale strategica i piani ed i programmi di competenza comunale” (art. 1, comma 6°).

– Con avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 30.11.2007), l’Assessorato precisava che essendo entrato in vigore la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 “…le richieste di avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) … dovranno essere presentate secondo quanto disposto nella parte seconda dal predetto decreto legislativo n. 152/2006.”

– L’art. 59 della l.r. 6/2009 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009.), pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 20 maggio 2009, n. 22, ha poi previsto che “1. Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1, i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell’articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo medesimo, che: a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all’approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia. 4. Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovracomunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1”.

– Con Deliberazione G. R. 10/06/2009, n. 200, è stato approvato il Modello Metodologico Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica prevista dall’art. 59 della l.r. 6/2009 che dopo aver precisato l’ambito di applicazione della V.A.S. secondo le previsioni contenute del D.Lgs. 152/2006, ha ulteriormente precisato all’art. 2 “I piani e programmi … che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi …, sono sottoposti a V.A.S. solo qualora l’autorità competente valuti che possono avere effetti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui al presente modello metodologico procedurale (vedi art. 6, comma 3bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)”; l’art. 6 della deliberazione n. 200/2009 ha disposto, inoltre, che “sono esclusi dalla procedura di V.A.S., in quanto non determinano impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale: (…) i piani attuativi che non comportano varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di V.I.A. o a valutazione d’incidenza”.

– Infine, l’art. 13 della l.r. 13 del 29/12/2009, pubblicata sulla G.U.R.S. 31 dicembre 2009, n. 61. (e con decorrenza dal giorno stesso della sua pubblicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della stessa legge) ha modificato il 3° comma dell’art. 59 della l.r. n. 6/2009 disponendo che “ I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all’articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale”.

Dal quadro normativo sopra delineato si può ragionevolmente ritenere che al momento di definizione della fase istruttoria di valutazione del piano di lottizzazione era già in vigore la disposizione del decreto ARTA 24/01/2005 che escludeva i piani d’iniziativa comunale dall’assoggettabilità a VAS, mentre all’epoca di adozione del provvedimento finale (delibera di c.c. n. 95 del 10/06/2009), oltre ad essere applicabile – in mancanza di normativa regionale – la normativa nazionale, risultava adottata la deliberazione di G.R. n. 200 del 10/06/2009 che nell’approvare il “Modello Metodologico Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica prevista dall’art. 59 della l.r. 6/2009” (per la VAS di competenza regionale) ha escluso dall’ambito di applicazione della VAS i “piani attuativi che non comportano varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, purché non contengano opere soggette alle procedure di VIA o a valutazione d’incidenza”.

6. Ora, nel caso in esame, il piano di lottizzazione:

– non comporta alcuna variante allo strumento urbanistico, trattandosi di progetto edilizio conforme alla destinazione impressa dal piano regolatore;

– non sembra suscettibile di valutazione d’incidenza, poiché l’area interessata dal piano di lottizzazione è sottoposta al vincolo paesaggistico (per il quale è stato rilasciato il prescritto nulla osta), ma dagli di causa (certificato di destinazione urbanistica e relazione del capo servizio urbanistica allegata alla memoria di costituzione del Comune di Siracusa) non risulta ricompresa nell’ambito del SIC “Capo Murro di Porco – Penisola della Maddalena”;

– esso, tuttavia, è preordinato alla realizzazione di un insediamento turistico, ed è quindi soggetto (anche) alla procedura VIA, per effetto dell’art. 7 del D.Lgs. 152/2007 (Sono sottoposti a V.I.A. secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto).

Da quanto sopra emerge come l’approvazione del piano dovesse essere preceduta dalla VAS, la cui mancanza comporta l’illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 5° del D.Lgs. 152/2006 (I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge).

Nemmeno può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la norma transitoria contenuta nell’art. 52 del D.Lgs. 152/2006 (“I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza”), poiché essa, sino alla sua abrogazione disposta dal D.Lgs. 4/2008, si riferiva alla salvaguardia dei procedimenti in corso comunque riguardanti le valutazioni ambientali e non può essere applicata ai casi, come quello in esame, ove il procedimento di valutazione ambientale è stata omesso del tutto, sia in fase di predisposizione del piano (perché effettivamente non esigibile secondo la normativa all’epoca in vigore), sia in fase di approvazione, ove invece la mancanza determina l’illegittimità della delibera di approvazione del piano di lottizzazione.

7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della delibera n. 95 del 10/06/2009 di approvazione del piano di lottizzazione.

8. L’articolazione concreta della vicenda e della rispettiva disciplina applicabile giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente FF
Francesco Bruno, Primo Referendario
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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