Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 154 | Data di udienza: 15 Gennaio 2013

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Organizzazione del servizi oidrico integrato – Artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 – Autorità d’ambito – Competenza – Mera presa d’atto di delibere del gestore – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 21 Gennaio 2013
Numero: 154
Data di udienza: 15 Gennaio 2013
Presidente: Monteleone
Estensore: Cabrini


Premassima

* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Organizzazione del servizi oidrico integrato – Artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 – Autorità d’ambito – Competenza – Mera presa d’atto di delibere del gestore – Esclusione.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 21 gennaio 2013, n. 154


ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Organizzazione del servizi oidrico integrato – Artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 – Autorità d’ambito – Competenza – Mera presa d’atto di delibere del gestore – Esclusione.

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006, spetta in via esclusiva all’Autorità d’ambito l’organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l’utenza e provento del gestore del servizio. Invero, attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore ha voluto fissare livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione, così da assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio ed evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809). Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile relegare la competenza dell’Autorità d’ambito ad una mera presa d’atto di un deliberato del gestore del servizio.

Pres. Monteleone, Est. Cabrini – A. s.p.a. (avv.ti d’Albora, Soprano e Infantino) c. Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato (A.T.O. 6) di Caltanissetta (avv. Frazzetta)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 21 gennaio 2013, n. 154

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 21 gennaio 2013, n. 154

N. 00154/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02397/2011 REG.RIC.
N. 00281/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso numero di registro generale 2397 del 2011 proposto da Acque di Caltanissetta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio d’Albora, Enrico Soprano e Lorenzo Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzo Infantino, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;

contro

il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato (A.T.O. 6) di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Frazzetta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Santoro, sito in Palermo, via Giotto, n. 88;

2) ricorso numero di registro generale 281 del 2012 proposto da Acque di Caltanissetta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio d’Albora, Enrico Soprano e Lorenzo Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzo Infantino, sito in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;

contro

– il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato (A.T.O. 6) di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Frazzetta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Santoro, sito in Palermo, via Giotto, n. 88;
– la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato ex lege;
– la Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
– l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’accertamento:

quanto al ricorso r.g. n. 2397/2011:

dell’obbligo del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6) di prendere atto che la Tariffa Reale Media (TRM) applicabile all’anno 2011 è pari a euro 1,7320 a mc e, conseguentemente, di approvare l’articolazione tariffaria proposta dal gestore per l’anno 2011;

previo annullamento:

– se del caso ed ove esistente, del silenzio inadempimento;

– nonché ove necessario, della deliberazione n. 23 del 20/8/2011 avente ad oggetto “presa d’atto della Tariffa Reale Media applicabile e approvazione dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011” con la quale l’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6) non ha adottato la proposta del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.O. medesimo (delibera n. 17 del 27/6/2011) per mancanza del quorum favorevole;

– nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi;

e, quanto al ricorso r.g. n. 281/2012, per l’annullamento:

– della delibera n. 33 del 9/12/2011 di approvazione dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011, assunta dal Commissario ad acta, nominato con d.d.g. n. 1861 del 22/11/2011, in sostituzione dell’Assemblea dei rappresentanti del Consorzio Ambito Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6), limitatamente e nella parte in cui è stata deliberata la decorrenza dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011 dalla data di adozione della suddetta delibera di approvazione;

– ove necessario e per quanto di ragione, del parere espresso dalla Conviri in data 9/9/2009 (rectius 9/2/2009);

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate e i documenti allegati;
Viste le memorie difensive depositate in giudizio dalle parti in vista della discussione dei ricorsi nel merito;

Relatore il Cons. Federica Cabrini;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2012 i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso r.g. n. 2397/2011, notificato in data 8/11/2011 e depositato in data 21/11/2011, la s.p.a. Acque di Caltanissetta, n.q. di affidatario della gestione del servizio idrico integrato, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6) di prendere atto che la Tariffa Reale Media (TRM) applicabile all’anno 2011 è pari a euro 1,7320 a mc, approvando così l’articolazione tariffaria proposta dal gestore per l’anno 2011, previo eventuale annullamento del silenzio inadempimento dello stesso A.T.O. e della deliberazione n. 23 del 20/8/2011 con la quale l’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio non ha provveduto ad approvare l’articolazione tariffaria proposta dal gestore, per mancanza del quorum favorevole.

