* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Parte del giudizio – Società in fallimento – Attrazione della domanda al foro fallimentare ex art- 24 R.D. n. 26/1942 – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza non definitiva
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 20 Dicembre 2012
Numero: 2102
Data di udienza: 22 Novembre 2012
Presidente: Di Santo
Estensore: Bellucci
Premassima
* DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Parte del giudizio – Società in fallimento – Attrazione della domanda al foro fallimentare ex art- 24 R.D. n. 26/1942 – Esclusione.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 20 dicembre 2012, n.2102
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Parte del giudizio – Società in fallimento – Attrazione della domanda al foro fallimentare ex art- 24 R.D. n. 26/1942 – Esclusione.
La giurisdizione del giudice amministrativo non può ritenersi derogata in favore del foro fallimentare solo perché parte del giudizio è anche una società in fallimento. Invero, le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini. Per altro aspetto, il giudice del fallimento non è un giudice speciale e lo stesso, anche se è fornito di una particolare competenza funzionale rapportata alla specifica idoneità a conoscere delle azioni derivanti dal processo fallimentare, deve ritenersi inserito nell’ambito della giurisdizione ordinaria. Da tanto la conseguenza che il principio dell’attrazione della domanda al foro fallimentare di cui all’articolo 24 del R.D. n. 267 del 1942, rileva solo ai fini dell’individuazione del giudice competente nell’ambito dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ma non allorquando quest’ultima difetti di giurisdizione. (TAR Lazio, Latina, 12.6.2009, n. 571; TAR Puglia, Bari, III, 28.3.2012, n. 617).
Pres. f.f. Di Santo, Est. Bellucci – Comune di Ponsacco (avv. Bimbi) c. F. s.r.l. (avv.ti Mastrocola e Comità)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 20 dicembre 2012, n.2102SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 20 dicembre 2012, n.2102
N. 02102/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2009, proposto da Comune di Ponsacco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Futura Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Mastrocola e Andrea Comità (subentrati agli avvocati Calogero e Piero Narese), con domicilio eletto presso l’avvocato Cristiano Verniani in Firenze, via Duca d’Aosta n. 17;
nei confronti di
Centro Italia s.r.l. in fallimento, in persona del curatore in carica;
per l’accertamento
-dell’inadempimento della società Futura Immobiliare alle obbligazioni assunte con la convenzione rep nr. 95/2001, registrata in data 6.8.2001, per l’attuazione del comparto n. 1 del piano particolareggiato d’iniziativa pubblica in zona “A” (via Togliatti/via Rospicciano) e con l’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 8 maggio 2007 ai sensi dell’art. 127, comma 11, della legge regionale n.1/2005;
-dell’obbligo a contrarre la cessione delle aree (tra cui quella denominata “area attrezzata a spazio pubblico polivalente e mercato” già individuata nella tavola nr. 4 allegata alla suddetta convenzione) costituenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suddetto piano particolareggiato per una superficie complessiva di circa mq. 7.020, catastalmente individuate al foglio nr. 12, particelle n.1821, 1825,1828, 1832, 1841 del catasto terreni del Comune di Ponsacco nonché al foglio n. 12, particella n. 1827/sub 71 e 1830/sub 192 del catasto fabbricati, o di quelle che risulteranno meglio identificate in corso di causa;
e per la condanna:
-all’esecuzione in forma specifica mediante la pronuncia di sentenza costitutiva del diritto che tenga luogo del contratto non concluso relativamente alle aree sopra individuate;
-al risarcimento del danno patrimoniale subito, in solido con la Centro Italia s.r.l. in fallimento, derivante dalla mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione previste nella concessione edilizia n. 74/2001 e nel permesso di costruire in variante n. 43/2007, nella misura corrispondente all’importo degli interventi necessari per la loro ultimazione e di quelle eventualmente necessarie per il collaudo delle opere realizzate, per un ammontare di euro 65.000 o di quella diversa somma (maggiore o minore) che risulterà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno 28.10.2008 al dì del saldo;
nonché per la condanna:
al risarcimento del danno derivante dalla impossibilità di usufruire e disporre delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella concessione edilizia n. 74/2003 e nel permesso di costruire in variante nr. 43/2007 nella misura che sarà determinata in via equitativa dal Collegio adito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Futura Immobiliare s.r.l.;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori A. Benedetti delegato da L. Bimbi e F. Cecchi delegato da F. Mastrocola;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il previgente piano regolatore generale del Comune di Ponsacco destinava un’area ad attrezzature e impianti di interesse generale, sottozona A. La scheda n.75 sottoponeva l’attuazione della previsione all’approvazione di un piano particolareggiato d’iniziativa pubblica e consentiva l’esecuzione a istanza dei privati previa convenzione da stipulare con il Comune.
