* RIFIUTI – Recupero – Aree di conferimento – Pavimentazione – Aree destinare alla movimentazione dei veicoli in entrata e in uscita – Sono comprese – Art. 216, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Iscrizione delle imprese nel registro provinciale – Pubblicità – Adempimento doveroso per l’amministrazione provinciale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2015
Numero: 278
Data di udienza: 29 Gennaio 2015
Presidente: Romano
Estensore: Viola
Premassima
* RIFIUTI – Recupero – Aree di conferimento – Pavimentazione – Aree destinare alla movimentazione dei veicoli in entrata e in uscita – Sono comprese – Art. 216, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Iscrizione delle imprese nel registro provinciale – Pubblicità – Adempimento doveroso per l’amministrazione provinciale.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 16 febbraio 2015, n. 278
RIFIUTI – Recupero – Aree di conferimento – Pavimentazione – Aree destinare alla movimentazione dei veicoli in entrata e in uscita – Sono comprese.
L’Allegato 5, punto 3 al d.m. 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) prevede che <<la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita>>. Appare di tutta evidenza come il riferimento finale all’idoneità delle aree di conferimento a <<consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita>> delinei una categoria di area destinata al conferimento che non può non essere considerata comprensiva anche delle aree destinate alla viabilità interna e che non si esaurisce alle sole aree di carico e scarico; l’obbligo di pavimentazione investe pertanto tutte le aree destinate alla movimentazione dei veicoli in entrata ed uscita dallo stabilimento e non le sole aree di carico e scarico.
Pres. Romano, Est. Viola – F. sas (avv. Falorni) c. Provincia di Firenze (avv. Gualtieri) e altro (n.c.)
RIFIUTI – Art. 216, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 – Iscrizione delle imprese nel registro provinciale – Pubblicità – Adempimento doveroso per l’amministrazione provinciale.
La previsione dell’art. 216, 3° comma del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede l’obbligo per la Provincia di iscrivere <<in un apposito registro>> le imprese che abbiano effettuato la comunicazione di inizio di attività e, con riferimento alle quali, sia stata riscontrata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. La fattispecie autorizzatoria non si conclude pertanto con la presentazione della comunicazione di inizio attività ed il decorso del termine per le verifiche previsto dai primi commi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ma prevede, a carico della Provincia, l’ulteriore adempimento costituito dall’inserimento dell’impresa fornita dei requisiti previsti dalla normativa nell’apposito registro istituito presso ciascuna Amministrazione Provinciale; del resto, l’utilità e doverosità dell’adempimento, ben si giustifica ove si abbia riferimento all’interesse dell’impresa autorizzata a giustificare agevolmente, nei confronti dei terzi, il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività ed alla difficoltà di dimostrare all’esterno il perfezionamento di una fattispecie autorizzatoria (con il decorso del termine per i controlli) che spesso si definisce per silentium. In definitiva, si tratta di una forma di pubblicità, a cui la Provincia non può sottrarsi in termini generali (ove ovviamente sussistano tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività).
Pres. Romano, Est. Viola – F. sas (avv. Falorni) c. Provincia di Firenze (avv. Gualtieri) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 16 febbraio 2015, n. 278SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 16 febbraio 2015, n. 278
