* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione siciliana – Art. 6 l.r. n. 37/1985 – Cisterne e opere connesse – Laghetto artificiale – Necessità del titolo abilitativo edilizio – Criterio quantitativo.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 12 Novembre 2013
Numero: 2130
Data di udienza: 18 Settembre 2013
Presidente: Monteleone
Estensore: Pignataro
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione siciliana – Art. 6 l.r. n. 37/1985 – Cisterne e opere connesse – Laghetto artificiale – Necessità del titolo abilitativo edilizio – Criterio quantitativo.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ –12 novembre 2013, n. 2130
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Regione siciliana – Art. 6 l.r. n. 37/1985 – Cisterne e opere connesse – Laghetto artificiale – Necessità del titolo abilitativo edilizio – Criterio quantitativo.
Le cisterne e le opere connesse interrate non sono soggette ex se a concessione, ad autorizzazione ovvero a comunicazione al Sindaco ex art. 6, l. rg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 1 marzo 2013, n. 481; T.A.R., Sicilia, Palermo, II, 21 marzo 2013, n. 653; T.A.R., Sicilia, Palermo, II, 10 febbraio 2012, n. 370; T.A.R. Sicilia, Catania, III, 17 settembre 1991, n. 343). Per accertare se la realizzazione di un laghetto artificiale richieda o meno, il previo rilascio della concessione da parte del sindaco occorre prescindere dalla destinazione dell’impianto e deve applicarsi il criterio “quantitativo”, secondo cui ogni opera che costituisca il risultato concreto di un’attività costruttiva, indipendentemente dalla presenza di strutture murarie, sia aderente al suolo e modifichi in modo stabile e rilevante il territorio, è subordinata al preventivo rilascio della concessione edilizia (T.A.R. Umbria, 14 luglio 1981, n. 255; v. anche Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2013, n. 1015, secondo cui è soggetta a concessione edilizia la realizzazione di una vasca serbatoio di rilevanti dimensioni, in quanto comporta una modificazione in modo apprezzabile del precedente assetto territoriale, tale da avere un significativo rilievo ambientale, tale da modificare lo stato materiale del suolo con alterazione avente rilievo funzionale).
Pres. Monteleone, Est. Pignataro – R.R. e altri (avv. Chiaramonte) c. Comune di sciara (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 12 novembre 2013, n. 2130SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ –12 novembre 2013, n. 2130
N. 02130/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00783/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 1998, proposto da RIGILIO Rosolino, RIGILIO Rosalia e RIGILIO Maria Giuseppa, nella qualità di eredi di Sinagra Carmelina, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Chiaramonte, con domicilio eletto in Palermo, via M. Stabile 200, presso lo studio dell’Avv. Francesco Paolo Gallo;
contro
– il Comune di Sciara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– dell’ordinanza sindacale n.36 del 12 dicembre 1997 di ingiunzione di demolizione del vascone in terra battuta in C.da Cozzi Secchi, in catasto al foglio 4, p.lla 494;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio degli eredi dell’originaria ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Udito, alla pubblica udienza del 18 settembre 2013, l’Avv. Raffaele Gisondi, giusta delega dell’avv. S. Chiaramonte, per la parte ricorrente;
PREMESSO che, così come risulta in atti:
– con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 febbraio 1998 e depositato il successivo 10 marzo, la sig.ra Carmelina Sinagra ha impugnato l’ordinanza sindacale n.36 del 12 dicembre 1997, notificata il giorno 16 seguente, chiedendone l’annullamento, con la quale, in qualità di proprietaria e costruttrice, le è stato ingiunto di demolire un vascone in terra battuta delle dimensioni di mt 52.00 x 21.00 x 3.00 circa, sito nel terreno in C.da Cozzi Secchi, in catasto al foglio 4, p.lla 494, a causa dell’asserita assenza di concessione o autorizzazione edilizia e del N.O. del genio civile;
CONSIDERATO che avverso il predetto provvedimento la ricorrente muove le censure di violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, deducendo che si tratterebbe di un “piccolo invaso in terra” “di modeste dimensioni”, caratterizzato dall’assenza di strutture murarie e totalmente aderente al suolo, come tale riconducibile alla fattispecie dell’intervento di risanamento e migliore sistemazione del fondo agricolo, per il quale il vigente art.6 della l.r. 37 del 1985 non impone il rilascio di alcun titolo edilizio (concessione, autorizzazione, comunicazione); a supporto di tale assunto produce una perizia tecnica ove l’opera oggetto di lite è definita “laghetto collinare di forma ovale, avente le dimensioni massime interne di ml 12,00 x 30,00 ed una profondità massima di ml. 3,00”, nel quale confluisce l’acqua meteorica destinata a scopi irrigui nei periodi di siccità;
RITENUTO che:
– il predetto art. 6 (“Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione”), per quel che qui rileva, recita, testualmente, che “Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere:
(…)
cisterne ed opere connesse interrate (…)”;
– non ignora il Collegio la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui le cisterne e le opere connesse interrate non sono soggette ex se a concessione, ad autorizzazione ovvero a comunicazione al Sindaco ex art. 6, l. rg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 1 marzo 2013, n. 481; T.A.R., Sicilia, Palermo, II, 21 marzo 2013, n. 653; T.A.R., Sicilia, Palermo, II, 10 febbraio 2012, n. 370; T.A.R. Sicilia, Catania, III, 17 settembre 1991, n. 343);
RITENUTO, tuttavia, che l’opera di che trattasi non può essere qualificata come una “cisterna” in ragione delle rilevanti dimensioni della stessa tali da indurre lo stesso tecnico di parte ricorrente a definirla, addirittura, come un “laghetto collinare”: pertanto, appare pertinente aderire, nel caso concreto, a quella giurisprudenza secondo la quale “Per accertare se la realizzazione di un laghetto artificiale richieda o meno, il previo rilascio della concessione da parte del sindaco occorre prescindere dalla destinazione dell’impianto e deve applicarsi il criterio “quantitativo”, secondo cui ogni opera che costituisca il risultato concreto di un’attività costruttiva, indipendentemente dalla presenza di strutture murarie, sia aderente al suolo e modifichi in modo stabile e rilevante il territorio, è subordinata al preventivo rilascio della concessione edilizia” (T.A.R. Umbria, 14 luglio 1981, n. 255; v. anche Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2013, n. 1015, secondo cui è soggetta a concessione edilizia la realizzazione di una vasca serbatoio di rilevanti dimensioni, in quanto comporta una modificazione in modo apprezzabile del precedente assetto territoriale, tale da avere un significativo rilievo ambientale, tale da modificare lo stato materiale del suolo con alterazione avente rilievo funzionale);
RITENUTO, pertanto, che il ricorso è infondato e va rigettato;
RITENUTO, infine, che nulla va disposto in ordine alle spese processuali in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 18 settembre 2013 e 5 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)