AREE PROTETTE – Apposizione di vincoli – Ampliamento dei limiti della zona A) di una R.N.O. già istituita – Onere di motivazione – Limiti – pSIC – Tutela.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2015
Numero: 1711
Data di udienza: 21 Maggio 2015
Presidente: Monteleone
Estensore: Valenti
Premassima
AREE PROTETTE – Apposizione di vincoli – Ampliamento dei limiti della zona A) di una R.N.O. già istituita – Onere di motivazione – Limiti – pSIC – Tutela.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 10 luglio 2015, n. 1711
AREE PROTETTE – Apposizione di vincoli – Ampliamento dei limiti della zona A) di una R.N.O. già istituita _ Onere di motivazione – Limiti.
Nel caso di apposizione di vincoli, è richiesta una più penetrante motivazione nel contemperamento dei contrapposti interessi – Tuttavia, il principio non può trovare applicazione nell’ipotesi di un ampliamento dei limiti della zona A) di una R.N.O. già istituita nell’ambito di un comprensorio territoriale già inciso da ulteriori vincoli, ivi compreso quello inerenze alla individuazione ed istituzione (ai sensi della Direttiva Habitat) del Sito di Importanza comunitario. Nel caso di specie, il richiamo ai pareri espressi e la necessità di ampliare, nell’ambito del medesimo contesto, l’area soggetta a tutela, a fronte di area non antropizzata ed utile a dare continuità alla tutela ambientale, costituisce supporto motivazionale congruo e sufficiente.
Pres. Monteleone, Est. Valente – L. s.p.a. (avv. Comandè) c. Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.)
AREE PROTETTE – pSIC – Tutela.
Nel nostro ordinamento trovano tutela anche i pSIC, come comprova la specifica normativa di cui all’art. 4 D.P.R. 357/1997 (come modificato dal DPR 120/2003) che impone alle Regioni di assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento.
Pres. Monteleone, Est. Valente – L. s.p.a. (avv. Comandè) c. Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ - 10 luglio 2015, n. 1711SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 10 luglio 2015, n. 1711
N. 01711/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2006, proposto da:
L.E.S.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Comande’, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Comandè sito in Palermo, Nunzio Morello 40;
contro
Assessorato Reg.le del Territorio e dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
Comune di Terrasini, non costituito in giuduizio;
nei confronti di
Wwf Italia N.Q. di Ente Gestore R.N.O. Capo Rama, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Giudice, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo, Via del Bersagliere N. 26;
per l’annullamento
del provvedimento di nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva naturale orientata di Capo Rama.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le del Territorio e dell’Ambiente e di Wwf Italia N.Q. di Ente Gestore R.N.O. Capo Rama;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 156 del 27/01/2006 di rigetto della domanda incidentale di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, confermata in seconde cure dal C.G.A. giusta ordinanza n. 589/06;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente premette di essere proprietaria di diversi terreni ubicati in agro Comune di Terrasini Prov. PA), meglio identificati nell’atto introduttivo del giudizio, per una superficie totale di mq 138.431,00. Espone che detti terreni, per la parte non ricadente all’interno della fascia di in edificabilità assoluta dei 150 mt. dalla battigia ex art. 15 l.r. 78/1976, risulterebbero edificabili secondo le indicazioni del PRG. Evidenzia che in data 27/3/2003 il WWF Italia, n.q. di gestore della Riserva Naturale Orientata di Capo Rama, presentava alla competente Amministrazione regionale la proposta di riperimetrazione dell’area della riserva, attraverso l’inserimento di parte della zona B di pre-riserva e del litorale costiero di Cala Rossa nell’ambito della Zona A : con ciò inglobamento buona parte dei terreni in proprietà di L.E.S.I. nei nuovi confini.
Conseguito il parere favorevole del Consiglio Regionale protezione patrimonio naturale (CRPPN), la proposta di modifica, notificata al Comune di Terrasini, era quindi affissa all’albo pretorio dell’ente locale (ex art. 28 l.r. 98/81).
La società L.E.S.I. rappresenta di aver presentato le proprie osservazioni (prot. 48999 del 4/8/2005) in quanto soggetto leso in caso di approvazione della nuova perimetrazione.
