Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Inquinamento atmosferico, VIA VAS AIA Numero: 107 | Data di udienza: 17 Ottobre 2013

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Principio di precauzione – Applicazione – Limiti – VIA, VAS E AIA – Fase di esercizio dell’impianto – Artt. 26 e 28 d.lgs. n. 152/2006 – Prescrizioni – DIRITTO DELL’ENERGIA – Deliberazione di Giunta regionale della Toscana n. 344 del 22 marzo 2010 – Valori – Natura – Valori obiettivo – Verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni VIA – Vigilanza e controllo – Funzione tecnica – Rilascio dell’autorizzazione – Verifica positiva delle prescrizioni – Rinvio al momento dell’avvio dei lavori o dell’esercizio effettivo dell’impianto – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 20 Gennaio 2014
Numero: 107
Data di udienza: 17 Ottobre 2013
Presidente: Romano
Estensore: Massari


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Principio di precauzione – Applicazione – Limiti – VIA, VAS E AIA – Fase di esercizio dell’impianto – Artt. 26 e 28 d.lgs. n. 152/2006 – Prescrizioni – DIRITTO DELL’ENERGIA – Deliberazione di Giunta regionale della Toscana n. 344 del 22 marzo 2010 – Valori – Natura – Valori obiettivo – Verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni VIA – Vigilanza e controllo – Funzione tecnica – Rilascio dell’autorizzazione – Verifica positiva delle prescrizioni – Rinvio al momento dell’avvio dei lavori o dell’esercizio effettivo dell’impianto – Illegittimità.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 20 gennaio 2014, n. 107


INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Principio di precauzione – Applicazione – Limiti.

Il principio comunitario di precauzione (art. 191 par. 2, Trattato U.E.), che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, va conciliato con quello di proporzionalità dell’azione amministrativa, e non può spingersi fino al punto di escludere la possibilità di realizzare qualsivoglia insediamento produttivo quando gli studi e gli approfondimenti condotti consentono di escludere, nei limiti cui può giungere la conoscenza scientifica del momento, rischi per la salute delle persone e per l’ambiente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1350; T.A.R. Abruzzo, Pescara, luglio 2012, n. 325).

Pres. Romano, Est. Massari – W.W.F. Italia e altri (avv.ti Zuccaro e Faccon) c. Regione Toscana (avv. Ciari)


VIA, VAS E AIA – Fase di esercizio dell’impianto – Artt. 26 e 28 d.lgs. n. 152/2006 – Prescrizioni

L’art. 26, co. 5. del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”, rendendo evidente che il provvedimento di VIA può (o meglio deve) contenere anche le prescrizioni impartite al soggetto proponente per la fase di esercizio dell’impianto. L’art. 28 dello stesso decreto dispone che “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive”. E’ perciò del tutto fisiologico che, quando in sede di valutazione di impatto ambientale di un progetto venga accertata l’esistenza di una possibile incidenza sulle matrici ambientali, non eliminabile o mitigabile interamente, l’autorità procedente possa rilasciare la VIA imponendo al soggetto privato adeguate prescrizioni e prescrivendo, se del caso, anche l’interruzione dell’esercizio dell’impianto.

Pres. Romano, Est. Massari – W.W.F. Italia e altri (avv.ti Zuccaro e Faccon) c. Regione Toscana (avv. Ciari)
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DIRITTO DELL’ENERGIA – Deliberazione di Giunta regionale della Toscana n. 344 del 22 marzo 2010 – Valori – Natura – Valori obiettivo.

I valori indicati nella tabella di cui alla deliberazione di Giunta regionale della Toscana n. 344 del 22 marzo 2010 con la quale venivano approvati i “criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche” non costituiscono valori limite, ma valori obiettivo cui deve intendersi, ove possibile, in base alla tecnologia applicabile.

Pres. Romano, Est. Massari – W.W.F. Italia e altri (avv.ti Zuccaro e Faccon) c. Regione Toscana (avv. Ciari)
 

VIA, VAS E AIA – Verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni VIA – Vigilanza e controllo – Funzione tecnica.

La competenza ad adottare la determinazione relativa alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla VIA non costituisce espressione dello stesso potere esercitato dall’autorità che ha pronunciato la compatibilità ambientale dell’opera, dal momento che non è ravvisabile quella identità della funzione che accomunerebbe i due provvedimenti (Cons. Stato sez. 17 ottobre 2008, n. 5093). Ciò in quanto, mentre le determinazioni con le quali si impongono le prescrizioni migliorative al progetto definitivo costituiscono l’esercizio di un potere che, incidendo sull’assetto del territorio, avviene mediante scelte che debbono necessariamente essere rimesse al vertice politico dell’ente competente, la verifica dell’attuazione delle prescrizioni, operando sul piano della vigilanza e del controllo, costituisce espressione della funzione tecnica e non politica.

Pres. Romano, Est. Massari – W.W.F. Italia e altri (avv.ti Zuccaro e Faccon) c. Regione Toscana (avv. Ciari)
 

VIA, VAS E AIA – Prescrizioni – Rilascio dell’autorizzazione – Verifica positiva delle prescrizioni – Rinvio al momento dell’avvio dei lavori o dell’esercizio effettivo dell’impianto – Illegittimità.

Se la fase del procedimento concernente la valutazione di impatto ambientale può concludersi recando “le eventuali prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente” e prevedendo “ove occorra, i controlli e i monitoraggi da effettuarsi”, il rilascio dell’autorizzazione deve necessariamente presupporre la verifica positiva e senza condizioni di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio della VIA, non potendo ammettersi  che tale riscontro sia ulteriormente rinviato ad un momento successivo, come l’avvio dei lavori, o addirittura alla fase dell’esercizio effettivo dell’impianto.

Pres. Romano, Est. Massari – W.W.F. Italia e altri (avv.ti Zuccaro e Faccon) c. Regione Toscana (avv. Ciari)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 20 gennaio 2014, n. 107

SENTENZA

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 20 gennaio 2014, n. 107

N. 00107/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01853/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
WWF Italia – Associazione Italiana per il World Wild Fund For Nature – Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., Associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv. Franco Zuccaro, Andrea Faccon, con domicilio eletto presso Claudio Tamburini in Firenze, via Maragliano 100;

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ciari, domiciliata elettivamente in Firenze, piazza dell’Unita’ Italiana n. 1;

nei confronti di

Enel Green Power s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comunità Dzogchen, in persona del legale rappresentante p.t., Velio Arezzini, Marcello Perugini, Letizia Gabbrielli, Sergio Bovicelli, Emilia Santella, Alvaro Gori, Carlo Goretti, Monia Pastorelli, Adriano Crescenzi, Carlo Morganti, Nello Nanni, Maria Cristina Raffi, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Lucia Aglietti in Firenze, via Gino Capponi, 30;

per l’annullamento

– della deliberazione della Giunta regionale toscana n.810 del 10 settembre 2012, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana il 19 settembre 2012, avente ad oggetto la pronuncia di compatibilità ambientale ed autorizzazione condizionata ai fini del vincolo idrogeologico e paesaggistico del progetto di costruzione ed esercizio della Centrale Geotermoelettrica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora ed Arcidosso (GR), proposto da Enel Green Power Spa (doc.2);

