Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, VIA VAS AIA Numero: 287 | Data di udienza: 29 Gennaio 2015

* VIA, VAS E AIA – VIA –  Modificazione globale degli equilibri ambientali – Sopravvalutazione degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera – Altri aspetti parimenti suscettibili di considerazione – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di energia da fonti rinnovabili – Localizzazione in zona agricola – Valutazione discrezionale dell’amministrazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2015
Numero: 287
Data di udienza: 29 Gennaio 2015
Presidente: Romano
Estensore: Viola


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VIA –  Modificazione globale degli equilibri ambientali – Sopravvalutazione degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera – Altri aspetti parimenti suscettibili di considerazione – DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di energia da fonti rinnovabili – Localizzazione in zona agricola – Valutazione discrezionale dell’amministrazione.



Massima

 

TAR TOSCANA,  Sez. 2^ – 19 febbraio 2015, n. 287


VIA, VAS E AIA – VIA –  Modificazione globale degli equilibri ambientali – Sopravvalutazione degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera – Altri aspetti parimenti suscettibili di considerazione.

Il proprium della valutazione di impatto ambientale va individuato nella modificazione globale degli equilibri ambientali che potrebbe derivare dal nuovo intervento; in questa prospettiva tutte le modificazioni derivanti dall’inserimento nell’ambiente del nuovo impianto devono pertanto trovare equilibrata considerazione, senza che possa essere attribuita prevalenza funzionale all’uno o all’altro aspetto. Il fatto che l’intervento evidenzi aspetti positivi per quello che riguarda il rispetto dei limiti per le emissioni in atmosfera previsti dalla normativa ed in generale, i possibili effetti sulla salute umana, non esclude, pertanto, che la compatibilità dell’intervento con l’ambiente possa evidenziare aspetti critici con riferimento all’aspetto paesaggistico, del consumo di territorio, del rendimento energetico ed in generale con tutte le diverse accentuazioni che la materia ambientale può evidenziare; del tutto inutile appare pertanto la sopravvalutazione degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e nell’ambiente, in una prospettiva che tende a sminuire e a considerare ininfluenti gli aspetti critici sussistenti con riferimento ad altri aspetti della materia parimenti suscettibili di considerazione.


Pres. Romano, Est. Viola – P. srl e altro (avv.ti Pittalis, Roversi Monaco e Tagliaferri) c. Provincia di Arezzo (avv. Cecchetti), Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Castiglion Fiorentino (avv. Iaria), Comune di Arezzo (avv.ti Ricciarini e Pasquini), Autorità di Bacino del Fiume Arno e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)

 


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di energia da fonti rinnovabili – Localizzazione in zona agricola – Valutazione discrezionale dell’amministrazione.

L’art. 12, 7° comma, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che non è assoluta, ma affidata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione che deve <<tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14>>; la realizzazione dell’impianto in zona agricola costituisce pertanto una possibilità da valutare nell’equilibrata composizione dell’interesse alla realizzazione dell’impianto e delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Pres. Romano, Est. Viola – P. srl e altro (avv.ti Pittalis, Roversi Monaco e Tagliaferri) c. Provincia di Arezzo (avv. Cecchetti), Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Castiglion Fiorentino (avv. Iaria), Comune di Arezzo (avv.ti Ricciarini e Pasquini), Autorità di Bacino del Fiume Arno e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 19 febbraio 2015, n. 287

SENTENZA

TAR TOSCANA,  Sez. 2^ – 19 febbraio 2015, n. 287

N. 00287/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2014, proposto da:
Powercrop s.r.l., Eridania-Sadam s.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Gualtiero Pittalis, Maria Giulia Roversi Monaco, Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso Riccardo Tagliaferri in Firenze, Via degli Artisti n. 20;