N. 00278/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2014 REG.RIC.
N. 01338/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2014, proposto da:
F.lli Traversi s.a.s. di Menicacci Rossella & C., rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 20;
contro
Provincia di Firenze in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Gualtieri, domiciliata in Firenze, Via de’ Ginori 10;
Comune di Calenzano in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2014, proposto da:
F.lli Traversi S.a.s. di Menicacci Rossella & C., rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Falorni, con domicilio eletto presso Fausto Falorni in Firenze, Via dell’Oriuolo n. 20;
contro
Provincia di Firenze in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Gualtieri, domiciliata in Firenze, Via de’ Ginori 10;
Comune di Calenzano in persona del Sindaco pro tempore e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1035 del 2014:
dei provvedimento della Provincia di Firenze prot. n. 169828 in data 17.04.2014 e prot. n. 235907 del 05.06.2014, contenenti determinazioni ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006;
nonché di tutti gli atti presupposti, conseguente e comunque connessi, ancorchè incogniti alla ricorrente, tra cui – in quanto occorra – l’atto dirigenziale n. 745 del 24.02.2014, per la parte in cui il suo contenuto è recepito nei più recenti provvedimenti provinciali, ed il verbale del sopralluogo effettuato in data 03.02.2014;
quanto al ricorso n. 1338 del 2014:
dell’atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 745 in data 24.2.2014 (contenente diffida e prescrizioni ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006) e della relativa nota di trasmissione in pari data: nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ancorché ignoti alla società ricorrente, tra cui il verbale di sopralluogo effettuato in data 3.02.2014.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente svolge attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); tale attività è stata svolta per molti anni, secondo una strutturazione che prevedeva la pavimentazione delle aree destinate al conferimento dei rifiuti e la <<messa in riserva>> delle materie trattate <<su basamento pavimentato oppure all’interno di cassoni scarrabili>> (in questo senso, si veda la relazione allegata all’ultima comunicazione di inizio attività recupero rifiuti presentata in data 15 febbraio 2013 e le planimetrie allegate alle precedenti comunicazioni; docc. n. 1, 2, 3 e 12 della produzione di parte ricorrente).
Con provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745, il Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze diffidava la ricorrente ad eliminare una serie di violazioni riscontrate nel corso di un sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Ente in data 3 febbraio 2014; per quello che qui interessa (le altre problematiche sollevate con l’atto di diffida risultano, infatti, ormai superate), il provvedimento sopra richiamato prevedeva l’eliminazione della violazione dell’Allegato 5 al d.m. 5 febbraio 1998, derivante dalla mancata pavimentazione delle aree destinate al conferimento dei rifiuti.
Il provvedimento di diffida adottato dalla Provincia di Firenze era impugnato dalla società ricorrente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Con nota 26 marzo 2014 (acquisita al protocollo dell’Ente il successivo 28 marzo al n° 6733), la società ricorrente assicurava l’adempimento delle prescrizioni oggetto di diffida; per quello che riguarda la pavimentazione, modificava la precedente strutturazione dell’impianto, riservando la messa in riserva solo alle aree pavimentate (coperte e scoperte) dotate di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche; chiedeva però <<di non dover procedere alla pavimentazione dell’area di viabilità interna, visto.. il ridotto accesso degli automezzi all’impianto, considerando inoltre che l’apporto di un eventuale inquinamento o contaminazione potrebbe essere causato soltanto dall’automezzo stesso (perdite accidentali di olio) come potrebbe avvenire peraltro in un impianto di trattamento inerti, dove è consentito avere pavimentazioni realizzate in stabilizzato compattato e rullato con spessore di 20 cm>>; alla nota citata era allegata una nuova planimetria che, del tutto coerentemente, non prevedeva più l’uso degli <<scarrabili>> per la messa in riserva delle materie trattate, ma solo il conferimento e la messa in riserva su aree pavimentate.
Con nota 17 aprile 2014 prot. n. 0169828, il Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze, riscontrava la nota sopra richiamata, rilevando la natura prescrittiva del provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745, <<avverso il quale, come indicato nell’atto stesso è possibile ricorrere nei tempi e modi previsti dalla norma e indicati nell’atto stesso>>.
Con la successiva nota 5 giugno 2014 prot. n. 0235907, il Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze riscontrava la successiva nota 27 maggio 2014 della ricorrente (acquisita al protocollo dell’ente al n° 22418 del 28 maggio 2014), negando che l’iscrizione all’albo provinciale dei gestori delle attività di recupero costituisca obbligo per l’Amministrazione (<<l’atto di iscrizione non è dovuto in quanto la normativa vigente stabilisce che le attività di recupero rifiuti svolte in regime di procedura semplificata di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 possono essere effettuate decorsi 90 gg. dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività di recupero, inviata alla Provincia territorialmente competente>>) e confermando, ancora una volta, la valenza prescrittiva del provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745, senza esaminare in concreto i contenuti della nota di adempimento 26 marzo 2014.
