* APPALTI – Mancata sottoscrizione del capitolato speciale – Elemento formale – Sanatoria – Soccorso istruttorio – Prevenzione della corruzione (pantouflage) – Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 – Dichiarazione – Rapporti con la stazione appaltanteI – Pluralità di dichiarazioni rese dal medesimo soggetto – Unica allegazione del documento di identità – Sufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 24 Novembre 2017
Numero: 2737
Data di udienza: 18 Ottobre 2017
Presidente: Savasta
Estensore: Savasta
Premassima
* APPALTI – Mancata sottoscrizione del capitolato speciale – Elemento formale – Sanatoria – Soccorso istruttorio – Prevenzione della corruzione (pantouflage) – Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 – Dichiarazione – Rapporti con la stazione appaltanteI – Pluralità di dichiarazioni rese dal medesimo soggetto – Unica allegazione del documento di identità – Sufficienza.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 24 novembre 2017, n. 2737
APPALTI – Mancata sottoscrizione del capitolato speciale – Elemento formale – Sanatoria – Soccorso istruttorio.
La mancata sottoscrizione del capitolato speciale non può costituire causa di esclusione, ma può, al più, comportare teoricamente il soccorso istruttorio. L’art. 83, comma 9, d.lg.s 50/16, è infatti è significativamente differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1 – ter d.lgs. 163/06 previgente , che ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 – bis laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta. La nuova norma, invece, esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta, a meno che non siano relative a elementi meramente formali. La mancata sottoscrizione del CSA, secondo la predetta normativa, costituendo un elemento formale, in effetti rilevante, poiché determina i confini dell’impegno dell’aggiudicatario, può essere sanato, mediante il ricorso istruttorio e una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83 .
APPALTI – Prevenzione della corruzione (pantouflage) – Art. 53, c. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 – Dichiarazione – Rapporti con la stazione appaltante.
La clausola che richiede la dichiarazione del partecipante alla gara <<di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e, comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001>>, in quanto rivolta in maniera indifferenziata a tutte le amministrazioni, appare fuori misura e va annullata nella parte in cui non circoscrive la sua portata al rapporto con la stazione appaltante (cfr. Delibera ANAC n. 88 del 8 febbraio 2017 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, in tema di Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016)
APPALTI – Pluralità di dichiarazioni rese dal medesimo soggetto – Unica allegazione del documento di identità – Sufficienza.
Nel contesto di una medesima procedura concorsuale, la serietà ed autenticità di una pluralità di dichiarazioni rese da un medesimo soggetto (anche con riguardo alle responsabilità di natura penale conseguenti al mendacio ed alla falsità delle dichiarazioni), sono sufficientemente coperti dalla produzione anche di un unico documento di identità valido o di una sua copia autentica o autenticata, idonea a comprovare, mediante il confronto della sottoscrizione, la provenienza della dichiarazione e, ove si tratti di atto negoziale, dell’appartenenza all’autore della volontà manifestata. (cfr. T.A.R. Palermo Sez. III, 06/07/2010, n. 8268; C.g.a. 14 settembre 2009, n. 802)
Pres. ed Est. Savasta – G. s.p.a. (avv.ti Frascaroli e Frascaroli) c. Comune di Catania (avv.ti Liuzzo e Russo)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 24 novembre 2017, n. 2737SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 24 novembre 2017, n. 2737
Pubblicato il 24/11/2017
N. 02737/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2017, proposto da:
Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Frascaroli e Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Regina Margherita 46;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Liuzzo e Rosario Orazio Russo, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Catania, via Umberto n.151;
nei confronti di
Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Santo Spagnolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia n.244;
Amissima Assicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta indetta dal Comune di Catania per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCA amministrata a libro matricola per gli automezzi dell’autoparco comunale e nettezza urbana, adottato con Determinazione Dirigenziale n. A/04/241 prot. n. 78306 emessa in data 02.03.2017 e comunicata alla ricorrente a mezzo nota prot. 82969 del 06.03.2017;
nonché avverso ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta aggiudicazione ivi compreso il verbale di seduta pubblica n. 74/2016 di cui si è avuta conoscenza attraverso il richiamo contenuto nell’impugnata Determinazione Dirigenziale n. A/04/241 prot. n. 78306, laddove gradua alle prime due posizioni le offerte delle società UnipolSai e Amissima Assicurazioni, aggiudicando provvisoriamente la gara a favore della compagnia UnipolSai.
Nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente che saranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con bando pubblicato nell’albo pretorio comunale dal 13.10.2016 al 23.11.2016 e sulla GURS n. 41 del 14.10.2016, veniva indetta dal Comune di Catania una procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.vo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui al successivo art. 95, per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCA amministrata a libro matricola per gli automezzi dell’autoparco comunale e nettezza urbana, indicati nell’Elenco Mezzi allegato al capitolato speciale d’appalto, ivi compresa la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati.
L’importo annuo lordo per tale appalto era previsto in € 734.000,000.
L’art. 7 del Bando, riservava la partecipazione alla gara alle compagnie autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005) nel ramo di rischio oggetto dell’appalto, in possesso delle seguenti condizioni: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria afferente l’oggetto dell’appalto; assenza di cause di esclusione, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs.vo 50/2016, da attestare mediante autocertificazione.
Il successivo art. 16 del bando prevedeva, quale procedura di aggiudicazione, la presentazione da parte delle partecipanti di un plico chiuso contenente la Busta A), denominata “documentazione amministrativa”, e la Busta B), denominata “offerta economica”. La detta norma specificava nel dettaglio quale dovesse essere, a pena di esclusione, il contenuto documentale delle due buste.
Alla predetta gara partecipavano le seguenti cinque compagnie assicurative: Cattolica Società Cattolica di Assicurazione, Allianz, Generali Italia, Amissima Assicurazioni e UnipolSai Assicurazioni.
Nel corso della gara, come è dato leggere nel verbale di seduta pubblica n.68/2016, il Dott. Andrea Fabrizio Milazzo, nella qualità di Procuratore della Generali Italia Spa, era presente alle operazioni di gara e ivi dichiarava quanto segue: “le compagnie concorrenti partecipanti non hanno allegato al capitolato l’elenco mezzi e nello specifico la Compagnia Unipol Sai ha inserito la tariffa auto all’interno della busta amministrativa anziché nella busta dell’offerta economica; contesta altresì l’ammissione della Compagnia Cattolica”.
Il Presidente della commissione, preso atto di quanto dichiarato, riteneva, a nome della commissione, che le suddette osservazioni potessero essere superate alla luce di “sentenze di giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia Europea” e continuava pertanto le operazioni di gara.
Come da verbale di seduta pubblica n. 74/2016, il RUP comunicava al seggio di gara che in data 14/12/2016 era pervenuta a mezzo pec prot. 443484 dalla Compagnia Generali Italia Spa una nota con la quale si contestava l’ammissione delle Compagnie UNIPOL Sai ed Amissima Spa, proponendo l’esclusione di entrambe dalla procedura di gara,
Il detto RUP ribadiva di non voler accogliere tale richiesta per le motivazioni già espresse nel summenzionato verbale n. 68/2016, confermando per l’effetto l’ammissione di tutte le Compagnie partecipanti.
A fronte del seguente esito della gara: prima classificata UNIPOLSAI (offerta di € 380.000,00); seconda classificata AMISSIMA Assicurazioni Spa (offerta di € 421.000,00); terza classificata GENERALI ITALIA Spa (offerta di €494.987,58), la commissione disponeva l’aggiudicazione provvisoria a favore della UNIPOLSAI e altresì di dare esecuzione anticipata, sotto riserva di legge e fatta salva l’eventuale risoluzione ex lege, ponendo in copertura assicurativa i veicoli di cui all’elenco allegato agli atti di gara, dalle ore 24:00 del 31/12/2016 per la durata del 1° quadrimestre e sino al 30/04/2017.
Con Determina Dirigenziale del Comune di Catania n. A04/241 prot. n. 78306, emessa in data 2.3.3017, si procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore della compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa del servizio relativo alla copertura assicurativa RCA per l’anno 2017 per l’importo complessivo lordo di € 380.000,00 dalla stessa offerto in ribasso del 48,2288% sull’importo complessivo posto a base d’asta di € 734.000,00.
