* APPALTI – Metodo del cd. confronto a coppie – Motivazione – Esternazione di valori numerici – Sufficienza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 25 Marzo 2019
Numero: 871
Data di udienza: 12 Marzo 2019
Presidente: Quiligotti
Estensore: Cappellano
Premassima
* APPALTI – Metodo del cd. confronto a coppie – Motivazione – Esternazione di valori numerici – Sufficienza.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 25 marzo 2019, n. 871
APPALTI – Metodo del cd. confronto a coppie – Motivazione – Esternazione di valori numerici – Sufficienza.
Il metodo del cd. confronto a coppie, in cui ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e/o coefficienti predeterminati tra un minimo ed un massimo, non si presta ad una motivazione letterale, ulteriore rispetto i singoli valori numerici esternati, poiché nell’ambito della valutazione verrebbero adottate numerose motivazioni per ogni singolo confronto a coppie, che non potrebbero essere sintetizzate con un’unica motivazione, per cui deve ritenersi che tale tipo di valutazione risulta pienamente sostitutiva della motivazione.
Pres. Quiligotti, Est. Cappellano – B. a.r.l. (avv.ti Marascio, Genovese, Mangano e Interlandi) c. Comune di Licata (avv. Zarbo)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 25 marzo 2019, n. 871SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 25 marzo 2019, n. 871
Pubblicato il 25/03/2019
N. 00871/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2018, proposto da:
BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con Tomasino Metalzinco s.r.l. (mandante), rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio (pec studiolegale@pec.marascio.it), Stefano Genovese, Massimiliano Mangano (pec avv.massimilianomangano@pecavvpa.it) e Lucia Interlandi (pec lucia.interlandi@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio digitale agli indirizzi di pec indicati e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via Nunzio Morello n. 4;
contro
– Il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Grazia Zarbo, (pec graziazarbo@avvocatiagrigento.it), con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Rita Cantavenera; – l’U.R.E.G.A. di Agrigento, non costituito in giudizio;
nei confronti
EREDI GERACI SALVATORE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI tra la stessa e le imprese CELI Energia, CEDIT s.r.l., CO.L.MET. Società Cooperativa, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino (pec giovanniimmordino@pec.it) e Giuseppe Immordino (pec giuseppeimmordino@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, Viale Libertà n. 171;
per l’annullamento
– della determina dirigenziale n. 263 del 16/07/2018 avente ad oggetto i “lavori di realizzazione di un nuovo mercato ortofrutticolo nel comune di Licata – CUP: C64H17000350002 – CIG 7311542B52 – Approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione;
– della proposta n. 241 del 16/07/2018, con annessi pareri scritti recante il medesimo oggetto;
– dei verbali di gara del 21/02/2018 (1^ seduta), 01/03/2018 (2^ seduta) e 29/03/2018 (3^ seduta) con cui la Commissione di Gara costituita presso l’Urega di Agrigento ha dato avvio alle procedure relative alla gara;
– dei verbali del 27/04/2018 (1° seduta pubblica), del 03/05/2018 (1° seduta riservata), del 10/05/2018 (2° seduta riservata), del 17/05/2018 (3° seduta riservata), del 24/05/2018 (4°seduta riservata), del 31/05/2018 (5°seduta riservata) e del 06/06/2018 (6° seduta riservata finale) con cui la Commissione Giudicatrice, istituita ai sensi dell’art.9, commi 22 e 23, della L.R. 12/2011 come sostituito dal comma 3, dell’art.1 della L.R. 1/2017, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed alla determinazione dei punteggi con riferimento a ciascuna dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara;
– nonché di ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la ricorrente.
NONCHE’
– per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato;
E PER LA DECLARATORIA
– del diritto della ricorrente a conseguire il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto d’appalto eventualmente già stipulato, previa dichiarazione di inefficacia del medesimo, ovvero, in subordine, per la riedizione della procedura di gara;
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
– della Stazione appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore della ricorrente nei termini sopra indicati;
NONCHE, IN VIA SUBORDINATA, PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLA-RATORIA
– del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EREDI GERACI SALVATORE s.r.l., con le relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Licata, con le relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di due nuovi procuratori per la parte ricorrente, e viste la memoria e i documenti depositati dalla predetta;
Viste la memoria e la documentazione prodotti dalla controinteressata;
Visti i documenti depositati dalla ricorrente, e viste la memoria e la documentazione prodotta dal Comune di Licata;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare n. 961/2018, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 730/2018;
Vista la documentazione prodotta dalle parti private;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;
Uditi, all’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2019, i difensori delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, notificato in data 17 settembre 2018 e depositato il 1° ottobre, Begen Infrastrutture s.r.l. (d’ora in poi solo “Begen”) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Licata ha aggiudicato all’ATI con capogruppo EREDI GERACI SALVATORE s.r.l. i lavori di realizzazione di un nuovo mercato ortofrutticolo, e i presupposti atti di gara nella parte relativa alla valutazione delle offerte tecniche.
