Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1376 | Data di udienza: 15 Giugno 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Autonomia – Intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio – Potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica – Termine quinquennale di prescrizione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 18 Giugno 2018
Numero: 1376
Data di udienza: 15 Giugno 2018
Presidente: Ferlisi
Estensore: Lento


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Autonomia – Intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio – Potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica – Termine quinquennale di prescrizione.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 18 giugno 2018, n. 1376


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Autonomia – Intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio – Potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica – Termine quinquennale di prescrizione.

Nella corretta applicazione del principio di autonomia delle violazioni urbanistiche e paesaggistiche, l’intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio non fa venire meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, che, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, deve, però, essere esercitata entro i successivi 5 anni (ex plurimis CGA, sezione consultiva, 27 novembre 2017, n. 952; CGA, sez. giur., 13 marzo 2014, n. 123; Consiglio di Stato, II, 30 dicembre 2015, n. 3728; Tar Sicilia Palermo, I, 27 novembre 2017, n. 2742).


Pres. Ferlisi, Est. Lento – E.B. (avv. Pajno) c. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 18 giugno 2018, n. 1376

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 18 giugno 2018, n. 1376

Pubblicato il 18/06/2018

N. 01376/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2017, proposto da
Ettore Baratta, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Pajno, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giovanni Di Salvo in Palermo, via Marchese Ugo, n. 56;
 

contro

Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;

per l’annullamento

1) del D.D.S. n. 6436 del 21 dicembre 2016 dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana – Servizio tutela e acquisizioni, a mezzo del quale viene ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 8.628,53 a titolo di indennità ex art. 167 del D.lgs n. 42/2004, così come sostituito dall’art. 27 del D.lgs n. 157/2006;

2) di ogni atto presupposto, inerente e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista l’ordinanza cautelare n. 833 dell’8 giugno 2017;
Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 15 giugno 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso va accolto in relazione alla fondatezza dell’assorbente eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689/1981.

Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costantemente seguito dal Consiglio di Stato, dal CGA e dalla sezione, l’indennità prevista per gli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale. Conseguentemente, deve trovare applicazione l’art. 28 della l. n. 689 del 1981, laddove si prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della commissione della violazione, con la precisazione che il dies a quo va individuato nella data di rilascio della concessione in sanatoria. Sotto tale profilo, va rilevato che si tratta d’illeciti permanenti e che l’illiceità cessa con il conseguimento della concessione in sanatoria; una volta ottenuto tale titolo, il responsabile dell’abuso null’altro è tenuto, infatti, a fare, né può fare, con riferimento all’ulteriore violazione di natura paesaggistica, atteso che l’autorità preposta al vincolo ha già compiutamente e definitivamente espresso il proprio avviso rilasciando il parere di compatibilità che costituisce presupposto imprescindibile per il condono delle opere abusive eseguite in zona vincolata. Ne deriva che, nella corretta applicazione del principio di autonomia delle due tipologie di violazioni, l’intervenuta sanatoria dell’abuso edilizio non fa venire meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, che, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, deve, però, essere esercitata entro i successivi 5 anni (ex plurimis CGA, sezione consultiva, 27 novembre 2017, n. 952; CGA, sez. giur., 13 marzo 2014, n. 123; Consiglio di Stato, II, 30 dicembre 2015, n. 3728; Tar Sicilia Palermo, I, 27 novembre 2017, n. 2742).

Nella fattispecie in esame, la concessione in sanatoria n. 277 è stata rilasciata dal Comune di Lipari il 26 ottobre 2006 e il Dirigente del servizio tutela del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ha adottato il decreto di quantificazione della sanzione il 21 dicembre 2016, ovverosia dopo la maturazione del termine prescrizionale.

Tenuto conto del carattere pregiudiziale della censura accolta (prescrizione quinquennale), restano assorbiti gli ulteriori profili.

Concludendo, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si ritiene di disporre l’invio degli atti alla Procura regionale siciliana della Corte dei Conti per verificare eventuali profili di responsabilità connessi alla tardiva adozione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione regionale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio liquidate in € 500,00 (cinquecento), oltre accessori.

Dispone l’invio degli atti alla Procura regionale siciliana della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Aurora Lento
        
IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi
        
        
IL SEGRETARIO

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