Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 162 | Data di udienza: 20 Giugno 2012

* APPALTI – Aggiornamento dei prezzi – Riferimento agli indici FOI – Legittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 28 Giugno 2012
Numero: 162
Data di udienza: 20 Giugno 2012
Presidente: Ferlisi
Estensore: Guzzardi


Premassima

* APPALTI – Aggiornamento dei prezzi – Riferimento agli indici FOI – Legittimità.



Massima

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 28 giugno 2012, n. 162


APPALTI – Aggiornamento dei prezzi – Riferimento agli indici FOI – Legittimità.

E’ legittimo ancorare l’adeguamento del prezzo d’appalto all’incremento del costo della vita e non è quindi irragionevole la scelta, concordata tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, di legare l’aggiornamento del prezzo agli indici F.O.I. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4065; TAR Cagliari, sez. I, sent. n. 80 del 26 gennaio 2010).


Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi – T. s.r.l. (avv. Barreca) c. Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania (avv. Alì)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. – 28 giugno 2012, n. 162

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 28 giugno 2012, n. 162

N. 01620/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2011, proposto da:
Tecnoservice Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Barreca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37;


contro

Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Alì, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, 60;

per l’annullamento

– del provvedimento conclusivo dell’istruttoria ex. art.115 d. lgs. n. 163/2006 del direttore generale e del responsabile del settore provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, con cui non viene accolta l’istanza per l’adeguamento corrispettivo contrattuale dell’appalto relativo al periodo ricompreso tra il 28.12.2004 ed il 07.03.2010 per l’espletamento di servizi socio-sanitari;

– di ogni altro atto o provvedimento precedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, aggiudicataria dell’appalto per l’espletamento di servizi socio- sanitari la cui gara è stata indetta con deliberazione n. 188 del 10/02/2000 dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° febbraio 2000, adeguava il numero di unità di personale socio sanitario da adibire per l’espletamento del servizio, secondo le indicazioni ricevute dalla stazione appaltante con successive deliberazioni. In dipendenza degli operati incrementi di personale il canone mensile di appalto veniva determinato in Euro 461.744,68 IVA inclusa (a fronte del canone mensile determinato in contratto in Lire 5.626.916, corrispondenti a Euro 2.905,13, IVA esclusa).

Alla sua naturale scadenza il contratto veniva rinnovato per ulteriori tre anni (dal 1°febbraio 2003 al 31/1/2006), giusto accordo di rinnovazione contrattuale e transattivo stipulato tra le parti in causa in data 27/12/2004 . Con riferimento alla revisione prezzi, le parti stabilivano transattivamente l’importo dovuto fino al 31/10/2004 in Euro 450.000,00 IVA inclusa, mentre il corrispettivo dell’appalto con decorrenza dal 31 ottobre 2004 e fino alla scadenza del rapporto veniva determinato in Euro 514.000,00 mensili IVA inclusa, comprendente anche l’aggiornamento ISTAT. Tale canone mensile, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della intervenuta transazione, con decorrenza dal canone di febbraio 2005 doveva essere annualmente maggiorato in relazione agli indici ISTAT.

Espone la Società ricorrente che:

dagli accordi intervenuti con la stazione appaltante nel 2004, discende l’obbligo per quest’ultima di procedere a partire dal 31/10/2004, non solo alla convenuta rivalutazione ISTAT sul canone prefissato, ma anche al suo adeguamento scaturente dall’applicazione del CCNL UNEBA;

– tale richiesta veniva prospettata dall’Azienda intimata che non provvedeva nei termini a concludere il procedimento così incardinato;

– con sentenza n. 4327/2010 di questo Tribunale, all’uopo adito, veniva intimato all’Azienda di pronunciarsi con provvedimento motivato sulla domanda revisionale proposta.

L’Azienda Ospedaliera rispondeva con il provvedimento impugnato, meglio descritto in epigrafe con il quale, a conclusione del procedimento di cui alla comunicazione di avvio prot. n. 25756 del 22/12/2010, è stata rigettata l’istanza di pagamento della somma di Euro 1.452.969,19 per adeguamento del corrispettivo dell’appalto in virtù del CCNL UNEBA per il periodo dal 28/12/2004 al 7/03/2010.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1) Elusione della sentenza n. 4327/10 resa inter partes – Violazione di legge- Carente o insufficiente motivazione.

Sostiene parte ricorrente che il Tribunale adito con la sentenza n. 4327/10, con la quale ha dichiarato l’obbligo dell’Azienda intimata di pronunciarsi sulle istanze revisionali proposte dalla Tecnoservice s.r.l., ne avrebbe riconosciuto il diritto al conseguimento, sul presupposto che la circostanza che un contratto d’appalto non consenta la revisione dei prezzi, non è di per sé ostativa della debenza delle somme dovute a titolo revisionale.

2) Diritto all’aggiornamento con rivalutazione ed adeguamento del corrispettivo dell’appalto in base al CCNL UNEBA.

Nel merito parte ricorrente protesta il proprio diritto a vedersi riconosciuto, altre che la rivalutazione in base agli indici ISTAT del canone determinato nel 2004 ai sensi dell’art. 6 della più volte citata transazione, anche l’adeguamento del pattuito canone in base alle sensibili variazioni del CCNL UNEBA intervenute durante il periodo di svolgimento del servizio in questione.

Le pretese avanzate con il ricorso introduttivo sono state ribadite con la memoria depositata agli atti di causa in data 18 maggio 2012.