Espone che:
– la gara, il cui espletamento è stato demandato all’U.R.E.G.A., Sezione territoriale di Agrigento, è stata esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016;
– il disciplinare di gara ha stabilito nel dettaglio i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prevedendo, a pena di esclusione, che le migliorie offerte non avrebbero potuto comportare diverse aree di esproprio temporaneo o definitivo, né prevedere modifiche ai perimetri esterni dell’opera né all’andamento plano – altimetrico dei piazzali e delle costruzioni previste, tranne per variazioni puntuali e/o aspetti di dettaglio; e che dette migliorie non avrebbero potuto essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi da parte degli enti tutelari, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali;
– espletata la gara, Begen si è classificata seconda in graduatoria, con il punteggio di n. 45,62 punti, dopo l’ATI con capogruppo l’odierna controinteressata EREDI GERACI SALVATORE s.r.l., alla quale è stato assegnato il punteggio di n. 66,45 punti; ha quindi presentato in data 30 luglio 2018 istanza di accesso agli atti di gara, all’esito del quale ha riscontrato talune criticità.
Contesta, pertanto, l’esito della gara, deducendo le censure di:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95 COMMI 2,3 E 6 DEL D.LGS. N. 50/16. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL § 4 (PAG. 9), DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ABNORMITÀ, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, in quanto, a fronte degli stessi standard qualitativi offerti, Begen ha avuto assegnato un punteggio di molto inferiore rispetto alla controinteressata;
II) DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – VIOLAZIONE DELL’ ART. 4 DEL DISCIPLINARE DI GARA – VIOLAZIONE DELL’ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – MANCATA ESCLUSIONE ATI EREDI GERACI, in quanto la controinteressata – che, per tale ragione, avrebbe dovuto essere esclusa – ha inserito, tra le migliorie in base al criterio sub B del disciplinare, una proposta migliorativa non prevista nel progetto posto a base di gara, che si estende all’esterno del lotto oggetto di gara, relativa alla rimodulazione del ricettore costituito dal canale in terra; con conseguente necessità di nuove autorizzazioni dell’ente di tutela delle acque pubbliche del canale.
Ha, pertanto, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché del diritto della ricorrente a conseguire il risarcimento in forma specifica tramite l’aggiudicazione e il subentro nel contratto; in via subordinata, ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente.
B. – Si è costituita in giudizio la controinteressata EREDI GERACI SALVATORE s.r.l. (d’ora in poi solo “controinteressata”), in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI tra la stessa e le imprese CELI Energia, CEDIT s.r.l., CO.L.MET. Società Cooperativa.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Licata, chiedendo il rigetto del ricorso, e della contestuale istanza cautelare, in quanto infondato.
C. – La controinteressata, con memoria in vista della trattazione dell’istanza cautelare, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
D. – Con atto depositato in data 5 ottobre 2018 si sono costituiti per Begen due nuovi procuratori, e Begen ha depositato documentazione e memoria, relativa alle risultanze della perizia giurata contestualmente prodotta, insistendo per l’accoglimento di tutte le censure; con replica della controinteressata, la quale ha prodotto una perizia giurata ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’U.R.E.G.A. presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Begen ha depositato ulteriore documentazione, e il Comune di Licata ha replicato alle deduzioni di parte ricorrente con particolare riguardo al secondo motivo; con replica di Begen.
E. – Con ordinanza n. 961/2018, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 730/2018, è stata respinta l’istanza cautelare, ed è stata fissata l’udienza di discussione, in vista della quale le parti private hanno depositato ulteriore documentazione.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2019, i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale, hanno discusso la causa e il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso da Begen avverso gli atti, con i quali il Comune di Licata ha aggiudicato all’A.T.I. con capogruppo EREDI GERACI SALVATORE s.r.l. i lavori di realizzazione di un nuovo mercato ortofrutticolo, e i presupposti atti di gara nella parte relativa alla valutazione delle offerte tecniche.
B. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione, ritualmente sollevata dalla controinteressata, di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’U.R.E.G.A. di Agrigento presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
L’eccezione non coglie nel segno.