contro

Provincia di Arezzo in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Cecchetti, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Firenze, Via Santo Spirito, 29;
Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Ciari, domiciliata in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
Comune di Castiglion Fiorentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, Via dei Rondinelli 2;
Comune di Arezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Ricciarini, Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
Autorità di Bacino del Fiume Arno, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in persona del Ministro pro tempore, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in persona del Ministro pro tempore, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etnoant. di Arezzo, Enav S.p.A., Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile, Comando Militare Esercito Toscana, Comando di Regione Aerea Aeronautica Militare, Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimi dell’Alto Tirreno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Asl 8 – Arezzo – Dipartimento della Prevenzione – Zona Val di Chiana, Asl 8 – Arezzo – Dipartimento Prevenzione – Zona di Arezzo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana Dipartimento di Arezzo, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Consorzio di Bonifica 2 – Alto Valdarno, Terna s.p.a. – Rete Elettrica Nazionale, Enel s.p.a., Rfi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non costituiti in giudizio;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
F.A.I./C.I.S.L. Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale e U.I.L.A./U.I.L. Unione Italian Lavoratori Agroalimentari, rappresentati e difesi dagli avv. Anton Ugo Serra, Piergiorgio Galli, con domicilio eletto presso Anton Ugo Serra in Firenze, Via Maggio n. 30;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Arezzo n. 204 del 29.04.2014, comprensiva di 9 allegati, con la quale, alla luce del parere del Nucleo di Valutazione e sulla base e con riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi, è stato espresso giudizio negativo di VIA in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto “Polo Energie Rinnovabili di Castiglion Fiorentino” della potenza massima di 51 Mw, da realizzarsi in Località Bittoni, nel Comune di Castiglion Fiorentino, presentato da Powercrop s.r.l. ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 previo giudizio favorevole di VIA;

della lettera della Provincia di Arezzo prot. 89212 del 16.05.2014 con cui è stato comunicato detto giudizio negativo di VIA;

del parere del Nucleo di Valutazione della Provincia di Arezzo- Territorio e Ambiente, in data 28.04.2014, Allegato 9 alla Deliberazione n. 204 del 29.04.2014 e della allegata Relazione del Dirigente del Servizio Energia in data 28.04.2014;

di tutti i verbali della Conferenza di Servizi: Verbale delle sedute in data 22.04.2013, 29.04.2013, 17.05.2013 e 8.07.2013, verbale delle sedute 14.11.2013; 19.11.2013 e 25.11.2013, verbale delle sedute 20.12.2013, 13.2.2014; 25.2.2014; 6.3.2014, 14.03.2014; 3.04.2014

delle note della Soprintendenza per i beni architettonici, Paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo prot. n. 111031 del 19.12.2011 prot. n. 9069 del 5.11.2012, prot. 3281 del 18.04.2013 prot. 3961 del 15.5.2013, prot. 8894 dell’11.11.2013 con cui è stato espresso parere negativo alla localizzazione in località Bittoni del Comune di Castiglion Fiorentino del “polo energie rinnovabili di Castiglion fiorentino”

della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino n. 27del 21.02.2014con la quale è stato espresso in sede di procedimento di VIA parere negativo in merito al progetto;

della nota della Regione Toscana Direzione Regionale Governo del territorio- settore pianificazione del territorio prot. 31696 del 13.02.2014 con cui è stato espresso parere negativo alla localizzazione in località Bittoni;

nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente , ivi compresi la deliberazione della Giunta provinciale della provincia di Arezzo n. 180 del 14.04.2014 di presa d’atto degli esiti della Conferenza di Servizi e provvedimenti consequenziali e la nota dirigenziale della Provincia di Arezzo prot. 72756 del 16.04.2014 con la quale è stata eseguita la comunicazione ai sensi del’art. 10 bis della l. 241/90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Comune di Castiglion Fiorentino, Comune di Arezzo, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e del Turismo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza Per i Beni Archeologici per la Toscana, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etnoant. di Arezzo, Enav S.p.A., Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile, Comando Militare Esercito Toscana, Comando I Regione Aerea Aeronautica Militare e Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimi dell’Alto Tirreno;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Comune di Castiglion Fiorentino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 10 dicembre 2007, era concluso tra la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo ed il Comune di Castiglion Fiorentino, da una parte e Eridania-Sadam s.p.a. (proprietaria dello zuccherificio di Castiglion Fiorentino, chiuso a seguito della riorganizzazione del mercato bieticolo-saccarifero imposta da Regolamenti UE) e Powercrop s.r.l. (società costituita per operare nel settore delle energie rinnovabili), dall’altra, un accordo di riconversione produttiva finalizzato alla <<riconversione della filiera bieticolo-saccarifera>>; il progetto prevedeva un serie di iniziative di riconversione della filiera produttiva, tra cui la realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita da biomasse (collegata ad un impianto di teleriscaldamento e ad un frantoio, alimentati dalla centrale), la bonifica delle aree interessate dall’impianto dismesso ed una nuova utilizzazione delle stesse (destinate ad essere riqualificate, , in parte, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico ed in parte, attraverso interventi immobiliari compatibili con la destinazione urbanistica dell’area).

