* INQUINAMENTO ACUSTICO – DIRITTO URBANISTICO – L.r. Toscana n. 1/2005, art. 53 – Piano strutturale – Finalità – Individuazione dei futuri scenari di sviluppo degli assetti territoriali – Classificazioni del Piano di zonizzazione acustica – Affidamenti qualificati – Esclusione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 22 Dicembre 2011
Numero: 2015
Data di udienza: 23 Novembre 2011
Presidente: Buonvino
Estensore: Giani
Premassima
* INQUINAMENTO ACUSTICO – DIRITTO URBANISTICO – L.r. Toscana n. 1/2005, art. 53 – Piano strutturale – Finalità – Individuazione dei futuri scenari di sviluppo degli assetti territoriali – Classificazioni del Piano di zonizzazione acustica – Affidamenti qualificati – Esclusione.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 dicembre 2011, n. 2015
INQUINAMENTO ACUSTICO – DIRITTO URBANISTICO – L.r. Toscana n. 1/2005, art. 53 – Piano strutturale – Finalità – Individuazione dei futuri scenari di sviluppo degli assetti territoriali – Classificazioni del Piano di zonizzazione acustica – Affidamenti qualificati – Esclusione.
Secondo le previsioni di cui all’art. 53 della l.r. Toscana n. 1 del 2005, il Piano Strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale, fissando gli obiettivi e gli indirizzi del governo del territorio e individuando le unità territoriali organiche elementari, le quantità, i sistemi e i sub-sistemi da rispettare in sede di Regolamento Urbanistico. Il Piano Strutturale, muovendo da un adeguato quadro conoscitivo della realtà sulla quale si interviene, può quindi individuare futuri scenari di sviluppo e modificazione degli assetti territoriali. Viceversa, Il Piano di Zonizzazione Acustica non delinea le trasformazioni future possibili come nel caso del Piano Strutturale, limitandosi a fotografare una situazione in essere: per tale ragione, le classificazioni del Piano di Zonizzazione Acustica non sono suscettibili di ingenerare affidamenti qualificati.
Pres. Buonvino, Est. Giani – I. s.p.a. (avv.ti Dati, Leo e Bianchini) c. Comune di Pietrasanta (avv.ti Dalle Luche e Merusi)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 22 dicembre 2011, n. 2015SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 dicembre 2011, n. 2015
N. 02015/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02152/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2152 del 2008, proposto dalla società
Ices s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Dati, Simone Leo, Salvatore Bianchini, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Bianchini in Firenze, viale F. Redi, n. 25;
contro
Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Dalle Luche, Fabio Merusi, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10 luglio 2008, pubblicata sul B.U.R.T. in data 01/10/2008, con la quale è stato approvato il Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta, nella parte in cui, non accogliendosi l’osservazione formulata dal legale rappresentante della Coluccini Costruzioni S.r.l. del 18/12/2004, l’area su cui sorge il complesso industriale della Ices S.p.a., posta in località Baccatoio, all’altezza dei numeri civici n. 43/45 della Strada Statale Sarzanese- Valdera, è stata individuata all’interno del “Subsistema Funzionale Turistico delle Attrezzature Ricettive” e destinata a struttura ricettiva in area oggetto di recupero ambientale, negandole la destinazione industriale produttiva;
– di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se sconosciuto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietrasanta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente espone nell’atto introduttivo del giudizio di essere proprietaria di un’area posta in Comune di Pietrasanta, località Baccatoio, la quale era precedentemente adibita a cava e adesso ospita un complesso immobiliare ad uso industriale, con macchinari destinati alla frantumazione e lavorazione di materiale inerte e alla produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzo. La società espone altresì che il Comune di Pietrasanta, in sede di adozione del Piano Strutturale, ha inserito l’area in parola nel “subsistema funzionale turistico delle attrezzature ricettive” e che l’osservazione presentata dall’odierna ricorrente (volta alla conservazione dell’attività industriale in essere) è stata respinta, con definitiva approvazione del Piano Strutturale medesimo.
La società ricorrente impugna quindi la deliberazione di approvazione del Piano Strutturale, e gli atti alla stessa connessi, articolando nei loro confronti le seguenti censure:
1 – “Violazione di legge o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficienza, contraddittorietà, incongruenza, inattendibilità ed illogicità della motivazione con la quale è stata rigettata l’osservazione”. Si censura l’operato della p.a, poiché l’osservazione presentata dall’impresa, dove evidenziava la presenza di una consistente attività industriale in atto, chiedendone il mantenimento anche in funzione di futuri ammodernamenti, con disponibilità al recupero ambientale, è stata respinta con motivazione incongrua e inadeguata.
2 – “Violazione di legge o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”. La qualificazione impressa dallo strumento urbanistico all’area della ricorrente (c.d. ex cava Baccatoio) non tiene conto che nella specie non si è in presenza di un’area dismessa e abbandonata ma di una destinazione industriale di rilievo in atto.
3 – “Violazione di legge o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà intrinseca degli atti del piano strutturale ed estrinseca con riferimento ad altri atti di pianificazione del Comune”. Si evidenzia il difetto di adeguata istruttoria e si pongono in evidenza le contraddizioni interne alla pianificazione urbanistica e esterne (con riferimento al fatto che il Piano di Zonizzazione Acustica classifica l’area de qua come a prevalente destinazione industriale).
4 – “Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento”, insorto dal rilascio di autorizzazioni e dalla stessa classificazione del Piano di Zonizzazione Acustica.
5 – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta con riferimento all’inattuabilità della previsione urbanistica”. Si evidenzia la effettiva inattuabilità della destinazione dell’area in discorso ad attività turistico-ricettive, data sua ubicazione e la sua destinazione in atto.
6 – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta e per violazione dei principi di equità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”. Si evidenzia come la destinazione impressa all’area condanna nella sostanza l’impresa a morire con perdita di posti di lavoro.
7 – “Violazione di legge. L’individuazione della specifica destinazione urbanistica delle aree è di competenza del Regolamento Urbanistico e non del Piano Strutturale”.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pietrasanta.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 23 novembre 2011, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
La società ricorrente, proprietaria della area c.d. Baccatoio, sulla quale sorgono gli stabilimenti industriali alla stessa appartenenti, contesta con il presente ricorso il Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta laddove ha inserito l’area de qua all’interno del sub-sistema funzionale turistico e delle attrezzature ricettive, respingendo altresì l’osservazione presentata dalla ricorrente medesima volta a conservare l’attuale destinazione industriale.
Con il primo mezzo la ricorrente censura l’operato della p.a, in punto di rigetto dell’osservazione dalla stessa presentata e volta ad evidenziare la presenza in località Baccatoio di una consistente attività industriale in atto della quale chiedeva il mantenimento, rilevando che il rigetto è supportato da una motivazione incongrua e inadeguata.
La censura è infondata.
Con l’osservazione presentata in data 18.12.2004 (doc. 3 di parte ricorrente) veniva evidenziato che l’area in questione è costituita da “un terreno sul quale insistono fabbricati ad uso commerciale e direzionale finalizzati all’attività di frantumazione e trattamento di inerti” e, contestando la scelta operata con il P.S., si concludeva chiedendo che “l’attività industriale attualmente in uso, a fronte di un ammodernamento delle attrezzature e di una riqualificazione ambientale del sito, permanga, e che non venga applicata l’attuale previsione di Piano”. L’osservazione (rubricata come n. 102) è stata respinta dal Consiglio Comunale in data 15 giugno 2006 con la motivazione che “la previsione di piano non pregiudica il mantenimento dell’attuale destinazione d’uso. L’accoglimento dell’osservazione è in contrasto con il punto 2.6 dei criteri di valutazione delle osservazioni espressi nella DCC n. 53 del 1.8.2005” (cfr. doc. 9 della resistente). Il punto 2.6 della delibera n. 53 del 2005, da parte sua, pone in luce come non possano trovare accoglimento le osservazioni che implicherebbero modificazioni sostanziali al piano e nuove perimetrazioni dei sistemi (cfr. doc. 11 di parte resistente).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il rigetto dell’osservazione n. 102 sembra assistito da una sufficiente motivazione, tenuto conto anche della natura collaborativa delle osservazioni e quindi del contenuto del profilo motivazionale che le deve accompagnare, giacché l’Amministrazione ha posto in luce due aspetti significativi. In primo luogo ha evidenziato che la previsione di piano non pregiudica il mantenimento della destinazione industriale in atto, in tal modo andando incontro a quello che era il profilo sostanziale più importante dell’osservazione. In secondo luogo ha anche posto in luce, attraverso l’indiretto richiamo all’impostazione di fondo del piano e alla generale perimetrazione dei sistemi, che la previsione gravata rientra in obiettivi generali che lo strumento urbanistico si è dato, nel senso di disegnare una futura trasformazione degli assetti di territorio della zona considerata, i quali peraltro avranno bisogno di essere inverati specificamente attraverso le concrete prescrizioni relative alle singole aree da parte del Regolamento Urbanistico non ancora adottato.
Con il secondo mezzo la ricorrente contesta la qualificazione impressa dallo strumento urbanistico alla c.d. ex cava Baccatoio, rilevando che non si è tenuto conto che nella specie si è in presenza non di un’area dismessa e abbandonata, ma di una destinazione industriale di rilievo in atto.
La censura è infondata.
Come già rilevato, quella gravata è una generale prescrizione di Piano Strutturale che dovrà essere concretamente attuata attraverso le specifiche prescrizioni del Regolamento Urbanistico. In termini di fissazione delle finalità e degli obiettivi di governo del territorio non può negarsi la legittimità dell’atto impugnato laddove “si prefigge l’obbiettivo della bonifica e della messa in sicurezza geologica e idrogeologica di tali aree [si tratta della ex cave tra cui quella di Baccatoio] e nel contempo di consentire interventi che comprendano nuovi usi compatibili con i caratteri dell’ambiente circostante, anche attraverso specifici progetti attuativi di iniziativa pubblica e/o privata ai quali si rimanda per le prescrizioni d’intervento”. Né può dirsi che si stata totalmente misconosciuta l’attività industriale in atto, poiché in sede di rigetto dell’osservazione n. 102 si è dato atto del “mantenimento dell’attuale destinazione d’uso”. Solo in sede di Regolamento Urbanistico sarà possibile procedere ad un più specifico contemperamento tra gli obiettivi generali di piano e la concreta situazione delle singole aree.
Con il terzo e quarto mezzo, che possono essere fatti oggetto di congiunta trattazione, si censurano gli atti gravati per difetto di istruttoria, come si ricava anche dal Piano di Zonizzazione Acustica che classifica l’area de qua come a prevalente destinazione industriale, e per violazione del principio di legittimo affidamento, insorto dal rilascio di autorizzazioni e dalla stessa classificazione del Piano di Zonizzazione Acustica.
Le censure sono infondate.
Il Piano Strutturale, secondo le previsioni di cui all’art. 53 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale, fissa gli obiettivi e gli indirizzi del governo del territorio, individua le unità territoriali organiche elementari, le quantità, i sistemi e i sub-sistemi da rispettare in sede di Regolamento Urbanistico (in particolare comma 4 lett. a]). Ciò deve avvenire sulla base di un adeguato quadro conoscitivo della realtà sulla quale si interviene, ma ben potendo il Piano Strutturale individuare futuri scenari di sviluppo e modificazione degli assetti territoriali. In tal quadro si inserisce la scelta dell’atto gravato volta alla riqualificazione di una vasta area un tempo occupata da cave e alla sua progressiva valorizzazione anche in chiave di utilizzo turistico e recettivo. Non può costituire ostacolo a ciò il fatto che il vigente Piano di Zonizzazione Acustica descriva l’area interessata come a prevalente destinazione industriale, trattandosi in questo secondo caso di fotografare una situazione in essere e non di delineare le trasformazioni future possibili come nel caso del Piano Strutturale. Né, per le medesime ragioni, possono trarsi affidamenti qualificati dalle previsioni del Piano di Zonizzazione Acustica o dal rilascio di titoli abilitativi avvenuto sulla base della situazione in essere.
Con il quinto e sesto mezzo, che possono essere esaminati congiuntamente, si entra nel merito delle scelte dell’Amministrazione evidenziando da un lato la inattuabilità della destinazione dell’area de qua a funzioni turistico-ricettive e dall’altro la conseguente condanna dell’impresa a morire in funzione di tale nuova destinazione.
Le censure sono infondate.
Si osserva in primo luogo che le mosse doglianze si muovono su un piano che attiene più al merito delle scelte dell’Amministrazione che non a profili di legittimità. In ogni caso siamo in presenza di indirizzi e finalizzazioni generali d’area che l’Amministrazione, attraverso il Piano Strutturale, individua per una determinata zona avente caratteristiche omogenee, fermo restando che sarà il Regolamento Urbanistico a stabilire i profili attuativi con riferimento alle singole aree. Da questo punto di vista pare prematuro parlare di concreta inattuabilità della previsione ovvero di condanna a morte della destinazione produttiva, quest’ultima essendo anzi allo stato salvaguardata dalle precisazioni dell’Amministrazione comunale in sede di rigetto dell’osservazione n. 102.
Con il settimo mezzo parte ricorrente censura gli atti gravati, evidenziando che il Piano Strutturale ha, nella specie, proceduto alla individuazione di destinazione urbanistica di area in luogo del Regolamento Urbanistico.
La censura è infondata.
L’art. 92 delle NTA del PS, specificamente destinato alla disciplina delle “strutture ricettive in aree oggetto di recupero”, prevede, al comma 4, un ampio rinvio al Regolamento Urbanistico, per rendere operativa la disciplina edilizia e urbanistica e gli interventi sulle suddette aree, prevedendo tra l’altro la possibilità di stipulare convenzioni, regolamenti, piani finanziari ecc. anche con il coinvolgimento del privato. Risulta quindi rispettata la distinzione tra intervento del Piano Strutturale, con l’individuazione degli obiettivi generali di una vasta area, e diverso ruolo del Regolamento Urbanistico che porrà in essere la disciplina attuativa di dettaglio, con destinazioni precettive per le singole aree.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso deve essere respinto. Il Collegio ritiene tuttavia equo, stante la complessità delle questioni affrontate, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)