– di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente, in particolare della conferenza dei servizi del 4 settembre 2012 (doc.3), indetta dal Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere Pubbliche di interesse regionale, avente ad oggetto il procedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto di costruzione ed esercizio della Centrale geotermoelettrica Bagnore 4, indicata come allegato A della deliberazione sopra ricordata;

e con motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2013,

– della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 aventi ad oggetto “Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 e opere accessorie”;

di ogni altro atto, anche non conosciuto dalle associazioni ricorrenti, presupposto, connesso o conseguente, in particolare:

– del verbale della conferenza dei servizi del 26 novembre 2012, indetta dalla Direzione generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità (doc. 4);

– della nota ARPAT 7 febbraio 2013 con oggetto “verifica dell’ottemperanza di Enel alle ulteriori richieste di ARPAT riportate nella Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4, riferite alle prescrizioni 17, 18.19 della Delibera di VIA DGR n. 810 del 10 settembre 2012”;

– della nota ARPAT 12 dicembre 2012 avente come oggetto “Precisazioni in merito alle osservazioni ARPAT, relative alla prescrizione 17 dell’allegato alla DGR n. 810/12”;

– della nota ARPAT 12 novembre 2012 avente ad oggetto ” Bagnore 4 – Osservazioni ottemperanza e Enel alle prescrizioni della VIA”;

– della nota ARPAT 13 novembre 2012, avente ad oggetto la verifica sul ottemperanza alle prescrizioni previste dalla DGRT n. 810/2012;

– della nota ARPAT 19 novembre 2012 allegata al verbale della conferenza di servizi 26 novembre 2012;

– della nota Settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie 22 novembre 2012, avente come oggetto “Procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4…”;

– della nota Settore autorità di vigilanza sulle attività minerarie 26 ottobre 2012;

– della nota Azienda USL 9 13 novembre 2012 avente ad oggetto “Parere su: Verifica ottemperanza prescrizioni delibera VIA n. 810/2012…”;

– della nota Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana 26 novembre 2012 avente ad oggetto “Procedimento per il rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4. Impegno corresponsione. Fideiussione. Cds 26/11/12”;

– della nota della Provincia di Grosseto 26 novembre 2012 avente per oggetto “Rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora e Arcidosso”;

– della nota Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del 23 novembre 2012;

– della nota Settore tutela e gestione delle risorse idriche, Settore prevenzione rischio idraulico e idrogeologico e Ufficio tecnico del genio civile FR – Si del 23 novembre 2012;

– della nota 19 novembre 2012 di convocazione della conferenza di servizi per il rilascio Rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 ed impianti accessori e complementari nella concessione di coltivazione Bagnore;

– della nota 14 dicembre 2012 di diniego di accesso ai documenti prodotti da Enel GP.

della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 con cui la Regione rilasciava l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio della centrale geotermoelettrica “Bagnore 4”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Enel Green Power s.p.a.;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Comunità Dzogchen, Velio Arezzini, Marcello Perugini, Letizia Gabbrielli, Sergio Bovicelli, Emilia Santella, Alvaro Gori, Carlo Goretti, Monia Pastorelli, Adriano Crescenzi, Carlo Morganti, Nello Nanni, Maria Cristina Raffi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 25 novembre 2005 la società Enel Greenpower s.p.a. inoltrava alla Regione Toscana istanza di pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l’esercizio di una centrale geotermica denominata Bagnore 4, nell’ambito della concessione di coltivazione Bagnore, sita nei comuni di Santa Fiora e Arcidosso, provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale (SIA).

In data 28 dicembre la società proponente pubblicava, come prescritto dalla legge, avviso al pubblico sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno”.

Il progetto in esame, in quanto modifica di un progetto ricadente tra quelli di cui alla lettera h) dell’allegato A1 alla l. reg. n. 79/1998, ossia “progetti inerenti permessi di ricerca concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di cui alla l. n. 896 del 1986” rientra tra i progetti di cui alla lettera a) dell’allegato B1 alla stessa legge..

Con nota dell’11 gennaio 2007 il settore VIA della Regione richiedeva il parere e i contributi tecnici agli uffici, agli enti e alle amministrazioni interessate in merito alla documentazione presentata dalla società proponente.

Con nota del 13 agosto 2007 veniva richiesta alla società proponente documentazione integrativa del progetto e del SIA a cui Enel Greenpower rispondeva inviando la suddetta documentazione al Settore regionale richiedente e alle altre amministrazioni interessate.

Il settore Via comunicava poi alla proponente la necessità, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge regionale 79/1998, di svolgere una nuova fase di consultazione del pubblico e, contestualmente, richiedeva alla medesima di provvedere ad adempiere agli oneri di pubblicità previsti dalla legge stessa. Veniva, inoltre, acquisito lo “Studio geostrutturale, idrogeologico e geochimico dell’area Bianchina” predisposto, a seguito del contratto concluso il 28 febbraio 2008 con l’Università di Siena.

Pervenivano, nel frattempo, tra le altre, le osservazioni e i contributi del Comune di Arcidosso, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero per i beni e le attività culturali, della Provincia di Grosseto, di AUSL 9 di Grosseto, del Settore regionale Qualità dell’aria e dell’acqua, del Settore regionale Rifiuti e bonifiche, dell’Autorità di Bacino regionale del Fiume Ombrone e dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Flora. .

In data 23 febbraio 2010 si svolgeva la prima riunione della conferenza di servizi interna agli uffici regionali dalla quale emergeva la necessità che tutti i soggetti coinvolti nell’istruttoria avessero modo di pronunciarsi sul progetto in questione, anche alla luce di ulteriori documenti valutati solo in sede di conferenza.

Con nota del 9 luglio 2002 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esprimeva parere concorde con lo studio condotto dall’Università di Siena circa la realizzabilità del progetto. Contributi analoghi venivano acquisiti dal Settore regionale Miniere ed Energia con riferimento allo studio redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze in relazione alla possibile interferenza tra la falda superficiale e il bacino geotermico.

Infine, con la deliberazione n. 810 del 10 settembre 2012, la Giunta regionale, ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte nel verbale della conferenza di servizi, esprimeva pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione della centrale che geotermica di Bagnore4.

Avverso tale atto proponevano ricorso le Associazioni di intestazione chiedendone l’annullamento e deducendo:

1. Violazione dell’art. 3 della Direttiva 85/337CE, dell’art. 2, comma 2, della l. reg. n. 79/1998, dell’art. 2, l. n. 36 / 1994, dell’art. 3, l. 183/1989, dell’art. 144 d.lgs. n. 152/2006 e del protocollo d’intesa per la definizione del bilancio idrico dell’acquifero dell’Amiata. Eccesso di potere per carente istruttoria derivante dalla persistente assenza della definizione del bilancio idrico ora ricordato.

2. Eccesso di potere per carente, contraddittoria e perplessa istruttoria e conseguente difetto di motivazione sulla mancata contrazione del possibile collegamento tra la falda acquifera e quella sottostante del bacino geotermico. Violazione dell’art. 301 d.lgs. n. 152/2006.

