* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mare e coste – Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.r. Sicilia n. 78/76 – Opere destinate alla diretta fruizione del mare – Fattispecie. TAR SICILIA, Palermo- 12 dicembre 2011
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2011
Numero: 2331
Data di udienza: 8 Novembre 2011
Presidente: Maisano
Estensore: Tomaiuoli
Premassima
* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mare e coste – Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.r. Sicilia n. 78/76 – Opere destinate alla diretta fruizione del mare – Fattispecie. TAR SICILIA, Palermo- 12 dicembre 2011
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2331
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mare e coste – Vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.r. Sicilia n. 78/76 – Opere destinate alla diretta fruizione del mare – Fattispecie.
Un capannone e una piattaforma con carro ponte, necessari per l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni, sono inquadrabili nel novero delle opere destinate alla diretta fruizione del mare, non soggette al vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 lett. a) L.R. Sicilia n. 78/76. (cfr. C.G.A., 18.5.2007 n. 390, secondo cui è tale “ogni infrastruttura che, sia concretamente destinata a rendere possibile, o migliore, ad una collettività aperta – quand’anche non totalitaria – di potenziali utenti l’uso del mare”).
Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli – P.B. (avv. Blandi) c. Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e P.I. e altro (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2331SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2331
N. 02331/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02577/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2577 del 1996, proposto da Pipito’ Benedetto, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Emilia n.23;
contro
Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e P.I. – Sovrintendenza BB.CC. e AA. di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Palermo, via A. De Gasperi n. 81; Comune di Palermo;
per l’annullamento
della nota prot. n. 49579 del 14.3.1996, notificata a mezzo racc.ta postale pervenuta il 18.4.1996 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, adita per il rilascio del N.O. ai fini del condono edilizio di opere destinate a ricovero di barche nel Porto di Sferracavallo, ha emesso la “declaratoria di non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 della L.R. 37/85 e dell’art. 2 comma terzo della L.R. 15/91, essendo l’area interessata soggetta a vincolo di in edificabilità ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale per i BB.CC.AA. e P.I e della Soprintendenza BB.CC.AA: di Palermo.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato l’8.11.2011 il ricorrente, premesso di avere in concessione un’area demaniale marittima di mq. 300 con sbocco sul mare sita nel porto di Sferracavallo in Palermo, su cui insisteva un antico capannone in legno e pietra tufacea al fine di esercitarvi il ricovero ed il raddobbo di barche da pesca; che con istanza del 16.10.1979 aveva chiesto alla Capitaneria di Porto l’autorizzazione a demolire il vetusto capannone adibito a cantiere navale per sostituirlo con altro metallico prefabbricato; che la predetta autorità con nota del 5.12.1979 aveva dato il proprio nulla osta, prescrivendo che il nuovo fosse realizzato con profilati di ferro e laminati plastici come riportato negli elaborati tecnici approvati dal Genio Civile OO.MM.; che, attese le lungaggini dell’iter burocratico, aveva sostituito il capannone prima di ottenere la licenza edilizia, realizzando altresì una piattaforma in calcestruzzo di mt. 12,50 x 6,40 su cui era stato installato un carro ponte per l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni; che la Capitaneria di Porto aveva quindi ingiunto la demolizione di tale piattaforma con provvedimento del 16.9.1980 e del capannone con la n. 72 del 25.6.1982; che, intervenuta la legislazione in tema di condono edilizio, per il solo capannone e non anche per il carroponte, aveva presentato istanza di sanatoria al Comune di Palermo, protocollata al n. 1211 del 31.7.1986 a nome della ditta Sicilnautica s.r.l.; che alla luce di tale istanza aveva richiesto all’Assessorato Territorio ed Ambiente la disponibilità alla concessione a titolo oneroso dell’area demaniale marittima in questione; che la Capitaneria di Porto aveva espresso parere favorevole, ritenendo che l’opera realizzata attenesse alla diretta fruizione del mare e consentisse di svolgere attività meritevole di tutela per la marineria locale; che, stante l’assenso alla concessione da parte dell’Assessorato, la Capitaneria di Porto aveva quindi rilasciato la conseguente concessione demaniale marittima (tanto per il capannone quanto per la piattaforma con il carroponte) in data 1.7.1992 (concessione rinnovata sino alla data del ricorso); che nell’ambito del procedimento di concessione edilizia in sanatoria il Comune di Palermo aveva richiesto l’integrazione della documentazione, tra cui il parere della Soprintendenza; che pertanto a tale ufficio era stata presentata l’istanza in data 25.11.1994; che la Soprintendenza aveva quindi richiesto perizia giurata sull’epoca della realizzazione delle opere prima di rigettare l’istanza del ricorrente; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato lamentandone l’illegittimità per 1) violazione della legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, 2) violazione di legge ed eccesso di potere sotto altri profili, 3) violazione di legge ed eccesso di potere per altri versi.
All’udienza pubblica dell’8.11.2011 si è costituita l’Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario; all’esito della medesima udienza il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente e dedotto profilo della violazione dell’art. 15, lett. a) L.R. n. 78/76, a norma del quale “le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati”.
Come riconosciuto dalla stessa Capitaneria di Porto e dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, infatti, il capannone e la piattaforma con il carro ponte costituiscono opere destinate alla diretta fruizione del mare, in quanto necessarie per l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni, e peraltro sono da considerarsi di rilevante interesse collettivo perché costituiscono l’unico cantiere nella zona di Sferracavallo e svolgono “un importante servizio di marineria locale”.
L’inquadramento di tali opere nel novero di quelle destinate alla diretta fruizione del mare, trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, secondo cui è tale “ogni infrastruttura che, come quella in discorso (impianto di distribuzione di carburante, n.d.r.), sia concretamente destinata a rendere possibile, o migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di potenziali utenti l’uso del mare” (C.G.A., 18.5.2007 n. 390).
Alla luce delle considerazioni che precedono il rifiuto di esprimersi nel merito del nulla osta da parte della Soprintendenza appare illegittimo, dovendosi ritenere che le opere realizzate dalla ricorrente, in quanto destinate a diretta fruizione del mare, non sono soggette al vincolo di inedificabilità assoluta di cui al predetto art. 15 lett. a) L.R. 78/76.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità della questione interpretativa sottesa al ricorso ed all’assenza di giurisprudenza sul punto al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)