In data 23 ottobre 2012, Powercrop s.r.l. presentava istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (nel cui procedimento confluisce anche la Valutazione di Impatto Ambientale) relativa alla realizzazione della centrale di produzione di energia elettrica da biomasse prevista dall’Accordo di riconversione produttiva del 10 dicembre 2007, non nell’area del vecchio zuccherificio, ma nell’area agricola di Bittoni (sempre in Comune di Castiglion Fiorentino).

Dopo una complessa istruttoria (che, oltre ad una nutrita serie di sedute della conferenza di servizi, vedeva anche la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alla ricorrente), la Giunta Provinciale di Arezzo, con deliberazione 29 aprile 2014, n. 204, esprimeva giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, <<per le criticità e le motivazioni riportate nei verbali della Conferenza di Servizi>>.

Il provvedimento di diniego di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione della centrale a biomasse era impugnato, unitamente agli atti presupposti meglio specificati in epigrafe, da Eridania-Sadam s.p.a. e Powercrop s.r.l. per: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990, violazione dei principi del giusto procedimento e di partecipazione; 2) violazione degli artt. 1, 2, 3 10-bis della l. 241 del 1990, violazione art. 97 Cost., eccesso di potere per omessa istruttoria; 3) violazione degli artt. 1, 2, 3 10-bis della l. 241 del 1990, violazione del principio di partecipazione e trasparenza procedimentale, violazione art. 97 Cost.; 4) violazione art. 3 l. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione degli artt. 24, 3° comma Cost., del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale; 5) violazione dell’art. 97 Cost., violazione art. 1 l. 241 del 1990, violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e bilanciamento, eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto; 6) violazione e falsa applicazione della l. 81/2006 e del d.lgs. 152/2006, eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto, eccesso di potere per motivazione inconferente; 7) eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, violazione artt. 1, 2 e 3 l. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione d.lgs. 387 del 2003 e dell’art. 16 d.m. 10 settembre 2010, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152 del 2006; 8) violazione art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, degli artt. 7 e 8 della l. 57/20011 e dell’art. 14 del d.lgs. 228/2001, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione art. 3 della l. 241 del 1990; 9) eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto; 10) eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto e per manifesta illogicità, violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 29 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 57 e 59 l.r. 10/2010; 11) eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto, violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 29 d.lgs. 152 del 2006 e degli artt. 57 e 59 della l.r. 10/2010; 12) eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità, eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto, violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 29 d.lgs. 152 del 2006 e degli artt. 57 e 59 della l.r. 10/2010; 13) eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152 del 2006 e della l.r. 10/2010; 14) eccesso di potere per illogicità manifesta e per falso presupposto di diritto e di fatto; con il ricorso era formulata altresì richiesta di condanna dell’Amministrazione provinciale di Arezzo a <<riesaminare favorevolmente il progetto e…a rilasciare il giudizio favorevole di VIA sul progetto>>.

Si costituivano in giudizio, la Regione Toscana, il Ministero della Difesa-Comando Militare Esercito Toscana, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, l’ENAV (costituzione successivamente revocata dopo la trasformazione in s.p.a. dell’ente), l’ENAC, l’Autorità di bacino del fiume Arno, il Comando I Regione Aerea, la Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza archeologica di Firenze, la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo, la Provincia di Arezzo, il Comune di Arezzo ed il Comune di Castiglion Fiorentino, controdeducendo sul merito del ricorso.

Il Comune di Castiglion Fiorentino presentava altresì ricorso incidentale, impugnando le risultanze della Conferenza di servizi nella parte in cui hanno considerato ammissibile e suscettibile di separata valutazione un progetto (quello relativo alla centrale a biomasse) che costituirebbe solo parziale attuazione dell’accordo di riconversione industriale del 10 dicembre 2007 (caratterizzato da una forte interdipendenza tra le diverse obbligazioni della parte privata e dalla necessità di localizzare gli interventi nell’area dell’ex-zuccherificio); a base dell’impugnazione incidentale erano poste censure di violazione e falsa applicazione art. 2, 2° comma l. 81 del 2006, violazione del piano per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, violazione e falsa applicazione accordo di riconversione del 10 dicembre 2007, violazione artt. 1, 2 e 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, di motivazione e illogicità.