3. Violazione dell’art. 3 della Direttiva 85/337CE, dell’art. 2, della l. reg. n. 79/1998, e dell’allegato C punti a) ed e), nonché dell’art. 32 della Costituzione. Eccesso di potere per carente, perplessa e contraddittoria istruttoria sulla valutazione di impatto del progetto sulla salute dei cittadini.

4. Violazione dell’art. 3 della Direttiva 85/337CE, della nota 1 al num. 4 dell’allegato IV della medesima direttiva e del num. 5 della lettera g) dell’allegato C, della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per carente istruttoria in punto di valutazione cumulativa dell’impatto ambientale del progetto.

5. Violazione ed errata applicazione dell’art. 13 e della lettera a) dell’allegato C, della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per carente istruttoria derivata dall’assenza di descrizione delle condizioni iniziali dell’ambiente per alcuni fattori.

6. Violazione dell’art. 6 della Direttiva 94/43/CEE e dell’art. 5 del d.p.r. n. 157/1997 in relazione all’allegato G. Assenza della valutazione di incidenza. Eccesso di potere per carente istruttoria e carente motivazione sulla valutazione di incidenza.

7. Violazione dell’art. 3 della Direttiva 85/337CE, e degli artt. 2, 16 e 18 della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere per carente istruttoria per il rinvio, a dichiarazione di compatibilità ambientale già adottata, degli accertamenti o monitoraggi necessari alla valutazione di impatto ambientale.

8. Violazione ed errata applicazione della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2010 n. 244 ed in particolare della tabella 4.3 sui limiti di emissione dell’ammoniaca e del mercurio. Violazione e mancata applicazione del protocollo ENEL – Regione Toscana del 2007 e dell’accordo volontario attuativo del 2009. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

9. Violazione degli artt. 6 e 8 della Direttiva 85/337/CE, dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere che carenza di istruttoria e di motivazione per omessa risposta alle osservazioni presentate dai cittadini e dalle associazioni. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

10. Violazione dell’art. 14, co. 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 8, co. 2 della l. reg. n. 79/1998. Eccesso di potere che carenza di istruttoria per l’assenza nella conferenza di servizi dell’Autorità di bacino del Fiume Tevere e illegittimità derivata della deliberazione n. 810.

11. Eccesso di potere per carente, perplessa e contraddittoria istruttoria sulla migliore tecnologia per abbattere le emissioni pericolose.

12. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2 con riferimento all’art. 13 della l. reg. n. 79/1998 e all’allegato C, lett. c). Eccesso di potere per carente istruttoria.

Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio la Regione Toscana ed Enel Green Power depositando memorie.

Nelle more del gravame la Regione indiceva, per il giorno 26 novembre 2012, la conferenza di servizi per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte con la deliberazione n. 810 del 2012 da adempiersi prima del rilascio dell’autorizzazione.

All’esito del suo esame la conferenza di servizi riteneva che la società proponente potesse essere autorizzata alla costruzione all’esercizio della centrale geotermoelettrica, con l’obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella citata delibera di pronuncia positiva di VIA, interamente richiamate e riportate nell’atto autorizzativo.

Peraltro, la conferenza di servizi riteneva di dettare ulteriori indicazioni/prescrizioni ai fini della realizzazione del progetto, relativamente alla normativa sulla prevenzione incendi, all’autorizzazione all’edificazione in zona sismica e al monitoraggio in continuo delle concentrazioni di H2S in uscita dagli impianti.

Con la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 la Regione rilasciava l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio della centrale geotermoelettrica “Bagnore 4”.

Col ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 marzo 2013 veniva impugnato anche tale atto, deducendo:

1. Violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 22/2010. Eccesso di potere per errore su un presupposto di fatto, difetto di istruttoria e sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

2. Illegittimità derivata da quella della pronuncia favorevole di VIA di cui alla delib. di Giunta regionale 10 settembre 2012, n. 810.

3. Violazione dell’art. 18, co. 3, l. reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 356. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Sui vizi propri della determinazione dirigenziale 21 dicembre 2002 n. 6066

1. Violazione dell’art. 18, co. 3, l. reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 356. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, degli artt. 11, 12 e 13 della l. reg. n. 39/2005 e degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990.

2. Violazione dell’art. 18, co. 3, l. reg. n. 79/1998. Violazione della deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 356. Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere che il difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Violazione degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

3. Violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Violazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante linee guida nazionali sull’autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Violazione degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 17 del d.p.r. 26 novembre 2007 n. 233. Violazione dell’art. 12 del Piano di assetto idrogeologico del Fiume Flora. Violazione dell’art. 4 della legge n. 1684 del 25 novembre 1962. Violazione dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Violazione dell’art. 2 del d.p.r. 12 gennaio 1998, n. 37 e dell’art. 3 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151. Violazione dell’art. 84 del d.lgs. n. 624/1996.

4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi di correttezza imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione, sotto ulteriori profili, dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 12 della l. reg. n. 39/2005, dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 18 della l. reg. n. 79/1998 e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

5. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

6. Violazione dell’art. 12, comma 8, della l. reg. n. 39/2005. Violazione della delib. GRT 10 marzo 2008. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

7. Violazione dell’art. 3, co. 11, d.lgs. n. 22/2010. Violazione dell’art. 33 l. reg. n. 78/1998. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di correttezza imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Violazione dei principi di precauzione e prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente.

8. Violazione degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 7, l. reg. n. 40/2009. Violazione del d.lgs. n. 195/2005. Violazione dell’art. 71 d.p.r. 7 maggio 1991 n. 195. Violazione dell’art. 39 l. n. 613/1967. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Con atti di intervento ad adiuvandum, depositati il 19 luglio 2013 e il7 agosto 2013, si costituivano in giudizio a sostegno delle ragioni delle ricorrenti, la Comunità Dzogchen, e i sig.ri Velio Arezzini, Marcello Perugini, Letizia Gabbrielli, Sergio Bovicelli, Emilia Santella, Alvaro Gori, Carlo Goretti, Monia Pastorelli, Adriano Crescenzi, Carlo Morganti, Nello Nanni, Maria Cristina Raffi.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013, dopo il deposito gli ulteriori memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO
 

1. Con l’atto introduttivo del giudizio è stata impugnata la deliberazione della Giunta regionale toscana n.810 del 10 settembre 2012, avente ad oggetto la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto proposto da Enel Green Power s.p.a. per la costruzione e l’esercizio della Centrale Geotermoelettrica Bagnore 4 nella concessione di coltivazione Bagnore, ricadente nei comuni di Santa Fiora ed Arcidosso (GR), oltre agli atti presupposti in epigrafe precisati.

2. Preliminarmente vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla Regione Toscana in quanto il ricorso non è stato notificato a tutte le amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi che hanno preceduto la deliberazione impugnata.

La tesi non può essere condivisa.

2.1 La Conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo volto all’acquisizione dell’avviso di tutte le amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all’accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti; la Conferenza di servizi non altera le regole che presiedono alla competenza amministrativa e, quindi, l’avviso espresso in tale sede dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è dunque pur sempre imputabile a ciascuna di esse. E’ pur vero che ne discende, sul piano strettamente processuale, che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, n. 1406; Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1248).

