Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 265 | Data di udienza: 25 Gennaio 2012

* APPALTI – Integrazione di dichiarazione incompleta – Ammissibilità ex art. 46 cod. app. – Distinzione rispetto alla rettifica di dichiarazione errata.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 31 Gennaio 2012
Numero: 265
Data di udienza: 25 Gennaio 2012
Presidente: Ferlisi
Estensore: Gazzardi


Premassima

* APPALTI – Integrazione di dichiarazione incompleta – Ammissibilità ex art. 46 cod. app. – Distinzione rispetto alla rettifica di dichiarazione errata.



Massima

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 31 gennaio 2012, n. 265


APPALTI – Integrazione di dichiarazione incompleta – Ammissibilità ex art. 46 cod. app. – Distinzione rispetto alla rettifica di dichiarazione errata.

Qualora l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto presenti una dichiarazione sostitutiva incompleta rispetto a quanto previsto dal bando, è consentito permettere all’impresa di regolarizzare la dichiarazione stessa; la mera integrazione di una dichiarazione incompleta va tuttavia distinta dalla modificazione del contenuto della stessa, completa di tutti i suo elementi, ma errata in quanto non corrispondente a ciò che la lex specialis ha richiesto. Quindi, se può ritenersi ammissibile la richiesta di chiarimenti ed anche il completamento di dichiarazioni incomplete in aspetti marginali, secondo quanto previsto dall’art. 46 cod. app., non è ammissibile, e viola il principio di par condicio, l’ammissione del concorrente alla rettifica della dichiarazione errata o alla integrazione della stessa (ove mancante), quando tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione da un’inequivoca clausola del bando di gara. In questi casi la stazione appaltante non può rimettere in termini il concorrente, con la conseguente necessaria esclusione dello stesso (TAR Lombardia, Milano, sent. n. 6410/2007; cfr., più recentemente, Cons. Stato Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387; Sez. IV 1 aprile 2011, n. 2066).

Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi – S. s.p.a. (avv. Ventimiglia) c. Provincia Regionale di Catania (avv. Mineo)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 31 gennaio 2012, n. 265

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 31 gennaio 2012, n. 265


N. 00265/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03603/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Simei Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Ventimiglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, v.le XX Settembre, 66;


contro

Provincia Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mineo, con il quale è domiciliato in Catania, via Centuripe N.8, sede dell’avvocatura dell’Ente;

nei confronti di

Officina Mobilia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29;

per l’annullamento,

quanto al ricorso principale:

– dei provvedimenti adottati dalla Commissione di gara di esclusione della ricorrente e di ammissione della Società Officina Mobilia s.r.l. ed aggiudicazione a favore di quest’ultima, relativi alla procedura negoziata indetta dalla Provincia Regionale di Catania per l’appalto del servizio di deposito, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi pesanti e speciali in dotazione dell’autoparco dell’Ente;

– nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25/05/2011:

della determina dirigenziale n. 62 del 24/02/2011 ricevuta in data 9/0572011 nella parte in cui, dopo la revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta a favore della ditta Officina Mobilia s.r.l., l’asta è stata dichiarata deserta, nonostante le contestazioni mosse col ricorso principale avverso l’esclusione ai danni della ricorrente;

nonchè di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 17/1172011:

della determina dirigenziale 324 del 28/10/2011 di revoca in autotutela della revoca dei provvedimenti impugnati dalla società Officina Mobilia s.r.l..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Catania e di Officina Mobilia S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società SIMEI S.p.A., che ha partecipato alla procedura negoziata indetta dalla Provincia regionale di Catania per l’appalto del servizio di cui in epigrafe, impugna la propria esclusione intervenuta per non avere prodotto la dichiarazione del direttore tecnico di cui all’art. 38, lett. m/ter D. L.vo 163/2006, richiesta dal bando al punto 19, pagg. 15 e 16. Impugna altresì l’ammissione della ditta Officinia Mobilia s.r.l. che avrebbe reso dichiarazioni incomplete e che ha offerto uno sconto eccessivamente basso.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1)Violazione dell’art. 46 ter D. L.vo 163/2006 e dell’art. del bando che lo richiama. Difetto di motivazione in ordine alla mancata attuazione delle previsioni di gara sul punto. Disparità di trattamento. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Sostiene parte di ricorrente che l’incompletezza delle dichiarazioni rese, con specifico riferimento alla mancata attestazione relativa alla inesistenza di misure di sicurezza antimafia per il solo direttore tecnico, sarebbe stata sanabile a seguito di richiesta di completamento della dichiarazione resa e non avrebbe dovuto determinare la propria esclusione.

2) Violazione dell’art. 6 del Bando di gara e delle avvertenze. Violazione, anche per erronea interpretazione e/o per travisamento dei fatti, degli dell’art. 3 lett. a), b), d) ed e) del bando di gara; del 2° capoverso punto 3 di pag. 6 del bando, 1° e 2° capoverso dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. Violazione dell’art. 4 del Bando di gara. Difetto di motivazione in ordine alla mancata richiesta di chiarimenti in caso di offerta anormalmente bassa.

