* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico – Diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione – Art. 130 d.lgs. n. 152/2006 – Indicazione delle ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica – Necessità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 24 Maggio 2016
Numero: 1248
Data di udienza: 6 Aprile 216
Presidente: Tulumello
Estensore: Brancatelli
Premassima
* ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico – Diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione – Art. 130 d.lgs. n. 152/2006 – Indicazione delle ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica – Necessità.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 24 maggio 2016, n. 1248
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico – Diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione – Art. 130 d.lgs. n. 152/2006 – Indicazione delle ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica – Necessità.
L’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, alle misure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la “diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”: è illegittima l’ordinanza che disponga, tra le sanzioni astrattamente applicabili, quella più grave della sospensione, senza tuttavia indicare chiaramente le ragioni di potenziale pericolo per la salute pubblica.
Pres. f.f. Tulumello, Est. Brancatelli – E. s.r.l. (avv.ti Barbera e Galluzzo) c. Comune di Sciacca (avv.ti Serra e Falco)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 24 maggio 2016, n. 1248SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 24 maggio 2016, n. 1248
N. 01248/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2010, proposto da:
Enocarboy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbera, Giuseppe Galluzzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Tramuta sito in Palermo, corso Finocchiaro Aprile 10;
contro
Comune di Sciacca in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Serra, Pellegrina Falco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Annalisa Lo Cascio sito in Palermo, Via Mariano Stabile N.110;
per l’annullamento
– del provvedimento dirigenziale n. 813 notificato il 23.04.2010, con il quale il Comune di Sciacca ha rigettato la “domanda di autorizzazione allo scarico”, presentata dalla ricorrente in data 11 gennaio 2010;
– dell’ordinanza n. 52 del 05.05.2010, con la quale il Sindaco del Comune di Sciacca ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di vendita al dettaglio dei generi di cui al settore alimentare nell’esercizio sito in Via Lioni n. 2/4;
– di ogni altro provvedimento pregresso, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Sciacca in Persona del Sindaco pro tempore;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ord. cautelare n. 434 del 2010;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 maggio 2015 e depositato il successivo 10 maggio, la ditta ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Sciacca ha rigettato la domanda di autorizzazione allo scarico e ha disposto, attraverso un’ordinanza del Sindaco, la sospensione dell’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
– eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità dei provvedimenti amministrativi.
La ditta ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto fa riferimento ad una autorizzazione allo scarico rilasciata ad altra ditta e oggetto di revoca, mentre il locale della parte ricorrente si troverebbe in buone condizioni igienico-sanitarie, tali da non giustificare il richiamo a ragioni di pericolo per la salute pubblica nell’ordinanza di sospensione dell’attività.
– eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della normativa di cui al T.U enti locali e della normativa sanitaria – eccesso di potere per palese travisamento dei fatti e motivazione assurda e contraddittoria – eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico – difetto di ponderazione.
Parte ricorrente lamenta l’assenza di concrete motivazioni a sostegno degli atti gravati, in carenza di un sopralluogo sui locali ove si svolge l’attività di vendita e di specificazioni in merito all’asserita presenza di una emergenza sanitaria.
Il Comune di Sciacca, regolarmente intimato, si è costituito in giudizio ed ha insistito, anche attraverso il deposito di una memoria difensiva, nel rigetto del ricorso.
Deduce, in particolare, che in precedenza era stata rilasciata ad altra ditta una autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui e che tale impianto era utilizzato da due società affittuarie, tra cui la ricorrente, per lo smaltimento dei reflui provenienti dal medesimo stabilimento produttivo. A seguito della revoca di tale autorizzazione, il Comune aveva quindi constato la mancanza dei requisiti igienico-sanitari e legittimamente disposto l’immediata sospensione dell’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari svolta dalla parte ricorrente.
A seguito della camera di consiglio del 25 maggio 2010, la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati è stata accolta, nei limiti dell’obbligo di riesame del provvedimento del Sindaco n. 52/2010, in relazione a taluni profili dettagliati nell’ordinanza cautelare n. 802 del 2010.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2016, preso atto della circostanza che il Comune di Sciacca non risulta aver effettuato il richiesto riesame dei provvedimenti adottati, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il diniego all’autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti dall’attività di acquisizione, stoccaggio, affinamento e commercializzazione dei vini e la conseguente ordinanza sindacale di immediata sospensione dell’attività di vendita, disposta dal Comune di Sciacca nei confronti della ricorrente ditta Enocarboj.
Giova precisare, in punto di fatto, talune osservazioni.
La ditta ricorrente svolge, all’interno di alcuni locali siti presso il Comune di Sciacca, sia l’attività di produzione dei vini che di vendita al dettaglio.
Rispetto a queste attività, ha presentato una domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui, rigettata dal Comune con la nota prot. 813 dell’11 gennaio 2010, in ragione della mancata realizzazione del frazionamento catastale dei locali adibiti allo spaccio dei vini e della parzializzazione degli scarichi prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.
A seguito di tale provvedimento di diniego, il Sindaco ha adottato ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. del 507/1999 un’ordinanza con cui ha dispoto l’immediata sospensione dell’attività di vendita al dettaglio di generi alimentari svolta dalla ditta ricorrente.
Tanto premesso, il ricorso avverso i provvedimenti adottati dal Comune è fondato, limitatamente all’illegittimità dell’impugnata ordinanza sindacale sotto il profilo della carenza della motivazione adottata.
Come già rilevato con l’ordinanza di questo Tribunale n. 802/2010, coheha disposto l’obbligo (rimasto ineseguito) di riesaminare l’ordinanza sindacale n. 52 del 5 maggio 2010, non vi è concordanza tra il presupposto su cui si fonda l’adozione di detta ordinanza sindacale (consistente, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 507/1999, nell’insussistenza dei requisiti igienico-sanitari necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria) e la rilevata mancanza di autorizzazioni allo scarico ed edilizie, dalla quale il Comune desume, senza darne adeguata motivazione, la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica.
In proposito, si osserva che l’art. 130 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione, alle misure ivi indicate, tra le quali è anche prevista, alla lettera b), la “diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”.
Nell’ordinanza impugnata si dispone, tra le sanzioni astrattamente applicabili al caso di specie, quella più grave della sospensione, e ciò in ragione della tutela della salute pubblica, senza che tuttavia siano chiaramente evincibili le ragioni per le quali l’attività di vendita costituisca un potenziale pericolo per la salute pubblica.
In relazione alla gravata ordinanza sindacale, quindi, il ricorso merita di essere accolto in relazione al dedotto vizio di carenza motivazionale, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza del Comune di Sciacca.
Non può, diversamente, essere accolta la domanda di annullamento del diniego di autorizzazione allo scarico dei reflui di cui alla nota dirigenziale n. prot. 813 del 2010, atteso che la richiesta è stata presentata unitariamente per tutti i locali siti negli immobili detenuti dalla ditta (che non sono stati sottoposti a frazionamento) e quindi per tutte le attività gestite dalla ditta ricorrente, ivi comprese quelle poste in essere presso lo stabilimento enologico. Poiché, come affermato dalla stessa ricorrente nella richiesta di autorizzazione, nello stabilimento sono presenti altre attività produttive che trattano rifiuti, il Comune ha legittimamente negato l’autorizzazione richiesta, a fronte della mancata realizzazione delle attività di parzializzazione degli scarichi in questione (cfr. art. 124, comma 2, d.lgs. n. 152/2006).
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF
Aurora Lento, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)