* APPALTI – Incompatibilità tra funzioni di componente della commissione e assunzione di incarichi relativi al contratto oggetto di aggiudicazione – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Responsabile unico del procedimento – Diversità di ruolo – Estensione delle cause di incompatibilità – Inconfigurabilità – Congruità dei prezzi – Verifica collegiale – Non è richiesta – Ragioni – Verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e incombenze relative al merito delle offerte – Affidamento ad organo diverso dalla commissione di gara – Possibilità.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 19 Aprile 2013
Numero: 644
Data di udienza: 10 Aprile 2013
Presidente: Buonvino
Estensore: Bellucci
Premassima
* APPALTI – Incompatibilità tra funzioni di componente della commissione e assunzione di incarichi relativi al contratto oggetto di aggiudicazione – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Responsabile unico del procedimento – Diversità di ruolo – Estensione delle cause di incompatibilità – Inconfigurabilità – Congruità dei prezzi – Verifica collegiale – Non è richiesta – Ragioni – Verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e incombenze relative al merito delle offerte – Affidamento ad organo diverso dalla commissione di gara – Possibilità.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 19 aprile 2013, n. 644
APPALTI – Incompatibilità tra funzioni di componente della commissione e assunzione di incarichi relativi al contratto oggetto di aggiudicazione – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Responsabile unico del procedimento – Diversità di ruolo – Estensione delle cause di incompatibilità – Inconfigurabilità.
L’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 esclude che gli affidatari di incarichi relativi al contratto della cui aggiudicazione si tratta possano svolgere le funzioni di componente della commissione di gara. Tale norma introduce una specifica causa di incompatibilità tra l’assunzione dei predetti incarichi e la nomina a membro della commissione chiamata a individuare la migliore offerta, ma nulla dispone riguardo al responsabile unico del procedimento, la cui attività è distinta da quella dei commissari di gara. La diversità di ruolo tra responsabile del procedimento e commissario di gara emerge in via generale dagli artt. 10 e 84 del d.lgs. n. 163/2006, i quali delineano i diversi compiti dei due soggetti, nonché, in particolare, dall’art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, cui fa rinvio, quanto agli appalti di forniture, l’art. 284 del d.p.r. medesimo; la suddetta disposizione del regolamento attuativo riserva solo al responsabile del procedimento la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in sede di procedimento di valutazione di congruità dell’offerta. Pertanto, nessuna causa di incompatibilità valevole per i membri della commissione di gara può essere estesa al responsabile del procedimento.
Pres. Buonvino, Est. Bellucci – H. s.r.l. (avv. Turco) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini)
APPALTI – Congruità dei prezzi – Verifica collegiale – Non è richiesta – Ragioni.
Nessuna disposizione del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento impone la verifica collegiale di congruità dei prezzi; l’ordinamento contempla invece, in capo al responsabile del procedimento, la mera facoltà di farsi affiancare, in alternativa agli uffici della stazione appaltante, dalla commissione di gara (TAR Lombardia, Milano, III, 28.12.2012, n. 3238). L’art. 121 del d.p.r. n. 207/2010 prevede, infatti, qualora siano ravvisati elementi sintomatici di anomalia dell’offerta, che sia chiusa la seduta pubblica della commissione di gara e che il responsabile del procedimento sia chiamato a verificare le giustificazioni presentate dai concorrenti interessati avvalendosi degli uffici, di appositi organismi tecnici della stazione appaltante oppure della commissione di gara. Del resto, allorquando si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione ha esaurito il proprio compito, avendo già proceduto alla valutazione delle offerte, cosicchè è del tutto fisiologico che il responsabile unico del procedimento sia titolare della potestà di accertamento e giudizio in ordine alle offerte sospette di anomalia, in una fase procedimentale distinta e separata rispetto da quella comparativa svoltasi innanzi alla commissione; ne discende che la necessità di riconvocazione della stessa sarebbe ipotizzabile nella sola ipotesi in cui in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre il rinnovo delle valutazioni (Cons. Stato, A.P., 29.11.2012, n. 36).
