* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Class action nel settore pubblico – Intenti – Presupposti dell’azione – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Domande volte ad ottenere la corretta erogazione del servizio idrico – Giurisdizione – Giudice amministrativo – Servizio idrico integrato – Rapporto negoziale tra gestore e utente – Sinallagmaticità – Morosità dell’utente – Diritto all’acqua – Tariffa idrica – Immanenza alla natura di servizio di rilevanza economica.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 22 Maggio 2018
Numero: 712
Data di udienza: 18 Aprile 2018
Presidente: Atzeni
Estensore: Ricchiuto
Premassima
* PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Class action nel settore pubblico – Intenti – Presupposti dell’azione – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Domande volte ad ottenere la corretta erogazione del servizio idrico – Giurisdizione – Giudice amministrativo – Servizio idrico integrato – Rapporto negoziale tra gestore e utente – Sinallagmaticità – Morosità dell’utente – Diritto all’acqua – Tariffa idrica – Immanenza alla natura di servizio di rilevanza economica.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 maggio 2018, n. 712
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Class action nel settore pubblico – Intenti – Presupposti dell’azione.
La c.d. class action introdotta nel settore pubblico è volta a valorizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, nell’intento di eliminare qualsivoglia situazione di non funzionalità dei servizi pubblici e di violazione di quei parametri, volti ad assicurare il soddisfacimento dell’utenza. I presupposti dell’azione sono rappresentati: a) dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi; b) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione.
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Domande volte ad ottenere la corretta erogazione del servizio idrico – Giurisdizione – Giudice amministrativo.
Le domande dirette ad ottenere il rispetto di determinati standard di fruibilità e la corretta erogazione del servizio idrico, non concernendo il regime delle acque e il loro utilizzo, appartengono alla giurisdizione del Tribunale amministrativo.
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizio idrico integrato – Rapporto negoziale tra gestore e utente – Sinallagmaticità – Morosità dell’utente – Diritto all’acqua – Tariffa idrica – Immanenza alla natura di servizio di rilevanza economica.
Il rapporto negoziale di somministrazione tra gestore del servizio idrico integrato ed utente è caratterizzato da perfetta sinallagmaticità, in virtù della quale l’utente ha diritto a ricevere la risorsa idrica a fronte del pagamento di una tariffa (Corte Costituzionale n.335/2008; Cass. Sez. Unite n. 1232/2004). Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1559 e 1565 c.c., il diritto all’acqua non significa, conseguentemente, che il servizio di erogazione debba essere assicurato a prescindere dall’adempimento delle proprie obbligazioni da parte del consumatore, e cioè nonostante la morosità di quest’ultimo (TAR Campania, Napoli, n. 5482/2015). Nel nostro ordinamento, d’altra parte, anche a seguito del referendum abrogativo del 2011, deve considerarsi legittima una nozione della tariffa idrica intesa come “corrispettivo”, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero integrale dei costi (ivi compresi i costi di capitale), immanente alla natura di servizio di rilevanza economica propria del servizio idrico integrato.
