Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 552 | Data di udienza: 18 Gennaio 2012

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Piano faunistico venatorio – Sottoposizione a valutazione di incidenza – Necessità – D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 2, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. n. 120/2003 – Mancata sottoposizione del piano faunistico venatorio alla valutazione di incidenza – Calendari venatori che autorizzino la caccia in ZPS o SIC – Necessaria sottoposizione. (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 14 Marzo 2012
Numero: 552
Data di udienza: 18 Gennaio 2012
Presidente: D'Agostino
Estensore: Tulumello


Premassima

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Piano faunistico venatorio – Sottoposizione a valutazione di incidenza – Necessità – D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 2, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. n. 120/2003 – Mancata sottoposizione del piano faunistico venatorio alla valutazione di incidenza – Calendari venatori che autorizzino la caccia in ZPS o SIC – Necessaria sottoposizione. (Si ringrazia l’avv. Nicola Giudice per la segnalazione)



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 14 marzo 2012, n. 552


DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Piano faunistico venatorio – Sottoposizione a valutazione di incidenza – Necessità – D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 2, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. n. 120/2003.

Il Piano faunistico venatorio deve  essere sottoposto a valutazione d’incidenza, posto che ex art. 5, comma 2, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120 (rubricato “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”.


Pres. D’Agostino, Est. Tulumello – Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Giudice, Giuliano e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato)

 


DIRITTO VENETORIO E DELLA PESCA – Caccia – Mancata sottoposizione del piano faunistico venatorio alla valutazione di incidenza – Calendari venatori che autorizzino la caccia in ZPS o SIC – Necessaria sottoposizione.

Nella necessaria ottica di garantire gli “effetti utili” della direttiva Habitat, deve ritenersi che, In presenza di un Piano faunistico venatorio non sottoposto a valutazione di incidenza, debbano esserlo i calendari venatori che autorizzino la caccia nelle ZPS od in zone limitrofe ad essi ed ai SIC, in maniera da scongiurare effetti negativi su tali siti protetti.

Pres. D’Agostino, Est. Tulumello – Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Giudice, Giuliano e Crosta) c. Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 14 marzo 2012, n. 552

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 14 marzo 2012, n. 552

N. 00552/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2010, proposto da Legambiente – Comitato Regionale Siciliano Onlus, Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association For Nature con Sede in Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Giuliano, Nicola Giudice, e Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso l’avv. Corrado V. Giuliano in Palermo, via M. D’Azeglio N. 27/C.

contro

Presidenza Regione Siciliana; Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Serv Protezione e Patrimonio Naturale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, preso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti di

Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nunziello Anastasi e Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Partito Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Di Vece, con domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, 6;
A.S.C.N., F.S.D.C., Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell’Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, Anuu, A.N.C.A., Federazione Italiana della Caccia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Nunziello Anastasi, Viviana Pergolizzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
U.N. Enalcaccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Viviana Pergolizzi, Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Giuseppe Evola in Palermo, via G. Pacini 12;
Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Gazze’, Maurizio Lino, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Gazze’ in Palermo, via Liberta’ n. 171;

per l’annullamento

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell’Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto “Regolamentazione dell’attività venatorìa nel territorio della Regione – Annata 2010/2011”, pubblicato in G.U.R.S. n. 27 del 11 giugno 2010, nelle parti in cui:

a) il suddetto Calendario Venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazone di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 (non conosciuto compiutamente e di cui si chiede l’acquisizione nel presente giudizio);

e) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, ai sensi del combinato disposto degli arti 1-comma 5 e 21-comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;

d) non prevede il divieto di caccia nei Siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;

e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell’ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all’interno dei Siti Natura

2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell’Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari “Integrazioni al decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio della regione – Annata 2010 – 2011”, pubblicato in G.U.R.S. n.30 del 2 luglio 2010 nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

3) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18.5.2006 e n. 287 del 21.7.2006 della Giunta Regionale di Governo, nelle parti in cui viene assunto dall’Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso e per la parti riguardanti i siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana e di Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – 6serv.6 Protezione e Patrimonio Naturale e di Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano;

Viste le memorie difensive;

Viste le ordinanze cautelari nn. 638/2010 e 1111/2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 luglio 2010, e depositato in pari data, le associazioni ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituita, per resistere al ricorso, l’amministrazione regionale intimata.

