* APPALTI – Accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici – Rapporto tra la normativa generale in materia di accesso e quella particolare dettata dal codice degli appalti – Art. 53 d.lgs. n. 50/2016.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2017
Numero: 831
Data di udienza: 23 Gennaio 2017
Presidente: Cogliani
Estensore: Zafarana
Premassima
* APPALTI – Accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici – Rapporto tra la normativa generale in materia di accesso e quella particolare dettata dal codice degli appalti – Art. 53 d.lgs. n. 50/2016.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 23 marzo 2017, n. 831
APPALTI – Accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti pubblici – Rapporto tra la normativa generale in materia di accesso e quella particolare dettata dal codice degli appalti – Art. 53 d.lgs. n. 50/2016.
Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie nel Codice dei contratti. A tale conclusione si perviene d’altronde da un’analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni normative delle quali qui si discorre, atteso che l’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 esordisce appunto specificando che “salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni” (cfr. Cons. St., VI, 30 luglio 2010, n. 5062; analoga disposizione era contenuta nell’art. 13 d.lgs. 163/06).
Pres. Cogliani, Est. Zafarana – T. s.r.l. (avv. Buscemi) c. Comune di San Giovanni Gemini e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 23 marzo 2017, n. 831SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 23 marzo 2017, n. 831
Pubblicato il 23/03/2017
N. 00831/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02486/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2486 del 2016, proposto da:
TRAINA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Buscemi e domiciliato ex art. 25 cod.proc.amm. presso la Segreteria di questo Tar, sito in Palermo nella Via Butera n.6;
contro
– il COMUNE di SAN GIOVANNI GEMINI, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
– il COMUNE di CAMMARATA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
– Regione Sicilia – UREGA Sezione di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n.81, è domiciliato per legge.
– ECOSUD S.r.l. e TEKNOSERVICE S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del silenzio rifiuto opposto dal Comune di San Giovanni Gemini (quale comune capofila dell’appalto per l’affidamento dei rifiuti solidi urbani e differenziati dell’ARO Cammarata San Giovanni Gemini) in ordine all’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente con raccomandata A/R ricevuta il 27/07/2016;
e per la declaratoria
– del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine di esibizione e rilascio della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Urega, Sezione Provinciale di Agrigento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato i 4-5/10/2016 e depositato il 17/10/2016 la società ricorrente ha esposto:
– di avere partecipato sotto forma di RTI con l’impresa SENESI SpA alla gara di appalto indetta dai comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini (rientranti nel perimetro territoriale dell’ARO Cammarata San Giovanni Gemini) per l’affidamento dell’appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica (CIG: 60969870D7) per la durata di sette anni e per l’importo complessivo di € 8.173.774,00 Iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
– che alla gara hanno preso parte tre operatori economici tra cui la ricorrente in RTI con la SENESI SpA e il costituendo RTI Ecosud – TeknoService Srl;
– che in data 13/07/2016 la Commissione di gara costituita presso l’UREGA Sezione Provinciale di Agrigento aggiudicava provvisoriamente l’appalto per cui è causa al RTI formato da Ecosud Srl e Teknoservice Srl;
– che con nota del 22/07/2016 ricevuta il 27/07/2016 la ricorrente chiedeva alla stazione appaltante (e per essa al Comune di San Giovanni Gemini, quale comune capofila dell’appalto per l’affidamento dei rifiuti solidi urbani e differenziati dell’ARO Cammarata San Giovanni Gemini) il rilascio di tutti gli atti e i verbali di gara, con particolare riguardo alle schede contenenti l’attribuzione del punteggio tecnico attribuito per ogni singola voce alla stessa ricorrente ed al RTI controinteressato;
– che in data 22/08/2016 l’appalto veniva aggiudicato definitivamente all’RTI formato da Ecosud Srl e Teknoservice Srl;
– che la stazione appaltante consegnava alla ricorrente la documentazione richiesta ad eccezione, però, delle scede tecniche con le quali la commissione di gara, per ciascuno dei criteri di valutazione previsti dal bando e dal disciplinare di gara, aveva provveduto alla valutazione dei progetti tecnici della ricorrente e del RTI aggiudicatario, determinati ai fini dell’aggiudicazione della gara;
– di essere perciò costretta ad adire l’autorità giudiziaria avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione in margine all’accesso ai suddetti documenti.
1.2. I comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, nonché le società controinteressate Ecosud Srl e Teknoservice Srl, tutti pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
1.3. Si è, invece, costituita in giudizio l’UREGA, Sezione Provinciale di Agrigento con atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte.
1.4. All’udienza camerale del 23/01/2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt.22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Afferma la ricorrente che la richiesta di accesso in parola non ha ad oggetto alcuno dei documenti previsti dall’art.24, commi 1,2,3,5,6 della L.241/90, e di avere motivato la domanda di accesso del 22/07/2016 con l’esigenza di potere valutare l’operato della Commissione di gara e di tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi.
3. Come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, “il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della legge n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie (…) nel Codice dei contratti (…). A tale conclusione si perviene d’altronde da un’analisi testuale, prima che sistematica, delle disposizioni normative delle quali qui si discorre, atteso che l’art. 13 d.lgs. 163/06 esordisce appunto specificando che “salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni” (cfr. Cons. St., VI, 30 luglio 2010, n. 5062). Analoga disposizione si rinviene ora nell’art.53 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di specie si deve ritenere che non sussistano le condizioni prescritte dalla disposizione speciale per l’esclusione dall’accesso, considerato che non risulta dagli atti che le società facenti parte del RTI aggiudicatario abbiano opposto alcunché e, d’altra parte, la documentazione afferente alla loro offerta è stata già consegnata alla ricorrente, vertendo l’odierno giudizio sul diritto di accesso alle schede tecniche con le quali la commissione di gara, per ciascuno dei criteri di valutazione previsti dal bando e dal disciplinare di gara, aveva provveduto alla valutazione dei progetti tecnici della ricorrente e del RTI aggiudicatario.
Alla luce delle osservazioni appena svolte, in base alla norma generale di cui all’art. 24, comma 7, primo periodo (secondo cui deve essere garantito ai richiedenti “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”), il provvedimento silente di diniego deve essere conseguentemente annullato; e la domanda di accesso della ricorrente deve essere accolta.
4. La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo; esse possono invece compensarsi nei confronti dell’UREGA Sezione Provinciale di Agrigento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
– annulla il silenzio-rifiuto con cui il Comune di San Giovanni Gemini (quale comune capofila dell’appalto per l’affidamento dei rifiuti solidi urbani e differenziati dell’ARO Cammarata San Giovanni Gemini) ha rigettato parzialmente l’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente;
– condanna il Comune di San Giovanni Gemini a consentire l’accesso alla residua documentazione di cui all’istanza della ricorrente, mediante esibizione ed estrazione di copia;
– condanna il Comune di San Giovanni Gemini al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore della ricorrente, in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Spese compensate con l’UREGA Sezione Provinciale di Agrigento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Sebastiano Zafarana
IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani
IL SEGRETARIO