Pres. Atzeni, Est. Ricchiuto – G.S. e altri (avv. Di Lieto) c. Comune di Isola del Giglio (avv.ti Capecchi e Quintavalli) e Acquedotto del Fiora s.p.a. (avv.ti Daviddi, Vada e De Sanctis)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 maggio 2018, n. 712SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 22 maggio 2018, n. 712
Pubblicato il 22/05/2018
N. 00712/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2017, proposto da
Gabriele Scotto, Emanuele Scotto, Lucia Ghiraldi, Giuseppe Motta, Linda Scotto, Antonello Vannucchi, Lorenzo Vannucchi, Livia Vannucchi, Anna Barra, Francesca Incardona, Silvia Deborah Incardona, Micol Incardona, Dario Corsini, Donatella Buti e Angelina Zammataro, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Venturi in Firenze, viale G. Milton 71;
contro
Comune di Isola del Giglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Capecchi e Jacopo Quintavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Capecchi in Firenze, via G. La Pira 17;
Acquedotto del Fiora Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Daviddi, Francesca Vada e Denis De Sanctis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Vadi in Firenze, via La Marmora 53;
nei confronti
Autorità Idrica Toscana, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Podda, Paola Diani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carmine Podda in Firenze, via Verdi 16;
per la condanna,
della società Acquedotto del Fiora S.p.A.:
a) a disporre con immediatezza il ripristino dell’erogazione dell’acqua potabile agli utenti dell’Isola di Giannutri;
b) ad erogare acqua salubre e pulita nel rispetto dei requisiti standard di cui al D.lgs. 31/2001 e alla normativa di settore;
c) a disporre un singolo allaccio a ciascun immobile, apponendo i rispettivi singoli misuratori e fatturando singolarmente i rispettivi consumi;
d) ad eseguire tutte le opere, ivi comprese quelle impiantistiche, atte a garantire con continuità il diritto dei utenti di usufruire di acqua potabile e per uso igienico conforme agli standard;
Nonché, ove occorra, per la dichiarazione dell’illegittimità,
dell’atto prot. 82896 del 23.11.2017, trasmesso, via pec, in pari data al domiciliatario, con il quale, in riscontro alla diffida del 26.10.2017, prot. n. 73856, avanzata dai ricorrenti (e da altri), l’Acquedotto del Fiora S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato, ha respinto ogni responsabilità e ha affermato che non intende eseguire alcuna delle azioni richieste con la predetta diffida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Isola del Giglio, dell’Acquedotto del Fiora e dell’Autorità Idrica Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sopra citati ricorrenti hanno proposto un’azione ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 198/2009 (c.d class action), al fine di ottenere una sentenza di condanna della società Acquedotto del Fiora s.p.a.:
a) a disporre con immediatezza il ripristino dell’erogazione dell’acqua potabile agli utenti dell’Isola di Giannutri;
b) ad erogare acqua salubre e pulita nel rispetto dei requisiti standard di cui al D.lgs. n. 31/2001;
c) a disporre un singolo allaccio a ciascun immobile, apponendo i rispettivi singoli misuratori e fatturando singolarmente i rispettivi consumi;
d) ad eseguire tutte le opere, ivi comprese quelle impiantistiche, atte a garantire con continuità il diritto dei utenti di usufruire di acqua potabile conforme agli standard.
Si è, altresì, chiesto l’annullamento dell’atto (prot. 82896) del 23 novembre 2017 con il quale, in riscontro alla diffida del 26 ottobre 2017 avanzata dai ricorrenti, l’Acquedotto del Fiora S.p.A., ha ritenuto che, in ragione del fatto che “ad oggi sull’isola non sussiste una pubblica rete acquedottistica” e “perdurando la morosità” dei ricorrenti, il servizio non può essere ripristinato.
Nel ricorso si evidenzia che la gestione del servizio pubblico di distribuzione di acqua ad usi civili, oltre che di fognatura e di depurazione delle acquee reflue, insistente sull’isola di Giannutri è stato affidato dall’Autorità Idrica Toscana alla società Acquedotto del Fiora S.p.A., per la durata di 25 anni a partire dal 1° gennaio 2002 e in qualità di gestore unico.
I ricorrenti affermano che, malgrado sia entrato in funzione il dissalatore nel 2010, la situazione riguardante l’acqua sarebbe addirittura peggiorata nel corso degli anni, risultando quest’ultima inidonea al consumo umano, così come dimostrato dalle analisi svolte dall’ASL n. 9 di Grosseto.
Ne è nata una controversia che ha portato gli utenti della rete idrica a sospendere i pagamenti delle utenze emesse nei confronti del Consorzio Isola di Giannutri, fino all’accumularsi un credito pari ad euro 104.643,82, circostanza quest’ultima che ha determinato l’Acquedotto del Fiora il 13 settembre 2017 a interrompere la fornitura idrica.