Coerentemente, il Comune di Ponsacco, nel settembre 1998, ha proposto l’adozione di un piano particolareggiato riguardante la predetta zona, avente ad oggetto la realizzazione di fabbricato destinato a centro servizi e abitazione, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e un’area da adibire a mercato. Tale piano è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n.17 del 12/2/1999; successivamente i proprietari delle aree rientranti nel comparto hanno presentato la pratica edilizia n.88 del 28/2/2001, concernente il progetto definitivo posto ad attuazione del piano.
In data 3/8/2001 è stata sottoscritta la convenzione attuativa (avente ad oggetto il comparto n.1 del piano particolareggiato di iniziativa pubblica in zona A, via Togliatti/via Rospicciano), con cui i privati hanno assunto l’impegno ad attuare la previsione urbanistica (art.2), a cedere gratuitamente al Comune le aree indicate nella tavola n.4, di mq.7020 (art.3 e 6), a realizzare entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione un’area attrezzata a spazio pubblico e mercato, costituente urbanizzazione secondaria (art.6), ad eseguire opere di urbanizzazione primaria entro quattro anni.
Di contro il Comune ha riconosciuto lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria e lo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria fino alla concorrenza massima del costo sostenuto per la realizzazione, salvo eventuale conguaglio (art.10, penultimo comma).
A garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste, i proprietari hanno presentato una polizza fideiussoria a favore del Comune, rilasciata da Centro Italia s.r.l. e indicante come contraente la società Futura immobiliare, d’importo pari al costo presunto delle opere.
In data 6/8/2001 l’Ente ha rilasciato la concessione edilizia n.74, attuativa del piano, cui è seguita, in data 8/4/2003, una prima concessione in variante per lavori già avviati il 18/6/2002.
La convenzione è stata modificata con atto del 23/6/2005, stipulato con Futura Immobiliare (la quale nel frattempo aveva acquistato i terreni oggetto dell’intervento, subentrando ai precedenti proprietari), con il quale si è precisato che, per quanto riguarda la piazza pubblica destinata a mercato, l’area da cedere interessava solo la superficie del piano terreno e si sarebbe estesa ai piani superiori delle eventuali costruzioni, essendo stata prevista con apposita variante la realizzazione di parcheggi pertinenziali al piano interrato.
Già prima dell’atto modificativo, con istanza del 12/7/2004 la società Futura immobiliare ha chiesto la proroga del termine di consegna dello spazio pubblico polivalente; è seguito il riconoscimento della proroga fino al 6/8/2005. A tale proroga ne sono seguite altre: al 6/6/2006, al 30/10/2006 e al 30/4/2007.
Sono state anche rilasciate concessioni in variante, a fronte delle quali erano dovuti contributi di urbanizzazione secondaria.