Sono altresì intervenute ad opponendum le associazioni indicate in epigrafe.

Con ordinanza cautelare n. 638/2010 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Tale ordinanza è stata confermata in sede di appello dall’ordinanza n. 801/2010 del C.G.A. per la Regione Siciliana.

Con successiva ordinanza 1111/2010 è stata respinta la domanda di esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 638/2010, in quanto “la mancata adozione da parte dell’amministrazione dei provvedimenti di cui si lamenta l’omissione rileva sul piano dei vizi del provvedimento impugnato (per come argomentato in ricorso), ma non anche quale mancata ottemperanza alla misura di cautela, avendo quest’ultima, come già accennato, contenuto meramente sospensivo”, e considerato che “eventuali profili di pregiudizio rivenienti dalla successiva adozione, da parte dell’amministrazione intimata, di provvedimenti contrastanti con il disposto della citata ordinanza cautelare, risultano paralizzati dall’accoglimento della domanda cautelare nel procedimento n. 2143/2010, con il quale si sono impugnati i detti provvedimenti”.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 gennaio 2012.

Preliminarmente, in punto di legittimazione delle associazioni ricorrenti, il Collegio non può anzitutto che richiamare quanto affermato nella motivazione dell’ordinanza cautelare n. 638/2010, nel senso della infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva sollevate dall’Avvocatura dello Stato, “alla stregua di una interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e Direttiva 2003/35/EC) dell’accesso alla giustizia amministrativa in materia ambientale”.

I princìpi surriportati sono poi stati ribaditi dalla sentenza n. 546/2011 di questa Sezione, relativa ad analogo oggetto.

Anche la giurisprudenza del giudice d’appello è da tempo orientata in tal senso (Consiglio di Stato, decisione 6467/2005): “inizialmente la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la mancata inclusione di una associazione ambientalista negli elenchi ministeriali previsti dalle norme ora citate comportasse la carenza in radice di legittimazione all’impugnativa di provvedimenti incidenti in materia ambientale (ad es. VI Sez. 14.10.1992 n. 756). Nel prosieguo si è però osservato che la normativa in commento definisce un titolo ulteriore di legittimazione, senza tuttavia far venire meno i criteri in precedenza a tal fine elaborati dalla giurisprudenza. (VI Sez. 26.7.2001 n. 4123).

Alla stregua di tale indirizzo, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, l’esistenza di associazioni comunque legittimate (perchè riconosciute) non preclude al giudice di accertare caso per caso la legittimazione di singoli organismi non accreditati. In base a tali premesse, le espresse finalità statutarie dell’associazione ricorrente (difesa dell’ambiente e della corretta gestione urbanistica del territorio da parte degli Enti locali) nonchè, come secondo il Collegio può desumersi dal riconoscimento regionale, il concreto e stabile collegamento della stessa con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale (cfr. IV Sez. 9.11.2004 n. 7246), inducono a confermare quanto statuito nella sentenza impugnata in ordine alla legittimazione del Comitato ad impugnare provvedimenti che, pur presentando prevalentemente aspetti urbanistici, sembrano suscettibili di pregiudicare attraverso la violazione degli standard la salubrità e vivibilità dell’area e dunque il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela. (IV Sez. 9.10.2002 n. 5365)”.

L’eccezione è dunque infondata.

Nel merito, con il primo motivo si deduce l’illegittimità dell’impugnato calendario venatorio 2010/2011 nella parte in cui lo stesso, unitamente al piano faunistico venatorio 2006-2011, non risulta essere stato preceduto dal valutazione di incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come sostituito dall’art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

