DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine massimo per la conclusione del procedimento – Finalità semplificatorie e acceleratorie – Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia – Regioni a statuto speciale – Rispetto dei principi in materia di energia.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 18 Novembre 2014
Numero: 2897
Data di udienza: 8 Ottobre 2014
Presidente: Giamportone
Estensore: Zafarana
Premassima
DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine massimo per la conclusione del procedimento – Finalità semplificatorie e acceleratorie – Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia – Regioni a statuto speciale – Rispetto dei principi in materia di energia.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 18 novembre 2014, n. 2897
DIRITTO DELL’ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine massimo per la conclusione del procedimento – Finalità semplificatorie e acceleratorie – Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia – Regioni a statuto speciale – Rispetto dei principi in materia di energia.
Nel caso di istanza di rilascio di una autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale deve concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché detto termine può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Non è revocabile in dubbio, trovando il confronto anche in alcune pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sent. 224/2012), che anche le Regioni a Statuto speciale, quale la Regione Siciliana, siano tenute al rispetto dei principi in materia di “energia” dettati dal legislatore nazionale atteso che l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni normative europee in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile.
Pres. Giamportone, Est. Zafarana – A. spa (avv.ti Sticchi Damiani e Miceli) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 18 novembre 2014, n. 2897SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 18 novembre 2014, n. 2897
N. 02897/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02418/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2013, proposto da:
ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sticchi Damiani e Francesco Miceli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Palermo nella Via Messina n°7/D;
contro
la PRESIDENZA della REGIONE SICILIANA e l’ASSESSORATO REGIONALE dell’ENERGIA e dei SERVIZI di PUBBLICA UTILITÀ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge.
per l’annullamento
– del decreto dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana del 12/8/2013 – pubblicato in G.U. della Regione Siciliana in data 30/8/2013;
di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale e in particolare, ove occorra:
– degli allegati n. 1 e 2 posti a corredo del decreto citato, contenenti rispettivamente la calendarizzazione delle conferenze di servizi relative ai progetti con tecnologia eolica e a quelli con tecnologia fotovoltaica;
– del decreto dell’Assessorato all’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana del 17/5/2013 pubblicato in G.U. della Regione Siciliana in data 7/6/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 11/11/2013 e depositato il 21/11/2013 la società ricorrente ha esposto:
– di avere inoltrato alla regione siciliana n.3 istanze di rilascio dell’autorizzazione unica ex art.12 D.Lgs.387/2003, aventi ad oggetto progetti di espansione e costruzione di impianti eolici: 1) in data 29/12/2006 istanza per l’espansione dell’esistente impianto eolico sito nei territori dei Comuni di Alia e Sclafani Bagni (PA) località “Serra Cavero”, “Portella Legnaioli”, Cozzo Pignato”, Serra Tignino”; 2) in data 30/01/2007 istanza per l’espansione dell’esistente impianto eolico sito nel territorio del Comune di Trapani, località “C.da Fumosa”; 3) in data 16/03/2007 istanza per la costruzione di un impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di Buseto Palizzolo, località “C.da Murfi”;
– che con decreti del 5 e 6 luglio il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ridefinito i criteri volti all’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e da fonti rinnovabili non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas);