Denuncia parte ricorrente una serie di irregolarità ed inadempienze alle prescrizioni di gara che sarebbero state commesse dalla controinteressata Officina Mobilia s.r.l., che a) ha prodotto i listini prezzi ed i tempari contenuti in uno scatolo di cartone, oltre che le buste A e B come richiesto; b) ha reso dichiarazione incompleta, imprecisa ed indimostrata a sostegno della propria offerta, c) ha offerto un ribasso eccessivamente basso.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente impugna la determina n. 62 del 24/272011, con la quale la stazione appaltante ha revocato l’aggiudicazione della gara de qua alla contriointeressata ed ha dichiarato deserta la gara, confermando così il provvedimento di esclusione dell’odierna ricorrente. La richiamata determina n. 62/2011, sarebbe affetta dal vizio di illegittimità derivata nonché dal vizio di difetto di motivazione.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti viene poi impugnata la determina dirigenziale n. 324 del 28/10/2011 con cui la Provincia regionale di Catania ha revocato il proprio precedente provvedimento di revoca della determina n. 62/11, impugnata anche dalla Officina Mobilia s.r.l. con il ricorso n. 1213 R.G., anch’esso chiamato alla odierna Udienza Pubblica.

A sostegno vengono formulati, in via derivata, le medesime censure poste a sostegno del ricorso principale.

L’Amministrazione provinciale intimata e la controinteressata, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso eccependo in particolare la infondatezza della censura posta dalla ricorrente SIMEI s.p.a. avverso la propria esclusione dalla gara de qua.

Alla Pubblica Udienza del giorno 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio procede all’esame del primo ordine di censure contenuto nel ricorso introduttivo, con il quale parte ricorrente deduce la illegittimità della propria esclusione dalla gara de qua, e ne riscontra la infondatezza.

Contrariamente a quanto dedotto con il motivo all’esame, la stazione appaltante non è incorsa nella violazione dell’art. 46 del D.L.vo 163/2006 e del bando di gara disponendo l’esclusione della ditta Simei che non ha presentato, a corredo della propria domanda di partecipazione alla gara de qua, l’attestazione relativa alla inesistenza di misure di sicurezza antimafia con riferimento al direttore tecnico della società.

Vero è che, come sostenuto da costante giurisprudenza, qualora l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto presenti una dichiarazione sostitutiva incompleta rispetto a quanto previsto dal bando, ai sensi dell’art. 6, comma 1 L. n. 241/90 è consentito permettere all’impresa di regolarizzare la dichiarazione stessa, ma è pur vero che la mera integrazione di una dichiarazione incompleta va distinta dalla modificazione del contenuto della stessa, completa di tutti i suo elementi, ma errata in quanto non corrispondente a ciò che la lex specialis ha richiesto.

Quindi, in applicazione di tali principi, se può ritenersi ammissibile la richiesta di chiarimenti ed anche il completamento di dichiarazioni incomplete in aspetti marginali, secondo quanto previsto dall’art. 46 cod. app., non è ammissibile, e viola il principio di par condicio, l’ammissione del concorrente alla rettifica della dichiarazione errata o alla integrazione della stessa (ove mancante), quando tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione da una inequivoca clausola del bando di gara.

In questi casi la stazione appaltante non può rimettere in termini il concorrente che non abbia presentato una dichiarazione conforme a quanto richiesto, con la conseguente necessaria esclusione dello stesso (in termini TAR Lombardia, Milano, sent. n. 6410/2007; cfr., più recentemente, Cons. Stato Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2387; Sez. IV 1 aprile 2011, n. 2066).

Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, in cui la ditta Simei ha omesso di rendere, con riferimento al proprio direttore tecnico, la dichiarazione di cui all’art. 38 lett. m ter), richiamato dal punto sub 19) del bando (che con nota a margine chiarisce che tale necessaria dichiarazione, prevista a pena di esclusione dall’art. 38 del cod. contratti, deve essere resa, tra gli altri soggetti, anche dal direttore tecnico della società), non può che giungersi alla declaratoria della legittimità della disposta esclusione, poiché come già chiarito, la dichiarazione di cui si discute è richiesta a pena di esclusione e la sua omissione non integra mera irregolarità formale della dichiarazione, ma incompletezza in uno dei suoi aspetti essenziali.

La rilevata infondatezza della censura all’esame e la conseguente riscontrata legittima della esclusione operata ai danni della ricorrente, determina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo con riferimento alle altre censure in esso contenute, nonché dei successivi motivi aggiunti.

Specifica il Collegio che alla definizione delle censure mosse con il ricorso principale avverso l’ammissione della ditta officina Mobilia alla gara de qua, e di quelle mosse con i richiamati motivi aggiunti, parte ricorrente non serba alcun interesse, in quanto legittimamente esclusa dalla gara in questione ed atteso anche l’odierno accoglimento del ricorso (R.G. n. 1213/2011) proposto dalla ditta Officina Mobilia s.r.l. avverso la delibera n. 62/2011, con la quale era stata disposta la revoca della sua aggiudicazione).

Le spese del giudizio, data le articolate vicende che connotano la questione all’esame, strettamente collegata a quella oggetto del cennato ricorso n. 1213/2011 , possono andare integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
        
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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