I due provvedimenti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente, con il ricorso R.G. n° 1035/2014, per: 1) illegittimità derivata: eccesso di potere per difetto del presupposto; 2) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità; 3) violazione dell’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e del d.m. 5 febbraio 1998, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità; 4) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto del presupposto; 5) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, difetto ed erroneità della motivazione, illogicità, difetto di motivazione, difetto del presupposto; 6) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, illogicità, sviamento.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, dovendo il gravame essere proposto attraverso lo strumento dei motivi aggiunti al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso il provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze.
Con ordinanza 11 luglio 2014 n. 370, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, nelle forme previste dall’art. 55, 10° comma c.p.a., fissando udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso al 29 gennaio 2015.
In data 1° agosto 2014, era trasposto in sede giurisdizionale, a seguito dell’opposizione ex art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 presentata dalla Provincia di Firenze, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze; l’impugnazione (che prendeva il numero di R.G. n. 1338/2014), era basata su censure di: 1) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto del presupposto; 2) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, violazione dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, illogicità, difetto del presupposto; 3) violazione art. 7 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento; 4) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, violazione del d.m. 5 febbraio 1998, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, perplessità; 5) violazione art. 216 del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, illegittimità derivata.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 4 settembre 2014 n. 456, la Sezione prendeva atto della rinuncia all’istanza cautelare proposta nel ricorso R.G. n. 1338/2014, presentata da parte ricorrente in data 8 agosto 2014
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015, la Sezione sollecitava il contraddittorio in ordine ad una possibile inammissibilità del ricorso R.G. n. 1338/2014 per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato e tratteneva i ricorsi in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve procedersi alla riunione dei due ricorsi oggi in decisione, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
La trasposizione in sede giurisdizionale (ricorso R.G. n° 1338/2014) del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze ha poi superato completamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso R.G. n° 1035/2014 proposta dalla difesa della Provincia di Firenze, comunque infondata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale prevalente e condiviso dalla Sezione (T.A.R. Liguria, sez. I, 22 aprile 2011 n. 666; sez. II, 19 marzo 2009, n. 344, 24 aprile 2009, n. 862).
Deve poi escludersi che la presentazione da parte della ricorrente di istanze finalizzate ad ottenere le autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie necessarie per la pavimentazione dell’intero impianto, abbia determinato l’improcedibilità dei due ricorsi oggi in decisione, non essendosi ancora determinato un qualche assetto organizzatorio della gestione dell’attività di recupero idoneo a superare le problematiche sollevate con i ricorsi; del resto, la permanenza dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito dei due ricorsi è stata espressamente confermata con la memoria di replica dd. 8 gennaio 2015.
Sempre con riferimento alle eccezioni preliminari di inammissibilità dei gravami in decisione, il ricorso R.G. n° 1338/2014 deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato.
A questo proposito, la giurisprudenza assolutamente indiscussa del Giudice amministrativo ha, infatti, rilevato come <<l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussist(a) solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività>> (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014 n. 4825; sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3407; sez. IV, 12 giugno 2014 n. 2998; T.A.R. Molise, 25 luglio 2014 n. 508).
Nel caso di specie, successivamente all’intervento dell’atto impugnato (provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze), ma prima della proposizione (in data 16 giugno 2014) del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica successivamente trasposto in sede giurisdizionale, la società ricorrente, con la nota 26 marzo 2014 (acquisita al protocollo dell’Ente il successivo 28 marzo al n° 6733), ha assicurato l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’atto di diffida, prevedendo nuove modalità di strutturazione dell’impianto e non formulando una qualche riserva di impugnazione, in sede ordinaria o straordinaria, del provvedimento di diffida.