L’Azienda intimata, costituita in giudizio, con memoria conclusionale depositata in data 31 maggio 2012 ha reiterato la richiesta di rigetto del ricorso, sul presupposto difensivo che l’accordo transattivo del 2004 stipulato inter partes, avrebbe cristallizzato il corrispettivo pattuito, non suscettibile di ulteriori adeguamenti.

Alla Camera di Consiglio del 19 aprile 2011 è stata rigettata la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

Alla Pubblica Udienza del giorno 20 giugno 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio procede all’esame delle censure poste a fondamento del ricorso introduttivo e ne riscontra la infondatezza.

Sotto un primo profilo, si rileva la infondatezza del dedotto vizio di elusione di giudicato con riferimento al dictum della sentenza di questo Tribunale n. 4327/2010, per la tranciante considerazione che tale sentenza è stata resa sul silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alle istanze revisionale proposte dalla società ricorrente e non evase e in relazione alle quali è stato dichiarato il mero obbligo di provvedere.

Nel corpo della sentenza il Tribunale si è dilungato ad inquadrare l’istituto della revisione dei prezzi nei contratti di appalto, affermandone in generale la automatica applicabilità ex lege, anche se il contratto non contiene la relativa espressa clausola, ribadendo principi generali univocamente affermati in giurisprudenza. Ma ciò è stato fatto al fine di dirimere la preliminare (e disattesa) eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sollevata in quella sede dall’Azienda intimata.

Sotto altro profilo, il Collegio rileva la infondatezza del secondo ordine di censure con il quale la TECNOSERVICE assume la sussistenza del proprio diritto alla revisione del corrispettivo pattuito con l’accordo transattivo del 2004.

Invero, sulla scorta di tale accordo contrattuale (punto 6) è espressamente previsto che “il canone (mensile, n. di r.) nella anzidetta misura di Euro 514.000,00. con decorrenza di quello del mese di febbraio 2005 sarà annualmente maggiorato in relazione alla svalutazione ISTAT (variazioni percentuali FOI) verificatasi nell’anno precedentemente trascorso con inizio dal periodo decorrente dal 1/02/2005”.

Con ciò le parti hanno sostanzialmente dettato nuove condizioni rispetto al contratto originariamente stipulato, e di fatto “novato”, sia per quanto riguarda il numero di unità di personale effettivo da utilizzare per lo svolgimento del servizio, sia con riferimento al maggiorato canone mensile concordato, sia infine con la previsione della automatica applicazione degli indici ISTAT sul nuovo importo mensile pattuito, a partire dal 1/02/2005 e fino alla conclusione del contratto.

Le parti quindi hanno concordemente e legittimamente regolamentato la revisione dei prezzi relativa al contratto di appalto de quo, agganciando il prezzo dell’appalto all’incremento del costo della vita, ed in particolare degli indici F.O.I. che redatti annualmente dall’ISTAT rilevano l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che è legittimo ancorare l’adeguamento del prezzo d’appalto all’incremento del costo della vita e non è quindi irragionevole la scelta concordata di legare l’aggiornamento del prezzo agli indici F.O.I. (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4065; TAR Cagliari, sez. I, sent. n. 80 del 26 gennaio 2010).

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, risulta che la revisione prezzi è stata legittimamente prevista nell’accordo contrattuale e transattivo del 2004, nella misura rapportata agli indici FOI, (il punto è incontestatamente desumibile per tabulas, dall’art. 6 dell’accordo sopra richiamato). Pertanto le pretese revisionali avanzate in ricorso vanno disattese, in quanto miranti a conseguire una duplicazione illegittima dei diritti revisionali già configurati e disciplinati in contratto nella misura degli indici ISTAT, secondo le variazioni FOI; restando per il resto a carico della concessionaria del servizio tutte le ulteriori alee imprenditoriali, comprese quelle attinenti agli adeguamenti del costo del lavoro in base ai contratti collettivi siglati nel corso dell’esecuzione del contratto.

Resta però fermo che la stazione appaltante non può esimersi dal corrispondere gli importi dovuti alla Tecnoservice s.r.l. a titolo di rivalutazione ISTAT sui corrispettivi pattuiti per tutto il tempo di espletamento del servizio, a partire dal febbraio 2005, come espressamente previsto nell’accordo transattivo del 2004, in quanto l’omesso pagamento degli importi a tale titolo dovuti costituisce violazione degli accordi come sopra riferiti, e violazione dell’obbligo di adeguamento dei prezzi normativamente sancito(art. 115 D. L.vo n. 163/2006- e, anteriormente, art. 13 L.Reg. n.2 del 26 marzo 2002 che ha recepito espressamente i criteri contenuti nella normativa statale portata dall’art. 6 comma 4 L. n. 537/1993) .

Conclusivamente, rilevata la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso introduttivo va rigettato, fermo l’obbligo della stazione appaltante di rispettare le condizioni del contratto del 2004, mediante la corresponsione degli adeguamenti ISTAT sui canoni maturati dal febbraio 2005, nella misura degli indici ISTAT, secondo le variazioni FOI.

Le spese del giudizio malgrado la soccombenza, possono andare compensate tra le parti, tenuto conto del dedotto inadempiente comportamento della Azienda intimata rispetto agli accordi siglati con la società ricorrente nel 2004, con riferimento ai richiesti adeguamenti ISTAT per il periodo febbraio 2009- gennaio 2010, non onorati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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