* APPALTI – Dimostrazione dei requisiti – Artt. 83, c. 1, lett. b) e c), 86, cc. 4 e 5 e allegato XVII, parte II d.lgs. n. 50/2016 – Dichiarazione relativa ai mezzi dei quali l’imprenditore disporrà per l’esecuzione del servizio – Capacità tecniche – Requisito per la stipula del contratto.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 24 Ottobre 2016
Numero: 2622
Data di udienza: 19 Ottobre 2016
Presidente: Guzzardi
Estensore: Mulieri
Premassima
* APPALTI – Dimostrazione dei requisiti – Artt. 83, c. 1, lett. b) e c), 86, cc. 4 e 5 e allegato XVII, parte II d.lgs. n. 50/2016 – Dichiarazione relativa ai mezzi dei quali l’imprenditore disporrà per l’esecuzione del servizio – Capacità tecniche – Requisito per la stipula del contratto.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 24 ottobre 2016, n. 2622
APPALTI – Dimostrazione dei requisiti – Artt. 83, c. 1, lett. b) e c), 86, cc. 4 e 5 e allegato XVII, parte II d.lgs. n. 50/2016 – Dichiarazione relativa ai mezzi dei quali l’imprenditore disporrà per l’esecuzione del servizio – Capacità tecniche – Requisito per la stipula del contratto.
In base alle disposizioni di cui agli artt. 83, comma 7, 86 punto 5 e Allegato XVII – Parte II del nuovo codice degli appalti, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5; gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie; le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all’allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi; l’allegato XVII, Parte II prevede infine tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto; la dichiarazione relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio oggetto di gara costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche.
Pres. Guzzardi, Est. Mulieri – P. Società Coop. Sociale (avv.ti Piccione e Giurdanella) c. Azienda Sanitaria Provincia di Ragusa (avv. Vallone)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 24 ottobre 2016, n. 2622SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 24 ottobre 2016, n. 2622
Pubblicato il 24/10/2016
N. 02622/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2016, proposto dalla Pegaso Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Piccione C.F. PCCLGU52T04I535B, Giovanni Giurdanella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Girbino in Catania, via Asilo Sant’Agata, 19;
contro
Azienda Sanitaria Provincia di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Vallone C.F. VLLDNL62S23I754G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Vallone in Catania, via Simili, 14;
nei confronti di
Poliservice Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del verbale di gara del 5-7-2016 (relativo alla gara per l’affidamento del servizio biennale di trasporto vitto per l’A.S.P. di Ragusa, indetta con delibera n° 767 del 7-4-2016 e successiva delibera n° 1183 del 25-5-2016) con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura e ne è stata proposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata;
– della nota prot. n. U – 0018348 dell’ASP di Ragusa del 6-7-2016 con cui è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione;
– della successiva delibera del D.G. n° 1717/16 del 14l7l2016 con cui è stato approvato il suddetto verbale di gara ed aggiudicato in via definitiva il servizio alla Poliservice Soc. Coop. Di Catania;
– di ogni altro atto presupposto inerente, comunque connesso;
nonché per la declaratoria:
– di nullità, ove occorra, dell’art. 15, Punto A.10 del Disciplinare di Gara;
– di inefficacia del contratto, ove concluso;
nonché per la condanna:
– al risarcimento dei danni conseguiti o che conseguiranno dall’esecuzione degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provincia di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60, 120 commi 2 bis, 6 bis e 10 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con deliberazione n. 767 del 07/04/2016, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha indetto una gara mediante procedura aperta sotto-soglia ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n.163/2006 per l’affidamento biennale, a lotto unico ed indivisibile, del servizio di trasporto vitto fra i presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda, da espletarsi secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (base di gara posta in € 166.000,00 senza IVA), ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
– che con la successiva deliberazione n. 1183 del 25/05/2016 la predetta Azienda ha adeguato la determina a contrarre n. 767/16 ed i correlati atti di gara alle previsioni del sopravvenuto D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, confermando i contenuti della lex specialis di gara e l’indizione della procedura;
– che a detta procedura concorsuale hanno partecipato le concorrenti “Poliservice Società Cooperativa” e “Pegaso Società Cooperativa Sociale”;
– che mentre la Poliservice è stata ammessa al prosieguo della procedura, la Pegaso è stata esclusa per mancanza dei requisiti soggettivi di ordine tecnico-professionale, avendo la Commissione di gara rilevato che detta concorrente non ha prodotto documentazione amministrativa regolare e conforme a quanto richiesto quale attestazione in merito all’idoneità delle autovetture utilizzate e al possesso delle necessarie autorizzazioni; infatti la Pegaso si era impegnata – in caso di aggiudicazione – “ad acquistare e assegnare al servizio in questione tre automezzi furgonati, tipo Fiat Doblò (…) .Ogni automezzo sarà certificato per il trasporto di generi alimentari e munito dell’autorizzazione al trasporto conto terzi a mezzo di personale idoneo”;
– con delibera n. 1717 del 14/07/2016 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato alla Poliservice;
Considerato che la Pegaso ha impugnato gli atti indicati in epigrafe contestando la sua esclusione a suo dire viziata sotto svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere e chiedendo la sua riammissione alla procedura de qua;
– che a tal fine la ricorrente ha attivato il rito speciale disciplinato dall’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”;
Considerato inoltre che la società ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, la declaratoria di inefficacia del contratto ove concluso ed il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Considerato che nell’odierna camera di consiglio il Collegio, in relazione alla contestata esclusione, ha prospettato alle parti la possibilità di definire il giudizio in base a quanto previsto dall’art. 120 co. 6 bis c.p.a. e che le stesse non hanno chiesto che il ricorso sia definito in udienza pubblica;
– che le restanti domande possono essere comunque definite in forma semplificata ex artt. 60 e120, comma 6, c.p.a.;
Ritenuto che risulta fondato il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 15 punto A.10 del disciplinare di gara (che “richiede “Dichiarazione attestante l’idoneità delle autovetture utilizzate conformemente a quanto previsto dalla normativa per il trasporto di generi alimentari, il possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per il trasporto richiesto a mezzo di personale idoneo” ) nonché la violazione degli artt. 83, comma 7, 86 punto 5 e Allegato XVII – Parte II del D.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, in particolare, che in base alle succitate disposizioni del nuovo codice degli appalti la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 83 è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all’articolo 86, commi 4 e 5;
– che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie;
– che le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di, prova di cui all’allegato XVII, Parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi;
– che l’allegato XVII, Parte II prevede tra i mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83, alla lettera i), una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;
Ritenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Azienda resistente, la dichiarazione resa dalla ricorrente (relativa ai mezzi dei quali disporrà per l’esecuzione del servizio di che trattasi) costituisce un requisito non per l’ammissione bensì per la stipula del contratto, risultando chiaramente prevista dalla legge tra i mezzi di idonea prova delle proprie capacità tecniche;
Ritenuto che pertanto, riscontrata la fondatezza del primo motivo, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’esclusione della ricorrente disponendosi che la stazione appaltante ridetermini la graduatoria e provveda all’aggiudicazione in favore del primo classificato; con effetto caducatorio dell’aggiudicazione definitiva nei confronti della controinteressata e del contratto in essere, ove nel frattempo stipulato;
Ritenuta l’infondatezza della domanda risarcitoria per equivalente, stante la sua genericità;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio in ragione della parziale soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Francesco Mulieri
IL PRESIDENTE
Gabriella Guzzardi
IL SEGRETARIO