Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 2080 | Data di udienza: 20 Settembre 2018

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Concessione di sostanze minerali (acqua) nella regione Sicilia – Competenza dell’ingegnere capo del distretto minerario – Limiti – Valutazione in ordine ai presupposti per usi non industriali dell’acqua – Competenza dell’assessore per l’industria e il commercio – Diniego di concessione mineraria per uso potabile – Prevalenza accordata allo sfruttamento dell’acqua per fini industriali – Omessa specifica motivazione – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Catania
Data di pubblicazione: 6 Novembre 2018
Numero: 2080
Data di udienza: 20 Settembre 2018
Presidente: Burzichelli
Estensore: Mulieri


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Concessione di sostanze minerali (acqua) nella regione Sicilia – Competenza dell’ingegnere capo del distretto minerario – Limiti – Valutazione in ordine ai presupposti per usi non industriali dell’acqua – Competenza dell’assessore per l’industria e il commercio – Diniego di concessione mineraria per uso potabile – Prevalenza accordata allo sfruttamento dell’acqua per fini industriali – Omessa specifica motivazione – Illegittimità.



Massima

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 6 novembre 2018, n. 2080


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Concessione di sostanze minerali (acqua) nella regione Sicilia – Competenza dell’ingegnere capo del distretto minerario – Limiti – Valutazione in ordine ai presupposti per usi non industriali dell’acqua – Competenza dell’assessore per l’industria e il commercio.

Ai sensi della l.r. Sicilia n. 54/1956, la competenza dell’Ingegnere capo del Distretto Minerario è circoscritta ai “lavori” con esclusione di ogni profilo attinente alle vicende riguardanti la concessione avente ad oggetto sostanze minerali nella Regione Siciliana che, invece, “è accordata con decreto dell’Assessore per l’industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell’art. 2249 del codice civile che ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell’Assessore stesso, l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo” (art. 23, comma 2, della L.R. n. 54/1956). Spetta quindi all’Assessore indicato la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 23 in ordine a possibili usi non industriali dell’acqua minerale.
 


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Diniego di concessione mineraria per uso potabile – Prevalenza accordata allo sfruttamento dell’acqua per fini industriali – Omessa specifica motivazione – Illegittimità.

 E’ illegittimo, per carenza di motivazione il diniego di concessione mineraria per uso potabile in capo alla richiedente Amministrazione comunale, ove non siano in alcun modo esplicitate le ragioni per cui, tra i diversi interessi confliggenti, quello allo sfruttamento dell’acqua a fini industriali e gli altri interessi pubblici connessi all’approvvigionamento idrico degli abitanti del Comune, sia stata data prevalenza ai primi e non ai secondi.

Pres. Burzichelli, Est. Mulieri – Comune di Randazzo (avv. Molica Bisci) c. Distretto Minerario di Catania e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ - 6 novembre 2018, n. 2080

SENTENZA

TAR SICILIA, Catania, Sez. 3^ – 6 novembre 2018, n. 2080

Pubblicato il 06/11/2018

N. 02080/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03563/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3563 del 1995, proposto dal Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Molica Bisci, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Etnea, 567;


contro

Distretto Minerario di Catania, Corpo Regionale delle Miniere – Distretto Minerario Catania, Assessorato Regionale Industria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

della determina n. 10/95 dell’Ing. Capo del Distretto Minerario di Catania riguardante la sospensione delle operazioni di attingimento dal pozzo denominato “Statella” nel territorio del Comune di Randazzo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Distretto Minerario di Catania, del Corpo Regionale delle Miniere – Distretto Minerario Catania e dell’Assessorato Regionale Industria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Comune di Randazzo espone che:

– per assicurare l’approvvigionamento idrico della frazione Montelaguardia, priva di collegamento all’acquedotto cittadino, ha da sempre utilizzato l’acqua del pozzo sito in località “Statella”;

– ai sensi dell’art. 56 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 chiedeva e otteneva dall’Ingegnere capo del Genio civile la concessione di licenza per l’attingimento di acqua pubblica;

– con decreto n. 1135 del 27/11/1984, l’Assessore all’Industria accordava sul predetto pozzo la concessione per acque minerali denominata “Statella” alla s.p.a. Statella che continuava a permettere che il Comune potesse attingere all’acqua dal pozzo in parola;

– la predetta società, dal momento della concessione mineraria fino alla pronuncia di decadenza della stessa (avvenuta con D.A. n. 628 del 30.6.1994), non avrebbe mai utilizzato in alcun modo la fonte, tantomeno a fini industriali;

– in data 25.11.1994, il Sindaco del Comune di Randazzo chiedeva all’Assessorato regionale per l’Industria la concessione per uso potabile dell’acqua del pozzo “Statella”;

– con determina dell’11.4.1995 l’Ingegnere capo del Distretto Minerario di Catania denegava la predetta concessione e ordinava la chiusura del pozzo con apposizione di sigilli.

Del suddetto provvedimento il Comune di Randazzo ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi:

1) “Incompetenza dell’autorità emanante l’atto impugnato” poiché, ai sensi della Legge regionale 1 ottobre 1956 n. 54, la competenza in ordine all’emanazione sia dell’ordine di chiusura del pozzo sia del diniego di rilascio della concessione spetterebbe all’Assessore all’Industria e al Commercio.