Con il ricorso notificato il 31.3.2017 e depositato il 7.4.2017, la ricorrente ha impugnato i predetti atti, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 16 del Bando di Gara relativo alla procedura di aggiudicazione. Eccesso e sviamento di potere per violazione dei principi di segretezza, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 3 L. 241/90.
Asserisce parte ricorrente che la società UNIPOLSAI ha erroneamente inserito nella busta A, oltre alla documentazione richiesta, anche il modulo delle formule tariffarie poste a base dell’offerta formulata, che invece andava inserito all’interno della busta B relativa all’offerta economica, in violazione dell’art. 16 del bando di gara.
Tale inserimento del predetto modulo tariffe nella busta sbagliata avrebbe determinato un effetto distorsivo nel criterio di selezione, in asserita violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
Invero, tale elemento documentale avrebbe di per sé un effetto anticipatorio dell’offerta, in quanto incidente direttamente sul contenuto della stessa. Infatti l’aver inserito le formule tariffarie prese a base per la quantificazione dell’offerta economica, diversificandole in ragione della differente tipologia dei mezzi da assicurare, avrebbe reso possibile ricostruire i conteggi dell’offerta economica ancor prima dell’apertura della busta B.
La stessa violazione dell’art. 16 del bando riguarderebbe la compagnia AMISSIMA ASSICURAZIONI, seconda graduata, che avrebbe omesso di inserire (e di indicare) le tariffe assicurative applicate.
Ciò avrebbe determinato l’impossibilità per la stazione di verificare la correttezza dei conteggi, sia all’emissione, sia in sede di attuazione dei premi da applicare in ragione della diversa tipologia di mezzi, rendendo così l’offerta economica indeterminata in quanto non suscettibile di valido riscontro obiettivo.
Le dedotte censure venivano sollevate in sede di gara dal procuratore della Generali Italia Spa, ma la Stazione Appaltante, preso atto di quanto dichiarato, disattendeva tali rilievi asseritamente senza alcuna valida e congrua motivazione, ignorando altresì il ricorso al cd. soccorso istruttorio (v. verbali di seduta pubblica n. 68/2016 e n. 74/2016).
2) Ulteriore illegittimità per violazione della lex specialis che disciplina la gara. Eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione.
Sempre con riferimento all’art. 16 relativo alla procedura di gara e relativamente alla Busta A concernente la documentazione amministrativa, viene stabilito che detta busta deve contenere a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, la seguente documentazione: “…8. Copia del Capitolato, controfirmato su ogni pagina”.
Parte integrante del capitolato d’appalto contrassegnato da " ALLEGATO A" sarebbe costituito dal cosiddetto “Elenco Mezzi” (ovvero l’elenco dei mezzi comunali, predisposto dalla Stazione Appaltante, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa RCA oggetto di appalto).
Nel caso di specie, a differenza della società ricorrente, né la UNIPOLSAI né la AMISSIMA avrebbero inserito tale documento obbligatorio nell’apposita busta, facendo venir meno, anche in questo caso, il requisito della certezza dell’offerta, poiché non sarebbe possibile desumere aliunde il numero dei mezzi presi in considerazione per il calcolo dell’offerta presentata.
La lex specialis di gara prevede all’ultimo capoverso dell’art 16, dopo la lettera s), che “…si farà luogo all’esclusione di gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l’incompletezza delle dichiarazioni richieste”, sicché le offerte avrebbero dovuto essere escluse.
Anche tale grave profilo di illegittimità veniva sollevato, in sede di gara, dal procuratore della Generali Italia Spa, ma la Commissione, preso atto di quanto dichiarato, disattendeva tali rilievi, ignorando anche il ricorso ad cd. soccorso istruttorio (v. verbali di seduta pubblica n. 68/2016 e n. 74/2016).
3) Ulteriori violazioni delle regole di gara in relazione a quanto previsto dall’art 16 del relativo bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90.
Assume parte ricorrente che vi sarebbero altre gravi irregolarità che avrebbero dovuto comportare l’esclusione delle controinteressate.