In particolare, la nota sopra citata viene a determinare una sostanziale <<riorganizzazione delle aree>> interne all’impianto, caratterizzata da sostanziali innovazioni rispetto alle modalità di gestione ed alle planimetrie allegate alle precedenti comunicazioni di inizio attività; innovazioni sostanzialmente costituite:
a) dall’eliminazione delle aree precedentemente destinate alla messa in riserva su superfici non pavimentate, ma <<all’interno di cassoni scarrabili>>, delle materie trattate; le aree in questione, precedentemente contemplate nelle planimetrie allegate alle precedenti comunicazioni di inizio attività presentate dalla ricorrente (docc. n. 1, 2, 3 e 12 della produzione di parte ricorrente), non compaiono, infatti, più nella planimetria allegata alla nota 26 marzo 2014, in perfetta sintonia con la volontà della società ricorrente (estrinsecata nella nota citata) di effettuare il <<conferimento, le attività di carico e scarico e sistemazione dei rifiuti nelle aree di messa in riserva…soltanto nelle aree pavimentate>>;
b) dalla volontà della ricorrente (qualificata in termini di proposta all’amministrazione) di limitare le aree non pavimentate alla sola <<area di viabilità interna, visto.. il ridotto accesso degli automezzi all’impianto, considerando inoltre che l’apporto di un eventuale inquinamento o contaminazione potrebbe essere causato soltanto dall’automezzo stesso (perdite accidentali di olio) come potrebbe avvenire peraltro in un impianto di trattamento inerti, dove è consentito avere pavimentazioni realizzate in stabilizzato compattato e rullato con spessore di 20 cm>>.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di una nota di adempimento che viene a determinare un sostanziale superamento della precedente strutturazione dell’impianto (per quello che riguarda l’uso degli scarrabili su aree non pavimentate) e che ne propone una nuova, tesa ad escludere dall’obbligo di pavimentazione solo le aree destinate, non al conferimento o alla messa in riserva delle materie trattate, ma alla sola viabilità interna; si tratta quindi di un nuovo progetto gestionale, che, da un lato, evidenzia una sostanziale acquiescenza alle prescrizioni contenute nell’atto di diffida ma che, dall’altro, solleva una problematica del tutto nuova (la necessità di pavimentare o meno le aree destinate alla viabilità interna) che doveva costituire oggetto di valutazione da parte della Provincia di Firenze.
Quanto sopra rilevato evidenzia già i limiti entro i quali il ricorso R.G. n° 1035/2014 deve trovare accoglimento.
In particolare, non possono trovare accoglimento le censure proposte dalla ricorrente (primo, quarto e quinto motivo di ricorso) e finalizzate al mantenimento dell’assetto dell’impianto contenuto nell’ultima comunicazione di inizio attività (datata 15 febbraio 2013) presentata dalla ricorrente e non contestata dalla Provincia di Firenze nei 90 giorni previsti dall’art. 216, 1° e 4° comma del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una strutturazione dell’impianto espressamente superata dalla volontà della ricorrente di ottemperare ai contenuti prescrittivi del provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 e di non utilizzare più la modalità di messa in riserva su aree non pavimentate, ma all’interno di scarrabili, precedentemente utilizzata (unico contenuto concreto delle precedenti fattispecie autorizzatorie concretamente conseguibile, a seguito dell’eventuale accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso).
Sempre in questa prospettiva, il secondo motivo di ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.
Come già rilevato, la nota 26 marzo 2014 della ricorrente appare essere caratterizzata dal contenuto di sostanziale adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 della Provincia di Firenze e dalla prospettazione di una problematica del tutto nuova, costituita dalla necessità o meno di estendere l’obbligo di pavimentazione anche alle aree destinate alla viabilità di collegamento.
