* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Diniego reso con richiamo a pareri negativi espressi al di fuori della conferenza di servizi – Illegittimità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 30 Dicembre 2016
Numero: 3521
Data di udienza: 15 Dicembre 2016
Presidente: Vinciguerra
Estensore: Trebastoni
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Diniego reso con richiamo a pareri negativi espressi al di fuori della conferenza di servizi – Illegittimità.
Massima
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 30 dicembre 2016, n. 3521
DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Diniego reso con richiamo a pareri negativi espressi al di fuori della conferenza di servizi – Illegittimità.
Il diniego di autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, reso con richiamo a pareri negativi espressi al di fuori della conferenza di servizi, va considerato illegittimo, dovendo gli stessi essere espressi in via definitiva in sede di conferenza di servizi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 13/10/2015 n. 4732), e nel confronto dialettico che tale istituto ha inteso provocare. In quest’ottica, la circostanza che i rappresentanti dell’amministrazione dissenziente siano comparsi all’ultima riunione per riferire di avere già espresso la loro opinione al di fuori della conferenza stessa, non elimina il lamentato vizio, perché la conferenza di servizi non costituisce solo un momento di semplificazione dell’azione amministrativa, ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi (cfr. Cons. St., sez. IV, 03/11/2016 n. 4600).
Pres. Vinciguerra, Est. Trebastoni – S. s.r.l. (avv.ti Saitta e Saitta) c. Assessorato dell’Energia e dei Servizi di P.U. della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 30 dicembre 2016, n. 3521SENTENZA
TAR SICILIA, Catania, Sez. 1^ – 30 dicembre 2016, n. 3521
Pubblicato il 30/12/2016
N. 03521/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02349/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2016, proposto da:
Sun Power Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nazareno Saitta C.F. STTNZR31L14F158T, Fabio Saitta C.F. STTFBA63A11F158V, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;
contro
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di P.U. della Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
– del verbale trasmesso con nota assessoriale del 22 settembre 2016 prot. n. 33588, della riunione, in data 19 settembre 2016, della conferenza dei servizi indetta per l’autorizzazione ad apportare una variante tecnologica sostanziale ad un impianto solare termodinamico da ubicare nei Comuni di Melilli e Carlentini, già autorizzato alla ricorrente ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, che si è concluso con il rigetto della relativa istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato dell’Energia e dei Servizi di P.U. della Regione Siciliana e di Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana e di Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente rappresenta di essere prevalentemente impegnata nell’espletamento di servizi di progettazione di ingegneria integrata, tra cui la produzione, distribuzione e commercializzazione di energia, anche da fonti rinnovabili. Con istanza assunta dal Dipartimento regionale dell’Energia dell’Assessorato intimato al prot. n. 22649 del 26 aprile 2013, essa chiedeva il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio, nel territorio dei Comuni di Car¬lentini e Melilli (SR), di un impianto solare termodinamico della potenza complessiva di 55 mw, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per costruire e gestire l’impianto stesso.
Dopo aver ottenuto, con D.R.S. 9 luglio 2015 n. 367, una prima autorizzazione dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il 4 febbraio 2016 la ricorrente chiedeva il rilascio di un’autorizzazione in variante, che consentisse l’utilizzo nell’impianto già assentito – che per il resto sarebbe rimasto totalmente invariato sotto il profilo delle aree urbane, della struttura e della potenza energetica – del fluido di processo in olii sintetici diatermici al posto dei sali fusi, che sarebbero rimasti presenti nel processo di accumulo di energia “storage”.
Con nota del Dipartimento Energia n. 12100 del 25 marzo 2016 l’Assessorato Energia indiceva, quindi, una nuova conferenza di servizi, all’esito della quale, dopo l’ultima riunione del 19.09.2016, il cui verbale è stato trasmesso alla ricorrente con la nota impugnata del 22.09.2016, rigettava la richiesta della ricorrente.
La ricorrente ha impugnato tali provvedimenti.
All’udienza camerale del 15.12.2016 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di emettere sentenza in forma abbreviata.