-Per quanto concerne la documentazione di gara prodotta da UNIPOL:
a) la dichiarazione da essa rilasciata ai sensi dell’art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs. 165/2001, così come espressamente richiesta dal comma 5 punto s) dell’art. 16 del bando di gara, sarebbe incompleta, poiché con la stessa viene testualmente affermato: "tenuto conto altresì dell’elevato numero di soggetti che svolgono tali attività per conto della scrivente impresa, più approfondite analisi sono tutt’ora in corso".
b) al Protocollo di Legalità non sarebbe stato allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario Unipol e pertanto la dichiarazione rilasciata non sarebbe valida;
c) la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445 non sarebbe stata accompagnata da valido documento di riconoscimento del firmatario, così come invece prescritto, e pertanto tale dichiarazione non sarebbe valida;
d) non sarebbero stati indicati da Unipol tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed inoltre mancherebbero del tutto le informazioni relative ai componenti del Collegio Sindacale e dell’Organo di Vigilanza.
Per quanto invece concerne la documentazione di gara prodotta da AMISSIMA Assicurazioni:
a) la dichiarazione sarebbe mancante delle informazioni relative al Collegio Sindacale e all’organo di Vigilanza;
b) la prima pagina del Capitolato Speciale d’Appalto riporterebbe una firma in fotocopia anziché in originale;
c) il firmatario della polizza cauzioni sarebbe persona diversa e non identificata rispetto al firmatario di tutti gli altri documenti.
Sarebbe stato necessario verificare pertanto in sede di gara i poteri di firma.
Anche in questo caso, vi sarebbe l’ulteriore violazione delle regole di gara in relazione a quanto previsto dall’art 16 del relativo bando secondo il quale è comminata l’esclusione delle gara stessa in caso di incompletezza delle dichiarazioni richieste, nonché il difetto assoluto di motivazione, non avendo l’Amministrazione fornito al riguardo alcun congruo riscontro in aperto spregio a quanto previsto dall’art. 3 L. 241/90.
4) Circa l’assoluta indeterminatezza ed erroneità nel calcolo dell’offerta economica formulata dalla vincitrice società UNIPOLSAI.
Sotto ulteriore profilo (già censurato in corso di gara dal procuratore della Generali Italia con la succitata nota inviata a mezzo pec prot. 443484 in data 14.12.2016 al seggio di gara) vi sarebbe l’assoluta indeterminatezza dell’offerta economica così come formulata dalla società UNIPOLSAI.
Nel quantificare il premio annuo lordo (€ 380.000,00), la compagnia UnipolSai avrebbe calcolato le relative imposte in maniera errata, applicando l’aliquota del 16,5% (€ 53.819,74 sul premio annuo imponibile di € 326.180,26) anziché del 16% e omettendo altresì di calcolare l’applicazione del Servizio sanitario Nazionale pari al 10,5%.
Inoltre, la percentuale di ribasso dichiarato dalla UnipolSai, pari al 51,7711% sarebbe del tutto errata in quanto, applicando tale percentuale all’importo posto a base d’asta (€ 734.000,00), il risultato dell’offerta avrebbe dovuto essere pari a € 354.000,00 e non a € 380.000,00.
Circostanza, quest’ultima, peraltro confermata nella stessa Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva impugnata laddove viene espressamente affermato che il ribasso offerto della UnipolSai è pari al 48,2288%.
5) Istanza risarcitoria.
Alla luce dei vizi riscontrati, la ricorrente ha chiesto che, previa estromissione dalla gara delle società UnipolSai e Amissima Assicurazioni, venga reintegrata in forma specifica la propria posizione giuridica, mediante il riconoscimento del diritto di conseguire l’aggiudicazione e il contratto di appalto.
In caso di stipula definitiva del contratto di appalto di cui è causa con l’attuale aggiudicatario provvisorio, ha chiesto la declaratoria di inefficacia e, comunque, il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi, da quantificare in corso di causa.
Costituitosi, il Comune ha concluso per l’irricevibilità del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza.
Ad analoghe conclusioni si è affidata la controinteressata Unipolsai S.p.A.
All’Udienza camerale del 10.5.2017 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
All’Udienza pubblica del 18.10.2017 la causa è stata trattenuta per essere decisa.
II. Va preliminarmente esaminata la pregiudiziale eccezione relativa alla tardività del ricorso.
Asseriscono le parti resistenti che la presenza del rappresentante della ricorrente alle sedute nelle quali la mancata esclusione delle prime due graduate è avvenuta determinerebbe la tardività del ricorso, in quanto non introdotto nei termini di cui all’art. 120 c.p.a..