Intervenivano altresì ad adiuvandum la F.A.I. C.I.S.L.- Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale e la U.I.L.-Unione Italiana Lavoratori Agroalimentare, instando per l’accoglimento del ricorso

All’udienza del 29 gennaio 2015 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.

Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso (insufficienza del termine assegnato per formulare le osservazioni del proponente sul preavviso di rigetto notificato dopo la conclusione negativa della conferenza di servizi, avuto riferimento alla ricomprensione nei giorni utili per la formulazione delle osservazioni delle festività di Pasqua e del 25 aprile), è sufficiente rilevare, da un lato, come la previsione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto nell’ordinamento dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15) non preveda, per nulla, la garanzia di un periodo di dieci giorni lavorativi per la formulazione delle osservazioni, essendo anzi normale che all’interno del detto termine ricadano giorni non lavorativi; dall’altro, come la formulazione delle osservazioni in data 24 aprile 2014, ovvero ad appena 8 giorni dalla comunicazione del preavviso di rigetto, escluda che la ricomprensione di alcuni giorni festivi all’interno del termine possa avere leso le facoltà partecipative delle ricorrenti, che sono state in grado di formulare le proprie osservazioni addirittura in anticipo sul termine di 10 giorni legislativamente previsto, senza peraltro richiedere una proroga (come sarebbe stato logico attendersi, ove il termine per le osservazioni fosse risultato effettivamente troppo stretto).

Del resto, si trattava comunque di una prospettiva già ampiamente approfondita in sede di conferenza di servizi ed in cui i diversi apporti consultivi e le posizioni rispettive delle parti erano ormai chiare; era pertanto estremamente agevole articolare delle osservazioni su un terreno ben conosciuto e in una logica meramente “riepilogativa” del procedimento.

Discorso sostanzialmente analogo per quello che riguarda la sostanziale infondatezza del secondo motivo di ricorso, relativo all’estrema ristrettezza dei tempi di acquisizione del parere reso dal Nucleo di Valutazione sulle osservazioni ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (il parere sarebbe stato, infatti, reso lo stesso giorno della protocollazione delle osservazioni) e della decisione finale dell’Amministrazione provinciale di Arezzo (resa il giorno successivo alla protocollazione delle osservazioni).

A questo proposito, deve preliminarmente rilevarsi come le osservazioni siano pervenute all’Amministrazione provinciale di Arezzo il 24 aprile e siano state solo protocollate il successivo 28; è pertanto ragionevole e possibile aspettarsi che l’esame delle stesse possa essere cominciato anche il giorno stesso della ricezione da parte dell’Amministrazione procedente, non sussistendo alcun obbligo di attendere la protocollazione del documento (che non ha carattere costitutivo, ma attiene solo all’ordinato svolgimento delle azioni amministrative) per poter procedere all’esame delle argomentazioni delle ricorrenti.

Il tutto deve poi essere calato nel territorio, già ampiamente “arato”, di un procedimento ormai giunto alla fase finale ed in cui erano ormai note le argomentazioni delle parti e i contributi acquisiti al procedimento; la stessa logica che ha pertanto indotto parte ricorrente a non utilizzare l’intero termine per le osservazioni ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, porta pertanto a ritenere giustificati i tempi ristretti dedicati all’esame delle osservazioni da parte dell’Amministrazione procedente, in un contesto generale, peraltro, caratterizzato, come sarà successivamente rilevato, da una motivazione finale del provvedimento desunta per relationem dagli esiti delle conferenze di servizi che non può essere considerata troppo ristretta o carente.

2. Il terzo motivo di ricorso ruota poi intorno alla violazione della previsione dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (<<alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto>>) che sarebbe stata commessa nel corso dello svolgimento delle operazioni di valutazione della conferenza, avendo le ricorrenti partecipato solo ad alcune sedute (destinate essenzialmente all’esposizione del progetto) e non a tutte le riunioni (pur in presenza di una costante richiesta da parte delle stesse di partecipare a tutte le riunioni).