In data 21/2/2007 la Futura Immobiliare ha presentato richiesta di permesso di costruire in variante, per la modifica della sistemazione dello spazio pubblico (relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, ai percorsi pedonali e alla realizzazione di un manufatto); in pendenza dell’istanza, approvata con delibera del consiglio comunale del 9/3/2007, la concessionaria ha chiesto un’ulteriore proroga del termine di adempimento ed ha presentato domanda di scomputo delle opere dalla quota di contributo per urbanizzazione secondaria ancora dovuta. Tale domanda è stata formalizzata con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo dell’8/5/2007, con cui la società in questione si è impegnata a ultimare le opere di urbanizzazione secondaria entro il 30/10/2007 e a cederle gratuitamente all’amministrazione entro tre mesi dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. L’atto d’obbligo e la proroga sono stati fatti propri dal Comune con il rilascio del permesso in variante.
Qualche giorno dopo il rilascio del permesso in variante la società Futura immobiliare ha comunicato, in data 3/8/2007, la sospensione dei lavori per ragioni connesse a procedimento pendente presso il Tribunale di Pisa.
Nel giugno 2008 il Comune ha chiesto una relazione sullo stato attuativo delle urbanizzazioni e precisi impegni sui tempi di completamento delle opere e di trasferimento all’Ente.
La controparte, con nota pervenuta il 30/6/2008, ha espresso il convincimento che il ritardo dipendesse da inadempienze dell’amministrazione e dalla necessità di eseguire i nuovi lavori previsti nel permesso n.43/2007.
In data 28/7/2008 il Comune ha notificato diffida ad adempiere onde ottenere il completamento dei lavori di urbanizzazione concernenti il complesso immobiliare entro 90 giorni.
In risposta la società Futura Immobiliare, con nota del 15/10/2008, nell’evidenziare inadempienze del Comune, ha ammesso di non poter eseguire le opere mancanti.
Il ricorrente deduce che le strutture che avrebbero dovuto essergli cedute (in particolare l’area a parcheggio, piazza e mercato) non sono state ultimate, con conseguente carenza degli standard necessari al nuovo carico urbanistico e decadenza della concessione edilizia.
Ciò premesso, l’amministrazione esponente è insorta con il ricorso in epigrafe chiedendo l’accertamento dell’inadempienza della controparte, la pronuncia di sentenza che tenga luogo del contratto non stipulato per la cessione delle aree e la condanna al risarcimento dei danni, e deducendo:
1) anche considerando le reiterate proroghe (ben cinque), il termine di scadenza stabilito per la cessione delle aree è infruttuosamente scaduto il 30/10/2007; l’inadempimento è continuato nonostante la diffida notificata alla società Futura Immobiliare, la quale ha invece ultimato gran parte degli edifici costruiti in forza della concessione edilizia n.74/2001 e ottenuto l’attestazione di agibilità per molti fabbricati;
2) le giustificazioni addotte dalla controparte a sostegno del proprio operato (inerzia del Comune sulla d.i.a. presentata da Sigest s.r.l. avente ad oggetto il mutamento di destinazione di alcuni locali) non hanno alcun nesso di collegamento rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione;
3) la Società Futura Immobiliare si era impegnata, con l’art.4 della convenzione, a realizzare opere di urbanizzazione corrispondenti al valore di oltre un miliardo di lire; per quanto concerne lo spazio destinato a piazza pubblica e parcheggio, il permesso in variante e la variante al piano prevedono opere di urbanizzazione secondaria corrispondenti ad euro 322.793. A fronte di ciò, risultano tuttora da eseguire lavori di valore complessivo pari a euro 65.000 (euro 51.000 più oneri di progettazione ed imprevisti), costituente l’importo occorrente per l’esecuzione d’ufficio delle opere mancanti, oggetto di richiesta risarcitoria;
4) altra voce di danno deriva dall’impossibilità di usufruire delle urbanizzazioni previste nel piano particolareggiato; in particolare, l’area destinata a piazza avrebbe dovuto ospitare il mercato settimanale, con la conseguenza che la sua indisponibilità ha prodotto difficoltà agli operatori commerciali, che non hanno potuto utilizzare gli spazi che l’amministrazione aveva inteso reperire.
Si è costituita in giudizio Futura Immobiliare s.r.l..