Pur in presenza di giurisprudenza minoritaria contraria, il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento maggioritario (cfr. TAR Napoli, V, 16.10.2017, n. 4689) secondo il quale <<il citato art. 120, comma 2 bis, c.p.a. espressamente prevede che: "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11".
<<V.1.3. Ciò posto, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, da ultimo affermatosi:
<<a) “il termine per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara non può decorrere dalla data della seduta in cui è stata disposta l’ammissione stessa, anche nel caso in cui risulti che i legali rappresentanti della società ricorrente siano stati presenti alla seduta nel corso della quale è stata deliberata la ammissione. E ciò in quanto la disposizione di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., come introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocamente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni/ammissioni sul profilo della stazione appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che essa inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 22 agosto 2017 n. 9379);
<<b) in particolare, “l’art. 120, comma 2-bis del c.p.a. … è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 19 luglio 2017 n. 8704);
<<c) invero, “come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 4994/2016; T.A.R. Puglia, n. 340/2017; T.A.R. Toscana n. 239/2017; T.A.R. Basilicata, n. 24/2017), in difetto del contestuale funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata impugnazione – che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile – la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito. Si è infatti rilevato che "il neonato rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni costituisce eccezione al regime ‘ordinario’ del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, perciò, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto (T.A.R. Puglia – Bari I, 7 dicembre 2016 n. 1367), e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016; in caso contrario l’impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l’ammissione dell’aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia, come dedotto nel primo motivo, conseguenza del primo" (T.A.R. Toscana, n. 239/2017)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29.05.2017, n. 2843);
<<d) pertanto, “una volta esclusa l’applicazione del nuovo rito superaccelerato di cui all’art. 120 comma 2 bis del c.p.a., non vi è che da richiamare l’orientamento giurisprudenziale precedente che nega valenza procedimentale autonoma all’atto di ammissione alla gara e che ne ammette l’impugnazione solo unitamente al provvedimento di aggiudicazione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29.05.2017, n. 2843);
<<e) in definitiva, “se l’atto di ammissione a gara pubblica dell’impresa, successivamente aggiudicataria, non è stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante, come disposto dall’art. 29 comma 1, d.lg. 18 aprile 2016 n. 50, il termine decadenziale di 30 giorni d’impugnazione inizia a decorrere dalla ricezione, mediante posta elettronica, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento” (T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 13 gennaio 2017 n. 24)>>.
I condivisi principi sono stati confermati dalla modifica intervenuta in ordine all’art. 29 del Codice degli appalti, per altro, espressamente richiamato dal comma 2 bis scrutinato.
Nella stesura originaria, lo stesso così recitava:
<< 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali>>.
Con la modifica apportata al predetto comma 1 dell’art. 29, dall’art.19, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il testo, dopo la dicitura “delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, così recita: <<al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione>>.
Quindi risulta “meglio precisato” l’onere, già sussistente nella originaria stesura dell’art. 29 del Codice e, ancor più, dello stesso comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., della necessità della pubblicazione della esclusione o ammissione, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso.
Non risulta agli atti che a tale onere informativo l’Amministrazione si sia adeguata, sicché il ricorso correttamente è stato notificato entro trenta giorni dalla determina conclusiva di aggiudicazione definitiva del 2.3.2017 e, pertanto, è tempestivo.
Per altro, non tutte le censure si appuntano sulla casistica prevista dal comma 2 bis (limitata alle ipotesi di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali), sicché, almeno per le ipotesi diverse, l’eventuale (mancata) esclusione va impugnata unitamente al provvedimento definitivo di aggiudicazione.
III. E’ possibile dunque passare all’esame nel merito del ricorso.
Infondata è la prima censura.
La lamentata erronea collocazione nella busta A, relativa alla mera documentazione e non all’offerta, del modulo delle formule tariffarie poste a base dell’offerta formulata, da inserire invece nella busta B, tenuto conto anche del metodo di aggiudicazione, non è idonea a manifestare compiutamente l’offerta e, quindi, a giustificare l’esclusione della UNIPOL.