Con l’approvazione definitiva, le osservazioni di parte sono state riscontrate in termini di non condivisione: dalché il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, in cui si articolano tre motivi di gravame, riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere.
Segnatamente, con il presente gravame, si impugna il D.Ass. 250/Gab del 4/10/2005 (in GURS n. 49 del 18/1/2005), nella parte in cui, approvando la “Nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva orientale orientata di Capo Rama”, l’Amministrazione ha ritenuto di non accogliere le osservazioni proposte dalla ricorrente L.E.S.I. S.p.A.. Costituiscono oggetto di impugnazione anche: i) il verbale di sopralluogo del 15/9/2005; ii) ogni ulteriore provvedimento connesso e conseguente.
In sede cautelare la domanda di sospensiva è stata respinta con ordinanza n. 156 del 27/01/2006, confermata in seconde cure dal CGA giusta ordinanza n. 589 del 12 giugno 2006.
L’avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita per l’amministrazione intimata.
Si è costituita altresì ad opponendum l’associazione Italiana per il W.W.F., articolando difese ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del mezzo, per carenza di interesse, chiedendone comunque il rigetto (in ultimo con memoria conclusionale del 24/4/2015 e memoria di replica del 29/04/2015).
In prossimità della pubblica udienza di trattazione parte ricorrente ha depositato memoria e documenti, nonché memoria di replica del 30/04/2015. In particolare, insistendo nelle conclusioni, richiama la recente sentenza de 2013 n. 616 con cui è stato annullato il D.A. con cui era stato approvato con modifiche il PRG di Terrasini. Tale fatto avrebbe refluenza nel caso qui in esame siccome viene meno la modifica all’indice di fabbricabilità minimale imposto dalla Regione al PRG. Essendo quindi normativamente vigente il PRG come licenziato dal Comune, sarebbero venute meno le motivazioni sulla insussistenza di un interesse all’edificazione delle aree.
Preliminarmente è da disattendere l’eccezione in rito formulata dall’interveniente ad opponendum.
Invero parte ricorrente, siccome proprietaria di terreni (ed il fatto è incontestato) inglobati, a seguito della nuova perimetrazione, all’interno della zona A) di riserva, ha certamente interesse ad impugnare la predetta estensione che pone, di fatto, nuovi e più stringenti limiti al diritto dominicale maggiormente incisivi rispetto a quanto previsto (allora) dallo strumento urbanistico comunale: e ciò a prescindere che il P.R.G., nelle more caducato a seguito di pronuncia giurisdizionale, prevedesse per l’area in questione la destinazione a verde agricolo con indice di edificabilità non superiore allo 0,01 mc/mq (dato su cui si concentra l’eccezione di controparte siccome la disciplina urbanistica non avrebbe comunque potuto consentire la realizzazione di strutture alberghiere agognare dal proprietario terriero).
Nel merito il ricorso è da respingere in quanto infondato per come d’appresso precisato.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato resiste, in primo luogo, alla dedotta censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione del’art. 28 L.R. 98/1981 e dell’art. 3 L.241/90, oltre l’eccesso di potere per carenza di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost..
La riserva di Capo Rama, istituita con D.A. 23 giugno 2000 (in GURS n. 46 del 13/10/2000), è finalizzata alla salvaguardia di un territorio già considerato ,sotto molteplici aspetti anche di natura vincolistica, di ragguardevole interesse, sia dal punto di vista geologico, flogistico che faunistico.
I terreni così inglobati nella nuova (contestata) riperimetrazione costituiscono innanzitutto una area del tutto contigua ai precedenti confini, caratterizzati da assenza di insediamenti.
L’intera zona, come ricordato dalla parte resistente, è stata dichiarata, nella parte demaniale marittima, di notevole interesse pubblico (D.Pres. Reg. Sic. 11 dicembre 1973 in GURS n. 9 del 16/02/1974), mentre sin dal 1968 la zona era sottoposta a vincolo paesaggistico giusto Decreto Pres. Reg. sic. 9 agosto 1968, in GURS n. 38 del 24/8/1968.