Nel caso di specie, tuttavia, gli atti della conferenza di servizio sono contestati solo come atti presupposti del procedimento, mentre l’oggetto principale dell’impugnazione è costituito dalla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 810 del 10 settembre 2012, rivestendo, perciò, gli atti e i pareri resi dalle altre Amministrazioni nel corso della conferenza di servizi, natura di atti endoprocedimentali, sprovvisti di autonoma lesività.

Invero, è solo nel caso in cui dette Amministrazioni abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente che sorge per quest’ultimo l’onere di impugnarlo e, quindi, di evocare in giudizio l’Amministrazione che lo abbia emesso (Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 237)

3. La Regione Toscana avanza un’ulteriore eccezione di inammissibilità (condivisa dalla controinteressata) relativa all’intervento ad adiuvandum promosso dalla Comunità Dzogchen e dagli altri interessati in quanto essi farebbero valere un interesse generico alla salubrità dell’ambiente legittimato solo dal cd. criterio della vicinitas.

La tesi è priva di pregio.

Proprio la circostanza evidenziata dalla difesa della Regione è, infatti, il presupposto che legittima tale intervento.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, nel giudizio amministrativo è ammissibile l’intervento “ad adiuvandum” dal momento che esso è preordinato a far valere un interesse riflesso e non autonomo alla rimozione dei provvedimenti impugnati, tale da escludere una posizione che di per sé legittimerebbe il ricorso precludendo, di conseguenza, un autonomo ricorso (ex multis, Cons. St. Sez. VI, 1.2.2013, n. 639).

4. Nel merito, il primo ed il secondo motivo sono focalizzati sulla mancata considerazione dell’asserito collegamento idraulico del bacino acquifero del Monte Amiata (falda freatica superficiale ad uso potabile) e la falda geotermica profonda che verrà utilizzata per la produzione di energia elettrica. Ad avviso dei ricorrenti l’estrazione di vapore per la produzione di energia elettrica potrebbe importare un depauperamento o addirittura l’inquinamento della falda freatica superficiale.

Le censure sono infondate.

4.1. Come rilevato dalle difese delle controparti l’assunto muove da ricerche ormai risalenti nel tempo e viene sorretta, a ben vedere, unicamente dal principio di precauzione.

In realtà la tesi della correlazione tra la falda acquifera e quella geotermica è stata ampiamente affrontata nel corso dell’istruttoria.

4.2. Già in data 10 ottobre 2008, l’Università degli Studi di Siena redigeva un proprio “Studio geostrutturale, idrogeologico e geochimico dell’area amiatina” il quale concludeva per l’inesistenza di una connessione idraulica tra la falda acquifera e quella geotermica. La diminuzione delle portate delle sorgenti (enfatizzata dai ricorrenti, secondo cui la falda si sarebbe abbassata di oltre 200 m) viene smentita da tale studio secondo cui essa “è in stretta correlazione con la naturale diminuzione degli apporti di ricarica meteorica per infiltrazione… altre interpretazioni pur potendo rientrare nel campo del possibile, allo stato attuale delle conoscenze sono da ritenersi altamente improbabili”.

Quanto alle possibili interferenze tra la falda acquifera idropotabile e i fluidi geotermici lo stesso studio ne esclude la possibilità trattandosi di due sistemi indipendenti, dovendo “la presenza di arsenico in campioni di acqua di falda ritenersi legata alla storia metallogenetica di questa regione”.

4.3. Nondimeno, non ritenendosi soddisfatto da tali conclusioni, l’Assessore regionale alla Tutela dell’ambiente e dell’energia richiedeva all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di esprimere un parere sulle predette affermazioni.

Con note del 10 giugno e 2 luglio 2009 l’INGV così si esprimeva: “i risultati dello studio condotto dall’Università di Siena mostrano chiaramente come le variazioni maggiori della portata della falda idrica siano correlati a variazioni meteorologiche” e, con riferimento le contaminazioni della falda acquifera, “non si evidenziano contaminazioni importanti della falda acquifera superficiale come descritto in dettaglio nel rapporto dell’Università di Siena”.

Un ulteriore contributo veniva richiesto dalla Regione al Dipartimento di Scienze della Terra della Università di Firenze la quale concludeva il suo studio affermando che “il sistema idrico sotterraneo superficiale non risulterebbe inquinato da quello geotermico profondo. I due sistemi, infatti, sono separati dalle Unità Liguri, le quali, essendo a bassa permeabilità, agiscono da barriere tra il sistema superficiale e quello profondo. Dunque, la connessione idraulica tra l’acquifero superficiale e quello profondo sembra essere trascurabile se non addirittura assente”.

Sulla base dei predetti studi e di altra documentazione volontariamente depositata dalla società proponente, i Settori regionali Tutela e gestione delle risorse idriche e l’Ufficio tecnico del Genio civile di Grosseto, con il contributo istruttorio del 2 agosto 2012, rilevavano che “dal rapporto trasmesso dall’ARPAT emerge una sostanziale stazionarietà del trend delle concentrazioni di Arsenico e Boro, dal 2002 ad oggi; questo ad indicare che non sono evidenti situazioni di miscelamento in atto tra fluidi geotermici e risorsa idrica potabile”.

Veniva, altresì, rilevato che “il modello mostra una notevole sensibilità dei livelli di falda e del regime delle portate sorgive alle fluttuazioni climatiche di variazione pluriennale”. Con ciò smentendo la tesi della possibile incidenza negativa del progetto sulla portata della falda freatica.

Sulla base di tali considerazioni si concludeva nel senso dell’esistenza di elementi sufficienti per esprimere parere positivo alla realizzazione dell’intervento, prescrivendo, comunque, prudenzialmente, “l’acquisizione di ulteriori informazioni e dati analitici che consentono di effettuare ulteriori verifiche sulle conclusioni degli studi in essere”.

4.4. Né vale, in questo caso, invocare, come fa parte ricorrente, il principio comunitario di precauzione (art. 191 par. 2, Trattato U.E.) che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano.

L’applicazione di tale principio va conciliata, infatti, con quello di proporzionalità dell’azione amministrativa, e non può spingersi fino al punto di escludere la possibilità di realizzare qualsivoglia insediamento produttivo quando gli studi e gli approfondimenti condotti consentono di escludere, nei limiti cui può giungere la conoscenza scientifica del momento, rischi per la salute delle persone e per l’ambiente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 8 ottobre 2013, n. 1350).

Si è, infatti, condivisibilmente affermato che l’invocato principio di precauzione presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo peraltro auspicato anche in sede comunitaria) in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cosiddetto effetto NIMBY (T.A.R. Abruzzo, Pescara, luglio 2012, n. 325).

5. Con il terzo motivo viene lamentato il fatto che la pronuncia positiva di VIA non abbia tenuto in considerazione il mancato deposito della valutazione di impatto sanitario – VIS – da parte dell’Enel e che si siano trascurati i contributi istruttori forniti da ARS – CNR.

La tesi non può essere condivisa.

