Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 950 | Data di udienza: 8 Maggio 2012

* RIFIUTI – TARSU o TIA – Modifica della tariffa – Competenza – Consiglio Comunale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 11 Maggio 2012
Numero: 950
Data di udienza: 8 Maggio 2012
Presidente: D'Agostino
Estensore: D'Agostino


Premassima

* RIFIUTI – TARSU o TIA – Modifica della tariffa – Competenza – Consiglio Comunale.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 11 maggio 2012, n. 950


RIFIUTI – TARSU o TIA – Modifica della tariffa – Competenza – Consiglio Comunale.

Sulla base delle disposizioni dettate con la legge n. 142/90, la modifica della tariffa TARSU rientra nella competenza del consiglio comunale. (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1550/2009; Catania n. 1630/2006; Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424; Cass. n. 14376/2010; Cass. n. 16870/2003). La questione non muta anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione interessata abbia sostituito la T.I.A. alla TARSU: in merito la Corte Cost. nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha infatti chiarito che, al di là del nomen utilizzato, anche la T.I.A. è un tributo la cui disciplina non può che rispondere ai principi propri di tale genere di prestazioni imposte.

Pres. ed Est. D’Agostino – G.M. (avv. Scaduto) c. Comune di Sciacca (avv. Serra) e Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 11 maggio 2012, n. 950

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 11 maggio 2012, n. 950

N. 00950/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2010, proposto da:
Giuseppe Maria E Consorti Cacioppo, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Antonio Scaduto, con domicilio eletto presso Renato Re in Palermo, c.so A. Amedeo N. 74;

contro

Comune di Sciacca in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Serra, con domicilio eletto presso Francesco Ruggeri in Palermo, via Trinacria 19; Sogeir Ato Agi1 S.P.A; Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Pa, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l’annullamento

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sciacca in Persona del Sindaco P.T. e di Assessorato Regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il dott. Filoreto D’Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Avverso l’atto in epigrafe indicato hanno proposto ricorso avanti questo Tribunale amministrativo regionale alcuni cittadini del comune di Sciacca deducendo diversi motivi di gravame.

Con dichiarazione depositata il 10 febbraio 2012 il patrono dei ricorrenti ha espressamente dichiarato di rinunciare a tutti i motivi diversi dall’incompetenza del Sindaco in subiecta materia.

Tale dichiarazione ha consentito, ai sensi dell’articolo 72 c.p.a. la prioritaria fissazione nel merito.

Tanto premesso si osserva che la questione ha formato oggetto di omologa decisione di questo Tribunale (sentenza n. 1405 del 2011) della quale è opportuno riportare l’intera motivazione.

“…nell’ambito della Regione Siciliana non trova applicazione l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la legge reg. n. 48/1991 non opera un rinvio dinamico alla legge n. 142/1990: conseguentemente la presente fattispecie risulta regolata dalle disposizioni dettate dalle L. n. 142/1990, recepita in Sicilia con L. reg. n. 48/1991, mentre le modifiche intervenute alla legislazione statale con il richiamato D.Lgs. 267/2000 – indipendentemente dal loro rilievo – non sono applicabili in Sicilia.

Sembra opportuno precisare che la legge reg. n. 48/1991 – diversamente da quanto stabilito in sede nazionale dalla legge n. 142/1990 – individua nel sindaco, e non nella giunta comunale, l’organo del comune che ha competenza residua, nelle materie non espressamente attribuite ad altri organi.

Pertanto la questione di quale sia l’organo competente a modificare la tariffa TARSU si riduce alla corretta interpretazione del disposto dell’art. 32 della legge n. 142/90, operante in Sicilia in virtù del rinvio – statico – operato dall’art. 1 lett. e) della legge reg. n. 48/1991; ed in particolare è necessario verificare se la determinazione di tale tariffa concerna “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, lett. g), ovvero rientri comunque in altra materia attribuita al consiglio comunale.

Al fine di sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, è bene precisare che il problema in esame, sulla individuazione dell’organo competente a modificare la tariffa TARSU, non muta anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione interessata abbia sostituito la T.I.A. alla TARSU, in applicazione del D.lgs. n. 22 del 1997.

In merito la Corte Cost. nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha infatti chiarito che, al di là del nomen utilizzato, anche la T.I.A. è un tributo la cui disciplina non può che rispondere ai principi propri di tale genere di prestazioni imposte.

Con riferimento all’interpretazione dell’art. 32 lett. g) della legge n. 142/90, il Collegio condivide la ricostruzione più volte operata da questo Tribunale (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1550/2009; Catania n. 1630/2006), nonché dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424) e dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 14376/2010; Cass. n. 16870/2003), secondo la quale, sulla base delle disposizioni dettate con la legge n. 142/90, la modifica della tariffa TARSU rientra nella competenza del consiglio comunale.