1) Sussiste la violazione dell’art. 14-quater, comma 1, L. 241/90, nella versione vigente al momento in cui fu avviato il procedimento in esame. Infatti, il citato articolo è stato completamente sostituito dal D.Lgs. 30/06/2016 n. 127, recante “norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ma l’art. 7 del citato D.Lgs. ha anche disposto che “le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
E l’art. 14-quater, nella versione vigente al momento in cui fu avviato il procedimento in esame, prevedeva che “il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.
È per questo che in giurisprudenza si trova affermato che “è solo nella conferenza di servizi che devono trovare confronto, collocazione e composizione i vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione degli impianti di cui trattasi, ivi compresa la tutela ambientale” (cfr. Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2016 n. 1589).
E d’altronde, non è un caso che, con le modifiche apportate nel tempo alla L. n. 241/90, è stata eliminata la possibilità, prima espressamente prevista, del c.d. “dissenso esterno”, che consentiva alle Amministrazioni convocate di notificare all’Amministrazione procedente, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione di conclusione del procedimento, “il proprio motivato dissenso”.
E pertanto, il diniego di autorizzazione reso con richiamo a pareri negativi espressi al di fuori della conferenza di servizi – come successo nel caso in esame con riferimento ai pareri negativi espressi dal Dipartimento Urbanistica e dal Dipartimento Agricoltura e Foreste – va considerato illegittimo, dovendo gli stessi essere espressi in via definitiva in sede di conferenza di servizi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 13/10/2015 n. 4732), e nel confronto dialettico che tale istituto ha inteso provocare. In quest’ottica, la circostanza che i rappresentanti del Dipartimento Agricoltura e Foreste sono comparsi all’ultima riunione per riferire di avere già espresso la loro opinione al di fuori della conferenza stessa, non elimina il lamentato vizio, perché la conferenza di servizi non costituisce solo un momento di semplificazione dell’azione amministrativa, ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi; in sostanza la valutazione tipica dell’esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 03/11/2016 n. 4600).
2) Sussiste anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 14-ter, comma 7, L. n. 241/90, ai sensi del quale “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”.
Ma la nota del Dipartimento Agricoltura n. 43438 del 13.09.2016 non contiene, come prescritto, una determinazione compiutamente formulata in termini di assenso o dissenso, limitandosi a rappresentare al Dipartimento Urbanistica, che tale parere aveva sollecitato, “quanto già espresso con la succitata comunicazione” (cioè, con la nota 17 giugno 2016 n. 31435), e aggiungendo una serie di osservazioni tecniche che non consentono di stabilire con certezza se il Dipartimento assentisse oppure no alla richiesta, limitandosi a fornire al Dipartimento Urbanistica alcuni argomenti per decidere.
E d’altra parte, anche la precedente nota del Dipartimento Agricoltura del 17 giugno 2016 aveva natura interlocutoria, senza giungere a una statuizione conclusiva.
3) Il Collegio rileva anche la lamentata violazione e falsa applicazione degli artt 3 e 14-quater, comma 1, L. n. 241/90, perché la nota del Dipartimento Agricoltura n. 43438 del 13.09.2016 non indica, come prescritto dalla legge, “le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.
4) Ma anche l’art. 14-ter, comma 6, della L. 241/90 è stato violato, perché già a partire dalla riunione del 5 settembre 2016 il Dipartimento Ambiente ha sostenuto di non poter esprimere il parere di propria competenza in assenza del preventivo parere del Dipartimento Urbanistica.
Senonchè, il citato comma 6 dispone inequivocabilmente che “ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”.
Ed è evidente che ai citati Dipartimenti, in quanto diramazioni del medesimo Assessorato al Territorio e Ambiente, unico soggetto interlocutore in materia di VIA, non può essere riconosciuta una distinta soggettività giuridica, dovendo realizzarsi all’interno dell’Assessorato un previo coordinamento dei vari uffici competenti, al fine di esprimere, in sede di conferenza di servizi, una unitaria posizione.
In conclusione – assorbiti vizi non esaminati, in quanto attinenti al merito del potere discrezionale, che dovrà essere riesercitato dopo la presente sentenza, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle superiori considerazioni – il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Non può essere accolta l’istanza di risarcimento dei danni, perché il tempestivo annullamento dei provvedimenti impugnati fa venir meno il suo effettivo prodursi.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
Agnese Anna Barone, Consigliere
L’ESTENSORE
Dauno Trebastoni
IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra
IL SEGRETARIO