* APPALTI – Possesso dei requisiti – Regolarità contributiva – Autodichiarazione – Falsità obiettiva – Causa di esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 28 Gennaio 2013
Numero: 190
Data di udienza: 15 Gennaio 2013
Presidente: Monteleone
Estensore: Tomaiuoli
Premassima
* APPALTI – Possesso dei requisiti – Regolarità contributiva – Autodichiarazione – Falsità obiettiva – Causa di esclusione.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 28 gennaio 2013, n. 190
APPALTI – Possesso dei requisiti – Regolarità contributiva – Autodichiarazione – Falsità obiettiva – Causa di esclusione.
Le norme di gara, in ciò autorizzate dalle leggi sulla materia, consentono ai partecipanti di sostituire le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari mediante autodichiarazioni delle quali sono evidentemente responsabili. Pertanto, prima di effettuarle, costoro sono tenuti a svolgere tutte le necessarie verifiche al fine di accertarne la veridicità, non essendo sufficiente una ipotetica “buona fede” riguardante, come nel caso di specie, la regolarità del pagamento dei contributi. (T.A.R. Aosta, Valle d’Aosta, Sez. I, 10 marzo 2010, n. 21). La falsità obiettiva dell’autodichiarazione costituisce pertanto autonoma causa di esclusione dalla gara sia ex se, sia per la necessaria applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 in tema di autocertificazione. Infatti tale norma prevede che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, cioè, nella specie, dall’ammissione alla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5548; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 08 febbraio 2007, n. 235).
Pres. Monteleone, Est. Tomaiuoli – M. s.r.l. e altro (avv.ti Bivona e Capizzi) c. Comune di Erice (avv. Sammartano)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ - 28 gennaio 2013, n. 190SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3^ – 28 gennaio 2013, n. 190
N. 00190/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2012, proposto da Mirrione Impianti s.r.l. e G.B.L.E. di Gasapare Buscaino, in qualità di impresa ausiliaria dell’avvalente Mirrione Impianti s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli Avv. Antonio Bivona e Marianna Capizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Rosaria Zammataro siti in Palermo, via G. Serpotta n. 66;
contro
Comune di Erice, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Sammartano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Greco sito in Palermo, via Noce n. 6;
nei confronti di
Farel Impianti Srl;
per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di appalto per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) per lo stoccaggio di rifiuti provenienti da raccolta differenziata da realizzarsi in Erice” e della relativa comunicazione di cui alla nota prot. n. 4298 del 30.1.2012 ; del verbale di gara del giorno 25.1.2012 nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente “Mirrione Impianti S.r.l.”, la segnalazione dei fatti all’Autorità di Vigilanza ed all’Autorità Giudiziaria (A11.2); della connessa escussione della cauzione provvisoria; ove occorra, del Bando di gara, punto 16 -d) (A11.3); della nota comunale n. 8098 del 24.2.2012 con cui si respingeva la richiesta di annullamento in autotutela della contestata esclusione formulata con preinformativa di ricorso del 10.2.2012 (A11.4); ove occorra ancora, di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per il risarcimento da parte del Comune di Erice degli eventuali danni che dovessero residuare in capo alle ricorrenti quale conseguenza dei provvedimenti odiernamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Erice;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il dott. Pier Luigi Tomaiuoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 13.3.2012, le ditte ricorrenti, premesso che con bando di gara il Comune di Erice aveva indetto pubblico incanto per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R) per lo stoccaggio di rifiuti provenienti da raccolta differenziata da realizzarsi in Erice”, con importo complessivo dell’appalto di € 828.607,38; che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato perentoriamente fissato dal bando di gara per la data dell’1.7.2011, mentre il termine per l’apertura della buste per quella del 4.7.2011; che la Mirrione Impianti s.r.l. aveva concorso alla procedura in questione, avvalendosi per la comprova dei requisiti della impresa ausiliaria “G.B.L.E. di Buscaino Gaspare”; che nella seduta conclusiva delle operazioni di gara del 25 gennaio 2012 la Commissione aveva disposto l’esclusione della ricorrente per irregolarità in capo alla ditta ausiliaria, ed in particolare per irregolarità contributiva nei confronti della Cassa Edile, procedendo altresì alla relativa segnalazione all’Autorità di Vigilanza ed all’Autorità Giudiziaria, nonché all’escussione della cauzione provvisoria; che tale esclusione era illegittima perché l’impresa Buscaino, per la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, aveva sanato l’irregolarità in questione; che il proprio ricorso in autotutela era stato rigettato dall’Amministrazione resistente; tutto quanto sopra premesso, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati (senza gravare gli esiti della procedura) lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 49, D. Lg.vo 19.4.2006 n. 163 – violazione e falsa applicazione del punto 16.D del Bando di gara – violazione Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 12 gennaio – eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento di partecipazione e sviamento dell’atto finale e dell’interesse presupposto – eccesso di potere per irrazionalità; hanno altresì concluso per il risarcimento del danno residuale all’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituto il Comune resistente, eccependo che dal DURC richiesto d’ufficio nella seduta conclusiva delle operazioni di gara era emersa la irregolarità contributiva dell’ausiliaria della ricorrente alla data della autodichiarazione e che ciò rendeva legittima l’esclusione, a nulla rilevando la successiva regolarizzazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’art. 16, punto D) del bando di gara.