5.1. In proposito è tranciante l’argomentazione delle controparti secondo cui la valutazione di impatto sanitario non è prevista nell’ambito del procedimento di approvazione dei progetti quale quelli di cui trattasi, non potendo a tale fine richiamarsi al generico riferimento contenuto dell’art. 2 della legge regionale n. 79/1998 il quale si limita a stabilire che “la procedura di VIA… individua, descrive e valuta… l’impatto ambientale dei progetti… con riguardo agli effetti sull’ambiente ed in particolare sugli esseri umani”, senza recare alcun nesso specifico ad una valutazione di tipo elusivamente sanitario che implica indagini epidemiologiche sulle mortalità e sulle cause di morbilità della popolazione, connesse ai possibili impatti di tutte le fonti di inquinamento presenti sul territorio.

Non esiste, in ogni caso, un procedimento che regoli normativamente i contenuti di tale valutazione che necessariamente deve utilizzare strumenti scientifici di indagine diversi.

D’altro canto non può sottacersi che lo studio sullo “Stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana”, pubblicato nell’ottobre 2012 la ricerca del CNR (commissionata dall’ARS Toscana), giungeva ad affermare che “I risultati sono ancora in linea con l’ipotesi che le emissioni geotermiche abbiano un ruolo del tutto marginale o assente negli eccessi delle malattie, ma non consentono di ridurre l’attenzione, la sorveglianza e gli interventi, soprattutto nell’area geotermica amiatina”.

6. Con il quarto motivo si censura la mancata valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con gli effetti impattanti delle altre quattro centrali di geotermiche esistenti nell’area amiatina.

L’assunto va disatteso.

6.1. In primo luogo si osserva che l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la valutazione dell’impatto cumulativo della nuova centrale doveva avere ad oggetto anche gli impianti di Piancastagnaio e “quelli delle cessate miniere di mercurio e delle altre passate attività” appare di difficile riscontro per la sua genericità e per l’eccessiva ampiezza del criterio proposto.

L’istruttoria compiuta mostra come sia stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore 4 con la vicina centrale Bagnore 3 e cioè dell’impianto la cui prossimità rendeva d’obbligo tale valutazione.

Tanto si evince dalle prescrizioni dettate a questo fine. Così ad esempio: la prescrizione n. 2 che impone la realizzazione di una rete di interconnessione dei vapordotti in grado di consentire la completa gestione del fluido geotermico tra le due centrali; la prescrizione n. 5 che prevede l’installazione di una stazione meteo da collocare ad est delle due centrali; le prescrizioni nn. 7 e 9, relative alle emissioni di acido solfidrico derivante dalla centrale Bagnore 3; la prescrizione n. 10 che impone anche alla centrale Bagnore 3 la dotazione di impianti di “demister” (abbattitore o separatore di gocce o denebulizzatore) ad alto grado di efficienza; la prescrizione n. 11 che prevede l’installazione, anche al servizio di Bagnore 3, di un sistema di abbattimento dell’ammoniaca.

In ogni caso gli studi predisposti sono stati eseguiti avendo presente gli effetti cumulativi della nuova centrale con quelle già esistenti (cfr. doc. n. 47 della controinteressata).

Neppure risulta documentalmente confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui la centrale di Bagnore 3 non sarebbe stata oggetto del procedimento di VIA, giacché l’affermazione risulta verificata solo per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione per il quale, evidentemente, non risultava necessaria.

Risulta, invece, che la centrale di Bagnore 3 è stata oggetto del procedimento di VIA previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395, attuativo della legge 9 dicembre 1986, n. 896, legge che, «prevedeva, per la ricerca delle risorse geotermiche, una procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la valutazione di impatto ambientale» (TAR, Toscana, sez. II, 9 maggio 2012, n. 902).

7. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la mancata descrizione e valutazione delle condizioni iniziali dell’ambiente interessato dal progetto sia sotto il profilo sanitario che sotto quello del bilancio idrico (cosiddetti punto 0 sanitario e idrico).

La doglianza è destituita di fondamento.

Si rileva che la Regione Toscana ha, comunque, fatto elaborare su tutto il territorio regionale e quindi, anche sugli ambiti territoriali interessati da emissioni geotermiche, indagini volte verificare eventuali ripercussioni negative dell’attività sulla salute dei cittadini (vedasi quanto riportato argomentando sul terzo motivo di ricorso) giungendo a conclusioni che escludono, allo stato attuale delle conoscenze, le ricadute temute da parte ricorrente.

8. Con il sesto motivo ci si duole della mancata valutazione dello studio di incidenza predisposto da Enel Greepower ai fini della localizzazione della nuova centrale all’interno del SIC (sito di interesse comunitario) Monte Labbro e Valle dell’Albegna, nonché nelle immediate vicinanze del SIC Alto corso del fiume Fiora e del SIC Cono vulcanico del Monte Amiata.

L’assunto va disatteso.

8.1. Risulta dagli atti (doc. n. 37 della Regione) che, con la nota del 22 febbraio 2010, il Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esprimeva il proprio parere sullo studio di incidenza predisposto da Enel Green Power, tenendo conto del parere espresso dalla Provincia di Grosseto, e ne riteneva la congruità con riferimento agli aspetti sopra evidenziati, prescrivendo, tuttavia, in forza del principio di precauzione, un piano di monitoraggio anche durante la fase di esercizio, con riferimento all’habitat e alle specie di flora e di fauna di interesse comunitario e regionale onde verificarne le eventuali incidenze dirette e indirette. Allo scopo veniva anche predisposto un piano di monitoraggio sui prelievi idrici dal fiume Fiora.

La prescrizione veniva fatta propria dalla Conferenza di servizi del 7 agosto 2012 e risulta ottemperata, come si evince dal parere reso in data 23 novembre 2012 dal Settore regionale Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

9. Infondato si palesa anche il settimo motivo con cui si censura la carenza dell’attività istruttoria che sarebbe dimostrata dall’elevato numero di prescrizioni imposte al soggetto proponente dopo la realizzazione dell’impianto.

9.1. Invero, l’art. 26, co. 5. del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale”, rendendo evidente che il provvedimento di VIA può (o meglio deve) contenere anche le prescrizioni impartite al soggetto proponente per la fase di esercizio dell’impianto.

L’art. 28 dello stesso decreto dispone che “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive”.

E’ perciò del tutto fisiologico che, quando in sede di valutazione di impatto ambientale di un progetto venga accertata l’esistenza di una possibile incidenza sulle matrici ambientali, non eliminabile o mitigabile interamente, l’autorità procedente possa rilasciare la VIA imponendo al soggetto privato adeguate prescrizioni e prescrivendo, se del caso, anche l’interruzione dell’esercizio dell’impianto.