Intanto, il Collegio ritiene di dover valorizzare la premessa della difesa del Comune intimato, secondo la quale il prospetto “tariffa” è irrilevante per il tipo di procedura seguita, poiché, in uno al bando, è stato pubblicato l’elenco specifico e dettagliato dei mezzi per i quali riferire l’offerta di copertura assicurativa complessiva, senza, cioè, alcun riferimento ai singoli mezzi.
L’osservazione è rilevante, poiché, per un verso, si conferma che il tariffario non era richiesto (né è possibile evincerne la tenutezza dagli atti di regolamentazione della gara), dall’altro che, tenuto anche conto che l’aggiudicazione era prevista secondo il criterio del prezzo più basso, l’inserimento di detto documento (non dovuto) tra la documentazione nella busta diversa da quella stabilita per contenere l’offerta economica, non poteva in alcun modo “anticipare” quest’ultima, disvelandone implicitamente il contenuto.
In altri termini, un tariffario per singoli mezzi, non può fornire indizi per comprendere l’offerta prevista in maniera complessiva su un unico ribasso e, comunque, proprio quest’ultimo costituisce il dato incerto (e non preventivamente svelato), sicché, al più, con una complessa operazione ricostruttiva, si sarebbe potuto stabilire “la base del ribasso”, ma non lo stesso e l’importo complessivo offerto.
Ad abundantiam, posto che i criteri vanno visti nella loro oggettività, considerato che le operazioni selettive sono state contestuali, in concreto tale “anticipazione” certamente non è avvenuta.
Infine, così come dimostrato dal Comune resistente, la predetta tariffa esibita da Unipol, secondo quanto previsto dall’art. 6, è prevista come non applicabile ai contratti assegnati mediante una pubblica gara, sicché, ritiene il Collegio, che il seggio di gara abbia fatto buon uso del potere di valutazione, ritenendo l’esibizione di tale documentazione non significativa e, come tale, non influente ai fini dell’ammissione della controinteressata.
Per altro, è bene precisare, non ha neanche tenuto conto del tariffario presentato da parte ricorrente, invero risalente al 2002.
Con la seconda censura, quest’ultima si duole di un’ulteriore violazione dell’art. 16, in quanto, relativamente alla Busta A concernente la documentazione amministrativa, ivi è stabilito che la stessa avrebbe dovuto contenere, a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, la copia del Capitolato, controfirmato su ogni pagina.
Ritiene il Collegio che la mancata sottoscrizione del capitolato speciale non possa costituire causa di esclusione, ma, al più, così come previsto dallo stesso bando, debba comportare teoricamente il soccorso istruttorio,
Invero, l’art. 83, comma 9, d.lg.s 50/16, così statuisce:
<<le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa>>.
La norma (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 28/02/2017, n. 145) << è significativamente differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1 – ter d.lgs. 163/06 previgente secondo cui: "1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara"
<<La norma previgente, infatti, ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 – bis laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
<<La nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta>>, a meno che non siano relative a elementi meramente formali.
La mancata sottoscrizione del CSA, secondo la predetta normativa, costituendo un elemento formale, in effetti rilevante, poiché determina i confini dell’impegno dell’aggiudicatario, può essere sanato, mediante il ricorso istruttorio e una norma del bando che stabilisse l’opposto sarebbe contraria al chiaro disposto dell’ultimo inciso del comma 8 dell’art. 83 esaminato, secondo il quale <<i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle>>.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio, non è neanche dovuto il soccorso istruttorio, posto che, comunque, al n. 8 della domanda di partecipazione, la ricorrente ha dichiarato di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole ivi previste, sia del bando che del CSA.
Sicché, anche il mancato inserimento nella busta dell’allegato “A” – elenco dei mezzi comunali predisposto dalla stazione appaltante -, siccome parte integrante del CSA che la controinteressata dichiara di conoscere e accettare, non può determinarne l’esclusione.
Consegue l’infondatezza della censura.
Con la terza censura si sostiene che la documentazione di gara prodotta da UNIPOL e, segnatamente, quella secondo la quale la dichiarazione da essa rilasciata ai sensi dell’art. 53 comma 16 – ter del D. Lgs.vo 165/2001, sarebbe violativa del disposto del comma 5 punto s) dell’art. 16 del bando di gara.