Pres. Buonvino, Est. Bellucci – H. s.r.l. (avv. Turco) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini)
APPALTI – Verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e incombenze relative al merito delle offerte – Affidamento ad organo diverso dalla commissione di gara – Possibilità.
La verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e le incombenze non riferite al merito delle offerte possono essere affidate ad un organo diverso dalla commissione di gara, costituito da una commissione amministrativa, ovvero dal cosiddetto seggio di gara o dal presidente della gara, chiamato ad espletare compiti privi di discrezionalità, in quanto nessuna norma impone che l’apertura delle buste, il recepimento del giudizio di anomalia e la declaratoria di aggiudicazione provvisoria siano riservati alla commissione di gara (TAR Lombardia, Brescia, II, 10.2.2011, n. 244; idem, 11.4.2012, n. 625; TAR Piemonte, I, 30.6.2011, n. 711).
Pres. Buonvino, Est. Bellucci – H. s.r.l. (avv. Turco) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Pacini)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 19 aprile 2013, n. 644SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 19 aprile 2013, n. 644
N. 00644/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2012, proposto da Harmonie Project Gmbh s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Turco, con domicilio eletto presso l’avvocato Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Debora Pacini, e domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
nei confronti di
Mobilificio Fattorini s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Amante e Mirko Mecacci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Alfieri, 19;
Blu Line Arredamenti s.r.l.;
per l’annullamento
a) della nota prot. 79529 del 13.6.2012 del Comune di Firenze, Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali – Servizio Contratti ed appalti, con la quale si comunica che “con Determinazione Dirigenziale n. 5944 dell’11.06.12, esecutiva il 12.06.12, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva relativa alla gara”;
b) della surriferita Determinazione Dirigenziale 5944/12, non meglio cognita in quanto citata per relationem nella nota di cui al punto a) che precede, ma non consegnata in sede di accesso agli atti e quindi con riserva di motivi aggiunti;
c) della nota prot. 82635 del 20.6.2012 del Comune di Firenze, a firma del Responsabile unico del procedimento e del Presidente del Seggio di Gara;
d) della nota prot 77271 del giorno 8.6.2012 del Comune di Firenze, Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali – Servizio Contratti ed appalti; del verbale redatto dal Presidente di Seggio di gara del 7.6.2012, con cui viene disposta l’esclusione sulla scorta della “Valutazione della anomalia dell’offerta” redatta con nota prot. 76616 del 7.6.2012 e viene aggiudicata provvisoriamente la gara a favore della ditta Fattorini;
e) della suddetta “Valutazione della anomalia dell’offerta” redatto dal RUP con nota prot. 76616 del 7.6.2012 in una ai relativi allegati, nonchè della relativa nota di trasmissione prot 75939 del 6.6.2012, a firma del responsabile unico del procedimento, alla Dirigente Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali – Servizio Contratti ed appalti della documentazione di procedimento di verifica dell’anomalia;
f) del procedimento tutto di valutazione della anomalia dell’offerta e pertanto – oltre ai documenti sopra indicati – della nota prot. 54175 del 20.4.2012 del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, a firma del responsabile unico del procedimento, relativa alla gara in esame; della nota prot. 63974 del 14.5.2012 del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, a firma del RUP, relativa alla gara in esame; della nota prot. 71209 del 29.5.2012 del Comune di Firenze, Servizio Biblioteche Archivi Eventi, a firma del RUP, relativa alla gara in esame; del verbale di audizione del 5.6.2012 a firma del RUP Arch. Oriella Pieracci;
g) del verbale di gara del giorno 5.4.2012 redatto dalla Presidente del Seggio di Gara;
nonchè per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso,
h) della nota prot. 45834 del 3.4.2012 del Comune di Firenze, di invito alla fase di apertura delle offerte economiche;
i) del verbale della Commissione Giudicatrice di Gara del 13.3.2012 e del verbale del giorno 1.3.2012 di apertura delle offerte tecniche;
l) del provvedimento di nomina della suddetta Commissione Giudicatrice (Determinazione 1872/2012) ;
m) della nota prot. 1306 del 23.02.2012 del Comune di Firenze;
n) del verbale di gara del giorno 8.2.2012;
o) del bando, del disciplinare e del capitolato di gara;
p) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;
per la declaratoria di aggiudicazione a favore della ricorrente
e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi derivanti dalle illegittime condotte dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e di Mobilificio Fattorini s.r.l.;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Harmonie s.r.l. ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Firenze col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativa alla fornitura di elementi di arredo ed alla connessa installazione per allestimento integrato della nuova biblioteca Quartiere 2 area Pegna ex Benelli.