– che l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana con Decreto n.161 del 17/05/2013, dato atto che il mutato quadro normativo attinente alle autorizzazioni di impianti F.E.R. e le variazioni al sistema di incentivazione nazionale di tali interventi integravano circostanze suscettibili di modificare l’interesse alla realizzazione dei medesimi da parte dei soggetti proponenti le istanze ex art.12 D.Lgs n.387/2003, ha ritenuto necessario attivare procedure finalizzate ad evitare l’inutile convocazione di conferenze di servizio relativamente a quei progetti (non conoscibili) per i quali nel frattempo era cessato l’interesse alla realizzazione da parte del soggetto proponente;
– che per tale ragione l’art.1 del Decreto n.161 del 17/05/2013 prevedeva che entro 30 gg dalla pubblicazione sulla GURS i soggetti che avevano in precedenza avanzato istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 D.Lgs.387/2003 dovessero far pervenire (ai Comuni interessati dal progetto e all’Assessorato regionale) una manifestazione di mantenimento di interesse al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse sotto comminatoria dell’archiviazione della pratica;
– che l’art.6 del Decreto vincolava la presentazione delle manifestazioni di interesse al rispetto dei formulari allegati al decreto, mentre l’art.7 demandava al “dipartimento dell’energia … la pubblicazione dei calendari di convocazione delle conferenze di servizio, sulla base dell’ordine cronologico delle istanze originarie …”;
– di avere, pertanto, fatto pervenire al Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato, in data 05/07/2013 e dunque entro i prescritti trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, tre distinte note con le quali essa ha manifestato il mantenimento di interesse alla realizzazione dei progetti a suo tempo presentati in date 29/12/2006, 30/01/2007 e 16/03/2007 allegando copia delle istanze recanti il timbro di ingresso apposto dall’allora Dipartimento dell’Assessorato all’Industria;
– che con decreto del 12/08/2013 (pubblicato sulla GURS il 30/08/2013) l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha comunicato “che per n.44 manifestazioni di interesse il proponente non ha fornito, o se fornito è risultato errato, il numero di protocollo relativo all’istanza originaria ovvero non risulta alcun protocollo ufficiale”;
– che tra le 44 manifestazioni di interesse in parola vi sono anche quelle relative ai progetti presentati dalla ricorrente, archiviati in quanto la ricorrente avrebbe omesso di indicare il numero di protocollo delle originarie istanze ex art.12, comma 3, D.Lgs.387/2003.
1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso con i quali la ricorrente deduce, tra gli altri, i vizi di violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, del giusto procedimento, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, la violazione dell’art.7 L.241/90.
1.3. In data 26/11/2013 si è costituita in giudizio la difesa erariale con atto di mera forma non contenente difese scritte.
1.4. Con ordinanza n.788/13 del 05/12/2013 il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
1.5. Alla pubblica udienza dell’8/10/2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
3. L’art.6 del Decreto n.161 del 17/05/2013 vincolava la presentazione delle manifestazioni di interesse al rispetto dei formulari allegati al decreto, mentre l’art.7 demandava al “dipartimento dell’energia … la pubblicazione dei calendari di convocazione delle conferenze di servizio, sulla base dell’ordine cronologico delle istanze originarie …”.
La società ricorrente ha, pertanto, fatto pervenire al Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato, in data 05/07/2013 e dunque entro i prescritti trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, tre distinte note con le quali essa ha manifestato il “mantenimento dell’interesse” alla realizzazione dei progetti a suo tempo presentati in date 29/12/2006, 30/01/2007 e 16/03/2007 allegando copia delle istanze recanti il timbro di ingresso apposto dall’allora Dipartimento dell’Assessorato all’Industria.
Con l’impugnato decreto del 12/08/2013 (pubblicato sulla GURS il 30/08/2013) l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha comunicato “che per n.44 manifestazioni di interesse il proponente non ha fornito, o se fornito è risultato errato, il numero di protocollo relativo all’istanza originaria ovvero non risulta alcun protocollo ufficiale” e pertanto ha escluso anche le domande della ricorrente la quale avrebbe omesso di indicare il numero di protocollo delle originarie istanze ex art.12, comma 3, D.Lgs.387/2003.
Il provvedimento di esclusione è illegittimo atteso che l’attività di protocollazione delle istanze è propria dell’amministrazione, e che essa è responsabile della corretta tenuta e della conservazione dei relativi registri.