Quest’ultima ha eccepito tra l’altro che il Comune si è reso a sua volta inadempiente rispetto agli obblighi scaturenti dal piano particolareggiato e ha obiettato che le opere di urbanizzazione non sono state ultimate e trasferite sia a causa di una variante voluta dall’Ente, sia a causa di un provvedimento del Tribunale di Pisa che di fatto ha reso impossibile la continuazione dei lavori.
Con sentenza non definitiva n. 77 del 14/1/2011 questo TAR, accertata l’inadempienza della società Futura Immobiliare, ha disposto una verificazione, da compiersi, in contraddittorio tra le parti, a mezzo del responsabile della Direzione del Territorio della Regione Toscana o suo delegato.
L’architetto Massimo Del Bono, delegato dal predetto responsabile regionale, avviate le operazioni di accertamento, si è visto opporre dalla Società Futura il diniego di autorizzazione ad accedere in quei luoghi (area di cantiere) dalla stessa reputati privi delle necessarie condizioni di sicurezza, stante il pregresso smantellamento della recinzione di aree in esecuzione dell’ordinanza immediatamente esecutiva del Tribunale di Pisa del 23/6/2007.
Con ordinanza n. 2371 del 1.6.2011 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta avverso la citata sentenza n. 77/2011.
Successivamente, con ordinanza istruttoria n. 1348 del 31.8.2011, il Collegio ha osservato quanto segue.
«Le fotografie depositate in giudizio (si veda ad esempio la documentazione prodotta il 9/5/2011) non mostrano una situazione di percepibile pericolo per chi dovesse fare ingresso nella zona in questione al fine di effettuare accertamenti: risultano infatti aree munite di recinzioni parzialmente divelte, nonché qualche materiale edile o residuo di lavorazioni presente in alcuni spazi. Non risulta, ad esempio, la presenza di buche o strapiombi, o situazioni visibilmente pericolose per l’incolumità di chi si rechi nelle aree in questione per espletare una verifica dell’attuale stato di avanzamento dei lavori e della presente situazione di fatto.
Lo stesso tecnico verificatore, arch. Del Bono, nella missiva del 1/4/2011 (depositata in giudizio il 4/4/2011), ritiene che “apparentemente non vi siano condizioni di pericolo nel cantiere, anche nelle aree recintate…”.
Né i difensori delle parti, ascoltati nell’odierna udienza sulla questione della sicurezza dei luoghi e chiamati a spiegare le condizioni di asserito pericolo riscontrate o eventualmente comprovate da documenti depositati in giudizio, hanno messo in risalto o precisato particolari condizioni di pericolo per l’integrità fisica di chi dovesse fare ingresso nei luoghi in questione, o hanno indicato nelle fotografie esaminate innanzi al Collegio specifiche condizioni di rischio o di impossibilità oggettiva ad accedere negli spazi in argomento.
Dalla relazione tecnica depositata in giudizio in data 4/4/2011 dal tecnico regionale, arch. Del Bono, risulta però che “la decisione di accedere all’area sotto mia diretta disposizione incontrerebbe l’opposizione (o la non collaborazione) da parte del CTP di Futura Immobiliare arch. Bernocchi…”.
Il predetto tecnico verificatore ha infine sospeso le operazioni in attesa di nuova pronuncia di questo TAR, avendo egli valutata l’attuale non disponibilità del rappresentante della società Futura al proseguimento di verifiche richiedenti l’accesso nell’area di proprietà della stessa e ritenuto che il proseguimento delle verifiche con una sola delle parti (ovvero solo con il rappresentante del Comune di Ponsacco) potesse vanificare l’efficacia dell’attività istruttoria (pagina 6 della relazione sullo stato di avanzamento delle operazioni peritali, depositata in giudizio il 21/5/2011)».