L’offerta della ricorrente, che ha ottenuto il miglior punteggio (punti 88,23, di cui 40 per l’offerta economica e 48,23 per l’offerta tecnica), è stata sottoposta a verifica di congruità, sulla base di procedura condotta dal responsabile unico del procedimento (arch. Oriella Pieracci), dalla quale è scaturita, in data 7.6.2012, la contestata determinazione di esclusione e l’aggiudicazione a favore della seconda classificata (Mobilificio Fattorini) per effetto di provvedimento datato 11.6.2012.
Infatti l’offerta della deducente è stata giudicata anomala per le seguenti ragioni: a) assenza sia delle certificazioni di eco sostenibilità del legno e dei relativi marchi, sia delle certificazioni di bassa tossicità dei mobili, richieste dall’art. 11 del capitolato speciale; b) difetto di coerenza nella formulazione dei prezzi; c) inadeguatezza del valore economico offerto rispetto al costo del lavoro ed alle esigenze di tutela dei lavoratori; mancata giustificazione del costo della sicurezza; d) mancanza di adeguata giustificazione dei tempi di lavorazione, previsti in 10 giorni (documento n. 7 depositato in giudizio dall’esponente).
Avverso il provvedimento di aggiudicazione, la determina di esclusione e gli atti connessi l’istante è insorta deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 83, 84, 86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 120 e 121 del d.p.r. n. 207/2010; eccesso di potere per difetto di presupposti, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il responsabile unico del procedimento non poteva svolgere l’incarico di verificazione della congruità dell’offerta, essendo progettista dell’opera in questione, ovvero sussistendo una causa di incompatibilità ad assumere tale incarico; l’art. 121 del d.p.r. n. 207/2010 statuisce che il predetto responsabile deve espletare il giudizio di anomalia facendosi affiancare da tecnici, dalla Commissione giudicatrice o da apposita Commissione, mentre nel caso di specie egli ha proceduto da solo.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 83, 84, 86, 87, 88 e 89 del d.lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 120 e 121 del d.p.r. n. 207/2010; eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed illogicità; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; sviamento di potere.
L’esponente deduce che le indagini svolte vertono ciascuna su elementi parzialmente differenti dai precedenti, in violazione del principio del contraddittorio, e critica l’esito del giudizio di verifica di anomalia osservando quanto segue:
a) la certificazione è stata presentata per i pannelli grezzi in truciolare, per il laminato e per la colla, mentre per quanto concerne la pedana era scontato che il larice utilizzato era certificato FSC; gran parte dei produttori hanno la certificazione ISO 14001 relativa al rispetto ambientale, al pari di Harmonie s.r.l.; b) non ci sono, nell’offerta, prezzi diversi per prodotti uguali; c) il costo del lavoro è stato calcolato sulla base della previsione di spesa relativa ai montaggi e considerando un monte ore superiore a quello ritenuto effettivamente necessario; d) i tempi previsti di lavorazione non sono ristretti, trattandosi di biblioteca piccola e di arredi per la maggior parte prodotti in serie, mentre gli elementi a disegno sono prodotti in laboratorio e solo assemblati sul luogo.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 121 del d.p.r. n. 207/2010, nonché degli artt. 11, 12, 83 e 84 del d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria ed illogicità; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Le principali attività riguardanti la gara sono state svolte dal Presidente del seggio di gara, anziché dalla Commissione giudicatrice, mentre le buste relative all’offerta tecnica sono state aperte alla presenza del Presidente della Commissione giudicatrice.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze e la controinteressata Mobilificio Fattorini s.r.l..
