* APPALTI – Cauzione provvisoria – Mancata presentazione o presentazione di una cauzione invalida – Soccorso istruttorio – Soccorso istruttorio processuale – Nozione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 13 Marzo 2019
Numero: 357
Data di udienza: 19 Febbraio 2019
Presidente: Trizzino
Estensore: Giani
Premassima
* APPALTI – Cauzione provvisoria – Mancata presentazione o presentazione di una cauzione invalida – Soccorso istruttorio – Soccorso istruttorio processuale – Nozione.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 2^- 13 marzo 2019, n. 357
APPALTI – Cauzione provvisoria – Mancata presentazione o presentazione di una cauzione invalida – Soccorso istruttorio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida (nella specie, la garanzia provvisoria era stata rilasciata da una Confidi minore no abilitata al rilascio delle fideiussioni ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528; si veda poi, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23.3.2018, n. 1846, che ribadisce la sanabilità, a mezzo del soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria mancante, incompleta o invalida, distinguendo solo la ben diversa ipotesi di cauzione provvisoria falsa);
APPALTI – Soccorso istruttorio processuale – Nozione.
L’istituto del soccorso istruttorio processuale (sul quale si vedano Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2180; T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 29 gennaio 2018, n. 133), si ha quando la stazione appaltante abbia ammesso alla gara un concorrente sulla base di una domanda di partecipazione che presentava una documentazione inidonea a comprovare il possesso di un certo requisito di partecipazione e, in sede giudiziaria, si evidenzi come tale carenza, se riscontrata tempestivamente in sede di svolgimento della gara, non avrebbe consentito l’immediata esclusione del concorrente, ma avrebbe imposto l’attivazione del soccorso istruttorio sostanziale, richiedendo quindi all’operatore economico di integrare quanto presentato in corso di gara.
Pres. Trizzino, Est. Giani – C. s.a.s. e altro (avv.ti Annoni, Frattesi e Gesmundo ) c. Comune di Capalbio (avv. Calvisi)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 2^- 13 marzo 2019, n. 357SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 2^- 13 marzo 2019, n. 357
Pubblicato il 13/03/2019
N. 00357/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2018, proposto da
Ceravolo s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, Vittorio Donato Gesmundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Locanda Rossa Impresa Agricola di Jona Celesia Lorenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Grazzini in Firenze, piazza Vittorio Veneto n. 1;
contro
Comune di Capalbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonida Calvisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La Pinetina Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) della Determinazione n. 343 del 26 settembre 2018 del Settore Tecnico del Comune di Capalbio con la quale lo stesso Ufficio ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della concorrente “La Pinetina Società Cooperativa” del “Lotto 1: Ambito D8.2.1 – Spiaggia Attrezzata Torba 1” della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Capalbio per l’affidamento in concessione demaniale marittima per la durata di 9 anni di due porzioni dell’arenile ricadenti nel territorio comunale;
b) della Determinazione n. 282 del 1° agosto 2018 del Settore Tecnico del Comune di Capalbio con la quale lo stesso Ufficio ha approvato l’aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente “La Pinetina Società Cooperativa” del “Lotto 1: Ambito D8.2.1 – Spiaggia Attrezzata Torba 1” della medesima procedura ad evidenza pubblica;
c) del verbale della seduta pubblica del 15 giugno 2018 limitatamente alla parte in cui la Commissione, all’esito dell’apertura delle buste A e B dell’offerta presentata dal concorrente La Pinetina Società Cooperativa, ha verificato la corrispondenza della documentazione inserita in tali buste con quella richiesta dal Bando ed ha conseguentemente disposto l’ammissione di tale concorrente “alla fase di valutazione dell’offerta tecnica”;
d) del verbale della seduta riservata del 5 luglio 2018 limitatamente alla parte in cui la Commissione, all’esito della disanima delle offerte tecniche presentate dai concorrenti per il Lotto 1 della Procedura e della attribuzione dei relativi punteggi, ha collocato l’offerta presentata dal concorrente La Pinetina Società Cooperativa al primo posto della graduatoria disponendo l’aggiudicazione provvisoria del “Lotto 1: Ambito D8.2.1 – Spiaggia Attrezzata Torba 1” in favore di tale medesimo concorrente;