Deduce a tal fine le seguenti censure:

1) Sull’obbligo di provvedere – Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 36/1994, così come modificata dal d.lgs. n. 152/1996 – Violazione del d.m.ll.pp. 1/8/1996 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Gestione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 16, l. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, c. 8, l. n. 448/2001 e art. 1, c. 169 l. n. 296/2006 – Violazione del giusto procedimento, atteso che il Consorzio d’Ambito aveva l’obbligo di approvare l’articolazione tariffaria 2011 proposta dal gestore del servizio entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Detta tariffa avrebbe dovuto essere determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 13 l. n. 36/94, come sostituito dall’art. 154 d.lgs. n. 152/2006 e di cui al d.l.ll.pp. 1/8/1996 che ha introdotto il “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e della tariffa”, come concordato espressamente dalle parti nella Convenzione di gestione (v. art. 17).

La proposta di articolazione tariffaria per l’esercizio 2011 (acquisita con delibera del C.d.A. 27/6/2011, n. 17) è stata sviluppata dal gestore in conformità alla citata normativa (addivenendo ad una Tariffa Reale Media – TRM – applicabile all’anno 2011 pari a euro 1,7320 a mc) e sottoposta quindi all’approvazione dell’Assemblea dei rappresentanti dell’A.T.O., che però non l’ha approvata per mancanza del quorum favorevole.

Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 53, c. 16, l. n. 388/2000, 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000 e del d.m. 30/6/2011, l’A.T.O. avrebbe dovuto approvare la proposta di articolazione tariffaria entro la data del 31/8/2011.

La sua mancata approvazione configura inadempimento grave, foriero di ingenti danni che la soc. ricorrente si riserva di richiedere.

2) Sull’illegittimità della deliberazione n. 23/2011 – Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 36/1994, così come modificata dal d.lgs. n. 152/1996 – Violazione del d.m.ll.pp. 1/8/1996 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Gestione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, c. 16, l. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, c. 8, l. n. 448/2001 – Violazione dello Statuto del Consorzio – Eccesso di potere – Eccesso di potere per falsità dei presupposti, atteso che se la delibera n. 23/2011 dovesse intendersi come avente contenuto provvedimentale negativo rispetto all’approvazione della tariffa, essa si paleserebbe illegittima;invero, la proposta del gestore (fatta propria dal C.d.A. del’A.T.O.) è stata presa in ossequio alle norme di legge richiamate, di talché l’Assemblea dei rappresentanti del Consorzio ne avrebbe dovuto solo prendere atto.

La soc. ricorrente conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio l’A.T.O. chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso atteso che con deliberazione n. 33 del 9/12/2011 del Commissario ad acta nominato dalla Regione in sostituzione dell’Assemblea dei rappresentanti, è stata approvata l’articolazione tariffaria per l’esercizio 2011, pari a euro 1,7320 a mc, così come proposta dal gestore stesso.

In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed in particolare la soc. ricorrente ha affermato di aver interesse alla decisione del ricorso anche in vista della proposizione di una eventuale autonoma domanda risarcitoria.

Con ricorso r.g. n. 281/2012, notificato in data 7-8/2/2012 e depositato in data 21/2/2012, la s.p.a. Acque di Caltanissetta, ha chiesto l’annullamento della sopraccitata delibera n. 33 del 9/12/2011, con la quale è stata approvata l’articolazione tariffaria per l’anno 2011 in misura pari a euro 1,7320 a mc, limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la decorrenza dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011 dalla data di adozione della delibera stessa (9/12/2011).

Deduce a tal fine le seguenti censure:

1) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 l. n. 36/1994, così come modificata dal d.lgs. n. 152/1996 – Violazione del d.m.ll.pp. 1/8/1996 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della Convenzione di Gestione – Eccesso di potere , sviamento – Eccesso di potere per falsità dei presupposti – Illogicità manifesta, atteso che il Consorzio aveva l’obbligo di approvare l’articolazione tariffaria 2011 proposta dal ricorrente così da consentirne la decorrenza dall’1/1/2011.

A seguito della richiesta del gestore, la delibera che l’A.T.O. è chiamato annualmente ad assumere ha valore meramente ricognitivo ed è volta a verificare la conformità della variazione annuale della tariffa ai criteri già predeterminati a livello normativo e convenzionale (conformità nel caso di specie accertata dalla stessa delibera n. 33/2011, impugnata).