A seguito della diffida, gli attuali ricorrenti hanno proposto il presente ricorso ai sensi del D.lgs. n. 198/2009, sostenendo che la società Acquedotto del Fiora S.p.A., nell’interrompere l’erogazione dell’acqua e, comunque nel non fornire ai singoli immobili un’acqua igienicamente salubre, avrebbe privato i residenti di un diritto fondamentale, così come sancito dall’art. 2 della Costituzione, dalla risoluzione del 28 luglio 2010 dell’ONU e, da ultimo, dal D.lgs. del 2 febbraio 2011, n. 31, nella parte in cui dette disposizioni considerano l’acqua “un diritto umano, universale e fondamentale”, definendone le caratteristiche ed i requisiti minimi di utilizzo per il consumo umano.
In virtù degli obblighi assunti, pertanto, il gestore avrebbe dovuto garantire l’erogazione dell’acqua potabile nei confronti dei singoli utenti a cui, poi, avrebbe dovuto richiedere il pagamento dell’importo dovuto, corrispondente ai rispettivi consumi, non risultando ammissibile l’emissione di una fattura complessiva solo nei confronti del Consorzio Isola di Giannutri.
Nel ricorso si è costituito l’Acquedotto del Fiora S.p.A., in quanto Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO n. 6, eccependo il difetto di legittimazione attiva, in considerazione del fatto che i ricorrenti non avrebbero fornito alcuna prova di essere residenti dell’Isola di Giannutri; nemmeno sussisterebbe la “violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici”, presupposto dell’azione di cui al D.lgs.198/2009.
Con riferimento alla ricorrente Donatella Buti l’Acquedotto del Fiora s.p. ha eccepito come quest’ultima avesse già proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Grosseto, chiedendo che, anche suddetto Tribunale, ordinasse al Comune di Isola del Giglio di adottare e realizzare tutte le opere necessarie al fine di porre rimedio al problema dell’approvvigionamento di acqua potabile.
Inoltre, in considerazione del fatto che nessuno dei ricorrenti è utente dell’Acquedotto del Fiora non sussisterebbe un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, con conseguente difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Si è eccepito, altresì, il difetto di giurisdizione sotto diverso profilo in quanto le domande proposte apparterrebbero alla cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche, competente a conoscere delle cause sulla derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 140, lett.c), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Sempre l’Acquedotto del Fiora S.p.A., ha sostenuto l’inammissibilità dell’impugnazione della missiva del 23 novembre 2017, in quanto quest’ultimo non sarebbe qualificabile come un atto provvedimentale.
Nel merito il ricorso sarebbe comunque infondato, in considerazione del fatto che non sussisterebbe l’obbligo dell’allaccio alle singole abitazioni, in quanto la rete di distribuzione sarebbe nata come rete privata, non sussistendo una specifica competenza del soggetto Gestore, considerando che la responsabilità di quest’ultimo termina al cd. punto di consegna (in questo caso al dissalatore).
A parere dell’Acquedotto del Fiora il mancato pagamento della fornitura del servizio posto in essere dal Consorzio, che non avrebbe corrisposto la tariffa dovuta, non avrebbe potuto che determinare la sospensione della fornitura, facoltà contrattuale riconducibile all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
Analoghe eccezioni di inammissibilità sono state proposte dall’Autorità Idrica Toscana, in qualità di soggetto controinteressato che ha, in subordine, sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Si è costituito, altresì, il Comune di Isola del Giglio chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso, in quanto la rete idrica avrebbe una natura privata, stante il fatto che le imprese che originariamente avevano lottizzato l’area si erano impegnate a realizzare le opere di urbanizzazione di cui si tratta.
All’udienza del 18 aprile 2018, uditi i procuratori delle parti costituite il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario rilevare l’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in luogo della giurisdizione del Giudice Ordinario e del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche.
1.1 Con riferimento all’asserita esistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, l’Acquedotto del Fiora S.p.A. sostiene che gli attuali ricorrenti non sarebbero “utenti” del servizio idrico, in quanto l’unico utente sarebbe il Consorzio Isola di Giannutri.