Sulla base di tali presupposti, ai fini della prosecuzione delle operazioni di accertamento e di stima ordinate con la citata sentenza n. 77/2011, il Collegio ha disposto, con la predetta ordinanza istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio, nominando un nuovo tecnico avente esperienza professionale anche nel settore della sicurezza dei cantieri, in sostituzione del verificatore designato con detta sentenza. Il nuovo tecnico, nella persona del geometra Pelli Varrone, è stato designato alla prosecuzione ed al completamento delle operazioni istruttorie descritte nella relazione depositata in giudizio il 21/5/2011 dal tecnico regionale.
Il consulente, prestato giuramento in data 9.9.2011, ha dato inizio alle operazioni peritali il giorno 3.11.2011, ed in data 18.1.2012 ha depositato in giudizio la relazione riguardante l’espletamento dell’incarico.
All’udienza del 22 novembre 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che la resistente ha eccepito, con memoria depositata in giudizio in data 1.3.2012, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sull’assunto che la richiesta di condanna al risarcimento, in solido con Centro Italia s.r.l. in fallimento, determina la giurisdizione del Tribunale fallimentare sull’intero ricorso.
L’eccezione non è condivisibile.
Il Collegio ha già affermato, con sentenza parziale n. 77 del 14.1.2011, che il ricorso in epigrafe è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 11, comma 5, della legge n. 241/1990.
Orbene, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ritenersi derogata in favore del foro fallimentare solo perché parte del giudizio è anche una società in fallimento. Invero, le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini. Per altro aspetto deve anche sottolinearsi l’ormai pacifica acquisizione secondo la quale il giudice del fallimento non è un giudice speciale e che lo stesso, anche se è fornito di una particolare competenza funzionale rapportata alla specifica idoneità a conoscere delle azioni derivanti dal processo fallimentare, deve ritenersi inserito nell’ambito della giurisdizione ordinaria. Da tanto la conseguenza che il principio dell’attrazione della domanda al foro fallimentare di cui all’articolo 24 del R.D. n. 267 del 1942, rileva solo ai fini dell’individuazione del giudice competente nell’ambito dell’Autorità giudiziaria ordinaria, ma non allorquando quest’ultima difetti di giurisdizione. In conclusione, nella fattispecie è la vis attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del Tribunale Fallimentare (TAR Lazio, Latina, 12.6.2009, n. 571; TAR Puglia, Bari, III, 28.3.2012, n. 617).
Peraltro, la posizione di Futura Immobiliare è ben distinta rispetto a quella della Centro Italia s.r.l., per cui il fallimento della seconda non potrebbe incidere sulle azioni proponibili avverso la prima (Cass., I, 9.7.2005, n. 14468).
Ciò premesso in rito, si osserva quanto segue.
Con la predetta sentenza parziale questo TAR ha accertato l’obbligo della società Futura Immobiliare di cedere gratuitamente al Comune le aree, oggetto di convenzione, relative alle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato.
Il Consulente tecnico d’ufficio ha definitivamente chiarito, con la relazione depositata in giudizio il 18.1.2012, quale sia l’identificazione catastale delle aree che Futura Immobiliare deve cedere al Comune: trattasi delle particelle 1830 sub 192, 1821, 1825, 1827 sub 71, 1828, 1832, 1841 (il tutto compreso nel foglio n. 12).
E’ quindi possibile emettere sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, ex art. 2932 c.c., relativamente alle predette aree.
Quanto alla determinazione del danno subito dal ricorrente, il CTU, a fronte dell’opposizione manifestata dal legale rappresentante di Futura Immobiliare (signor Giambra Giuseppe) in ordine all’accesso all’area recintata del cantiere, ha condotto le proprie verifiche operando dall’esterno di detta zona (pagine 12, 13, 16 e 20 della relazione tecnica datata 17.1.2012, depositata in giudizio il 18.1.2012), addivenendo ad una incompleta stima degli importi risarcitori.