10. Con l’ottavo, undicesimo e dodicesimo motivo le associazioni ricorrenti si dolgono della violazione della deliberazione di Giunta regionale n. 344 del 22 marzo 2010 con la quale venivano approvati i “criteri direttivi per il contenimento delle emissioni in atmosfera delle centrali geotermoelettriche”. In particolare, non sarebbe stato rispettato, con il provvedimento rilasciato, il limite di emissione del flusso di massa per l’ammoniaca, fissato dalla tabella 4.3 allegata alla citata deliberazione in 2 Kg/h, valore che avrebbe potuto essere rispettato se la Regione avesse imposto alla società proponente l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

10.1. La censura non coglie nel segno.

La delibera citata stabilisce che il rilascio degli «atti amministrativi derivanti dai procedimenti di V.I.A. e il rilascio delle autorizzazioni/concessioni ex lege 896/1986 e legge regionale 39/2005 […] per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca, nei siti dove queste sono particolarmente significative, è subordinato all’applicazione di sistemi di abbattimento adeguatamente sperimentati che comportino almeno il raggiungimento del valore obiettivo di emissione di cui alla tabella 4.3».

A sua volta, il Protocollo d’Intesa del 20 dicembre 2007 sottoscritto da Enel S.p.A. e dalla Regione Toscana, pure invocato dalle ricorrenti, e denominato Accordo Generale sulla Geotermia, del 20 aprile 2009, prevede «lo sviluppo sul piano scientifico, delle condizioni di assoluta salubrità della coltivazione geotermica».

10.1. Con la delibera di Giunta sopra ricordata veniva stabilito che, in sede di rinnovo dell’autorizzazione per le centrali in esercizio e per il rilascio di quelle concernenti le nuove centrali, fosse prescritto ai proponenti l’applicazione delle cd. migliori tecnologie disponibili consistenti, in concreto, nella realizzazione di impianti AMIS (impianto di abbattimento mercurio e idrogeno solforato) e Demister (abbattitore o separatore di gocce o denebulizzatore).

Venivano, altresì, fissati valori obiettivo di immissioni assai più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Codice dell’ambiente, con riferimento a quanto stabilito dalla tabella 4.3 o ad un suo successivo aggiornamento definito al seguito degli esiti della sperimentazione.

10.2. Ne segue che l’obbligo in parola sorge solo nell’ipotesi in cui siano stati adeguatamente sperimentati sistemi di abbattimento idonei al raggiungimento del valore obiettivo espresso dalla suddetta tabella.

Orbene, la sperimentazione eseguita dall’Enel in merito alle migliori tecnologie per l’abbattimento delle emissioni di ammoniaca è stata condotta comparando la tecnologia delle torri a secco con quella delle torri a umido, dimostrando che, al momento, quest’ultima doveva essere considerata preferibile. E ciò in quanto l’utilizzo delle torri di raffreddamento a secco comporta una serie di elementi negativi per l’ambiente, tra cui: l’aumento degli sfiori di vapore diretto in atmosfera; la mancata riduzione degli altri inquinanti di natura gassosa, tra cui l’acido solfidrico e il mercurio; l’aumento di occupazione del suolo a parità di potenza instaurata rispetto alle torri a umido; una quadruplicazione dell’impatto acustico.

Di qui la decisione di utilizzare le torri di raffreddamento a umido considerate le più affidabili anche dal Settore regionale Energia e tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico con la nota del 7 agosto 2012 agli atti del procedimento.

10.3. D’altro canto non può non rilevarsi come i valori indicati nella più volte citata tabella non costituiscono valori limite, ma valori obiettivo cui deve intendersi, ove possibile, in base alla tecnologia applicabile.

La stessa D.G.R. 22 marzo 2010, n. 344 afferma che «la coerenza dei valori di emissione [di ammoniaca] proposti andrà in ogni caso verificata una volta che le nuove tecniche di abbattimento verranno installate sulle centrali funzionanti nella configurazione proposta. La verifica potrà comportare eventuali modifiche ai valori indicati in tabella».

Nel caso di specie, la Regione Toscana ha preso atto che, allo stato attuale delle conoscenze, non esiste un sistema di abbattimento di ammoniaca che consenta di raggiungere i valori previsti dalla tabella 4.3, ammettendo, quindi, che tali valori non devono essere considerati obbligatori.

Infine, a completamento delle argomentazioni svolte, giova evidenziare che la Regione, in ottemperanza alla delibera di Giunta sopra citata, ha previsto che “i valori obiettivo previsti dalla tabella 4.3 andranno rivisti alla luce della sperimentazione effettuata con la miglior tecnologia disponibile”, imponendo altresì, ad Enel di “proseguire l’attività di ricerca e sperimentazione con l’obiettivo di individuare ulteriori tecniche e migliorare il rendimento di quelle attuali, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un’efficienza di abbattimento in grado di tendere al raggiungimento del valore obiettivo di cui la DGR 344/2010”.

11. Con il nono motivo le ricorrenti lamentano la violazione delle norme inerenti il contraddittorio all’interno del procedimento di VIA, atteso che l’amministrazione non avrebbe posto in essere alcuna valutazione delle osservazioni presentate dai privati.

La tesi non può essere seguita.

Dal verbale della conferenza di servizi del 4 settembre 2012 appare che le 39 osservazioni richiamate dalle ricorrenti sono state esaminate in sede di contraddittorio, così come prescritto dall’art. 15 della l. reg. n. 72/1998 e come risulta dai verbali del 6 luglio 2012, del 7 agosto 2012 e del 4 settembre 2012.

D’altra parte non è inutile rammentare che, per consolidata giurisprudenza, l’obbligo di esame delle memorie dei documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso del procedimento non impone un’analitica confutazione in merito di ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1439; id. sez. IV, 7 gennaio 2008, n. 17).

12. Con il decimo motivo si censura la mancata convocazione alla conferenza di servizi dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere che sarebbe stata necessaria per la vicinanza della centrale di Bagnore 4 a quelle di Piancastagnaio, le quali «orograficamente riguardano il bacino del Tevere» ed inoltre, in base alle norme di piano di tutela delle acque (allegato B della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio 2005), l’Autorità di bacino del Tevere, insieme a quella del Fiora e dell’Ombrone ha competenza sull’acquifero dell’Amiata.

La doglianza non coglie nel segno.

A prescindere dal dubbio interesse alla censura, è sufficiente rilevare che l’art. 14 della l. n. 241/1990 circoscrive espressamente la legittimazione alla partecipazione alla conferenza decisoria alle sole amministrazioni cui spetta per legge esprimere sull’oggetto del procedimento intese, concerti, nullaosta o assensi (Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 6 ottobre 2009, n. 1755).

In ogni caso, la norma citata – allegato B della deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 6 del 25 gennaio 2005 – non riconduce all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere alcuna particolare competenza in relazione all’acquifero del Monte Amiata.

Per le ragioni che precedono il ricorso va, quindi, rigettato.

13. Con i motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2103 parte ricorrente impugna anche la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 con cui la Regione rilasciava l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio della centrale geotermoelettrica “Bagnore 4”.

13.1. la Regione Toscana eccepisce l’inammissibilità del gravame in relazione al difetto di mandato alle liti rilasciato all’avvocato Andrea Faccon in calce al ricorso per motivi aggiunti. Secondo la Regione, infatti, nel mandato alle liti non si farebbe alcun riferimento al ricorso principale il cui patrocinio è affidato, invece, all’avvocato Franco Zuccaro.