e) di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capalbio e di La Pinetina Soc. Coop.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La Ceravolo s.a.s. ha partecipato, in costituenda rete di imprese con La Valle s.r.l. e Locanda Rossa Impresa Agricola, alla gara indetta dal Comune di Capalbio ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione per l’assegnazione di due concessioni demaniali marittime della durata di 9 anni, aventi ad oggetto due porzioni dell’arenile marittimo ricadenti nel territorio comunale di Capalbio. Con riferimento al lotto n. 1 (“D8.2.1 – Spiaggia Attrezzata Torba 1”), oltre alla costituenda rete di imprese, ha partecipato la società cooperativa La Pinetina. All’esito delle operazioni di gara le società ricorrenti hanno conseguito complessivi 89,27 punti (di cui 67,27 per l’elemento Capitolo 1 e 22 per l’elemento Capitolo 2) e la controinteressata ha conseguito 92,18 punti (di cui 68,18 per l’elemento Capitolo 1 e 24 per l’elemento Capitolo 2), così che il lotto è stato aggiudicato alla controinteressata.
2 – Nei confronti dell’aggiudicazione, e degli altri atti come meglio in epigrafe indicati, la Ceravolo s.a.s. e la Locanda Rossa Impresa agricola hanno predisposto la presente impugnazione, formulando nei suoi confronti le seguenti censure:
– “violazione e falsa applicazione degli artt. 4, lett. b) e 5, punto 4) del Bando di Gara. Violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento degli offerenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento dei fatti”: la necessaria garanzia provvisoria è stata rilasciata, nel caso della controinteressata, dalla Cooperativa Fidi Centro Italia, che è una Confidi minore non abilitata al rilascio delle fideiussioni ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016; si tratta di requisito indispensabile e non sanabile a posteriori, con il risultato che la controinteressata doveva essere esclusa dalla procedura selettiva;
– “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Bando nonché dei principi di imparzialità e parità di condizioni dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione”: la controinteressata doveva anche essere esclusa dalla procedura selettiva per mancata presentazione in sede di gara del documento previsto dall’art. 5 del Bando e consistente nella predisposizione da parte di ciascun offerente di un apposito <progetto gestionale di protezione e manutenzione straordinaria della spiaggia e della duna da allegarsi alla domanda di partecipazione a cura del partecipante>, demandando espressamente alla Commissione la <valutazione comparativa> dei progetti presentati; la controinteressata ha violato tale prescrizione non avendo predisposto e/o comunque non avendo accluso alla propria domanda di partecipazione il suddetto progetto gestionale; ciò doveva comportare l’esclusione della controinteressata dalla gara;
– “violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del Bando di Gara nonché degli artt. 1387 e ss. c.c. Eccesso di potere per difetto di istruttoria”: la controinteressata doveva anche essere esclusa poiché la domanda di partecipazione alla selezione è stata sottoscritta dal solo presidenze del consiglio di amministrazione e non da tutti e tre i suoi membri o almeno dalla maggioranza, come necessario per statuto;
– “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 6 del Bando di Gara nonché degli artt. 68.2 – 68.3 – 68.5 – 68.8 – 68.9 del Regolamento Urbanistico del Comune di Capalbio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falso presupposto, difetto di motivazione”: l’esame dell’offerta tecnica presentata da La Pinetina ha consentito di verificare che tale offerta viola o comunque non rispetta diversi dei vincoli e delle prescrizioni imposte dalle previsioni urbanistiche richiamate dal bando, così che essa avrebbe dovuto essere esclusa;
– “violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del Bando di gara nonché dell’art. 37 del Codice della Navigazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e falso presupposto”: parte ricorrente evidenzia come la propria offerta tecnica fosse migliore di quella della controinteressata;
– “violazione e falsa applicazione degli art. 37 del Codice della Navigazione e dell’art. 74 del Regolamento Urbanistico. Eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed illogicità manifesta”: mancano i criteri specifici per l’attribuzione dei punteggi e la commissione di gara si è limitata ad attribuire punteggio numerico senza accompagnarlo da sintetica motivazione.