Premette il Collegio che ove vi sia una clausola nulla inserita nel bando, anche ove lo sia parzialmente, la nullità, ove sia in esame l’applicazione del contratto (risultato finale cui tende la procedura di selezione), può essere rilevata d’ufficio.
Tanto premesso, la clausola in questione richiede che la dichiarazione del partecipante alla gara <<di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e, comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001>>.
L’applicazione di tale ultima disposizione è stata oggetto di interventi interpretativi da parte dell’ANAC.
In particolare, con Delibera n. 88 del 8 febbraio 2017 tale Organo ha chiarito che <<ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
<<In relazione alla disciplina recata dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, l’Autorità è intervenuta con diverse pronunce (deliberazione n. 292 del 09 marzo 2016, AG2 del 4 febbraio 2015, AG8 del 18 febbraio 2015, AG74 del 21 ottobre 2015, nonché gli orientamenti da n. 1) a n. 4) e 24) del 2015), al fine di fornire agli operatori del settore, indicazioni in ordine al campo di applicazione della stessa.
<<In particolare, l’Autorità ha chiarito che la disposizione de qua è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall’art. 1, comma 42, della l. 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.
<< I “dipendenti” interessati dalla norma sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
<<La disposizione contempla, al riguardo, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l’hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
<<Nelle suindicate pronunce, inoltre, l’Autorità ha ulteriormente chiarito che:
• Con riferimento ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa riferimento la norma, è stato affermato che tale definizione è riferita sia a coloro che sono titolari del potere (come nel caso dei dirigenti degli uffici competenti all’emanazione dei provvedimenti amministrativi per conto dell’amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente), sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.
• E’ stata altresì evidenziata la necessità di dare un’interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato chiarito che occorre ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse nell’omesso esercizio degli stessi>>.
Dopo essersi soffermato sulla casistica, il predetto parere ha così coerentemente concluso:
<< In tal senso, l’interpretazione proposta dal Ministero, volta a ritenere applicabile l’art. 53, co.16-ter del d.lgs. 165/2001 ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizi hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali, anche consistenti nell’adozione degli atti sopra indicati, appare coerente con le finalità perseguite dal legislatore con la norma in esame.
Finalità che, come sopra evidenziato, impongono una lettura della disposizione stessa conforme all’intenzione del legislatore di contenere, attraverso l’istituto del pantouflage, il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro>>.
Quindi, che la mancata dichiarazione sia causa di esclusione dalla gara è evidente, purché, però, le cause di incompatibilità riguardino il rapporto con la stazione appaltante.
In tal senso sembra orientarsi l’interpretazione unanime, proprio in considerazione della finalità di incidere sulla possibilità di corruzione, che non può verificarsi ogniqualvolta vi sia stato un rapporto con qualsiasi amministrazione, circostanza, questa, che oltre a esorbitare dalla predetta finalità, comporta un onere dichiarativo particolarmente gravoso, laddove l’impresa dichiarante, soprattutto se di notevoli dimensioni, viene onerata a un’indagine sui dipendenti (anche cessati).
In tal senso depone la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, in tema di Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che così recita: <<l’operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16 -ter , del decreto legislativo n. 165/2001 ( pantouflage o revolving doors ) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico>>.
Se così è, dunque, la clausola così come sopra proposta, in quanto rivolta in maniera indifferenziata a tutte le amministrazioni appare fuori misura e va annullata nella parte in cui non circoscrive la sua portata al rapporto con la stazione appaltante.
Consegue che la dichiarazione resa dalla Unipol, secondo la quale “al momento” sussisterebbe il requisito richiesto appare sufficiente (in attesa di un eventuale eccezionale potere di soccorso istruttorio, corretto nel senso di circoscrivere la portata della clausola nel senso sopra indicato), non essendo contrariamente dirimente la precisazione, invero espressiva di lealtà e anche di difficoltà di una indagine esorbitante, per quanto detto, non dovuta, secondo la quale “tenuto conto dell’elevato numero dei soggetti che svolgono tali attività per conto della scrivente impresa, più approfondite verifiche sono tutt’ora in corso”.
Consegue il rigetto del motivo di ricorso.
