AREE PROTETTE – Zone SICe ZPS – Attività commerciale fonte di inquinamento acustico e luminoso – Bilanciamento tra interessi contrapposti – Prevalenza della protezione ambientale (Si ringrazia l‘avv. Nicola Giudice per la segnalazione)
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 10 Ottobre 2013
Numero: 630
Data di udienza: 10 Ottobre 2013
Presidente: Tulumello
Estensore: Tulumello
Premassima
AREE PROTETTE – Zone SICe ZPS – Attività commerciale fonte di inquinamento acustico e luminoso – Bilanciamento tra interessi contrapposti – Prevalenza della protezione ambientale (Si ringrazia l‘avv. Nicola Giudice per la segnalazione)
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 10 ottobre 2013, ord. n. 630
AREE PROTETTE – Zone SICe ZPS – Attività commerciale fonte di inquinamento acustico e luminoso – Bilanciamento tra interessi contrapposti – Prevalenza della protezione ambientale.
Nel bilanciamento fra gli interessi antagonisti la protezione ambientale appare, anche in ragione dell’esigenza di adattamento al diritto dell’U.E. in punto di regolamentazione delle zone SIC e ZPS, decisamente prevalente rispetto alle esigenze di natura economica legate al posizionamento stagionale di strutture per manifestazioni turistico-folkloristiche e commerciali; il regime di tutela di un’area di particolare valenza ambientale appare incompatibile – anche sulla base del parere dell’ente gestore – con l’esercizio di un’attività che possa causare significativo inquinamento acustico e luminoso.
Pres. ff. ed Est. Tulumello – G. s.n.c. (avv. Saladino) c. Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Cinacimino)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 10 ottobre 2013, ord. n. 630SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^ – 10 ottobre 2013, ord. n. 630
N. 00630/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01716/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2013, proposto da:
Guitgia Park Di Grimaldi Leonardina & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Saladino, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via S. Lo Forte N.13;
contro
Comune Di Lampedusa e Linosa in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Ciancimino, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Sirna in Palermo, via A. Veneziano 69;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
delle prescrizioni n. 7 e n. 11 contenute nell’ordinanza n. 59 del 31/07/2013 emessa dal Responsabile del settore VI – urbanistica ed edilizia – del Comune di Lampedusa c Linosa con la quale è stata rilascìata l’autorizzazionr per il posizionamento stagionale 2013 di strutture per manifestazioni turistico-folkloristiche e commerciali di carattere temporaneo, ovvero, prescrizione n. 7): divieto di svolgimento di attività che possa causare l’afflusso massivo, con pericolo per la pubblica incolumità, nelle ore notturne, in un’area destinata al verde agricolo del P. di F., di concerti musicali (quindi escluso discoteca), e divieto di svolgimento di ogni altra attività che possa causare l’introduzione di rumore nell’ambiente esterno tanto da provocare fastidio o disturbo, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi; prescrizione n. 11): orario di funzionamento della struttura dalle ore 08:30 alle ore 22:00, con esclusione tassativa della fascia notturna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Lampedusa E Linosa in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza, considerato che dalla documentazione in atti emerge come l’attività oggetto della pretesa della parte ricorrente determinerebbe un significativo inquinamento acustico e luminoso in un’area di particolare valenza ambientale, soggetta come tale ad un regime di tutela che appare del tutto incompatibile – anche sulla base del parere dell’ente gestore – con l’esercizio della ridetta attività;
ritenuto altresì che, oltre al rilevato difetto di fumus boni iuris, nel bilanciamento fra gli interessi antagonisti la protezione ambientale appare, anche in ragione dell’esigenza di adattamento al diritto dell’U.E. in punto di regolamentazione delle zone SIC e ZPS, decisamente prevalente, in sede di pronuncia interinale e di connessa valutazione del periculum in mora, rispetto alle situazioni soggettive correlate alla pretesa (peraltro infondata nel merito) della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare in esame.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro millecinquecento/00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)