A questo proposito, la Sezione ritiene che la problematica non possa essere risolta applicando la difficile distinzione concettuale tra sedute istruttorie e sedute decisorie della conferenza di servizi (il riferimento presente all’interno dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 alla mancata attribuzione del diritto di voto al proponente conferma, infatti, come lo stesso abbia una pretesa tutelata dall’ordinamento ad essere presente anche in sede decisoria) o parametri a base quantitativa (non ha importanza quale sia la percentuale di riunioni aperte alla partecipazione del proponente, trattandosi di pretesa tutelata con riferimento all’interezza dei lavori); appare quindi sostanzialmente indubbio come la previsione dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 non sia stata correttamente applicata nel caso che ci occupa.

In un logica non puramente formalistica e aperta ad una visione più sostanzialistica della partecipazione (per la necessità di assicurare una logica sostanzialistica in materia di partecipazione amministrativa, si vedano, tra le tante: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27 novembre n. 11916; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 ottobre 2014 n. 2568; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4283), non può però non rilevarsi come la violazione dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 non abbia sostanzialmente inciso sulle facoltà partecipative della ricorrente; a questo proposito, particolare importanza deve, infatti, essere attribuita:

a) alla successiva attivazione dell’ulteriore meccanismo partecipativo previsto dall’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, che ha attribuito alle proponenti un’ulteriore chance di far valere le proprie opinioni;

b) alla mancata utilizzazione, da parte delle ricorrenti, dell’intero termine per le osservazioni previsto dall’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, circostanza che ha confermato (unitamente alla mancata richiesta di una proroga del termine) come le stesse abbiano potuto estrinsecare nel procedimento tutte le proprie osservazioni e non sussista per nulla un qualche deficit di garanzie partecipative.

In buona sostanza, in una logica sostanzialistica, la violazione formale della previsione dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 non può essere considerata “sintomo” di una violazione della partecipazione, avendo comunque le proponenti estrinsecato, a più livelli e compiutamente, la propria posizione; siamo pertanto ben all’interno di quell’orientamento giurisprudenziale che ha rilevato, con riferimento alla violazione delle norme in materia di partecipazione, come <<non ogni inosservanza delle norme concernenti tali garanzie è fonte di illegittimità, dovendosi invece valutare se il mancato o incompleto rispetto delle norme in questione abbia di fatto inciso sulle situazioni soggettive dei singoli>> (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 ottobre 2014 n. 2568).

Del resto, anche in sede giurisdizionale, parte ricorrente non è stata in grado di articolare argomentazioni idonee a dimostrare le proprie buone ragioni, se non una quantità di censure, certo derivate dalla complessità del procedimento, ma che non aggiungono alcun argomento decisivo idoneo a contestare la valutazione di non compatibilità ambientale articolata dall’Amministrazione procedente.

3. Con riferimento al quarto motivo (inidoneità dell’utilizzo della tecnica della motivazione per relationem, in un contesto caratterizzato da una particolare complessità), la Sezione deve ribadire l’orientamento più volte espresso (tra le più recenti: T.A.R. Toscana, sez. II, 9 maggio 2013 n. 782; 17 gennaio 2013 n. 62) per l’ammissibilità di una motivazione che utilizzi il rinvio per relationem ad un diverso atto (in questo caso, i verbali della conferenza di servizi), ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione.

Nel caso di specie, il rinvio operato dalla deliberazione 29 aprile 2014, n. 204 della Giunta Provinciale di Arezzo ai verbali della conferenza di servizi si presenta perfettamente idoneo a determinare la motivazione per relationem del provvedimento negativo; il rinvio alle risultanze della conferenza di servizi viene, infatti, a ricomprendere anche il verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014 che contiene la plastica esplicitazione della pluralità di ragioni sostanziali che hanno portato al rigetto dell’istanza.

Contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la lunghezza del testo richiamato non viene pertanto a determinare una forma di contraddittorietà o perplessità della motivazione, ma costituisce, al contrario, espressione di una valutazione approfondita della fattispecie, sotto diversi angoli visuali; la pluralità di argomentazioni contrarie non può pertanto essere considerata, di per sé, sintomo di contraddittorietà, ma viene solo a rispecchiare la particolare complessità del procedimento e delle valutazioni conseguenti.