La delibera n. 33/2011 (e, ove necessario, il richiamato parere della Conviri) è però errata nella parte in cui dispone l’irretroattività dell’articolazione tariffaria 2011. Invero, l’articolazione tariffaria presentata annualmente dal gestore, in quanto diretta applicazione di un meccanismo previsto dalla legge, preclude qualsiasi sindacato circa la decorrenza della vigenza essendo automaticamente retroattiva.

Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio l’A.T.O. depositando controricorso e documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

L’Amministrazione regionale si è invece costituita in giudizio con memoria di mera forma.

Le altre parti, ancorché regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato ampie memorie difensive insistendo nelle rispettive tesi.

Alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2012, uditi i difensori delle parti, come da verbale, i ricorsi sono stati posti in decisione.

DIRITTO

1.1. Rileva in via preliminare il Collegio che, vista la evidente connessione oggettiva e soggettiva, i ricorsi in epigrafe indicati vanno riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a.

1.2. Sempre in punto di rito, osserva il Collegio che stante la pluralità di domande connesse soggette a riti diversi (v. azione contro il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. e pluralità di azioni di annullamento ex art. 29 c.p.a.) il rito applicabile, ai sensi dell’art. 32, c. 1, c.p.a., non può che essere quello ordinario.

1.3. Ritiene poi il Collegio che la competenza in ordine alla decisione dei ricorsi spetti al T.a.r. adito, nonostante sia stato impugnato il parere espresso dalla Conviri in data 9/9/2009 (rectius 9/2/2009) in materia di irretroattività delle tariffe, parere richiamato nella delibera del Commissario ad acta n. 33/2011.

Invero, osserva innanzitutto il Collegio che detta impugnazione è stata fatta, per come evidenziato in ricorso, in via meramente tuzioristica.

D’altra parte, ritiene il Collegio che il citato parere non sia un atto generale, in quanto reso nel 2009 su richiesta specifica di soggetto diverso dalle parti in causa, ma un mero atto di indirizzo, non vincolante per il Commissario ad acta nominato dalla Regione in sostituzione dell’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio A.T.O.

Ciò, ad avviso del Collegio, consente di mantenere ferma la competenza del T.a.r. Palermo ai sensi dell’art. 13, c. 1, c.p.a..

Il ragionamento trova conferma nel nuovo disposto di cui all’art. 13, c. 4 bis, c.p.a., il quale, seppur non direttamente applicabile ratione temporis alla presente controversia in quanto aggiunto solo dall’art. 1, c. 1, lett. a), n. 2), d. lgs. n. 160/2012 (v. art. 5 c.p.c. e art. 39 c.p.a.), offre comunque un valido criterio interpretativo anche per la soluzione della questione di competenza prospettata (e ciò in applicazione analogica dei principi espressi dall’Ad. Plen. del Cons. di Stato n. 3/2011, sia pur in materia di rapporti tra l’azione di annullamento e quella di condanna per il conseguente risarcimento del danno, prima e dopo l’entrata in vigore del c.p.a.).

L’art. 13, c. 4 bis, c.p.a., recita: “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sè anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.”.

E’ evidente che, nel caso di specie, l’interesse a ricorrere si è radicato in virtù di un atto (v. deliberazione n. 33/2011) che è stato adottato da amministrazione avente sede nella circoscrizione del T.a.r. Palermo e i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della Regione Siciliana, di talché l’impugnazione di tale atto attrae a sé anche l’impugnazione del parere del Conviri del 9/2/2009 (il cui contenuto peraltro, come si evidenzierà in prosieguo, appare irrilevante ai fini della decisione della presente controversia).

1.4. Osserva infine il Collegio, sempre in punto di rito, che deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità della quale non è stato impugnato alcun atto.

2. Nel merito ritiene il Collegio che i ricorsi (soggetti alla disciplina anteriore alla soppressione degli A.T.O., v. art. 2, c. 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191, aggiunto dall’art. 1, c. 1 quinquies, d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, nonché l.r. 8 aprile 2010, n. 9) debbano essere esaminati separatamente ed in ordine logico, ancorché non temporale: innanzitutto il ricorso r.g. n. 281/2012 e quindi il ricorso r.g. n. 2397/2011.

2.1. Il ricorso r.g. n. 281/2012 ha ad oggetto la delibera del Commissario ad acta n. 33/2011, con la quale è stata approvata l’articolazione tariffaria per l’anno 2011 in misura pari a euro 1,7320 a mc, con effetto a decorrere dal 9/12/2011.