E’ stato tra l’altro depositato in giudizio da quest’ultima l’art. 35 del regolamento comunale per l’attività contrattuale, il quale prevede, per le gare da aggiudicare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che l’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta sia effettuata pubblicamente dal Presidente della gara.
Con ordinanza n. 597 del 5.9.2012 è stata respinta l’istanza cautelare.
Il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 4285 del 27.10.2012, ha rimesso la causa a questo TAR ai fini della sollecita trattazione nell’udienza di merito.
Con ordinanza istruttoria n. 175 del 7.2.2013 questo TAR ha disposto l’acquisizione del verbale della seduta del 1.3.2012, relativo all’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica.
Tale verbale, dal quale risulta che la seduta si è svolta alla presenza del solo Presidente della Commissione giudicatrice e di uno dei partecipanti alla gara, è stato depositato in giudizio dal Comune di Firenze in data 19.2.2013.
All’udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La prima censura è incentrata sull’incompatibilità del responsabile unico del procedimento, quale progettista della fornitura in questione, a valutare l’anomalia dell’offerta; in via gradata la ricorrente deduce che il responsabile unico del procedimento avrebbe dovuto essere affiancato da tecnici, dalla commissione di gara o da altra apposita commissione nel giudizio di esame della congruità dell’offerta.
I rilievi non possono essere accolti.
L’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 esclude che gli affidatari di incarichi relativi al contratto della cui aggiudicazione si tratta possano svolgere le funzioni di componente della commissione di gara.
Tale norma introduce una specifica causa di incompatibilità tra l’assunzione dei predetti incarichi e la nomina a membro della commissione chiamata a individuare la migliore offerta, ma nulla dispone riguardo al responsabile unico del procedimento, la cui attività è distinta da quella dei commissari di gara.
La diversità di ruolo tra responsabile del procedimento e commissario di gara emerge in via generale dagli artt. 10 e 84 del d.lgs. n. 163/2006, i quali delineano i diversi compiti dei due soggetti, nonché, in particolare, dall’art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, cui fa rinvio, quanto agli appalti di forniture, l’art. 284 del d.p.r. medesimo; la suddetta disposizione del regolamento attuativo riserva solo al responsabile del procedimento la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in sede di procedimento di valutazione di congruità dell’offerta.
Pertanto, nessuna causa di incompatibilità valevole per i membri della commissione di gara può essere estesa al responsabile del procedimento.
Priva di pregio è l’affermazione della deducente secondo cui il responsabile del procedimento sarebbe tenuto ad avvalersi della commissione.
Invero nessuna disposizione del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento impone la verifica collegiale di congruità dei prezzi; infatti, l’art. 121 del d.p.r. n. 207/2010 prevede, qualora siano ravvisati elementi sintomatici di anomalia dell’offerta, che sia chiusa la seduta pubblica della commissione di gara e che il responsabile del procedimento sia chiamato a verificare le giustificazioni presentate dai concorrenti interessati avvalendosi degli uffici, di appositi organismi tecnici della stazione appaltante oppure della commissione di gara.
Del resto, allorquando si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione ha esaurito il proprio compito, avendo già proceduto alla valutazione delle offerte, cosicchè è del tutto fisiologico che il responsabile unico del procedimento sia titolare della potestà di accertamento e giudizio in ordine alle offerte sospette di anomalia, in una fase procedimentale distinta e separata rispetto da quella comparativa svoltasi innanzi alla commissione; ne discende che la necessità di riconvocazione della stessa sarebbe ipotizzabile nella sola ipotesi in cui in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre il rinnovo delle valutazioni (Cons. Stato, A.P., 29.11.2012, n. 36).
Pertanto l’ordinamento contempla, in capo al predetto responsabile, la mera facoltà di farsi affiancare, in alternativa agli uffici della stazione appaltante, dalla commissione di gara (TAR Lombardia, Milano, III, 28.12.2012, n. 3238).