3 – Il Comune di Capalbio e la Cooperativa <La Pinetina> si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
4 – Con dichiarazione depositata in data 29 ottobre 2018 la Locanda Rossa Impresa Agricola rinunciava al ricorso.
5 – Alla camera di consiglio del 31 ottobre 2018 la Sezione prendeva atta della rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare, di cui veniva dato atto nell’ordinanza n. 659 del 2018.
6 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 19 febbraio 2019 la stessa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
7 – Con il primo mezzo parte ricorrente censura l’aggiudicazione alla controinteressata sul rilievo che la stessa sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura selettiva poiché ha presentato in gara una garanzia provvisoria rilasciata dalla Cooperativa Fidi Centro Italia, che è una Confidi minore non abilitata al rilascio delle fideiussioni ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016.
7.1 – In ossequio alla previsione del bando di gara, che stabiliva l’obbligo di presentare “fideiussione bancaria/polizza assicurativa <a prima richiesta> recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C. rilasciata da Azienda di Credito di rilevanza nazionale, pari al 2% dell’importo del Piano Economico Finanziario comprensiva dell’impegno a sottoscrivere la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 9 da consegnare al momento della sottoscrizione della concessione”, la cooperativa controinteressata presentava in gara garanzia prestata dal Confidi Centro Italia (doc. 9 di parte ricorrente). La cauzione veniva considerata valida dall’Amministrazione, che infatti ammetteva la controinteressata alla selezione, ma è contestata dalla ricorrente.
7.2 – La tesi di parte ricorrente è che i Confidi minori, di cui all’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non siamo abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, come evidenziato dalla Banca d’Italia, in particolare non potendo rilasciare, ad es., fideiussione previste dal Codice degli appalti. A ciò replicano le parti resistenti evidenziando che non si tratterrebbe, nella specie, di garanzia resa nei confronti del pubblico, giacché la controinteressata è socia del Confidi che ha rilasciato la garanzia stessa. La controinteressata manifesta in ogni caso la sua disponibilità a rilasciare la garanzia definitiva emessa da altro operatore e l’Amministrazione comunale rileva che avrebbe in ogni caso trovato applicazione, nella specie, il soccorso istruttorio.
7.3 – L’esame della normativa legislativa e regolamentare applicabile ai Confidi induce il Collegio a concludere nel senso che esso non fosse legittimato al rilascio della garanza di cui trattasi nella presente controversia. I Confidi sono consorzi di garanzia collettiva dei fidi e svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive (come si evince dalle funzioni indicate nel comma 4-quater dell’art. 155 del d.lgs. n. 385 del 1993), così che la garanzia qui rilasciata risulta estranea all’oggetto sociale degli stessi. Né d’altra parte convince la sequenza di norme in base alla quale le parti resistenti vogliono escludere che si sarebbe nella specie in presenza di una garanzia non rilasciata a terzi e quindi ammessa; infatti: a) l’art. 3, comma 2, lett. c) DM MEF n. 53 del 2015 ammette “l’attività di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante”; b) ma il far parte del “gruppo del garante” deve essere vagliato alla luce dell’art. 1, comma 1, lett. e) del DM 53/2015, il quale stabilisce che “si intende per […] <gruppo di appartenenza> o <gruppo>, le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche”; c) d’altra parte la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, all’art. 6, comma 3, stabilisce che “le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purché non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita, per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni”; d) nella specie siamo sopra i 50 soci e non sono state fornite al Collegio indicazioni sull’attività del Confidi che dimostrino il rispetto della previsione relativa alle cooperative con più di 50 soci.