La soc. ricorrente lamenta la lesività della delibera limitatamente alla parte in cui è stata deliberata la decorrenza dell’articolazione tariffaria per l’anno 2011 dalla data di adozione della delibera stessa (9/12/2011).

Sostiene che la delibera che l’A.T.O. è chiamato annualmente ad assumere su proposta del gestore del servizio ha valore meramente ricognitivo in quanto volta solo a verificare la conformità della variazione annuale della tariffa ai criteri già predeterminati a livello normativo e convenzionale (conformità che nel caso di specie è stata accertata dalla stessa delibera impugnata). Prospetta che detta delibera, in quanto diretta applicazione di un meccanismo previsto dalla legge, precluda qualsiasi sindacato circa la decorrenza della sua vigenza, essendo automaticamente retroattiva.

L’assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.

Ritiene innanzitutto il Collegio che in forza del combinato disposto di cui agli artt. 149, 151 e 154 d.lgs. n. 152/2006 “spetta in via esclusiva all’Autorità d’ambito l’organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la determinazione della tariffa che costituisce, ad un tempo onere per l’utenza e provento del gestore del servizio. Invero, (n.d.r.) attraverso la determinazione della tariffa …, il legislatore … ha voluto fissare … livelli uniformi di tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche e, al contempo (n.d.r.) ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione … così da (n.d.r.) assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio … ed (n.d.r.) evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante” (v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).

Non è quindi nemmeno astrattamente immaginabile relegare la competenza dell’Autorità d’ambito ad una mera presa d’atto di un deliberato del gestore del servizio.

D’altra parte, quand’anche così fosse, comunque la deliberazione n. 33/2011, in quanto adottata in data 9/12/2011, giammai potrebbe avere effetti retroattivi al 1° gennaio 2011.

Invero, è lo stesso ricorrente ad invocare (sia pur a prova del fondamento del ricorso r.g. n. 2397/2011 di cui ha chiesto la riunione al ricorso in esame) la previsione di cui all’art. 53, c. 16, l. n. 388/2000 s.m.i., che recita: “Il termine per … approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. Detta norma va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Orbene, le norme citate sono applicabili al caso di specie visto il disposto di cui all’art. 148 d.lgs. n. 152/2006 (vigente ratione temporis), ai sensi del quale l’Autorità d’ambito, competente ad adottare il Piano tariffario del 2011, è una struttura composta obbligatoriamente dagli enti locali che in detto ambito ricadono.

Segue da ciò che affinché la delibera di approvazione del piano tariffario 2011 potesse avere effetti retroattivi, avrebbe dovuto essere approvata entro la data del 31 agosto 2011 fissata dal d.m. 30 giugno 2011 per la deliberazione del bilancio di previsione (v. T.a.r. Veneto- Venezia, sez. III, 17 luglio 2008, n. 3990 secondo cui “È evidente, infatti, dal tenore testuale del ripetuto art. 53, comma XVI, che nel termine di legge … non deve essere semplicemente affermata la volontà di dare valore retroattivo alle tariffe, ma queste devono essere effettivamente approvate, quale componente della disciplina finanziaria dell’Ente.”).

Dalla superiore ricostruzione in punto di diritto discende altresì l’irrilevanza della questione dell’impugnazione del parere del Conviri 9/2/2009.

Da quanto detto consegue l’infondatezza del ricorso r.g. n. 285/2012.

2.2. Per quanto attiene al ricorso r.g. n. 2397/2011, rileva innanzitutto il Collegio l’inammissibilità della domanda di annullamento della deliberazione n. 23 del 20/8/2011 con la quale l’Assemblea dei Rappresentanti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6) non ha adottato la proposta del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.O. medesimo (delibera n. 17 del 27/6/2011) per mancanza del quorum favorevole; invero, detto atto non ha alcun contenuto provvedimentale.

E’ possibile passare ora all’esame della questione (controversa tra le parti) se il ricorso r.g. n. 2397/2011 debba o meno, per il resto, dichiararsi improcedibile.

Ad avviso del Collegio il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla domanda di annullamento del silenzio-inadempimento dell’A.T.O. in ordine all’adozione del piano tariffario 2011.