Sempre con la terza censura, parte ricorrente si duole che sia la dichiarazione resa dalla Unipol che il protocollo di legalità non sarebbero stati accompagnati da idoneo documento di riconoscimento del firmatario.
In caso sovrapponibile, questo Tribunale (cfr. T.A.R. Palermo Sez. III, 06/07/2010, n. 8268) ha condivisibilmente chiarito che << nel contesto di una medesima procedura concorsuale, la serietà ed autenticità di una pluralità di dichiarazioni rese da un medesimo soggetto (anche con riguardo alle responsabilità di natura penale conseguenti al mendacio ed alla falsità delle dichiarazioni), sono sufficientemente coperti dalla produzione anche di un unico documento di identità valido o di una sua copia autentica o autenticata, idonea a comprovare, mediante il confronto della sottoscrizione, la provenienza della dichiarazione e, ove si tratti di atto negoziale, dell’appartenenza all’autore della volontà manifestata.
<<E’ nella stessa logica di semplificazione e non aggravamento, nell’ambito di operatività del D.P.R. n. 445/2000, con l’obbligo di produrre il documento di identità (o una sua copia autentica o autenticata) al fine di comprovare l’autenticità della sottoscrizione, l’esonero da tale obbligo nel caso in cui la prova dell’autenticità sia già nella disponibilità della medesima amministrazione, nello stesso, identico contesto procedimentale (cfr., in termini, C.g.a. 14 settembre 2009, n. 802): in difetto, peraltro, nel caso di specie, di specifiche prescrizioni in ordine alla materiale allegazione del documento di identità all’istanza di partecipazione alla gara ovvero agli altri documenti a corredo della stessa.
Poiché è incontestato che altri documenti allegati all’istanza di partecipazione fossero corredati da copie dei documenti di riconoscimento dei soggetti interessati, dette copie, poiché tutte contenute in una medesima busta (busta "A") vanno ritenute idonee e sufficienti a garantire certezza della provenienza dell’istanza in argomento, perché in tal caso l’unicità della busta consente, comunque, di riferire la copia del documento ad ogni dichiarazione>>.
Deriva il rigetto anche della detta censura.
Sempre con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata indicazione da parte di Unipol dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dell’Organo di vigilanza.
La censura appare generica, posto che non evidenzia i motivi di illegittimità di tale omissione.
Comunque, la detta carenza, per quanto sopra chiarito, potrebbe essere oggetto di soccorso istruttorio, non già di esclusione dalla gara.
Con il quarto motivo di gravame la ricorrente deduce l’assoluta indeterminatezza dell’offerta economica della Unipol, poiché nel formularla sarebbero state calcolate in maniera errata le relative imposte, applicando l’aliquota del 16.5%, anziché del 16%.
L’osservazione è priva di rilievo, posto che parte ricorrente non deduce quale sia la refluenza di siffatto errore sull’aggiudicazione della gara.
Inoltre, avrebbe errato la controinteressata a indicare la percentuale di ribasso, pari al 51,7711%, che, ove rettamente applicato, determinerebbe l’importo dell’offerta in € 354.000 e non € 380.000.
Le parti resistenti non smentiscono l’assunto, ma sostengono, comunque, che è presente la somma relativa al ribasso (€ 380.000), in cifre e in lettere, sicché nessun dubbio sussiste circa la portata della offerta, che, per altro, nella determina di aggiudicazione, riporta detta ultima cifra.
La censura non può essere condivisa, posto che il modello di offerta allegato al bando non prevede alcuna indicazione circa la percentuale di ribasso.
Inoltre, il bando, alle pagg. 8 e 9, nella sezione busta B) – Offerta economica, vero è che stabilisce che l’offerta sia proposta secondo un ribasso percentuale, ma, poi, conclude che “Quando in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà presa in considerazione l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione”. E non vi è dubbio che il prezzo (concorde in cifre e in lettere) è stato indicato in € 380.000 e che tale è l’offerta della controinteressata.
Pertanto, anche detto ultimo motivo di ricorso è infondato.
L’infondatezza delle censure rivolte alla prima graduata consentono di assorbire quelle relative alla seconda.
Conclusivamente il ricorso è infondato e, dunque, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sezione Terza)-, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 1500,00, oltre accessori, per ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pancrazio Maria Savasta
IL SEGRETARIO