Dunque la mancata indicazione o conoscenza del numero di protocollo (assegnato dall’Amministrazione) da parte della ricorrente (la quale ha però fornito il frontespizio delle domande originarie corredato dalla data di presentazione) non può costituire in alcun modo causa di inammissibilità della rinnovata conferma di interesse, in quanto non impedisce in alcun modo che l’Amministrazione proceda alla corretta calendarizzazione delle domande originariamente presentate dai soggetti istanti secondo un ordine cronologico di presentazione; e ciò è appunto possibile con la semplice consultazione dei registri di protocollo, nei quali i numeri di protocollo sono assegnati, e si susseguono in ordine crescente, proprio in base alla data di presentazione di ciascuna domanda. Deve peraltro osservarsi che la suddetta operazione non costituisce alcun aggravio di attività per l’Amministrazione, sia per la semplicità dell’operazione in se considerata, sia perché trattasi di “attività di controllo” che in ogni caso l’Amministrazione è tenuta a compiere anche in ipotesi di pedissequa indicazione del numero di protocollo da parte dei soggetti istanti; infatti, per potere procedere alla “pubblicazione dei calendari di convocazione delle conferenze di servizio, sulla base dell’ordine cronologico delle istanze originarie …” l’Amministrazione è necessariamente tenuta a controllare la veridicità dei dati di presentazione delle originarie istanze (data e numero di protocollo) e ciò non può che avvenire proprio attraverso la consultazione dei registri che essa Amministrazione è obbligata a tenere aggiornati ed a custodire.
Del che l’illegittimità dell’esclusione disposta nei confronti della ricorrente.
4. Deve peraltro rilevarsi che con sentenza n.2202/2014 del 19/08/2014 questo Tar ha comunque annullato il Decreto n.161 del 17/05/2013 (anche qui impugnato) rilevando come la norma di legge relativa al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex 12 D.Lgs 387/2003 è incompatibile con l’introduzione di qualsiasi meccanismo di dilazione dei tempi procedimentali.
Anche a voler considerare le intervenute modifiche al sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, non è infatti possibile dedurre il venir meno dell’interesse delle imprese istanti all’atto ampliativo e introdurre, in conseguenza, ipotesi di decadenza in caso di mancata presentazione di una “attualizzazione dell’interesse” medesimo dopo che, malgrado le integrazioni documentali effettuate sulla base delle disposizioni sopravvenute, l’Amministrazione non abbia nei termini di legge provveduto ad indire le conferenze di servizi.
L’impugnato decreto assessoriale, in altri termini, introduce un nuovo ed ulteriore obbligo nei confronti delle imprese, che hanno pendenti già da tempo le domande per il rilascio del titolo abilitativo, non previsto dalla norma di legge.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d. S., Sez. V – sentenza 9 settembre 2013 n. 4473), condivisa dal Collegio, ha sottolineato come nel caso di istanza di rilascio di una autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione della richiesta, entro il quale deve concludersi, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione, sicché detto termine può essere qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Il Giudice delle leggi ha in passato avuto modo di sanzionare con l’annullamento quelle disposizioni di alcune norme di legge regionale che, in violazione del mentovato art. 12 D.Lgs. 387/03, introducevano nell’ambito del procedimento autorizzativo nuovi e diversi adempimenti rispetto alla previsione di legge nazionale (cfr. Cort. Cost. 1 aprile 2010, n. 124).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha sanzionato con l’annullamento le varie disposizioni in cui surrettiziamente le Regioni hanno tentato di introdurre ipotesi di decadenza dell’istanza di autorizzazione non previste dalla normativa nazionale (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. I, 4 luglio 2012 , n. 676; T.A.R. Bari, sent. 2081/2012).
Non è revocabile in dubbio, trovando il confronto anche in alcune pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sent. 224/2012), che anche le Regioni a Statuto speciale, quale la Regione Siciliana, siano tenute al rispetto dei principi in materia di “energia” dettati dal legislatore nazionale atteso che l’art. 12 D.Lgs. 387/2003 costituisce attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni normative europee in materia di produzione di energia da fonte rinnovabile. La relativa disciplina è quindi annoverabile tra le materia di competenza legislativa concorrente.
5. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni sopra esposte, con conseguente annullamento di provvedimenti impugnati
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)