* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1 MW – Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione – 240 giorni.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 1 Giugno 2012
Numero: 1115
Data di udienza: 24 Maggio 2012
Presidente: Giamportone
Estensore: Valenti
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1 MW – Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione – 240 giorni.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 1 giugno 2012, n. 1115
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1 MW – Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di conclusione – 240 giorni.
Il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 12 d.lgs. 387 del 2003, per gli impianti gli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW, è di 240 giorni, in quanto la medesima disposizione – come modificata dall’art. 5 del d.lgs. 28 del 2011 – stabilisce che per gli impianti di che trattasi il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento va computato “ al netto” dei tempi per l’espletamento della VIA (150 giorni – cfr. art. 26, c. 1 d.lgs. n. 152/2006).
Pres. Giamportone, Est. Valenti – E. s.p.a. (avv.ti Polizzotto e Sartorio) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’ (Avv. Stato) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 1 giugno 2012, n. 1115SENTENZA
N. 01115/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2012, proposto da:
Eolica S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Polizzotto sito in Palermo, via N. Morello N.40;
contro
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;
Ass.To Reg.Dell’Energia e dei Servizi di P.U.-Serv.Iii- Autorizzazione e Concessioni, Presidenza Regione Siciliana, non costituiti;
per l’annullamento
silenzio inadempimento su richiesta autorizzazione installazione impianto fotovoltaico – ric. ex art 117 c.p.a
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita’;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti l’Avv. A. Sartorio e l’Avvocato dello Stato Fabio Caserta;
Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente si duole del silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 D.Lgs.387/2003, presentata in data 11 agosto 2010 e successivamente integrata con la documentazione mancante in data 21 ottobre 2011 (e dalla cui ultima integrazione decorrono i termini a provvedere, scaduti i quali decorre a sua volta il termine per la proposizione del presente gravame);
Considerato che l’istanza di autorizzazione attiene alla richiesta di ammodernamento di un impianto da fonte di energia rinnovabile già sito in agro Comune di Petrosino, e della potenza già pari a 600 kW per un potenziamento a 2000 Kw;
Ritenuto che sulla predetta istanza, come successivamente integrata, parte ricorrente contesta l’illegittimità del mancato pronunciamento da parte della P.A. entro i termini previsti dall’art.12 D.Lgs.387/2003, né ha indetto l’apposita conferenza di servizi cui è demandato normativamente il compito di provvedere;
Considerato che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, costituitasi in giudizio per l’Amministrazione intimata, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato in data 15/3/2012, nella pendenza del termine a provvedere che non era quindi ancora scaduto (tenendo conto della nuova decorrenza del termine dall’integrazione documentale e alla stregua della novella normativa di cui al comma 4 art.12 D.lgs 387/2003 che fissa in 90 giorni il termine massimo del procedimento al netto altresì del termine per la valutazione di impatto ambientale);
Considerato che occorre previamente delibare su detta eccezione che risulta fondata per le considerazioni che seguono;
Parte resistente afferma, infatti, che il termine di conclusione del procedimento non è di 90 giorni ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387 del 2003, ma di 240 giorni, in quanto la medesima disposizione – come modificata dall’art. 5 del d.lgs. 28 del 2011 – stabilisce che per gli impianti di che trattasi il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento va computato “ al netto” dei tempi per l’espletamento della VIA (150 giorni), sempre obbligatoria per gli impianti come quelli in esame;
del quale si richiede l’autorizzazione per il potenziamento superiore Megawatt;
Considerata la normativa di settore costituita in specie:
– dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2012, come modificato dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 28 del 2011, ai sensi del quale si stabilisce che “fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale”;
– dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 152 del 2006, che a sua volta, stabilisce che “salvo quanto previsto dall’articolo 24, l’autorità’ competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1…”;
– dall’art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. 152 del 2006 che impone la valutazione di impatto ambientale “qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull’ambiente, per (…..)i progetti elencati nell’allegato IV”;
Ritenuto che tra questi progetti, al par. 2 lett. c), sono previsti anche “gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;
Ritenuto quindi, in adesione alla eccezione dell’Avvocatura, che nel caso di specie, considerando quale dies a quo la data (21/10/2011) di ultima implementazione della documentazione necessaria a rendere procedibile l’istanza ex art.12 D.Lgs.387/2003, alla data di notifica del ricorso (15/03/2012) non era in effetti ancora scaduto il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica, siccome aumentato di ulteriori 150 giorni in caso di previo espletamento della V.I.A., considerato che si controverte – ripetesi – di istanza per ammodernamento e potenziamento di un impianto eolico per il passaggio da 600 kW a 2000 kW;
Ritenuto quindi che il ricorso è inammissibile e che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti sussistendo eccezionali ragioni connesse alla recente riforma normativa di cui in narrativa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)