All’esito dell’adunanza camerale del 28.3.2012, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, il Tribunale, con ordinanza n. 180/12, ha rigettato l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Il C.G.A., con ordinanza n. 304/2012, ha rigettato l’appello cautelare.
All’udienza del 15.1.2013 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, con cui le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, è infondato ed in quanto tale deve essere rigettato.
Con un unico ed articolato motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 49, D. Lg.vo 19.4.2006 n. 163, violazione e falsa applicazione del punto 16.D del Bando di gara, violazione Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 12 gennaio, eccesso di potere per ingiustificato aggravamento del procedimento di partecipazione e sviamento dell’atto finale e dell’interesse presupposto, eccesso di potere per irrazionalità – le ricorrenti si dolgono, in sostanza, che erroneamente l’Amministrazione resistente abbia considerato rilevante, ai fini della verifica della legittimità della posizione contributiva e della regolarità dell’autodichiarazione, il momento in cui la Mirrione Impianti s.r.l. ha presentato la propria offerta e non il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di tutti i concorrenti.
Se avesse preso in considerazione questo ultimo termine, invece, avrebbe potuto verificare la regolarità della posizione contributiva in ragione della sopravvenuta regolarizzazione ad opera della ausiliaria Buscaino.
Come osservato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, in sede di appello cautelare, quale che sia l’interpretazione corretta del bando di gara in ordine al termine per la verifica della regolarità contributiva da parte dell’Amministrazione resistente (se il termine di presentazione della singola offerta del concorrente ovvero il termine ultimo fissato dal bando per la presentazione delle offerte di tutti i concorrenti), il ricorso deve essere comunque respinto perché “appare nondimeno insuperabile la considerazione della obiettiva non veridicità della dichiarazione alla data del 24 gennaio 2011, atteso che – successivamente a tale data – si è resa necessaria una immediata regolarizzazione.
“Le norme di gara, in ciò autorizzate dalle leggi sulla materia, consentono ai partecipanti di sostituire le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari mediante autodichiarazioni delle quali sono evidentemente responsabili. Pertanto, prima di effettuarle, costoro sono tenuti a svolgere tutte le necessarie verifiche al fine di accertarne la veridicità, non essendo sufficiente una ipotetica “buona fede” riguardante, come nel caso di specie, la regolarità del pagamento dei contributi. D’altronde, la falsità della dichiarazione di regolarità contributiva costituisce di per sé motivo di esclusione da una gara d’appalto e la mancanza del requisito della regolarità contributiva non può essere sanata dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva”. (T.A.R. Aosta, Valle d’Aosta, Sez. I, 10 marzo 2010, n. 21).
In altri termini, la falsità obiettiva dell’autodichiarazione “costituisce autonoma causa di esclusione dalla gara sia ex se, sia per la necessaria applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/00 (richiamato dalla lex specialis) in tema di autocertificazione. Infatti tale norma prevede che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, cioè, nella specie, dall’ammissione alla gara” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 novembre 2011, n. 5973; Consiglio Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5548; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 08 febbraio 2007, n. 235).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla particolare afflittività dei (vincolati) provvedimenti impugnati ed al contegno della ditta dichiarante in punto di rettificazione della dichiarazione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore
Giuseppe La Greca, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)