La Sezione ha esaminato identica questione, con riferimento al precedente calendario venatorio 2009/2010, nella citata sentenza n. 546/2011, nella quale si è affermato che “Il Piano in esame, invece, doveva essere sottoposto a valutazione d’incidenza, posto che ex art. 5, comma 2, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n.120 (rubricato “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), “i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il Piano faunistico venatorio 2006-2011 deve essere annullato per non essere stato preceduto da adeguata valutazione di incidenza. Parimenti fondata è la censura di illegittimità del calendario venatorio 2009/2010 per mancata sottoposizione dello stesso alla valutazione di incidenza. Il Collegio non ignora il precedente della Sezione sopra citato (T.A.R., Sicilia, Palermo, Sez. I 23.3.2010, n. 3481), ove si è ritenuto, oltre alla non impugnabilità del Piano faunistico, anche la non sottoponibilità del calendario venatorio all’obbligo di valutazione di incidenza, sul presupposto della sua natura meramente “applicativa”. Tale conclusione, tuttavia, merita di essere rivisitata. A prescindere, infatti, dalla riconducibilità del calendario in sé alla nozione di “piano o progetto” di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 ed all’art. 6 n. 3 della direttiva Habitat (cfr. per una interpretazione estensiva della nozione Corte Giustizia CE, Sez. II, 14.01.2010, n. 226, nel procedimento C-226/08; e soprattutto Corte Giustizia CE, 07.09.2004, n. 127, nel procedimento C-127/02), vi è di certo che esso, nella misura in cui recepisce le indicazioni di un Piano faunistico venatorio che illegittimamente non è stato oggetto della valutazione di incidenza, autorizzando la caccia nelle ZPS (sia pure nel rispetto dei limiti minimi imposti dall’art. 5 del D.M. 17.10.2007) ed in prossimità dei SIC, si presta a diventare un facile strumento di elusione e violazione della normativa comunitaria. Se, infatti, in presenza della doverosa valutazione di incidenza fatta a monte, in sede di pianificazione dell’attività venatoria, può dirsi rispettata l’esigenza di ponderare, secondo gli standards comunitari, gli effetti di tale attività sulle zone sottoposte alla protezione dalla Rete Natura 2000, lo stesso non può dirsi ove tale valutazione manchi, perché in tale modo i singoli calendari venatori, che richiamano e concretizzano quell’attività (illegittimamente) pianificata, attualizzano sulle dette zone protette il pericolo di danno che proprio la valutazione di incidenza è chiamata a scongiurare. Nella necessaria ottica di garantire gli “effetti utili” della direttiva comunitaria sopra richiamata, deve allora ritenersi che, in presenza di un Piano faunistico venatorio non sottoposto a valutazione di incidenza, debbano esserlo i calendari venatori che autorizzino la caccia nelle ZPS od in zone limitrofe ad essi ed ai SIC, in maniera da scongiurare effetti negativi su tali siti protetti. Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere annullato anche l’impugnato calendario venatorio 2009/2010”.

Ad avviso del collegio non sussistono ragioni per discostarsi dal precedente specifico della Sezione, per cui va ritenuta la fondatezza della censura in esame, in accoglimento della quale, e assorbito quant’altro, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

A ciò si aggiunga che in sede di appello cautelare il C.G.A., nella citata ordinanza n. 801/2010, ha chiaramente richiamato le “considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Giustizia C.E. 15/7/2010 in ordine alla trasposizione della Direttiva 2009/147/CE che ha sostituito la Direttiva 75/409/CEE”.

Tale richiamo, oltre a superare il formale rilievo svolto nella memoria dell’Avvocatura dello Stato (per cui il riferimento fatto dalla ordinanza cautelare di questa Sezione alla necessità del rispetto degli obblighi nascenti dalla Direttiva 75/409 sarebbe improprio, essendo stata tale direttiva “abrogata”), assevera la fondatezza sotto il profilo sostanziale, anche in relazione alla successione nel tempo delle norme applicabili, delle censure proposte nel presente ricorso.

La citata sentenza 15 luglio 2010 della Corte di Giustizia dell’U.E., resa in causa C-573/08, ha infatti affermato che “la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2-7, 9-11, 13 e 18 della citata direttiva”

Va peraltro specificato che, al di là del ridetto profilo – preliminare ed assorbente – della mancanza della propedeutica valutazione di incidenza, il collegio si riporta integralmente alla richiamata sentenza n. 546/2011, per quanto relativa a profili di censura comuni.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari e l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore delle associazioni ricorrenti, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oltre alla restituzione dell’importo dell’importo del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!