Orbene, poiché l’attività di esame, analisi e giudizio sui prezzi offerti e le giustificazioni presentate è accentrata nel responsabile del procedimento, sarà quest’ultimo a scegliere i soggetti di cui avvalersi nella propria complessa attività istruttoria, senza che vi siano vincoli preventivi dettati dal legislatore.
Con il secondo motivo l’istante deduce molteplici profili sintomatici di eccesso di potere che inficerebbero la validità dell’esito della verifica dell’anomalia.
L’assunto non è condivisibile.
Premesso che la contestata valutazione di anomalia ha riguardato molteplici e fondamentali aspetti dell’offerta della ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo l’art. 11 del capitolato speciale d’appalto, ciascun concorrente avrebbe dovuto dimostrare l’eco sostenibilità della fornitura attraverso la certificazione del legno e della bassa tossicità dei mobili (certificazione PEFC – PEFSC e Greenguard), con possibilità di produrre ulteriori certificazioni riferite a materiali, energia e atmosfera, salute umana, salute dell’eco sistema e responsabilità sociale.
Pertanto la qualità di tutti i prodotti offerti, sotto il profilo della non tossicità e del rispetto dell’ambiente, doveva essere comprovata attraverso l’idonea certificazione predefinita dalla stazione appaltante; al contrario, la ricorrente ha presentato le necessarie certificazioni in relazione ad alcuni soltanto degli elementi costitutivi dell’arredo (si vedano la relazione del responsabile unico del procedimento ed il verbale della seduta di aggiudicazione provvisoria, costituenti, rispettivamente, i documenti n. 8 e 9 depositati in giudizio dal Comune). Dirimente al riguardo è il verbale di audizione sottoscritto dal rappresentante della società istante (oltre che dal responsabile del procedimento), dal quale risulta (nei paragrafi contrassegnati dai numeri 9 e 10) che “la ditta non dispone di prodotti certificati ma solo di certificazioni delle materie prime che compongono alcuni prodotti” e che “per la certificazione del larice di rivestimento, pur non essendo dichiarata in sede di offerta, la ditta concorrente garantisce la fornitura in sede di esecuzione” (documento n. 9 annesso all’atto di gravame).
Peraltro il citato art. 11 del capitolato è univoco nell’esigere che la qualità della fornitura sotto il profilo della eco sostenibilità e salubrità trovi riscontro nella certificazione del legno PEFC/PEFSC e nella certificazione di bassa tossicità Greenguard, alle quali i concorrenti possono aggiungere ulteriori certificazioni, cosicchè non appaiono in linea con il livello qualitativo minimo richiesto le allegazioni descritte dall’interessata alle pagine 14 e 15 del ricorso.
Ciò considerato, l’affermazione espressa nel gravame secondo cui l’esistenza della certificazione del larice utilizzato per la pedana era ovvia e sarebbe stata comunque rilasciata al momento della fornitura, si rivela priva di pregio sia alla luce dei suddetti verbali, sia in virtù del tenore letterale della lex specialis di gara, chiara nell’esigere per ogni componente dell’arredo, a dimostrazione della qualità dell’offerta sotto l’aspetto della salubrità e del rispetto dell’ambiente, la certificazione specificata dall’art. 11 del capitolato.
Né potrebbe obiettarsi che tali documenti attengano unicamente alla fase dell’esecuzione del contratto. Invero gli stessi sono preordinati ad asseverare particolari caratteristiche di qualità dell’arredamento proposto, ed incidono quindi sulla valutazione dell’attendibilità dei prezzi, ovvero sulla verifica che al prezzo offerto non corrisponda la rinuncia ad elementi qualitativi previsti dal capitolato come inderogabili.
Altro elemento di accertata anomalia riguarda la parziale difformità dei mobili indicati nell’offerta rispetto a quanto richiesto dalla lex di gara.
Invero, a fronte della richiesta della stazione appaltante relativa a due librerie monofronte per l’emeroteca, la deducente ha proposto un mobile bifronte, con conseguente risparmio di spesa non consentito dall’univoca previsione del capitolato (si vedano i punti 4 e 5 della lettera F dell’offerta economica e il punto 12 del verbale di audizione, costituenti rispettivamente il documento n. 21 depositato in giudizio dalla ricorrente e il documento n. 9 prodotto dal Comune).