Osserva il Collegio che – sebbene il ricorso in esame sia stato notificato all’indirizzo di pec dell’Ufficio regionale, e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, la quale non si è costituita – per consolidato orientamento, anche di questa Sezione, l’U.R.E.G.A. quale “struttura intermedia del dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”, è struttura servente della stazione appaltante, sulla quale ricade la responsabilità ultima degli atti adottati; con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale (v. in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 febbraio 2019, n. 334; 27 marzo 2018, n. 701, confermata dal C.G.A. con sentenza 21 gennaio 2019, n. 49).
Conseguentemente, l’Ufficio regionale, ove correttamente evocato in giudizio, avrebbe dovuto esserne comunque estromesso.
C. – Nel merito, ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso non è fondato.
C.1. – Il primo motivo, con il quale si contesta la valutazione delle due offerte tecniche, non è fondato.
Begen contesta, in particolare, l’attribuzione di un punteggio tecnico inferiore, a fronte di migliorie presentate dalla ricorrente in numero asseritamente maggiore rispetto alla controinteressata.
Come già rilevato in fase cautelare, la prospettazione non è in linea con le previsioni della legge di gara.
Deve intanto essere richiamato il granitico orientamento, anche del Giudice di appello, relativo all’insindacabilità delle valutazioni tecniche svolte dalla commissione giudicatrice, se non in limiti molto ristretti.
E’ stato, in particolare, rilevato che “…Nelle gare di appalto che prevedono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014 n. 1072…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 novembre 017, n. 5258; v. anche Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741).
Venendo al caso di specie, deve invero rilevarsi che:
– la procedura di gara è stata esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub criteri specificati nel disciplinare di gara (cfr. punto IV.2) del bando);
– il disciplinare di gara, quanto alla scelta della migliore offerta, ha indicato, quali elementi di valutazione, l’offerta tecnica (punti n. 70) e l’offerta economica (punti n. 30), indicando nel dettaglio gli elementi di tipo qualitativo e i criteri di valutazione (cfr. paragrafo 6 del disciplinare);
– l’assegnazione del punteggio è avvenuta per mezzo del confronto a coppie di ogni concorrente con le altre partecipanti alla gara, secondo quanto previsto dal punto 2.2) del paragrafo 6) del disciplinare di gara, in applicazione del quale era prevista la costruzione di una tabella con collocazione degli elementi a confronto, e assegnazione del punteggio.
Orbene, a fronte di tale complesso meccanismo di attribuzione dei punteggi – con la determinazione dei coefficienti tramite il confronto a coppie tra le offerte presentate, la previsione di un grado di preferenza variabile da 1 a 6, e la costruzione di una tabella – Begen ha articolato l’intero primo motivo sul raffronto tra la propria offerta tecnica e quella della controinteressata, senza censurare minimamente la valutazione tecnica del seggio di gara nella parte in cui ha effettuato il confronto a coppie.
Sotto tale profilo, colgono nel segno le difese del Comune di Licata, nella parte in cui, oltre a evidenziare che il punteggio è stato assegnato non già in esito al mero raffronto tra le due offerte di Begen e della controinteressata, bensì per mezzo del confronto a coppie, ha altresì rappresentato e documentato che, per il primo criterio, altre imprese hanno conseguito punteggi parziali maggiori rispetto alle due contendenti; e, per il terzo criterio, oltre alla controinteressata, anche altre imprese hanno ottenuto un punteggio parziale maggiore di Begen.
La prospettazione di parte ricorrente, non aderente alle prescrizioni contenute nella lex specialis, non muta neppure a seguito della perizia prodotta da Begen in data 20 ottobre 2018 (v. perizia giurata n. 3), in quanto tale relazione continua a porre a confronto solo le due offerte.
Per il resto, in tale relazione si fa riferimento all’oggettiva valutabilità delle migliorie, adempimento che il seggio ha posto in essere assegnando a tutte le concorrenti ammesse il punteggio ritenuto tecnicamente adeguato alla proposta, con una valutazione che, come già chiarito, non è sindacabile in questa sede, se non in presenza di macroscopici errori o illogicità non rinvenienti nel caso in esame.
Deve anche precisarsi che Begen ha contestato frontalmente il confronto a coppie solo con le memorie depositate il 6 e il 20 ottobre 2018, non notificate e, come tali, contenenti doglianze inammissibili.
Le censure così esposte sono in ogni caso tardive rispetto al contenuto del verbale del 6 giugno 2018 – citato nelle premesse del provvedimento di aggiudicazione definitiva – nel quale la commissione dà atto dell’assegnazione di tale punteggio in applicazione dei criteri stabiliti dal disciplinare, con la contestuale compilazione di tabelle inserite in busta chiusa (cfr. verbale depositato dalla controinteressata e dal Comune).