Invero, è ovvio che detto silenzio è venuto meno, nelle more della decisione del ricorso per effetto dell’adozione della delibera del Commissario ad acta n. 33/2011 (impugnata con il ricorso r.g. n. 281/2012).

Per il resto il ricorso, diretto ad ottenere “l’accertamento dell’obbligo del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O. 6) di prendere atto che la Tariffa Reale Media (TRM) applicabile all’anno 2011 è pari a euro 1,7320 a mc e, conseguentemente, di approvare l’articolazione tariffaria proposta dal gestore per l’anno 2011”, è procedibile.

Invero, l’interesse alla decisione del gravame si radica in virtù della circostanza che la soc. ricorrente ha prospettato, sin dal ricorso introduttivo, che l’asserito inadempimento sarebbero stato foriero di ingenti danni di cui si riservava di chiedere il ristoro.

Orbene, ritiene il Collegio che il principio dell’autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella di annullamento sancita dal nuovo c.p.a. radichi la persistenza dell’interesse alla decisione.

Nel merito però, sotto tale profilo, il ricorso è infondato.

Se è pur vero che l’A.T.O. avrebbe dovuto adottare il piano tariffario entro il 31 agosto 2011, così da consentirne la retroattività al 1° gennaio 2011 per le ragioni esposte al punto 2.1 della motivazione, appare documentalmente provato in atti che l’unica proposta idonea a consentire la valutazione della congruità del piano di cui trattasi è stata formulata dal gestore solo in data 27/5/2011 (in un momento nel quale il termine per l’approvazione del piano, utile a garantirne la retroattività al 1° gennaio 2011, era il 30 giugno, e ciò in virtù del d.m. 16 marzo 2011, non essendo ancora stato adottato il d.m. 30 giugno 2011 che ha prorogato detto termine al 31 agosto).

Ricevuta tale proposta il C.d.A. dell’A.T.O. l’ha recepita in data 27/6/2011 (v. deliberazione prot. n. 17) sottoponendo all’Assemblea dei rappresentanti (fra l’altro evidenziando i limiti temporali entro i quali l’approvazione avrebbe potuto determinarne la retroattività).

In data 30/8/2011 l’Assemblea non si è potuta pronunciare per mancanza della maggioranza qualificata (né avrebbe potuto essere altrimenti, pena l’illegittimità della delibera, v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 18 aprile 2012, n. 1809).

E’ stato a questo punto attivato l’intervento sostitutivo della Regione per come previsto dall’art. 10, n. 6, dello Statuto dell’A.T.O.

Il Commissario ad acta è però stato nominato solo in data 22/11/2011 (v. d.d.g. n. 1861) e si è determinato in data 9/12/2011 (v. deliberazione n. 33/2011).

Ad avviso del Collegio (in disparte l’ovvia considerazione che sarebbe stato obbligo della Regione attivarsi in via sostitutiva nominando il Commissario ad acta prima del 22/11/2011), nessuna condotta colposa è ascrivile all’A.T.O., ravvisandosi semmai una responsabilità in capo alla soc. ricorrente ai sensi dell’art. 30, c. 3, c.p.a. (in quanto applicazione dell’art. 1227 c.c.) nel senso che era onere della stessa formulare all’A.T.O. una adeguata proposta per l’approvazione del Piano tariffario ben prima del 27/5/2011 (non potendo il gestore del servizio non essere a conoscenza della necessità che fosse svolta una adeguata istruttoria nell’ambito di un procedimento complesso richiedente maggioranze qualificate per l’approvazione del provvedimento invocato).

In conclusione il ricorso r.g. n. 2397/2011 in parte deve essere dichiarato inammissibile, in parte improcedibile e per il resto rigettato, così come deve essere rigettato il ricorso r.g. n. 281/2012, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Ritiene il Collegio che, tenuto conto della complessità e parziale novità delle questioni trattate, sussistano le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, c. 2, c.p.c., per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio.

Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, riuniti ai fini della presente decisione:

1) quanto al ricorso r.g. n. 2397/2011, in parte lo dichiara inammissibile, in parte improcedibile e, per il resto, lo rigetta;

2) quanto al ricorso r.g. n. 281/2012, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e lo rigetta;

3) compensa le spese tra le parti costituite;

4) nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 6 dicembre 2012 e 15 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Nicolo’ Monteleone, Presidente
Federica Cabrini, Consigliere, Estensore
Anna Pignataro, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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