Orbene, a tale riguardo il Collegio ritiene di disporre la reiterazione e prosecuzione delle operazioni peritali, da svolgere anche sulla base di sopralluogo nell’area recintata. Peraltro, già con ordinanza istruttoria n. 1348 del 31.8.2011 (se ne veda il dispositivo) questo TAR aveva ordinato a Futura Immobiliare di consentire l’accesso agli spazi di sua proprietà o nella sua disponibilità, compresa l’area recintata, ai fini dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio. In ogni caso, l’accesso sarà agevolato dalla cessione al Comune, per effetto della presente pronuncia, delle sopra elencate particelle immobiliari.
La disposta reiterazione delle operazioni del C.T.U. in ordine alle valutazioni prescritte dai punti 2 e 3 del dispositivo dell’ordinanza istruttoria n. 1348/2011 consente di superare l’eccezione sollevata dalla resistente, con memoria depositata in giudizio il 1.3.2012, circa alcune sedute delle operazioni peritali alle quali il consulente di parte non aveva potuto partecipare per ragioni di salute.
Stante il reiterato comportamento non collaborativo, ai fini della riuscita delle disposte operazioni peritali, da parte della società Futura Immobiliare s.r.l., comportamento descritto nella relazione del C.T.U. Pelli Varrone (pagine 12 e 13), il Collegio ritiene di inviare copia della presente pronuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, per quanto di eventuale competenza (questo TAR, con ordinanza istruttoria n. 1348 del 31.8.2011, aveva ordinato a Futura Immobiliare s.r.l. “di consentire l’accesso, ai fini dell’espletamento in contraddittorio della consulenza tecnica d’ufficio, agli spazi di sua proprietà o nella sua attuale disponibilità, compresa l’area ancora recintata”).
Le spese di giudizio ed il compenso spettante al C.T.U. saranno determinati con la sentenza conclusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie la domanda di condanna all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di cessione gratuita e, per l’effetto, dispone ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. il trasferimento, a titolo gratuito, al Comune di Ponsacco, della proprietà delle aree catastalmente individuate in motivazione, ordinando la trascrizione della presente sentenza presso l’Ufficio del Territorio, Servizio della pubblicità immobiliare, Conservatoria dei R.R. I.I. di Livorno.
Dispone la continuazione delle operazioni peritali, nei sensi di cui in motivazione, in ordine ai punti 2 e 3 del dispositivo dell’ordinanza istruttoria n. 1348/2011, fissando al riguardo i seguenti termini:
a) 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente pronuncia per la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, previo nuovo sopralluogo in contraddittorio con gli interessati (il consulente tecnico d’ufficio dovrà avvisare quest’ultimi, almeno 10 –dieci- giorni prima, in ordine al riavvio delle operazioni peritali; ove una o entrambe le parti scegliessero di non presenziare alle operazioni, il C.T.U. procederà in loro assenza);
b) 15 (quindici) giorni successivi per la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
c) 15 (quindici) giorni successivi all’acquisizione delle suddette osservazioni e conclusioni ai fini del deposito presso la Segreteria di questo TAR della relazione finale, nella quale il consulente tecnico d’ufficio, dato conto delle deduzioni o repliche dei consulenti di parte, prenderà posizione su di esse e darà definitiva risposta ai sopra elencati quesiti.
Ordina alle parti di mettere a disposizione del consulente (il quale potrà comunque accedere al fascicolo relativo al ricorso in epigrafe) tutta la documentazione in loro possesso concernente la fattispecie in esame.
Ordina, nuovamente, a Futura Immobiliare s.r.l. di consentire l’accesso, ai fini dell’esauriente espletamento in contraddittorio delle operazioni riguardanti la consulenza tecnica d’ufficio, agli spazi di sua proprietà o nella sua disponibilità.
Rinvia, per la trattazione della causa nelle parti non decise definitivamente con la presente pronuncia, alla pubblica udienza del 9 luglio 2013.
Dispone che la determinazione delle spese di giudizio e dei compensi spettanti al tecnico verificatore ed al CTU è rinviata alla sentenza conclusiva.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alle parti, al CTU Varrone Pelli e, per quanto di eventuale competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente FF
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)