Avanti a una nota che dava applicazione alle prescrizioni contenute in diffida e sollevava una nuova problematica, la Provincia di Firenze, con i due atti impugnati con il ricorso R.G. n° 1035/2014, si è limitata a richiamare il contenuto precettivo del provvedimento 24 febbraio 2014 n. 745 ed il conseguenziale obbligo di proporre impugnazione; è pertanto mancato il doveroso esame nel merito della nuova strutturazione dell’impianto proposta dalla società ricorrente e delle problematiche correlate della (completa o parziale) natura satisfattiva delle prescrizioni contenute in diffida e, in definitiva, della rispondenza della nuova strutturazione dell’impianto alle fonti normative che regolamentano la materia.
Con riferimento a questo aspetto ed all’effetto conformativo della sentenza sulla successiva riedizione dell’attività amministrativa, la Sezione deve poi rilevare come non possano sussistere dubbi in ordine all’obbligo di procedere alla pavimentazione anche delle aree destinate alla cd. viabilità interna.
L’Allegato 5, punto 3 al d.m. 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero) prevede, infatti, che <<la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita>>.
Appare pertanto di tutta evidenza come il riferimento finale all’idoneità delle aree di conferimento a <<consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita>> delinei una categoria di area destinata al conferimento che non può non essere considerata comprensiva anche delle aree destinate alla viabilità interna e che non si esaurisce (così come restrittivamente prospettato dalla ricorrente) alle sole aree di carico e scarico; l’obbligo di pavimentazione investe pertanto tutte le aree destinate alla movimentazione dei veicoli in entrata ed uscita dallo stabilimento e non le sole aree di carico e scarico.
Il terzo motivo di ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
Conclusivamente, la Sezione deve poi rilevare come debba trovare accoglimento anche il sesto motivo di ricorso.
La previsione dell’art. 216, 3° comma del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede l’obbligo per la Provincia di iscrivere <<in un apposito registro>> le imprese che abbiano effettuato la comunicazione di inizio di attività e, con riferimento alle quali, sia stata riscontrata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.
Contrariamente a quanto sbrigativamente sostenuto nella nota 5 giugno 2014 prot. n. 0235907 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze, la fattispecie autorizzatoria non si conclude pertanto con la presentazione della comunicazione di inizio attività ed il decorso del termine per le verifiche previsto dai primi commi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ma prevede, a carico della Provincia, l’ulteriore adempimento costituito dall’inserimento dell’impresa fornita dei requisiti previsti dalla normativa nell’apposito registro istituito presso ciascuna Amministrazione Provinciale; del resto, l’utilità e doverosità dell’adempimento, ben si giustifica ove si abbia riferimento all’interesse dell’impresa autorizzata a giustificare agevolmente, nei confronti dei terzi, il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività ed alla difficoltà di dimostrare all’esterno il perfezionamento di una fattispecie autorizzatoria (con il decorso del termine per i controlli) che spesso si definisce per silentium.
In definitiva, si tratta di una forma di pubblicità, essenziale nella prospettiva della ricorrente e a cui la Provincia non può sottrarsi in termini generali (ove ovviamente sussistano tutti i requisiti per l’esercizio dell’attività).
In definitiva, i ricorsi devono pertanto essere riuniti; il ricorso R.G. n° 1035/2014 deve poi essere accolto nei limiti indicati in motivazione, mentre il ricorso R.G. n° 1338/2014 deve essere dichiarato inammissibile per acquiescenza.
La reciproca soccombenza permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e:
a) accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso R.G. n° 1035/2014 e, per l’effetto, dispone l’annullamento delle note 17 aprile 2014 prot. n. 0169828 e 5 giugno 2014 prot. n. 0235907 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche Siti Inquinati della Provincia di Firenze;
b) dichiara inammissibile per acquiescenza il ricorso R.G. n° 1338/2014.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)