Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 100 | Data di udienza: 21 Dicembre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra costruzioni – Esistenza di un dislivello tra i fondi confinanti – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 13 Gennaio 2017
Numero: 100
Data di udienza: 21 Dicembre 2016
Presidente: Cogliani
Estensore: Cogliani


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra costruzioni – Esistenza di un dislivello tra i fondi confinanti – Irrilevanza.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 13 gennaio 2017, n. 100


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Distanze tra costruzioni – Esistenza di un dislivello tra i fondi confinanti – Irrilevanza.

In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’articolo 873 c.c., è irrilevante l’esistenza di un dislivello tra i fondi confinanti ai fini del calcolo delle distanze delle costruzioni dal confine (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2007, n. 25393).

Pres. ed Est. Cogliani – M.V. e altri (avv. Lo Giudice) c. Comune di Valderice (avv. D’Azeglio)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 13 gennaio 2017, n. 100

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 13 gennaio 2017, n. 100

Pubblicato il 13/01/2017

N. 00100/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2006, proposto da:
Mazzara Vincenzo e C/Te, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Lo Giudice C.F. LGDLRT55M01L331I, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Cangemi in Palermo, via Cristoforo Colombo 24;

contro

Comune di Valderice, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giovanna Massimo D’Azeglio C.F. MSSMGV68S68G319J, con domicilio eletto in Palermo, via S. Meccio, 22 ( Avv. Millocca);

nei confronti di

Chirco Vincenza non costituito in giudizio;

per l’annullamento

con il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento n. 12 del 25.10.2005, con il Responsabile dell’U.T.C. Urbanistica – Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Valderice Arch. Maria Iovino ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori in corso per la realizzazione del progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione sito in Valderice nella Via Angelo Amico, riservandosi

l’adozione di ulteriori provvedimenti,

ed a seguito di motivi aggiunti:

b) del provvedimento n. 45 del 22.12.2005, notificato il 28.12.2005 con il quale il Responsabile dell’U.T.C. Urbanistica – Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Valderice Arch. Maria lovino ha disposto l’annullamento della concessione edilizia n. 51 del 30.06.2003 rilasciata a Mazzara Vincenzo e Cesarò Rosa Maria relativa alla realizzazione del progetto di demolizione e ricostruzione di Un fabbricato per civile abitazione sito in Valderice nella Via Angelo Amico; c) di ogni ulteriore atto presupposto ed in particolare della nota prot.3 1757 del 27.12.2005 contenente parere negativo ai sensi dell’art. 3 del D.A. n. 357/99 sull’istanza di riesame presentata dai

ricorrenti acclarata il 25.1 1.2005 al prot. generale comunale con il n.29078:

e per l’affermazione

del diritto dei ricorrenti ad avere riconosciuti i danni provocati dall’esecuzione del provvedimento impugnato con la conseguente determinazione dei criteri e dei termini per l’offerta del relativo risarcimento da parte dell’Amministrazione resistente,

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Valderice;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Con il ricorso introduttivo i ricorrenti – premesso di aver ottenuto in data 30 giugno 2003 il rilascio della concessione edilizia n. 51/2003 per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato di loro proprietà destinato a civile abitazione, sito in Valderice nella via Angelo amico, esponevano di aver comunicato l’inizio dei lavori con nota del 12 febbraio 2004; a seguito di sopralluogo per segnalazione da parte di confinante, l’Ufficio tecnico in data 7 gennaio 2005 intimava di sospendere i lavori con telegramma poi seguito dal provvedimento gravato.

Pertanto gli istanti censuravano il predetto provvedimento, per il seguente articolato motivo:

eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed insufficiente motivazione.

Con i successivi motivi aggiunti gli istanti censuravano per i medesimi vizi anche il conseguente provvedimento di annullamento della concessione edilizia, contestando anche il travisamento dei fatti con riguardo alla motivazione del provvedimento in ordine alla violazione dei distacchi.

Si costituiva il Comune per resistere.

All’udienza fissata per la discussione il ricorso era trattenuto in decisione.

II – Osserva il Collegio che in primo luogo non può essere condivisa la censura di contraddittorietà proposta da parte istante poiché il provvedimento di sospensione prima e di poi quello di annullamento della c.e. rilasciata derivano da una – come contestato dall’amministrazione – erronea rappresentazione dello stato di fatto nel progetto presentato.

Ciò peraltro è anche idoneo ad escludere un particolare affidamento da parte degli interessati.

Nella specie si evince che nella planimetria di zona non era indicata la parete finestrata del fabbricato di proprietà dei confinanti, né l’altezza effettiva del muro di confine, oggetto della perizia giurata pervenuta solo in data 25 novembre 2005. Peraltro va precisato che il primo provvedimento gravato, di sospensione dei lavori, è intervenuto immediatamente a seguito dell’avvio consistito unicamente nella rimozione della copertura del fabbricato.

E’ nozione acquisita peraltro, che la concessione edilizia può essere rilasciata a chi abbia titolo per richiederla, salvi i diritti dei terzi. Tuttavia, un intervento edilizio conforme alle prescrizioni urbanistiche può trovarsi in contrasto con la disciplina civilistica. Nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione ha il potere di verificare l’esistenza di un idoneo titolo sul bene oggetto della richiesta, mediante attività istruttoria che non è diretta a risolvere i conflitti tra i privati ma ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente.

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato, infatti, che le distanze stabilite dal D.M. 1444/1968 costituiscono valori minimi che devono essere rispettati anche dai regolamenti comunali. Il Decreto ministeriale 1444/1968 stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, prevedendo che per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Il Consiglio di Stato (Sezione IV, decisione del 2 novembre 2010, n. 7731) ha ribadito la natura di norma primaria imperativa dell’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

Le distanze legali previste dagli standards urbanistici sono immediatamente applicabili ai rapporti privati: l’art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra le pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi (Cassazione civile, Sez. II, 29 maggio 2006, n.12741).

Pertanto, le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi (Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2005 , n. 6909).

Peraltro, con riferimento alla fattispecie in causa, va rilevato che è inoltre pacifico che in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’articolo 873 c.c., è irrilevante l’esistenza di un dislivello tra i fondi confinanti ai fini del calcolo delle distanze delle costruzioni dal confine (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2007, n. 25393).

Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’amministrazione costituita, nella misura indicata in dispositivo. Nulla nei confronti del controinteressato non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore dell’Amministrazione costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente, Estensore
Nicola Maisano, Consigliere
Maria Cappellano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Solveig Cogliani       
        
 

IL SEGRETARIO

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