4. L’esame del quinto motivo di ricorso deve poi passare attraverso la declaratoria di irrilevanza, ai fini che ci occupano, delle dichiarazioni di cui alla deliberazione 7 marzo 2013 n. 9 del Consiglio Provinciale di Arezzo (doc. n. 28 del deposito di parte ricorrente); le dette dichiarazioni (peraltro ampiamente isolate da un contesto generale orientato per ben diverse conclusioni), si riferiscono, infatti, ad un diverso procedimento amministrativo e non possono essere valorizzate e considerate come “sintomo” di una qualche volontà preordinata della Provincia di Arezzo di concludere in senso negativo il procedimento instaurato dalle ricorrenti.

Appare poi sostanzialmente indiscussa, a livello normativo e giurisprudenziale (T.S.A.P. 12 luglio 2013 n. 147; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 361; T.A.R. Abruzzo, Pescara 23 gennaio 2013 n. 29), la costruzione che individua il proprium della valutazione di impatto ambientale nella modificazione globale degli equilibri ambientali che potrebbe derivare dal nuovo intervento; in questa prospettiva tutte le modificazioni derivanti dall’inserimento nell’ambiente del nuovo impianto devono pertanto trovare equilibrata considerazione, senza che possa essere attribuita prevalenza funzionale all’uno o all’altro aspetto.

In questa prospettiva, non può pertanto trovare accoglimento la costruzione proposta da parte ricorrente che, sulla base di una lettura parziale ed estrapolata di un precedente giurisprudenziale (T.A.R. Marche, 16 aprile 2014 n. 433), tende ad attribuire efficacia dirimente al fatto che l’intervento in questione appaia destinato a rispettare i limiti per le emissioni in atmosfera previsti dalla normativa.

Il fatto indubitabile che l’intervento evidenzi aspetti positivi per quello che riguarda il rispetto dei limiti per le emissioni in atmosfera previsti dalla normativa ed in generale, i possibili effetti sulla salute umana, non esclude, però, che la compatibilità dell’intervento con l’ambiente possa evidenziare aspetti critici con riferimento all’aspetto paesaggistico, del consumo di territorio, del rendimento energetico ed in generale con tutte le diverse accentuazioni che la materia ambientale può evidenziare; del tutto inutile appare pertanto la sopravvalutazione degli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera e nell’ambiente (aspetto positivo, peraltro lealmente riconosciuto dalla stessa conferenza di servizi), in una prospettiva che tende a sminuire e a considerare ininfluenti gli aspetti critici sussistenti con riferimento ad altri aspetti della materia parimenti suscettibili di considerazione e che, nella materia che ci occupa, appaiono di tale rilevanza da rendere impossibile la realizzazione dell’intervento.

5. Il sesto motivo di ricorso appare poi sostanzialmente basato su un vero e proprio errore di prospettiva.

Come sarà evidenziato con riferimento al settimo ed ottavo motivo di ricorso, la valutazione conclusiva della conferenza di servizi (quella espressa nel verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014) si è formata con riferimento ad un progetto ben individuato, sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (ed in generale alla valutazione autorizzatoria) e localizzato nell’area agricola di Bittoni (in Comune di Castiglion Fiorentino) e non nell’area dell’ex-zuccherificio; in questa prospettiva, il progetto è stato ben valutato, secondo una serie di valutazioni che hanno investito un’ipotesi concreta di realizzazione di un nuovo stabilimento in un’area attualmente caratterizzata da insediamenti agricoli-zootecnici.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale, appaiono pertanto sostanzialmente ininfluenti gli aspetti relativi all’accordo di riconversione industriale del 10 dicembre 2007, al rispetto o inadempimento dello stesso o alla possibilità/impossibilità di realizzarne alcuni aspetti, dovendo, al contrario, attribuirsi rilevanza solo al progetto concreto sottoposto alla procedura autorizzatoria e gli aspetti negativi e positivi relativi all’impatto del nuovo intervento progettato sull’ambiente.

La correttezza di quanto rilevato appare evidente ove si rifletta sul fatto che, alle autorità competenti alla valutazione di impatto ambientale, non possono, in alcun modo, essere riconosciuti “superpoteri” di valutazione e interpretazione del contenuto di un accordo, concluso in un contesto completamente diverso, nella cura di diversi interessi pubblici ed in un contesto che evidenzia ripetutamente la completa autonomia delle (necessarie) valutazioni sotto l’aspetto ambientale dei progetti attuativi dell’accordo; del resto, ove si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una ben strana strutturazione in cui un procedimento come la V.I.A. (che si situa in una fase esecutiva dell’accordo caratterizzata da una forte autonomia riconosciuta dallo stesso atto convenzionale) vengono attribuite le funzioni primarie ed essenziali dell’interpretazione dell’accordo, dell’accertamento dell’eventuale adempimento/inadempimento dello stesso o, addirittura, dell’impossibilità di conseguirne l’oggetto (accertamento che importerebbe ovviamente la caducazione dell’atto negoziale).