In ogni caso, e per completezza, osserva il Collegio che la contestata attribuzione dei punteggi, così come prospettata, non coglie nel segno, atteso che, nel confronto a coppie, la motivazione può ritenersi insita nei punteggi, purché il bando contenga a monte criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, che consentano di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa; e, come già rilevato, il disciplinare di gara ha indicato nel dettaglio gli elementi di tipo qualitativo e i criteri di valutazione (cfr. paragrafo 6 del disciplinare).
Deve, inoltre, essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale del Giudice di appello, secondo il quale “…il metodo del cd. confronto a coppie, prestabilito dalla lex specialis di gara, in cui ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e/o coefficienti predeterminati tra un minimo ed un massimo, non si presta ad una motivazione ad una motivazione letterale, ulteriore rispetto i singoli valori numerici esternati, poiché nell’ambito della valutazione verrebbero adottate numerose motivazioni per ogni singolo confronto a coppie, che non potrebbero essere sintetizzate con un’unica motivazione, per cui deve ritenersi che tale tipo di valutazione risulta pienamente sostitutiva della motivazione (sul punto cfr. C.d.s. Sez. III n. 2050 del 24.4.2015 e n. 205 del 21.1.2015; C.d.s. Sez. VI n. 1600 del 19.3.2013; C.d.s. Sez. IV n. 341 del 21.1.2013; C.d.s. Sez. V n. 1150 del 28.2.2012, n. 1281 del 5.3.2010, n. 4543 del 31.8.2007 e n. 6773 del 29.11.2005; TAR Marche n. 107 del 19.2.2016 e n. 320 del 10.5.2012; TAR Brescia n. 38 del 12.1.2016; TAR Latina n. 212 del 17.3.2014; TAR Sardegna Sez. n. 456 del 10.5.2012)”… (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2018, n. 4525).
Il primo motivo, pertanto, in quanto infondato deve essere respinto.
C.2. – Anche il secondo motivo non è fondato.
Sostiene Begen che la controinteressata avrebbe inserito, tra le migliorie in base al criterio sub B) del disciplinare, una proposta migliorativa non prevista nel progetto posto a base di gara, che si estenderebbe all’esterno del lotto oggetto di gara, relativa alla rimodulazione del ricettore costituito dal canale in terra; e, per questo, sostiene che la predetta avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
La prospettazione non può essere condivisa.
Il disciplinare di gara, nella parte relativa all’offerta tecnica, stabiliva, quanto alle “Migliorie offerte: criteri e condizioni generali”, che:
– “Le migliorie offerte non potranno comportare diverse aree di esproprio temporaneo o definitivo, né potranno prevedere modifiche ai perimetri esterni dell’opera né all’andamento plano – altimetrico dei piazzali e delle costruzioni previste, tranne per variazioni puntuali e/o aspetti di dettaglio”; e che “Le migliorie offerte non potranno essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi da parte degli enti tutelari, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali.”;
– “non si potrà, a pena di esclusione, indicare alcuna valutazione economica o estimativa, anche indirettamente verificabile”;
– “Non si terrà conto delle migliorie che non rispettano le prescrizioni previste nei precedenti punti, mentre, a pena di esclusione, nell’offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, ecc.) idonea ad anticipare i contenuti dell’offerta economica…” (cfr. disciplinare di gara, paragrafo n. 4).
Come si evince dall’esame del disciplinare nella parte relativa alle migliorie – e come rilevato anche dal C.G.A. nell’ordinanza cautelare n. 730/2018 – la legge di gara prevedeva la sanzione espulsiva solo nel caso in cui, con le migliorie, il concorrente avesse anticipato contenuti di ordine economico; mentre, per il resto, quanto all’eventuale miglioria non rispettosa delle ulteriori prescrizioni, aveva previsto che la stessa non sarebbe stata presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
Orbene, con riguardo alla miglioria oggetto di contestazione, Begen pretenderebbe l’espulsione della controinteressata, pur non venendo in rilievo – né essendo, del resto, dedotto – alcun inserimento di dati di ordine economico.
Piuttosto, l’eventuale accoglimento di tale censura potrebbe comportare esclusivamente la mancata assegnazione di una parte del punteggio, riferito al sub criterio B), con punteggio variabile da 0 a 15 punti, rispetto al quale la miglioria in contestazione è solo una delle sei migliorie proposte; sicché, non è neppure dedotto se, e in che misura, tale potenziale decurtazione di una parte del punteggio andrebbe a incidere su quello assegnato alla controinteressata per tale sub criterio (punti n. 15) rispetto a quello conseguito da Begen (punti n. 11,71).
