* DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Certificato di destinazione urbanistica – Natura – Disciplina sull’accesso agli atti amministrativi – Applicabilità – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2012
Numero: 1317
Data di udienza: 12 Aprile 2012
Presidente: Campanella
Estensore: Barone
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Certificato di destinazione urbanistica – Natura – Disciplina sull’accesso agli atti amministrativi – Applicabilità – Esclusione.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 24 maggio 2012, n. 1317
DIRITTO URBANISTICO – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Certificato di destinazione urbanistica – Natura – Disciplina sull’accesso agli atti amministrativi – Applicabilità – Esclusione.
Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione, redatti da pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e non può essere sussunto nella categoria del “documento amministrativo”, così come definito dall’art. 22 lett. “d” della l. n. 241/1990 e s.m.i., in materia di accesso agli atti, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica (cfr. in tal senso TAR Puglia Lecce, sez. II, 17 settembre 2009, n. 2121). Ne consegue che, il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi.
Pres. Campanella, Est.Barone – F.D.G. (avv. Perego) c. Comune di Messina (avv. Composto)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ - 24 maggio 2012, n. 1317SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 24 maggio 2012, n. 1317
N. 01317/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2011, proposto da:
Fabio De Gregorio, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Perego, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Composto, con domicilio eletto presso Rosaria Composto in Milazzo, Segreteria;
nei confronti di
Geom. Arena Costruzioni Srl;
per l’annullamento
del diniego formatosi sull’istanza di accesso a documenti amministrativi formulata in data 08/11/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 il dott. Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con istanza del 08/11/2010, ha chiesto al Comune di Messina di esercitare il diritto di accesso nei confronti di una serie di atti concernenti il rilascio della concessione edilizia n. 281/2003 al fine di apprestare adeguata tutela nel pendente giudizio civile; non avendo, tuttavia, alcun riscontro da parte dell’amministrazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta di accesso, ha proposto il ricorso in esame al fine di ottenere il rilascio dei documenti richiesti.
Il Comune di Messina si è costituito in giudizio rilevando l’avvenuto rilascio in data 04/01/2011 degli atti richiesti, ad eccezione della comunicazione di ripresa dei lavori (non presente al fascicolo), della richiesta di abitabilità (non ancora rilasciata), della certificazione energetica (atto non dovuto) e della certificazione di destinazione urbanistica, la quale, riferendosi ad attività meramente certificativa è rilasciata da uno specifico dipartimento dietro richiesta dell’istante.
Ha concluso, quindi, per una pronunzia d’inammissibilità del ricorso.
Rileva il Collegio che sebbene il diritto di accesso sia stato consentito oltre il termine di 30 giorni fissato dalla legge, allo stato attuale non sembra sussistere alcuna inadempienza o comportamento omissivo da parte dell’amministrazione, tenuto conto che in data 04/01/2011 (nello stesso giorno della notificazione del ricorso) sono stati rilasciati quasi tutti gli atti richiesti da parte ricorrente, mentre il differimento dell’accesso nei confronti di alcuni di atti è stato adeguatamente motivato nella nota n. 3883 del 07/01/2011 (senza che il ricorrente abbia sollevato alcuna contestazione) ed è stato poi consentito in data 08/03/2011.
Quanto al certificato di destinazione urbanistica, possono condividersi le controdeduzioni formulate dall’amministrazione resistente, tenuto conto che il predetto atto rientra nella categoria degli atti di certificazione, redatti da pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e non può essere sussunto nella categoria del “documento amministrativo”, così come definito dall’art. 22 lett. “d” della l. n. 241/1990 e s.m.i., in materia di accesso agli atti (“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”), costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica (cfr. in tal senso TAR Puglia Lecce, sez. II, 17 settembre 2009, n. 2121).
Ne consegue che, il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi.
In conclusione il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato.
In considerazione del complessivo esito della vicenda possono compensarsi le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
respinge, in parte, il ricorso indicato in epigrafe; per la rimante parte lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Salvatore Schillaci, Consigliere
Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)