CACCIA – Parere dell’ISPRA sullo schema di calendario venatorio – Atto obbligatorio ma non vincolante – Scelta dell’amministrazione in sostanziale contrasto – Serie ragioni giustificative esposte con congrua e adeguata motivazione – Necessità.
Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 19 Settembre 2018
Numero: 847
Data di udienza: 14 Settembre 2018
Presidente: Di Paola
Estensore: Mulieri
Premassima
CACCIA – Parere dell’ISPRA sullo schema di calendario venatorio – Atto obbligatorio ma non vincolante – Scelta dell’amministrazione in sostanziale contrasto – Serie ragioni giustificative esposte con congrua e adeguata motivazione – Necessità.
Massima
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 19 settembre 2018, ordinanza n. 847
CACCIA – Parere dell’ISPRA sullo schema di calendario venatorio – Atto obbligatorio ma non vincolante – Scelta dell’amministrazione in sostanziale contrasto – Serie ragioni giustificative esposte con congrua e adeguata motivazione – Necessità.
Il parere dell’I.S.P.R.A. sullo schema di calendario venatorio, costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante da cui la Regione può discostarsi purché motivi adeguatamente le scelte difformi compiute; il ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha infatti particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale (Corte Cost., sent. n. 139 del 14 giugno 2017), con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione.
Pres. Di Paola, Est. Mulieri – Legambiente Sicilia e altro (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 19 settembre 2018, ordinanza n. 847SENTENZA
TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 19 settembre 2018, ordinanza n. 847
Pubblicato il 19/09/2018
N. 00847/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01569/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2018, proposto dalla Legambiente Sicilia e dall’Associazione Italiana per il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Antonella Bonanno in Palermo, Piazza V. E. Orlando, n. 33;
contro
Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Lega Italiana Protezione Uccelli Lipu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Bonanno, Nicola Giudice, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonella Bonanno in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33;
ad opponendum:
Liberi Cacciatori Siciliani, Federazione Siciliana della Caccia, Associazione Nazionale Cacciatori, Caccia Pesca e Ambiente Siciliano, Associazione Artemide, Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie, Associazione Italcaccia, Sindacato Nazionale Cacciatori, Associazione Un.A.Ve.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Stefano Privitera, Vincenzo Cappadonna, Vincenzo Di Girgenti, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesca Di Giunta, domiciliati, ex art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del Tar, in Palermo, via Butera, n.6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. del D.A. n. 64/GAB del 3 agosto 2018 e relativo allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, pubblicato sul sito WEB istituzionale in data 6 agosto 2018, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2018/2019”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato (cfr. art. 4 All. A) i periodi e le specie dell’attività venatoria, in particolare nelle parti in cui:
a) autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina a far data dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018;
b) autorizza il prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio selvatico, nonché il prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio dal 1° settembre 2018 ed il prelievo anticipato della specie Quaglia dal 16 settembre 2018 anziché dal 1° ottobre;
c) autorizza il prelievo anticipato a far data dal 1° settembre 2018 delle specie Merlo, Gazza e Ghiandaia a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse;
d) autorizza la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello al 31 anziché al 20 gennaio 2019;
e) autorizza la chiusura posticipata della caccia alla specie Beccaccia al 31 gennaio 2019, anziché al 31 dicembre 2018, o, in subordine, al 10 gennaio 2019;
f) estende il prelievo venatorio delle specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Volpe fino al 10 febbraio 2019.
2. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento sopraindicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di intervento;
Visto il decreto cautelare del 28/08/2018 n. 757;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2018 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO che le Associazioni ricorrenti hanno impugnato il D.A. n. 64/GAB del 3 agosto 2018 e relativo allegato “A” facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2018/2019”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato nel territorio siciliano i periodi e le specie dell’attività venatoria;
CONSIDERATO che la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, di detto Calendario Venatorio deducendo il contrasto delle disposizioni indicate in epigrafe con il parere I.S.P.R.A. nonché con le prescrizioni del Piano Regionale Faunistico-Venatorio (P.R.F.V.);
– che si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, sostenendo che, con il ricorso in esame, si chiederebbe al Giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione in tema a quella, del tutto plausibile, dell’Amministrazione pubblica, il che sarebbe escluso anche dalla giurisprudenza successiva alla introduzione della consulenza tecnica nel processo amministrativo;
RITENUTO che, ad un primo esame proprio della fase cautelare, sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto:
– in linea generale, il ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha particolare valore per garantire l’osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, con la conseguenza che una scelta dell’Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative esposte con una congrua ed adeguata motivazione;
– il parere dell’I.S.P.R.A. sullo schema di calendario venatorio, costituisce un atto obbligatorio ma non vincolante da cui la Regione può discostarsi purché motivi adeguatamente le scelte difformi compiute;
– con specifico riferimento ad analoga fattispecie a quella in esame, il Consiglio di Stato ha di recente affermato che:
– “(…) ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili”.
– (…) compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall’ISPRA, e, dall’altro, dall’insufficienza, ai fini qui in rilievo, di generici e non meglio documentati fattori differenziali legati a “tradizioni locali”, ove disancorate da un’affidabile attività di monitoraggio e non supportate da dati tecnici elaborati con sufficiente rigore scientifico”(Cons. Stato, sez. III, del 22 giugno 2018 n. 3852);
RITENUTO che le censure di parte ricorrente – lungi dall’incidere su quel margine di opinabilità della valutazione, espressione del merito amministrativo, evocato dalla difesa erariale – attengono proprio al non corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione;
– che, nel caso di specie, il resistente Assessorato – in disparte ogni possibile considerazione sullo svolgimento della necessaria attività di monitoraggio delle singole specie (nella prospettazione di parte ricorrente del tutto omesso dall’Amministrazione regionale) – si è discostato dalle indicazioni fornite dall’I.S.P.R.A. senza tuttavia richiamare, come avrebbe dovuto, dati scientifici attuali e, soprattutto, specificamente riferiti alla realtà regionale siciliana, con ciò rendendo inattendibile la valutazione tecnica compiuta;
RITENUTA altresì condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato è strutturato in modo da consentire un esercizio venatorio del tutto extra ordinem, in relazione ad un bene che costituisce “patrimonio indisponibile dello Stato” ed è salvaguardato nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n.157/1992) anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale (cfr. sentenza della Corte dei Conti Centrale d’Appello n. 248/2018);
RITENUTO, pertanto, che la domanda cautelare meriti accoglimento con conseguente sospensione in parte qua del provvedimento impugnato;
RITENUTO, infine, che le spese possano compensarsi tenuto conto dell’alterno esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:
a) sospende il Calendario Venatorio 2018/2019, nelle parti indicate in epigrafe, per le quali sono state evidenziate le esigenze cautelari;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 novembre 2019.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Referendario
L’ESTENSORE
Francesco Mulieri
IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola
IL SEGRETARIO