1.2 Detta circostanza consentirebbe di escludere l’esistenza di specifiche utenze intestate agli attuali ricorrenti e, quindi, uno dei presupposti della c.d. class action, azione quest’ultima con la quale si chiede una condanna della Società Acquedotto del Fiora Spa affinché quest’ultima proceda: a) al ripristino dell’erogazione dell’acqua potabile agli utenti dell’Isola di Giannutri; b) ad erogare acqua salubre e pulita; c) a disporre un singolo allaccio a ciascun immobile; d) ad eseguire tutte le opere e a garantire con continuità il diritto dei utenti di usufruire di acqua potabile.
1.3 Le argomentazioni di detta Amministrazione, e con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione non sono condivisibili.
1.4 Se è pur vero che nessuno dei ricorrenti ha sottoscritto un contratto di somministrazione per usufruire del Servizio Idrico Integrato, e pertanto non è suscettibile di essere qualificato come “utente” dell’Acquedotto del Fiora, va comunque evidenziato che gli stessi ricorrenti usufruiscono comunque dello stesso servizio, seppur per il tramite del Consorzio idrico e in qualità di soggetti consorziati.
1.5 E’ peraltro incontestato che i proprietari degli immobili ubicati nell’isola di Giannutri, così come sopra citati, agiscono “al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio”, in presenza di un’asserita “..lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi”, presupposti questi ultimi richiesti dall’art.1 del D.lgs. 198/2009.
1.6 Altrettanto accertata è la circostanza che risulta essere presentata una richiesta di attivazione di utenza idrica in data 12 maggio 2000 e che sono state avanzate istanze di allaccio dell’acqua, queste ultime poi respinte dall’attuale gestore.
1.7 Si consideri, peraltro, che la c.d. class action introdotta nel settore pubblico è volta a valorizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, nell’intento di eliminare qualsivoglia situazione di non funzionalità dei servizi pubblici e di violazione di quei parametri, volti ad assicurare il soddisfacimento dell’utenza.
1.8 I presupposti dell’azione sono rappresentati: a) dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi; b) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione.
1.9 E’ evidente che sussistono i presupposti sopra citati, in quanto pur non sussistendo uno specifico contratto di somministrazione in capo agli attuali ricorrenti, questi ultimi usufruiscono del servizio idrico – nelle modalità sopra descritte – e agiscono per ottenere una tutela in forma specifica, previo accertamento della sussistenza di una violazione da parte dell’Amministrazione intimata.
Precedenti pronunce, con riferimento all’esperimento dell’azione di cui si tratta, sono giunte, seppur in fattispecie differenti, ad affermare che la giurisdizione del giudice amministrativo deve essere affermata, sia sulla base di una lettura ampia e in chiave oggettiva della nozione di servizio pubblico sia, in conseguenza della mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori, privi di contenuto normativo (Cons. Stato Sez. III, 06-06-2014, n. 2873; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 14-03-2012, n. 559).
2. Ne consegue come le domande degli attuali ricorrenti risultano astrattamente riconducibili ai presupposti di cui all’art. 1 del D.lgs. 198/2009, dirette come sono ad ottenere il ripristino di un servizio che consenta la fruibilità di un bene di interesse generale, circostanza quest’ultima sufficiente a legittimare la giurisdizione di questo Tribunale.
2.1 Detta giurisdizione sussiste anche nei confronti del Tribunale delle Acque Pubbliche, non risultando lese le prerogative di detto Giudice, considerando che la fattispecie di cui si tratta non concerne il regime delle acque e il suo utilizzo, quanto la possibilità di ottenere il rispetto di determinati standard di fruibilità e la ripresa dell’erogazione del servizio idrico.
2.2 Si è, peraltro, affermato che, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, sussiste la giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo, oltre che con riguardo alle questioni investenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché questioni di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della Pubblica amministrazione), ogni volta siano impugnati provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 28-07-2015, n. 1759; Cons. Stato Sez. VI, 09-05-2011, n. 2745).