2) “Violazione di legge per falsa e mancata applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90”, non essendo stato preceduto il provvedimento impugnato dalla comunicazione di avvio del procedimento.

3) “Violazione di legge per falsa e mancata applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per insufficiente motivazione; mancata comparazione degli interessi pubblici rilevanti”: l’Autorità emanante non avrebbe adeguatamente motivato in base a quale criterio l’interesse pubblico, destinato a soddisfare le esigenze di utenza dell’acqua potabile della collettività, sarebbe stato travolto dalla ponderazione di interessi di diversa finalità.

4) “Violazione e falsa applicazione dell’art. RD 28/9/1919 e dell’art. 1 D.lgs. 25/1/92 n. 105. Eccesso di potere: difetto di presupposti degli atti impugnati”: l’acqua proveniente da pozzo “Statella” non avrebbe subito alcun riconoscimento delle qualità terapeutiche indispensabili per determinare la dichiarazione dell’acqua come acqua minerale ai fini del suo sfruttamento e ai fini della sua appartenenza al patrimonio pubblico indisponibile; anche a non voler considerare quale elemento costitutivo della nozione di acqua minerale la sussistenza di proprietà curative non si rinverrebbe nella determina impugnata la sussistenza di altre valutazioni da cui possa evincersi l’esistenza di una qualsivoglia mineralità dell’acqua proveniente dal pozzo in questione.

Per l’Assessorato regionale Industria e Commercio, il Corpo Regionale delle Miniere e il Distretto Minerario di Catania si è costituita l’Avvocatura dello Stato che, con memoria di forma, ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto inammissibile e comunque infondato.

Con ordinanza n. 1885 del 19 luglio 1995, la domanda cautelare è stata accolta “limitatamente alla facoltà del Comune ricorrente di attingere all’acquedotto in questione”.

Alla pubblica udienza del 20 settembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini appresso specificati.

Il provvedimento impugnato è stato emesso dall’Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania – vista la L.R. 04/04/1956, n. 23 (recante “Norme di polizia mineraria”) e la L.R. 01/10/1956, n. 54 (recante “Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione”) – “al fine di adottare misure cautelative per garantire la sicurezza e la conservazione della risorsa mineraria di che trattasi”.

Osserva il Collegio che, in base all’art. 1 della L.R. n. 23/1956, “Le norme di polizia mineraria contenute nella presente legge si applicano ai lavori delle miniere, ricerche minerarie, cave e torbiere, nonché a quelli degli impianti di arricchimenti e di trasformazione delle sostanze minerali, annessi alle lavorazioni stesse.

Alle stesse norme, in quanto applicabili, sono altresì soggetti i lavori di scavo in sotterraneo, non aventi finalità minerarie. Denunzia dei lavori di scavo di cui sopra dovrà essere fatta all’ingegnere capo del distretto minerario, a cura dell’imprenditore, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori”.

Il successivo art. 4 prevede poi che “Il Corpo delle miniere vigila sulla osservanza della presente legge e delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del successivo art. 17.

I funzionari tecnici del Corpo delle miniere e gli altri pubblici funzionari, a ciò delegati dall’Assessore all’industria ed al commercio, hanno facoltà di visitare ed ispezionare tutti i lavori e gli impianti delle miniere, delle ricerche minerarie, delle cave e delle torbiere, nonché degli stabilimenti annessi”.

Dal tenore delle disposizioni citate emerge, dunque, che la competenza dell’Ingegnere capo del Distretto Minerario è circoscritta ai “lavori” con esclusione di ogni profilo attinente alle vicende riguardanti la concessione avente ad oggetto sostanze minerali nella Regione Siciliana che, invece, “è accordata con decreto dell’Assessore per l’industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a singola persona fisica o a società, costituita secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell’art. 2249 del codice civile che ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell’Assessore stesso, l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo” (art. 23, comma 2, della L.R. n. 54/1956).

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle sopra citate disposizioni, la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 23 unitamente a quella sollecitata dal Comune intimato in ordine ad altri possibili usi (non industriali) della sostanza minerale sarebbe spettata al competente Assessorato regionale e non, come avvenuto nel caso di specie, all’Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania e che dunque, sotto tale profilo, sussiste il dedotto vizio di incompetenza del provvedimento impugnato.

Sotto altro profilo, sussiste altresì il dedotto vizio di carenza di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il diniego di concessione mineraria per uso potabile in capo alla richiedente Amministrazione comunale, non essendo in alcun modo esplicitate le ragioni per cui tra i diversi interessi confliggenti, quello allo sfruttamento dell’acqua a fini industriali e gli altri interessi pubblici connessi all’approvvigionamento idrico degli abitanti del Comune di Randazzo, sia stata data prevalenza ai primi e non ai secondi sebbene questi fossero stati evidenziati dal Sindaco del predetto Comune (nel richiedere la concessione e nella allegata relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale).

In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo ed assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese possono compensarsi in ragione della natura pubblica dei soggetti coinvolti nella fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Francesco Mulieri
        
IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli
        
        
IL SEGRETARIO

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