Invero risultano analitiche e convincenti, in particolare, le argomentazioni articolate nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16870/2003.

In particolare la Suprema Corte, richiamando precedenti ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinarie, ha puntualizzato che la misura di un tributo costituisce un elemento essenziale e qualificante dello stesso, inserendosi nella definizione degli elementi strutturali dell’obbligazione di imposta ed alla sua regolamentazione generale, e quindi all’ordinamento del tributo; peraltro, diversamente opinando verrebbe di fatto svuotato il significato dell’art. 32 lett. g) della legge n. 142/90, atteso che, all’epoca in cui tale norma è stata adottata, le amministrazioni locali non avevano il potere di istituire, in senso proprio, alcuna imposta.

La sentenza indicata richiama poi la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424, secondo la quale la norma in questione costituirebbe, a livello locale, l’omologo dell’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Prosegue la Cassazione: “Sul piano dei principi appare quindi coerente che a livello locale il potere impositivo (inteso lato sensu) sia esercitato dal Consiglio comunale, che riceve direttamente dal popolo il suo potere rappresentativo, e non dalla giunta municipale, priva di una diretta legittimazione democratica; in tal senso, il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perché l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur sicché non ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale”.

La Cassazione chiarisce che anche considerazioni di ordine sistematico e latu sensu ordinamentali confermano l’attribuzione al consiglio comunale della competenza a variare la tariffa della TARSU.

Degno di particolare rilievo è l’argomento che viene tratto dall’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 267-2000, comunque non operante in Sicilia, come già specificato.

Il fatto che il Legislatore, nel confermare che l’istituzione e l’ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio comunale, abbia voluto, in modo innovativo, espressamente attribuire alla giunta la competenza alla determinazione delle aliquote, implica necessariamente che, in assenza di tale deroga – come è sulla base della legge n. 142/1990 – la determinazione delle aliquote rientrerebbe, a buon diritto, nell’ambito dell’ordinamento del tributo, e quindi nella competenza del Consiglio.

Peraltro non può non rilevarsi che la deroga in questione, contenuta all’art. 42, comma 2, lett. f),

del D.lgs. n. 267-2000, è espressamente riferita alla determinazione delle “aliquote”, e non delle tariffe TARSU, per le quali non deve essere determinata alcuna aliquota, e che pertanto sfugge alla deroga prevista dal Legislatore del D.Lgs. 267/2000.

L’impossibilità – in campo nazionale – di estendere quest’ultima deroga anche alla determinazione delle tariffe TARSU trova fondamento, oltre che nel noto principio che le norme di carattere eccezionale non sono suscettibili di essere interpretate analogicamente o estensivamente, anche da un punto di vista logico, considerato che, mentre nelle imposte nelle quali il comune deve determinare l’aliquota esiste comunque una forbice, stabilita con atti normativi preordinati, entro i quali l’amministrazione locale può operare, la determinazione della tariffa TARSU è svincolata da limiti preordinati, e sarebbe quanto meno improprio attribuire ad un organo esecutivo la possibilità di incidere in modo così ampio sul potere impositivo.

In termini più generali rileva peraltro il Collegio che la determinazione della tariffa TARSU costituisce un atto di carattere generale ed astratto e, conseguentemente, rientra negli atti di carattere regolamentare, comunque espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, che costituisce l’organo di massima rappresentatività in sede locale, con già evidenziata simmetria con il disposto dell’art. 23 della Costituzione.”

Il Collegio condivide pienamente i contenuti della su riportata decisione e da ciò ne scaturisce il fondamento del proposto gravame.

Non si oppone a tale soluzione il rilievo del Comune di Sciacca secondo il quale il Consiglio comunale avrebbe in realtà ratificato la determinazione del Sindaco.

L’atto con il quale ciò sarebbe avvenuto (peraltro non osteso in questa sede) sarebbe la deliberazione di approvazione del bilancio. Ora è evidente che tale statuizione riguarda l’intera gestione delle finanze comunali e non impinge direttamente e specificamente sulla determinazione del Sindaco in materia di Tarsu: approvare una proposta di gestione economica non equivale a sanare di per sé tutti i provvedimenti che ne scaturiscono o che ne sono il presupposto per l’evidente finalità e tipicità che li assiste.

Va infine precisato che non può nemmeno farsi riferimento all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana secondo il quale la competenza dovrebbe essere in ogni caso rinvenuta nello Statuto comunale.

Come affermato dal Comune resistente, nessuna specifica attribuzione in materia viene conferita al Sindaco (al quale è riconosciuta la c.d. competenza residuale, certo non invocabile laddove sussistano fonti di rango gerarchico superiore che radichino altra competenza).

Il ricorso va, in definitiva, accolto.

Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del Sindaco di Sciacca n. 66 del 30 aprile 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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