La costruzione che tende a trasportare i contenuti dell’accordo di riconversione in sede di V.I.A., appare pertanto sostanzialmente scorretta, sia nella versione della ricorrente (che vorrebbe desumere dal presunto adempimento dell’accordo contenuti positivi suscettibili di superare gli aspetti critici del progetto sottoposto a V.I.A.), che nella versione del Comune di Castiglion Fiorentino (che tende a desumere, dal prospettato inadempimento dell’accordo, una ragione assorbente per non procedere neanche all’esame del progetto sottoposto a V.I.A.); l’impostazione corretta della problematica appare pertanto quella delle Amministrazioni (Provincia di Arezzo su tutte) che hanno valutato in concreto l’impatto ambientale del nuovo intervento, senza trascendere dalle valutazioni proprie del procedimento (così peraltro espropriando dei propri poteri le Autorità cui spettano le valutazioni finali in ordine all’interpretazione ed esecuzione dell’accordo di riconversione industriale).

6.Il settimo e ottavo motivo di ricorso affrontano poi finalmente le argomentazioni relative alla localizzazione dell’impianto e che hanno indotto la conferenza di servizi, prima e poi la Giunta provinciale di Arezzo ad esprimere un giudizio negativo in ordine alla compatibilità dell’impianto con l’ambiente.

A questo proposito, le argomentazioni articolate dalla ricorrente non appaiono per nulla convincenti.

In primo luogo, non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente che tende a qualificare l’area di Bittoni come area degradata ex punto 16.1 lett. d) del d.m. 10 settembre 2010 (linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), così valendosi della “preferenza normativa” ai fini della <<valutazione positiva dei progetti>> desumibile dalla norma.

Come già rilevato dalla conferenza di servizi, tale conclusione non può essere però condivisa:

a) alla luce della definizione di aree degradate prevista dal punto 16.1 lett. d) del d.m. 10 settembre 2010 (che opera un preciso riferimento ad <<aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006>>) e dall’Allegato A alla l.r. 21 marzo 2011 n. 11 (che, pur essendo riferito agli impianti fotovoltaici, assume indubbia valenza identificativa delle aree qualificate come degradate dal legislatore regionale, ai fini dell’insediamento di impianti da energie rinnovabili);

b) alla luce di una valutazione qualitativa delle aree in discorso, non essendo per nulla dimostrato che l’area della porcilaia ed il bacino di accumulo possano essere considerate siti da bonificare, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (disposizione normativa espressamente richiamata dal punto 16.1 lett. d) del d.m. 10 settembre 2010, ai fini dell’individuazione delle aree degradate);

c) alla luce di una valutazione quantitativa delle aree in discorso, essendo indubbio che le aree potenzialmente degradate non coprono che il 6% delle aree interessate dall’intervento (argomentazione sostanzialmente non affrontata dalle ricorrenti) e quindi un’estensione troppo ristretta da poter essere estesa e considerata come indicativa della natura dell’intera area.

Due ulteriori argomenti portati dal verbale delle conferenza di servizi del 3 e 4 aprile a negativo del nuovo impianto sono poi la necessità di realizzare, nel caso della localizzazione in località Bittoni, una nuova linea elettrica per circa 4 km (per collegare l’impianto alla cabina sita in prossimità dell’ex zuccherificio e, quindi, nell’immediata prossimità dell’altra area in ballottaggio per l’intervento) e la sostanziale inutilità dell’impianto di teleriscaldamento che, per poter essere utilizzato, necessiterebbe di una rete di trasferimento di circa 4 km.

A questo proposito, le obiezioni delle ricorrenti si limitano a generiche considerazioni (la linea elettrica sarebbe realizzate in via interrata) che, in alcuni casi, vengono altresì a determinare una petizione di principio (in buona sostanza, sarebbe la stessa realizzazione della centrale a determinare, al di là delle difficoltà realizzative, l’insediamento nell’area dei soggetti interessati ad utilizzare il teleriscaldamento); quello che non è contestato è però il nucleo essenziale del ragionamento, costituito dalla complessiva irrazionalità di localizzare l’intervento in un’area che rende necessarie ulteriori linee elettriche e rende aleatoria l’utilità dell’impianto di teleriscaldamento, quando ambedue gli aspetti sopra richiamati sarebbero meglio risolti, con minori costi e maggiori utilità, nell’altra area in ballottaggio, costituita dall’ex-zuccherificio.