7.4 – Se non può dirsi che la garanzia provvisoria presentata in gara dalla controinteressata fosse corretta, tuttavia il Collegio non ritiene che ciò dovesse comportare la sua esclusione dalla gara, come sostenuto da parte ricorrente. Il Collegio evidenzia infatti quanto segue:
– deve preliminarmente osservarsi che nella specie non può dirsi che la garanzia provvisoria fosse “mancante”, trattandosi piuttosto di una garanzia presentata in gara da parte dell’offerente e tuttavia rilasciata da un soggetto (il Confidi minore) che, sulla base di una attenta disamina della normativa applicabile, non risulta provato in giudizio che fosse legittimato al rilascio della garanzia medesima;
– il Collegio ritiene quindi che si integri la fattispecie di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, cioè che si rientri nell’ipotesi di “irregolarità essenziale” di uno dei requisiti di partecipazione alla gara, con la conseguenza che, una volta rilevata tale irregolarità, l’Amministrazione non avrebbe dovuto escludere il concorrente dalla gara, bensì attivare il <soccorso istruttorio>, richiedendo allo stesso di produrre garanzia di soggetto idoneo al rilascio; la giurisprudenza ha infatti chiarito che “la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non costituisce causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528; si veda poi, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23.3.2018, n. 1846, che ribadisce la sanabilità, a mezzo del soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria mancante, incompleta o invalida, distinguendo solo la ben diversa ipotesi di cauzione provvisoria falsa);
– viene quindi in considerazione l’istituto del soccorso istruttorio, o meglio del <soccorso istruttorio processuale> (sul quale si vedano Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2180; T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 29 gennaio 2018, n. 133), che si ha quando la stazione appaltante abbia ammesso alla gara un concorrente sulla base di una domanda di partecipazione che presentava una documentazione inidonea a comprovare il possesso di un certo requisito di partecipazione e, in sede giudiziaria, si evidenzi come tale carenza, se riscontrata tempestivamente in sede di svolgimento della gara, non avrebbe consentito l’immediata esclusione del concorrente, ma avrebbe imposto l’attivazione del soccorso istruttorio sostanziale, richiedendo quindi all’operatore economico di integrare quanto presentato in corso di gara (per una ipotesi simile a quella qui esaminata si veda T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5292):
– ne consegue che il motivo in esame, pur fondato quanto al rilievo della non idoneità della garanzia provvisoria prestata, non porta all’esclusione della concorrente dalla gara, ma implica l’attivazione del soccorso istruttorio, che nella specie, essendosi esaurita la fase della procedura con l’aggiudicazione, con l’effetto che non ha senso logico ipotizzare un rilascio della garanzia provvisoria <ora per allora>, dovrà comportare la presentazione di garanzia definitiva idonea, prestata cioè da operatore finanziario abilitato al rilascio.
8 – Con il secondo mezzo parte ricorrente evidenzia come la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara per mancata presentazione del documento previsto dall’art. 5 del Bando e consistente nella predisposizione da parte di ciascun offerente di un apposito <progetto gestionale di protezione e manutenzione straordinaria della spiaggia e della duna da allegarsi alla domanda di partecipazione a cura del partecipante>.
Il motivo è infondato.
L’art. 5 del Bando prevede che “la commissione assegnerà il punteggio massimo di 6 punti in conseguenza della valutazione comparativa del progetto gestionale di protezione e manutenzione straordinaria della spiaggia e della duna da allegarsi alla domanda di partecipazione a cura del partecipante”. La controinteressata, nella relazione tecnico illustrativa del progetto versata nella procedura (doc. 5 della produzione documentale) ha illustrato gli interventi che intende porre in essere in termini di servizi di pulizia della spiaggia, in specie impegnandosi a pulire la spiaggia libera attigua allo stabilimento per un tratto di 100 metri per lato a cadenza giornaliera, prevedendo l’installazione sia sulla spiaggia attrezzata che su quella libera di isole ecologiche, ecc. Non può dunque dirsi che fosse carente il progetto in discorso.
9 – Con il terzo mezzo parte ricorrente sostiene che la controinteressata doveva anche essere esclusa poiché la domanda di partecipazione alla selezione è stata sottoscritta dal solo presidente del consiglio di amministrazione e non da tutti e tre i suoi membri o almeno dalla maggioranza, come necessario per statuto.