13.2. L’assunto va disatteso.

Nel caso in cui il ricorso qualificato come «motivi aggiunti» possieda i requisiti di sostanza e di forma di un ricorso autonomo, in adesione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e alla luce dei concomitanti principi di conservazione degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo, l’effetto utile dell’attività processuale svolta dal ricorrente nell’ambito del ricorso qualificato come motivi aggiunti può essere fatto salvo attraverso la riqualificazione dello stesso atto alla stregua di vero e proprio ricorso autonomo (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 360).

Si è, altresì, rilevato che, poiché il ricorso per motivi aggiunti risulta essere stato proposto avverso un sopravvenuto provvedimento, l’impugnativa può essere considerata alla stregua di un ricorso autonomo, del quale conserva, in ogni caso, i requisiti di sostanza e di forma, essendo stato proposto con atto sottoscritto da difensore munito di nuovo mandato e notificato agli enti locali interessati entro il termine decadenziale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 maggio 2012, n. 434).

Ciò comporta che, pur se formalmente incardinato come ricorso per motivi aggiunti, il gravame conserva la sua validità, né controparte potrebbe ritrarre alcun vantaggio processuale dalla separazione delle controversie.

14. Il primo motivo aggiunto è focalizzato sulla violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 22/2010 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche) emergendo, per conseguenza un vizio per errore su un presupposto di fatto e difetto di istruttoria.

Poiché il provvedimento di autorizzazione unica si qualifica come “modifica sostanziale” del programma di lavori della concessione di coltivazione denominata Bagnore, ciò presupporrebbe la perdurante validità di tale concessione. Anche a prescindere dalla circostanza che sulla validità di tale concessione è pendente reclamo dinanzi alla Commissione UE in quanto la concessione di coltivazione avrebbe dovuto essere sottoposta a procedura di evidenza pubblica, secondo le ricorrenti il provvedimento di rinnovo o conferma della concessione, condicio sine qua per l’emanazione di qualsiasi atto diretto a modificare in modo sostanziale, ampliandolo, il programma di lavori inerenti allo sfruttamento della risorsa geotermica, sarebbe dovuto intervenire prima dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione.

14.1. Premesso che non può accedersi all’assunto dell’inammissibilità della censura per mancata impugnazione del comportamento omissivo della Regione, atteso che il contenuto della doglianza è proprio la presupposta preventiva conferma della concessione di coltivazione, la tesi appare destituita di fondamento.

Dispone l’art. 7 del d.lgs. n. 22/2010 che “Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell’amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell’area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.

3. La conferma di cui al comma 2 è disposta dall’autorità competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l’eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione è soggetta alla normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale”.

Giova premettere, in primo luogo, che il termine di 180 giorni di cui al comma 2 della norma riportata, non pare avere natura perentoria, nel mentre va assegnata dirimente rilevanza alla circostanza che la conferma della concessione è effettivamente intervenuta, sia pure dopo il rilascio dell’autorizzazione, ma proprio allo scopo di utilizzare le risultanze dell’istruttoria per il procedimento di VIA al fine di ottemperare a quanto disposto con il comma 3 il quale richiede che l’autorità competente verifichi, preliminarmente, il rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l’eventuale adeguamento degli stessi.

In ogni caso non può non rilevarsi che la norma citata fa salvi gli atti e i provvedimenti nel frattempo emanati prima della conferma.

15. Nella seconda parte dei motivi aggiunti (par. B e C), assumendo illegittimità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto derivata dai vizi già prospettati con l’atto introduttivo del giudizio, se ne ripercorre, approfondendolo, l’iter logico in precedenza argomentato.

Per le ragioni diffusamente esposte queste doglianze vanno rigettate, siccome infondate e nella parte in cui introducono nuovi profili di censura devono essere dichiarate irricevibili giacché i vizi denunciati erano noti già al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

16. Con il primo dei motivi aggiunti (par. D) relativi al provvedimento autorizzatorio rilasciato con la determinazione dirigenziale 21 dicembre 2012 n. 6066 parte ricorrente contesta sostanzialmente che le numerose prescrizioni (ben 38) cui è stata subordinata la pronuncia positiva di compatibilità ambientale celino, in realtà, un’insufficiente istruttoria di tale provvedimento e, comunque, che dette prescrizioni non sarebbero state, in tutto o in parte, ottemperate prima del rilascio dell’autorizzazione, così come stabilito nell’atto di VIA.

Infatti, l’art. 18, co. 3, della l. reg. n. 79/1998 stabilisce che “La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente… e prevede, ove occorra, i controlli e i monitoraggi da effettuarsi. Essa costituisce condizioni ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori….”.

16.1. Inoltre le ricorrenti evidenziano, quale ulteriore vizio, che a pronunciarsi sull’intervenuta ottemperanza delle prescrizioni debba essere la stessa autorità che ha rilasciato la VIA, cioè, nella fattispecie, la Regione Toscana, come sarebbe desumibile dal co. 6 del citato art. 18.

16.2.In ordine a quest’ultimo profilo la tesi è sprovvista di fondamento.

In proposito è sufficiente rilevare che “la competenza ad adottare la determinazione relativa alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla VIA non costituisce espressione dello stesso potere esercitato [dall’autorità che ha pronunciato la compatibilità ambientale dell’opera, dal momento che] e non è ravvisabile quella identità della funzione che accomunerebbe i due provvedimenti” (Cons. Stato sez. 17 ottobre 2008, n. 5093). Ciò in quanto, mentre le determinazioni con le quali si impongono le prescrizioni migliorative al progetto definitivo costituiscono l’esercizio di un potere che, incidendo sull’assetto del territorio, avviene mediante scelte che debbono necessariamente essere rimesse al vertice politico dell’ente competente, la verifica dell’attuazione delle prescrizioni, operando sul piano della vigilanza e del controllo, costituisce espressione della funzione tecnica e non politica.

16.3. Per quanto attiene alla dedotta violazione dei principi di precauzione e prevenzione, connessi al difetto di istruttoria, le ricorrenti lamentano che alcune delle prescrizioni imposte dalla pronuncia di VIA sono state disapplicate al fine di consentire il rilascio ad Enel Greenpower dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, traducendosi sostanzialmente in una modifica della natura e della funzione di tali prescrizioni che, da condizioni del rilascio dell’autorizzazione unica, sono state degradate a meri prodromi dell’avvio dei lavori e, in taluni casi, dell’avvio dell’esercizio degli impianti.

16.4. L’assunto, nei termini di seguito precisati, appare meritevole di condivisione.

In primo luogo si evidenzia che le prescrizioni hanno riguardato la quasi totalità degli ambiti tematici oggetto della VIA: aspetti generali (1-5), qualità dell’aria (5/19) risorsa idrica (20-22), clima acustico (23-25), campi elettromagnetici (26), flora, fauna ed ecosistemi (27-28), qualità del paesaggio (29-29.7), cantierizzazione (30-31), patrimonio culturale (32), suolo e sottosuolo (33-34), rifiuti e bonifiche (35-38).