Ne consegue che la doglianza, così come prospettata – oltre a essere infondata nella misura in cui si pretenderebbe l’esclusione – si presenta finanche inammissibile, in quanto, come fondatamente eccepito dalla difesa della controinteressata, Begen non ha fornito la prova di resistenza.
Per completezza, deve anche rilevarsi che tale censura non coglie comunque nel segno, nella parte in cui sostiene, senza idonea prova, che il canale di raccolta non fosse previsto nel progetto a base di gara.
In primo luogo, dalla documentazione di gara si evince la previsione di interventi sul canale di scolo nell’ambito dell’area di progetto, su terreno di pertinenza dell’ente locale (v. stralcio del progetto a base di gara, e della relazione generale, in atti; v. anche difese e documenti prodotti dal Comune); e tanto si evince anche dalla nota redatta dal progettista dei lavori in interesse, non contestata da Begen (v. nota depositata dalla controinteressata in data 19 novembre 2018).
In secondo luogo, osserva il Collegio che:
– dalla prima perizia tecnica prodotta da Begen si evince solo che l’area su cui si snoda il canale idraulico recettore – che costituisce l’oggetto della contestata miglioria – si troverebbe al di fuori dell’area espropriata; ciò non significa, automaticamente, che l’intervento su tale canale debba necessariamente essere preceduto da un’ulteriore procedura espropriativa;
– la difesa del Comune evidenzia che l’area interessata è di proprietà comunale, è contemplata nella planimetria generale del progetto ed è prevista come recapito della rete di drenaggio e raccolta delle acque bianche; dato, quest’ultimo, in alcun modo scalfito dalla perizia giurata;
– nella stessa perizia n. 2 prodotta da Begen (in atti), si evidenzia che “i tratti finali dei collettori ed i due pozzetti di scarico delle acque bianche, ubicati all’interno del Canale Recettore, afferiscono al progetto posto a base di gara”; indirettamente contraddicendo l’originario assunto, secondo cui tali opere insisterebbero su un’area esterna al progetto.
Per quanto attiene, poi, al regime autorizzativo che il Comune avrebbe dovuto osservare con riferimento a tale intervento migliorativo, intanto Begen non chiarisce, ancora una volta, per quale ragione tale miglioria, peraltro comportante una migliore tenuta del canale, dovrebbe essere soggetta all’autorizzazione, prevista dall’art. 97 del R.D. n. 523/1904.
Rispetto a tale prospettazione, piuttosto, il Comune ha rappresentato, senza contestazione sul punto, che tale canale di scolo non rientra tra i canali censiti al Demanio Fluviale – né, del resto, Begen lo deduce, o lo documenta – e che lo stesso è di proprietà comunale, quale ex regia Trazzera Eggesi trasferita al Comune (che ne cura la manutenzione) in base all’art. 13, punto 7, della l.r. n. 4/2003; e, quanto all’altro tratto di strada in cui è previsto un punto di scarico delle acque meteoriche, il Comune ha fatto rinvio a una precedente espropriazione (v. nota del Comune del 18 ottobre 2018, depositata dalla controinteressata in data 19 ottobre 2018).
Sotto tale ultimo profilo, soccorre anche la disposizione contenuta nell’art. 22, All. F, della l. 2265/1865, secondo cui ‘‘Il suolo delle strade nazionali e` proprieta` dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle province, ed e` proprieta` dei comuni il suolo delle strade comunali.
Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d’arte d’ogni genere stabilite lungo le strade medesime, nonche´ le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri”.
Quanto, infine, alla circostanza – evidenziata dalla difesa di Begen in sede di discussione orale – della presunta occupazione, da parte della controinteressata, di un’area non di proprietà comunale oltre la recinzione del terreno interessato dai lavori (v. documentazione fotografica depositata il 18 febbraio 2019), osserva il Collegio che tale circostanza di fatto è stata solo labiamente indicata e, in ogni caso, è ininfluente rispetto a come Begen ha prospettato il secondo motivo.
D. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
E. – Ferme le spese della fase cautelare, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; nulla deve, invece, statuirsi con riguardo all’U.R.E.G.A. di Agrigento, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna BEGEN INFRASTRUTTURE s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Licata e di EREDI GERACI SALVATORE s.r.l., quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese nei riguardi dell’U.R.E.G.A. di Agrigento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Referendario
L’ESTENSORE
Maria Cappellano
IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO