* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Diniego di condono – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Successivo provvedimento di demolizione – Autonoma impugnazione per vizi propri – Sospensione necessaria del giudizio (art.295 c.p.c.) – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 21 Marzo 2016
Numero: 513
Data di udienza: 8 Marzo 2016
Presidente: Trizzino
Estensore: Messina
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Diniego di condono – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Successivo provvedimento di demolizione – Autonoma impugnazione per vizi propri – Sospensione necessaria del giudizio (art.295 c.p.c.) – Esclusione.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 21 marzo 2016, n. 513
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Diniego di condono – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Successivo provvedimento di demolizione – Autonoma impugnazione per vizi propri – Sospensione necessaria del giudizio (art.295 c.p.c.) – Esclusione.
Nell’ipotesi in cui sia stato proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso un diniego di condono non può applicarsi l’art. 295 c.p.c. al giudizio avente per oggetto il consequenziale provvedimento di demolizione. In tale ipotesi, infatti, non sussiste fra le due controversie il necessario rapporto di antecedenza logico – giuridica, posto che non è dato ravvisare un rapporto di pregiudizialità necessaria tra diniego di condono e demolizione; ciò in quanto detti provvedimenti, di contenuto autonomo, possono essere impugnati disgiuntamente, anche in ragione dei diversi tempi di emanazione. Più precisamente, l’ingiunzione di demolire le opere abusive può essere autonomamente impugnata quando essa viene censurata per vizi propri e non derivanti dagli atti presupposti, quale è il provvedimento con il quale si denega il condono, il cui eventuale annullamento in sede di ricorso straordinario comporterà la caducazione automatica della sanzione demolitoria. La giurisprudenza in casi analoghi afferma che, per la parte in cui con il ricorso dinanzi al g.a. è stata dedotta la censura di invalidità derivata, il ricorso è inammissibile (cfr.: TAR Campania – Napoli, VIII, n. 3825/2013; TAR Liguria, I, 30 settembre 2014, n. 1404).
Pres. Trizzino, Est. Messina – C.E. (avv. Lo Manto) c. Comune di Fiesole (avv. Falorni)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 21 marzo 2016, n. 513SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 21 marzo 2016, n. 513
N. 00513/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2000 REG.RIC.
N. 03140/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2000, proposto da:
Cominelli Enea, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Lo Manto, domiciliatario in Firenze, via Masaccio 219;
contro
Comune di Fiesole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Falorni, domiciliatario in Firenze, via dell’Oriuolo 20;
sul ricorso numero di registro generale 3140 del 1999, proposto da:
Distefano Maria Concetta, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Lo Manto, domiciliatario in Firenze, via Masaccio 219;
contro
Comune di Fiesole, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Falorni, domiciliatario in Firenze, via dell’Oriuolo 20;
per l’annullamento previa sospensione
dell’ordinanza dirigenziale n. 136/99 del 24 agosto 1999, con la quale il Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino del suddetto Comune ha ordinato la rimessa in pristino di opere abusivamente realizzate.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiesole;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori avvocati G. Lo Manto e J. Michi delegato dall’avv. F. Falorni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Alla pubblica udienza del 22 settembre 2015 i ricorsi in epigrafe sono stati riuniti con ordinanza collegiale istruttoria n. 1375/2015, con la quale sono stati richiesti ai ricorrenti elementi utili alla decisione. In particolare, i ricorrenti sono stati onerati di comprovare la pendenza (o l’intervenuta definizione) del procedimento (o dei procedimenti) azionati in sede straordinaria e aventi per oggetto l’impugnativa del diniego di condono del 7 settembre 1998, opposto dal Comune di Fiesole all’istanza del 31 marzo 1995.
La pendenza dei ricorsi straordinari nn. 13970 e 14009 proposti dagli odierni ricorrenti risulta comprovata dall’attestazione proveniente dal Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale Sviluppo del Territorio (pec del 6 novembre 2015).
Può adesso essere esaminata l’istanza di sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – richiamato dall’art. 79 c.p.a. – la cui applicabilità in caso di pendenza di ricorso straordinario è da tempo ammessa dalla giurisprudenza (Cons. di Stato, V, 17 marzo 1998, n. 301; TAR Campania – Napoli, IV, 12 luglio 2011, n. 3736, in cui anche ampio ragguaglio di precedenti, anche se va segnalato per completezza l’orientamento contrario espresso dalle SS. UU. della Corte di Cassazione 31 maggio 2011, n. 11964 e anche da qualche pronuncia del giudice amministrativo, come per esempio TAR Piemonte, I, 15 maggio 2002, n. 990; per una disamina generale della natura del ricorso straordinario, nella cui disciplina gli elementi giurisdizionali sono da ritenere prevalenti, si veda C.G.A., 19 ottobre 2005, n. 695).