In particolare, con riferimento alla qualità dell’aria, la prescrizione n. 17 prevedeva che “Enel Greenpower deve predisporre per le centrali Bagnore 3 e Bagnore 4 un Protocollo di gestione e manutenzione impianti contenente il calendario degli interventi programmati e delle misure di contenimento delle emissioni, nonché le azioni di riduzione conseguenti a guasti e malfunzionamenti degli impianti… in ogni caso il numero dei blocchi delle centrali con emissioni dirette in atmosfera, di durata superiore a un’ora non deve superare il 10% di quelle attualmente registrate presso Bagnore 3: qualora si verifichino, i blocchi devono essere tempestivamente comunicati all’ufficio regionale che rilascia l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto al fine di assumere le necessarie misure ….”.

Nel suo parere del 19 dicembre 2012 ARPAT riteneva che “il protocollo gestioni impianto geotermico centrali Bagnore 3 e 4 risponde solo in parte a quanto previsto dalla prescrizione”, soggiungendo che “per l’ottemperanza della prescrizione 17 saranno necessarie le integrazioni di cui ai punti precedenti”.

La prescrizione n. 18 stabiliva che “la nuova configurazione deve essere dotata di un sistema di restituzione in tempo reale ad ARPAT ed USL competente dei principali indicatori di funzionalità degli impianti e di efficienza degli impianti di controllo delle emissioni, nonché deve essere valutata la possibilità tecnica di installare analizzatori in continuo delle emissioni. La definizione dei parametri da rilevare e le metodologie operative di rilevamento, elaborazione e trasmissione dei dati devono essere definiti in accordo con ARPAT ed USL competente prima del rilascio dell’autorizzazione”.

In sede di valutazione dell’ottemperanza a tale prescrizione, con nota del 19 novembre 2012, ARPAT assumeva che “pur rilevando che in merito vi sono stati contatti tra ARPAT ed Enel GP, non risulta che Enel GP abbia presentato una proposta su cui ARPAT ed USL possano esprimersi…. si ritiene quindi opportuno che Enel presenti un documento in merito prima del rilascio dell’autorizzazione che ARPAT ed USL dovranno valutare.

Per l’ottemperanza della prescrizione 18 saranno necessarie le integrazioni di cui al punto precedente”.

La prescrizione n. 19 stabiliva che “prima del rilascio dell’autorizzazione Enel Greenpower deve predisporre, in accordo con ARPAT, un Piano di monitoraggio… nell’ambito del quale deve essere verificata la funzionalità dei sistemi di rilevamento della qualità dell’aria e la ricaduta sui suoli, anche relativamente ai parametri meteorologici, sia in termini di consistenza e di ubicazione dei siti di campionamento degli inquinanti e di rilevamento dei parametri meteorologici che di dotazione strumentale… il piano di monitoraggio deve individuare la struttura di rilevamento idonea a rappresentare lo stato di qualità dell’aria che verrà definita in accordo con ARPAT, sentita l’Agenzia Regionale per la Salute…”.

Valutando l’effettiva ottemperanza a tale prescrizione, nel parere del 12 novembre 2012, ARPAT rilevava, con riferimento al piano di monitoraggio delle deposizioni, che “le modalità previste da Enel GP non appaiono idonee per un’efficace monitoraggio delle deposizioni”.

16.5. In contraddizione con le inequivocabili affermazioni dell’ARPAT, la conferenza di servizi del 26 novembre 2012, indetta dalla Direzione generale politiche territoriali, ambientali proprio allo scopo di valutare le risultanze dei riscontri eseguiti da quell’organo tecnico e, quindi, consentire il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio del nuovo impianto di Bagnore 4, dava atto dell’ottemperanza delle prescrizioni da parte di Enel Greenpower, e concludeva: “tenuto conto della nota di ARPAT del 19/11/2012 prot. R.T. n. 310808, allegata alla presente, la Conferenza dà atto dell’ottemperanza”.

La stessa determinazione dirigenziale recante il rilascio dell’autorizzazione dopo aver confermato la verifica positiva dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite con l’atto di VIA, prosegue affermando che “stabilito, in particolare, che le integrazioni relative alla prescrizione n. 17 dovranno pervenire entro la data di avvio dei lavori, come da precisazione ARPAT…”.

E successivamente soggiunge “con ulteriore successivo decreto, previa verifica di ARPAT, il sottoscritto dirigente provvederà a formalizzare la presa d’atto di quanto Enel Greenpower S.p.A. produrrà in ottemperanza alle disposizioni della Conferenza di Servizi del 26/11/2012 relative alle prescrizioni n. 17,18 e 19 di cui alla DGR 810/2012”.

Come sopra rilevato, se la fase del procedimento concernente la valutazione di impatto ambientale può concludersi recando “le eventuali prescrizioni necessarie per l’eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente” e prevedendo “ove occorra, i controlli e i monitoraggi da effettuarsi”, il rilascio dell’autorizzazione deve necessariamente presupporre la verifica positiva e senza condizioni di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio della VIA, non potendo ammettersi, come avvenuto nel caso concreto, che tale riscontro sia ulteriormente rinviato ad un momento successivo, come l’avvio dei lavori, o addirittura alla fase dell’esercizio effettivo dell’impianto.

La lettura dell’art. 18 comma 3, secondo periodo, conduce inequivocabilmente alle suddette conclusioni, quando afferma che l’ottemperanza alle prescrizioni rilasciate in sede di VIA “costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento”.

D’altro canto, anche la normativa statale in materia di autorizzazione integrata ambientale precisa che (art. 29, sexies, d.lgs. n. 152/2006) “L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale…..

L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto”.

Il provvedimento autorizzatorio si palesa, dunque, viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione, mancando le condizioni normativamente prescritte per il rilascio dell’autorizzazione unica, senza che siano state esternate le ragioni per le quali si è ritenuto di prescindere dalla puntuale verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni impartite in sede di VIA, con un evidente sconfinamento dei poteri attribuiti dalla legge all’autorità amministrativa.

Né risponde al vero l’assunto della difesa regionale e di quella della controinteressata secondo cui, comunque, l’ARPAT, con la sua nota del 7 febbraio 2013, avrebbe espresso parere favorevole con riferimento all’ottemperanza delle prescrizioni nn. 17, 18 e 19, prima del rilascio dell’autorizzazione, dal momento che l’emissione del decreto dirigenziale recante tale atto è avvenuta in data 21 dicembre 2012.

Neppure, per altro verso, può essere invocato il d.m. 10 settembre 2010 che detta “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

E’ ben vero che l’art. 15.4 dell’allegato dispone che “L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l’esercizio dell’impianto…”, ma tale norma non può che riferirsi a prescrizioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nell’atto di VIA, giacché, diversamente opinando, si finirebbe con il rendere del tutto pleonastico il complesso iter procedurale e istruttorio necessario per la pronuncia di compatibilità ambientale.

Per le ragioni che precedono, assorbiti gli altri motivi, l’atto di motivi aggiunti va accolto con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale n. 6066 del 21 dicembre 2012 recante l’”Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 e opere accessorie”.

Le spese del giudizio, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Accoglie i motivi aggiunti depositati il 21 marzo 2013 e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale n. 6066 del 21 dicembre 2012 recante l’”Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della Centrale geotermica Bagnore 4 e opere accessorie”.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!