* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Impugnazione del silenzio inadempimento – Soggetto richiedente – Onore di dimostrare in giudizio la completezza della documentazione – Esclusione – Ragioni.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2011
Numero: 2426
Data di udienza: 7 Dicembre 2011
Presidente: Giamportone
Estensore: Bertagnolli
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Impugnazione del silenzio inadempimento – Soggetto richiedente – Onore di dimostrare in giudizio la completezza della documentazione – Esclusione – Ragioni.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 20 dicembre 2011, n. 2426
DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Impugnazione del silenzio inadempimento – Soggetto richiedente – Onore di dimostrare in giudizio la completezza della documentazione – Esclusione – Ragioni.
Il soggetto richiedente l’autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nell’impugnare il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza, non ha l’onere di dimostrare in giudizio la completezza della documentazione richiesta per la procedibilità dell’istanza medesima, atteso che tale adempimento spetta all’Amministrazione: il termine di 180 giorni entro cui l’Amministrazione è tenuta a provvedere rappresenta infatti anche il termine entro cui l’Amministrazione deve procedere ad individuare eventuali domande incomplete e quindi inammissibili o necessitanti di integrazione. (Cfr. art. 14.4 del D.M. 10.9.2010 n. 47987 recante “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti alternativi)” (così, tra le tante, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 11 novembre 2011, n. 2105).
Pres. Giamportone, Est. Bertagnolli – E. s.r.l. (avv. Comandè) c. Assessorato per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità (avv. Stato) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 20 dicembre 2011, n. 2426SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 20 dicembre 2011, n. 2426
N. 02426/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01877/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2011, proposto da Energia Si Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Comande’, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Palermo, via N. Morello n..40;
contro
l’Assessorato per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge, in Palermo, via A. De Gasperi 81, presso gli Uffici di quest’ultima;
l’Assessorato Per L’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia, Presidente della Regione Siciliana;
per l’annullamento
del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. 387/2001, presentata il 12 giugno 2009 e successivamente integrata il 16 febbraio 2011 – IMPIANTO FV PATRIA .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti l’Avv. C.Comandè e l’Avvocato dello Stato Maurilio Mango;
Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 13 settembre 2011 e depositato il 23 settembre 2011, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 del D.Lgs. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, presentata il 12 giugno 2009 ed integrata – a seguito dell’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1/2009 – in data 16 febbraio 2011.
A sostegno dell’azione, parte ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, sotto diversi profili, violazione dei principi di celerità, speditezza e non aggravamento del procedimento amministrativo e di efficienza dell’azione amministrativa.
Secondo parte ricorrente, infatti, il 15 agosto 2011 sarebbe scaduto il termine all’uopo fissato dalla normativa (art. 12 del d. lgs. 387/2003) in 180 giorni dall’integrazione dell’istanza con la documentazione necessaria ai fini del rispetto di quanto previsto dal PEARS, con riferimento all’istanza della stessa presentata al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. 387/2001.
Nel costituirsi in giudizio per l’Amministrazione intimata, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha preliminarmente eccepita l’irritualità della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della questione, in ragione del mancato rispetto dei termini a difesa. Ciò premesso, senza accettare alcun contradditorio, l’Amministrazione ha incentrato la propria difesa sulla mancata dimostrazione, da parte della società ricorrente, della completezza dell’istanza presentata, condizione necessaria per far decorrere il termine decadenziale entro cui provvedere.
La suddetta eccezione in rito non può, però, trovare accoglimento.
L’art. 87, c. 3 del c.p.a. prevede, infatti, che per la trattazione del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, debba essere fissata la prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate e, quindi, in linea di principio, decorsi 60 giorni dall’ultima notifica. Nel caso di specie, però, l’Avvocatura si è costituita il 28 settembre, quindi la prima camera di consiglio utile, tenuto conto dei termini dimezzati per il deposito di documenti e memorie, era quella successiva al 27 ottobre 2011. Ne risultano ampiamente rispettati i termini di legge.
Nel merito il ricorso va positivamente apprezzato.
Il principio invocato dall’Amministrazione trova applicazione nel solo caso di silenzio assenso e cioè quando il richiedente pretende che dal silenzio dell’amministrazione scaturisca l’effetto dell’accoglimento dell’istanza. In tale ipotesi appare indiscutibile la necessità, perché si possa far valere il formarsi del provvedimento tacito, che debba essere provata la completezza della domanda presentata.
Non altrettanto pare potersi sostenere nel caso di specie, in cui il silenzio è di natura non significativa. Il termine di 180 giorni entro cui l’Amministrazione è tenuta a provvedere rappresenta anche il termine entro cui l’Amministrazione deve procedere ad individuare eventuali domande incomplete e quindi inammissibili o necessitanti di integrazione.
Appare piuttosto intuitivo come, sussistendo un obbligo di valutare nel merito l’istanza entro un certo termine, ben prima della scadenza dello stesso l’Amministrazione sia obbligata a valutare la completezza dell’istanza, così da poter, in caso di esito positivo, eventualmente completare l’istruttoria entro il termine di legge. Anche un eventuale giudizio di inammissibilità della domanda, quindi, avrebbe dovuto essere espresso entro il termine di 180 giorni dalla proposizione della domanda stessa.
Ne discende la fondatezza dell’istanza volta ad ottenere l’annullamento dell’illegittimo silenzio serbato della pubblica amministrazione, in linea con i precedenti di questo Tribunale nei quali si è “Ritenuto di dover disattendere la prospettazione dell’Amministrazione circa l’onere di dimostrare in giudizio, da parte della società ricorrente, la completezza della documentazione richiesta per la procedibilità dell’istanza, atteso che tale adempimento spetta all’Amministrazione medesima, la quale in fase istruttoria può dichiarare l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta (Cfr. art. 14.4 del D.M. 10.9.2010 n. 47987 recante “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti alternativi)” (così, tra le tante, T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 11 novembre 2011, n. 2105).
Ne conseguente, ritenuto che la condotta dell’amministrazione procedente possa essere qualificata come inadempimento ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, l’obbligo dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, sulla istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 presentata dalla società ricorrente.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Assessorato Regionale resistente di provvedere a concludere il procedimento di cui all’istanza avanzata dalla società ricorrente, con l’adozione di una determinazione espressa, entro trenta giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il predetto Assessorato al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Roberto Valenti, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)