La censura è priva di fondamento.
La domanda di partecipazione, per stessa previsione del bando, doveva essere sottoscritta “da persona munita dei poteri di rappresentanza legale”, che nella specie vuol dire il presidente della Cooperativa, che ai sensi dello Statuto (versato in atti) ha i poteri rappresentativi della stessa.
10 – Con il quarto mezzo parte ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata doveva essere esclusa, in quanto non rispettosa delle prescrizioni imposte dalle previsioni urbanistiche richiamate dal bando.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come, dall’esame che è possibile sulla base della documentazione versata in atti, non risulta che il progetto della controinteressata presenti profili di integrale inammissibilità urbanistica, fermo restando che in sede esecutiva dovrà essere più puntualmente evidenziato il rispetto della specifiche previsioni urbanistiche: dovranno essere rispettate le volumetrie massime realizzabili, l’utilizzo di materiali locali, in quanto esistenti, anche i WC chimici dovranno essere inseriti in area schermata (come sembra risultare dall’elaborato tecnico versato in atti), dovrà successivamente essere realizzata la rete fognaria (come da impegno espressamente assunto), la parte ha altresì chiarito che le docce aperte non risultano schermate ma presentano solo un corrimano (quindi in conformità alle norme urbanistiche invocate), il camminamento in legno per raggiungere gli ombrelloni non pare in contrasto con le norme urbanistiche invocate, ecc.
11 – Con il quinto mezzo parte ricorrente evidenzia come la propria offerta tecnica fosse migliore di quella della controinteressata, contestano quindi i punteggi attribuiti in sede di gara.
Anche tale censura è infondata.
Osserva il Collegio come la doglianza in esame finisca in buona sostanza per impingere nel merito, laddove richiede al giudice la rinnovazione della operazioni valutative compiute dall’Amministrazione, il che è escluso nel sindacato di legittimità, né parte ricorrente riesce ad evidenziare manifeste illogicità o palesi incongruenze nella attribuzione dei punteggi stessi. Circa la contestazione del maggior punteggio attribuito alla controinteressata: non convince la distinzione che parte ricorrente effettua tra “camminamenti” e “pedana”, risultando che le offerte, pur con diverso linguaggio intendano riferirsi alla stessa cosa; non paiono sindacabili le valutazioni dell’Amministrazione in punto di WC, spogliatoi, mezzi di trasporto per raggiungere la spiaggia, attenendo a valutazioni di merito; la disponibilità temporale illimitata del WiFi e del servizio di salvamento da parte della ricorrente non tiene conto della stagionalità e necessità di rimozione delle opere; lo stesso dicasi per gli ulteriori profili evidenziati, che non sembrano presuppore valutazioni abnormi o insensate. D’altra parte in relazione ai profili ove la superiorità dell’offerta della ricorrente era oggettiva (maggior impiego di forza lavoro, maggior periodo di apertura) il punteggio attribuitole è stato superiore.
12 – Parimenti infondato è il sesto motivo con cui la ricorrente censura la mancanza della esplicitazione di criteri per l’attribuzione del punteggio e la mancanza di motivazione ulteriore rispetto all’indicazione numerica.
Dal combinarsi dell’art. 6 del bando con la disciplina delle NTA in esso richiamate, la commissione di gara ha tratto una griglia valutativa molto articolata (come mostra il verbale della seduta riservata del 6 luglio 2018), con il risultato che l’attribuzione del punteggio numerico riferito a ciascun elemento valutativo (servizi accessori, capacità economico-finanziaria, tariffe praticate, attrezzature non fisse, forza lavoro impiegata, utilizzo di energie rinnovabili ecc.) risulta tutt’altro che generico o incomprensibile, anche con la mera attribuzione di punteggio numerico.
13 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, sussistendo tuttavia giustificati motivi, stante la complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario
L’ESTENSORE
Riccardo Giani
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
IL SEGRETARIO