Sostanzialmente non contestato è poi l’ulteriore argomento negativo derivante dalla volontà del Comune di Castiglion Fiorentino (espressa con la deliberazione G.M. 21 febbraio 2014 n. 72) di non consentire (e di considerare territorialmente e ambientalmente insostenibile) la realizzazione di una terza area industriale (come diverrebbe quella in località Bittoni, ove dovesse essere approvato il nuovo impianto), peraltro soggetta a rapida obsolescenza (i 15 anni previsti come orizzonte temporale di gestione dell’impianto); con tutta evidenza, si tratta di considerazioni ampiamente condivisibili e che si giustificano in aree territoriali in cui il consumo di suolo ha purtroppo raggiunto livelli incompatibili con l’equilibrata salvaguardia dell’esistente.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’art. 12, 7° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che non è assoluta, ma affidata ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione che deve <<tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14>>; la realizzazione dell’impianto in zona agricola costituisce pertanto una possibilità da valutare nell’equilibrata composizione dell’interesse alla realizzazione dell’impianto e delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In questa prospettiva, il parere negativo, reso alla Direzione generale del Territorio della Regione Toscana con la nota 13 febbraio 2014 prot. AOOGRT/42646 e richiamato dal verbale della conferenza di servizi del 3 e 4 aprile 2014, appare sostanzialmente ben argomentato ed immune dai vizi rilevati dalle ricorrenti con l’ottavo motivo di ricorso, in quanto:

a) non appare certo essere caratterizzato dal valore possibilistico e dubitativo; la formulazione finale (<<sembrano emergere possibili profili di incoerenza tra l’intervento proposto e la strategia paesaggistica del PIT>> ) deve, infatti, essere letta non isolatamente, ma in ovvia connessione con i passaggi precedenti, che individuano il sostanziale contrasto tra l’intervento e la tutela del patrimonio collinare della Toscana;

b) non può essere ravvisata una contraddittorietà con il parere reso dal Settore Energia, Tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico ed acustico della Regione Toscana (nota 10 febbraio 2014 prot. AOOGRT/39247) che è stato ovviamente reso con riferimento agli interessi tutelati dal Settore Energia e non ha niente a che fare con l’aspetto paesaggistico e territoriale;

c) il parere risulta essere stato reso con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento di emissione (quanto rilevato vale anche con riferimento all’art. 34-bis del P.I.T., vigente per effetto della successiva previsione dell’art. 36, sempre introdotta dalla deliberazione 16 giugno 2009 n. 32 del Consiglio regionale della Toscana) e non appare pertanto inficiato dal rilevato contrasto anche con la strumentazione paesaggistica in itinere.

In definitiva, le plurime ragioni di diniego relative alla localizzazione dell’impianto ed all’impatto territoriale e paesaggistico richiamate nel verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014 della conferenza di servizi appaiono congrue e, soprattutto, non sono validamente intaccate dalle censure proposte dalle ricorrenti.

In applicazione di un piano principio giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 16 gennaio 2012 n. 194; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 ottobre 2011 n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 aprile 2011 n. 2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32810), il riconoscimento della fondatezza (in questo caso, in maniera molto ampia) di una argomentazione idonea a reggere l’atto sotto il profilo motivazionale, permette alla Sezione di prescindere dall’esame delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, avverso le altre motivazioni di diniego apposte al provvedimento.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; il respingimento del ricorso permette di procedere alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, proposto nella prospettiva implicita ed evidente del possibile accoglimento del ricorso (e della consequenziale rinnovazione delle operazioni amministrative di valutazione dell’istanza) e con riferimento al quale non può essere ravvisato un qualche interesse alla decisione, in un contesto prioritariamente caratterizzato dal rigetto delle censure proposte dalle ricorrenti avverso il provvedimento di diniego.

La particolare complessità delle questioni trattate, permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge il ricorso, come da motivazione;

b) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dal Comune di Castiglion Fiorentino.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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