Le predette omissioni (riguardanti le certificazioni ed alcuni mobili) contrastano con i precetti del capitolato speciale, il quale fin dall’inizio ha reso edotti i concorrenti circa i necessari elementi di qualità dei contenuti dell’offerta tecnica.
Ai suddetti motivi di incongruità, che sono da sé soli sufficienti a legittimare il contestato giudizio di anomalia, si aggiunge la mancata indicazione, da parte della ricorrente, del costo della sicurezza relativo al lavoro di installazione e, più in generale, dei costi delle maestranze impiegate nelle fasi di installazione e consegna.
Come precisato dal responsabile unico nella relazione conclusiva (documento n. 5 depositato in giudizio contestualmente al gravame), l’interessata non ha puntualizzato il contratto nazionale di riferimento, le qualifiche utilizzate e gli oneri della conduzione organizzata dei lavori, né ha indicato il costo della sicurezza, a fronte dei compiti di allestimento, montaggio, collocazione e adattamento in opera cui è chiamato l’appaltatore (art. 6 del capitolato).
Pertanto la valutazione di anomalia, incentrata su aspetti fondamentali dell’offerta, appare esente dai profili di illegittimità denunciati dall’esponente.
Con il terzo motivo l’esponente sostiene che le principali attività di gara sono state svolte, anziché collegialmente dalla commissione di gara, individualmente dal presidente del seggio di gara, il quale ha proceduto all’apertura delle buste relative all’offerta tecnica, ha verificato l’anomalia e ha disposto l’esclusione dalla gara.
Il rilievo non è condivisibile.
L’art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, applicabile agli appalti di forniture in forza del richiamo espresso dall’art. 284 del d.p.r. medesimo, non demanda alla commissione di gara la dichiarazione di anomalia delle offerte risultate incongrue (la quale fa seguito alla verifica dell’anomalia che nel caso di specie, conformemente al citato art. 121, è stata effettuata dal responsabile unico del procedimento) e la declaratoria di aggiudicazione provvisoria, ma affida genericamente a chi presiede la gara tali incombenze. In tal senso si pone anche l’art. 35 del regolamento comunale per l’attività contrattuale, non impugnato, il quale ammette l’intervento del seggio di gara (composto dal Presidente e da due testimoni) e del Presidente della gara per attività non valutative e prive di discrezionalità.
Invero la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e le incombenze non riferite al merito delle offerte possono essere affidate ad un organo diverso dalla commissione di gara, costituito da una commissione amministrativa, ovvero dal cosiddetto seggio di gara o dal presidente della gara, chiamato ad espletare compiti privi di discrezionalità, in quanto nessuna norma impone che l’apertura delle buste, il recepimento del giudizio di anomalia e la declaratoria di aggiudicazione provvisoria siano riservati alla commissione di gara (TAR Lombardia, Brescia, II, 10.2.2011, n. 244; idem, 11.4.2012, n. 625; TAR Piemonte, I, 30.6.2011, n. 711).
Né la regola della collegialità deve valere per la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica; invero l’art. 283 del d.p.r. n. 207/2010, nel testo vigente al momento delle sedute riguardanti tale fase, affida alla commissione di gara la sola valutazione delle offerte tecniche, demanda espressamente al soggetto che presiede la gara l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, per analogia, anche l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, rispetto alle quali rileva non tanto il principio di collegialità, quanto piuttosto quello di pubblicità, al quale nel caso di specie il Comune ha adempiuto (si veda il verbale della seduta del 1.3.2012, depositato in giudizio dal Comune in data 19.2.2013 ad esito dell’ordinanza istruttoria di questo T.A.R.).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in tutte le domande proposte, compresa la richiesta risarcitoria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 6.000 (seimila) oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi, da corrispondere per metà al Comune e per la restante metà a Mobilificio Fattorini s.r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)