L’area di Capo Rama, inoltre, è stata inserita, ai sensi dell’a L.R. n. 98/1981, nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) è stato quindi individuato il Sito di Importanza Comunitaria “Cala Rossa e Capo Rama” (ITA020009) all’interno de quale trovasi appunto la R.N.O. di Capo Rama per la cui riperimetrazione oggi è causa.
L’amministrazione ha sufficientemente motivato sulla necessità di procedere alla contestata riperimetrazione, richiamando in primo luogo i pareri espressi dagli organi tecnico scientifici menzionati dalla l.r. 98/1981, ritenendo prevalenti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello afferente al patrimonio collettivo e alle esigenze di tutela dell’area in questione, anche alla stregua dei numerosi vincoli e della Direttiva Comunitaria Habitat, e all’unicità sul piano strutturale e funzionale dell’intera area così come riperimetrata rispetto a quella già inserita nel pregressa delimitazione della zona A) di riserva.
Il Collegio conosce e condivide le numerose pronunce invocate dalla parte ricorrente con la censura qui in scrutinio in relazione all’esigenza di una più penetrante motivazione nel contemperamento dei contrapposti interessi nel caso di apposizione di vincoli (in primis parte ricorrente richiama, segnatamente, la sentenza della Sez. II di questo T.A.R. n. 4 febbraio 2005, n. 150, afferente la diversa tematica dei dinieghi e dei limiti imposti alla istallazione di impianti eolici sul territorio regionale) ma ritiene che i precedenti non siano calzanti alla questione qui dedotta.
Ciò in quanto nel caso di specie trattasi, per l’appunto, di un ampliamento dei limiti della zona A) di una R.N.O. già istituita nell’ambito di un comprensorio territoriale già inciso da ulteriori vincoli, ivi compreso quello inerenze alla individuazione ed istituzione (ai sensi della Direttiva Habitat) del Sito di Importanza comunitario “Cala Rossa – Capo Rama” ITA020009” (di cui, per altro, risulta essere stato adottato l’ottavo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea con approvazione del nuovo perimetro del SIC ITA20009).
Nel caso di specie, diversamente, il richiamo ai pareri espressi e la necessità di ampliare, nell’ambito del medesimo contesto, l’area soggetta a tutela, a fronte di area (quella in proprietà dei ricorrenti) non antropizzata ed utile a dare continuità alla tutela ambientale cit., costituisce supporto motivazionale congruo e sufficiente.
A differenti intenti non adduce il rilievo, sottolineato da parte ricorrente con la memoria depositata in prossimità della udienza pubblica, che nelle more del giudizio sia stato annullato in sede giurisdizionale lo strumento urbanistico che decretava per l’area in parola la destinazione a verde agricolo con indice di fabbricabilità dello 0,01 mc/mq: ciò in quanto da un lato il riferimento al parametro urbanistico costituiva uno ma non il principale supporto motivazionale del provvedimento di riperimetrazione qui censurato, mentre per altro verso il riferimento risultava comunque coerente -tempus regit actum- alla precipua previsione urbanistica.
Anche la seconda censura, con cui si lamenta la violazione degli artt. 41 e 97 Cost. oltre l’eccesso di potere sotto diversi profili, è da disattendere.
La pluralità dei presupposti addotti dall’Amministrazione a fondamento dell’ampliamento dei limiti della Riserva giustifica, anche sotto il punto di vista Costituzionale, le limitazioni al diritto dominicale di parte ricorrente.
In relazione alla terza ed ultima censura, con cui si contesta l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contestando parte ricorrente che in relazione al territorio di interessa sussista una mera proposta di S.I.C., può condividersi congiuntamente con l’interventore ad opponendum che l’ordinamento trovano tutela anche i pSIC, come comprova la specifica normativa di cui all’art. 4 D.P.R. 357/1997 (come modificato dal DPR 120/2003) che impone alle Regioni di assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento.
In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono alle censure mosse nel ricorso risultando quindi legittimi.
Il ricorso va respinto in quanto infondato con conseguente imputazione delle spese di lite alla parte soccombente secondo quanto riportato in dispositivo, nulla nei confronti del Comune di Terrasini stante la mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in quanto infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, complessivamente liquidate in € 2000,00 (Euro duemila/00) oltre accessori, nella misura di metà per ciascuna; nulla nei confronti del Comune di Terrasini, non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)