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La giurisprudenza ha chiarito che nell’ipotesi in cui sia stato proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso un diniego di condono non può applicarsi l’art. 295 c.p.c. al giudizio avente per oggetto il consequenziale provvedimento di demolizione. In tale ipotesi, infatti, non sussiste fra le due controversie il necessario rapporto di antecedenza logico – giuridica, posto che non è dato ravvisare un rapporto di pregiudizialità necessaria tra diniego di condono e demolizione; ciò in quanto detti provvedimenti, di contenuto autonomo, possono essere impugnati disgiuntamente, anche in ragione dei diversi tempi di emanazione.
Più precisamente, va osservato che l’ingiunzione di demolire le opere abusive può essere autonomamente impugnata quando essa viene censurata per vizi propri e non derivanti dagli atti presupposti, quale è il provvedimento con il quale si denega il condono, il cui eventuale annullamento in sede di ricorso straordinario comporterà la caducazione automatica della sanzione demolitoria.
Il diniego di condono opposto dal Comune di Fiesole all’istanza di condono presentata dalla signora Distefano ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994 – diniego motivato, come risulta dagli atti di causa, con il rilievo che l’opera non è stata realizzata entro il 31 dicembre 1993 – non è stato annullato, né i ricorrenti hanno affermato che esso è stato sospeso in sede di ricorso straordinario.
La giurisprudenza in casi analoghi afferma che, per la parte in cui con il ricorso dinanzi al g.a. è stata dedotta la censura di invalidità derivata, il ricorso è inammissibile (cfr.: TAR Campania – Napoli, VIII, n. 3825/2013; TAR Liguria, I, 30 settembre 2014, n. 1404).
Il Collegio si adegua all’orientamento predetto, tenuto anche conto del fatto che dal 1999 a oggi il Comune di Fiesole non ha ritenuto di dare esecuzione alla demolizione, ritenendo evidentemente di dover attendere prudentemente l’esito del ricorso straordinario; per altro, «ove il giudizio avente ad oggetto il provvedimento di diniego di condono si concluderà con una pronuncia di annullamento il provvedimento di demolizione non potrà essere portato ad esecuzione con la conseguenza che l’eventuale attività giurisdizionale posta in essere ai fini dello scrutinio della legittimità del provvedimento di demolizione potrà rivelarsi inutilmente esperita» (Tar Liguria, sent. su cit.)
Per quanto attiene al vizio autonomo dedotto con il secondo motivo di doglianza, volto a contestare la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio, per principio consolidato la natura vincolata dell’ingiunzione di demolizione esclude la necessità di osservare la predetta disposizione (fra molte: Consiglio di Stato, V, n. 13/2015, con ulteriore citazione di precedenti pronunce). La censura non può pertanto essere accolta.
In conclusione, il ricorso in esame va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
Si precisa che le ragioni di inammissibilità fatte valere dal Comune resistente (ovvero le medesime che, secondo il Comune, atterrebbero al ricorso straordinario) esulano da questo giudizio (investendo appunto il provvedimento di diniego del condono che non è impugnato dinanzi a questo Tribunale) e sulle medesime il Collegio si esime dunque dal pronunciarsi.
Ciò vale anche per quanto attiene alle censure dedotte avverso il diniego di condono, che il Comune resistente confuta ma che il Collegio non può esaminare in quanto estranee al presente giudizio. Proprio il fatto che solo formalmente il ricorso in esame contesta il provvedimento sanzionatorio (avverso il quale è dedotta solo una censura autonoma), laddove, attraverso la contestazione dell’illegittimità derivata si tenta di ottenere una pronuncia sul diniego di condono (impugnato in sede straordinaria), conduce alla declaratoria di inammissibilità con riguardo alla parte del ricorso con cui si contesta l’illegittimità derivata.
Le peculiari circostanze di fatto giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, in parte li dichiara inammissibili e in parte li respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Rosalia Maria Rita Messina, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)