2.3 La natura delle domande proposte, dirette a ripristinare il corretto svolgimento della funzione e la corretta erogazione di un servizio pubblico, così come l’esistenza di interessi omogenei riconducibili ad una pluralità di soggetti comunque utilizzatori finali, consente di radicare la giurisdizione di questo Tribunale, ritenendo integrati i presupposti di cui all’art. 1 del D.lgs. 198/2009.
Ritenuta, pertanto, la giurisdizione è possibile prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari, stante la manifesta infondatezza nel merito dell’unica censura proposta.
2.4 A tal fine è, tuttavia, indispensabile chiarire le competenze, e i ruoli, delle varie Amministrazioni coinvolte nella gestione del servizio idrico e per quanto attiene l’isola di Giannutri.
2.5 In primo luogo è necessario premettere che, come confermato dagli atti in causa, sull’isola non sono presenti reti pubbliche di distribuzione dell’acqua che siano ricomprese nel servizio idrico integrato, risultando realizzato e funzionante il solo impianto di dissalazione assunto in carico dall’Acquedotto del Fiora con la determinazione dirigenziale dell’Autorità Idrica Toscana n. 65 del 18 novembre 2014.
2.6 La società Acquedotto del Fiora spa, in quanto gestore del Servizio idrico integrato per l’ambito territoriale n. 6 “Ombrone”, è infatti, competente a manutenere esclusivamente l’impianto di dissalazione di recente realizzato e che ha sostituito la distribuzione dell’acqua per il tramite del ricorso alle c.d. bettoline.
Le altre infrastrutture presenti sull’isola, quali l’impianto di sollevamento, i serbatoi (due cisterne romane di proprietà del demanio), così come la rete di distribuzione, non sono mai stati acquisiti dall’Amministrazione comunale o regionale e sono in gestione al Consorzio Isola di Giannutri.
2.7 La competenza del gestore termina al cd. punto di consegna (dopo il dissalatore), laddove è posizionato un misuratore, idoneo a registrare i consumi attribuiti all’utenza di competenza del Consorzio Isola di Giannutri e di cui fanno parte i singoli proprietari che utilizzano il servizio idrico dell’isola.
2.8 In particolare è dirimente chiarire che la rete idrica che si diparte dopo il dissalatore, successivamente al c.d. punto di consegna è ancora di proprietà dei singoli residenti e gestita dal Consorzio sopra citato.
2.9 Come ha confermato il Comune di Isola del Giglio, il territorio dell’isola di Giannutri è stato interessato da lottizzazioni poste in essere da alcune società (ora fallite) che, a fronte del rilascio dei permessi di costruire, si erano obbligate a realizzare e a manutenere le opere di urbanizzazione, per poi cederle gratuitamente al Comune.
3. In questo senso è l’atto d’obbligo del 19 dicembre 1974 con il quale le società lottizzanti si erano impegnate a realizzare, tra le altre opere, anche la rete idrica e a cederla gratuitamente al Comune.
3.1 Detta cessione non si è mai realizzata, in ragione del fatto che non è mai stato esperito il necessario collaudo della rete idrica di allacciamento, finalizzato a verificarne la relativa efficienza.
3.2 I proprietari delle unità residenziali, stante il fallimento delle società lottizzanti, costituirono un Consorzio comprendente (art. 2 della convenzione) “tutti i proprietari di unità immobiliari ricadenti nel comprensorio dell’Isola di Giannutri…” e avente quale precipuo scopo (art. 3) “risolvere i problemi relativi: … b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e degli impianti comuni … e) all’adeguato approvvigionamento idrico nonché l’equa distribuzione della disponibilità dell’acqua …”.
3.3 Nonostante la fornitura, il Consorzio non ha mai corrisposto la tariffa relativa al servizio idrico, circostanza quest’ultima che ha determinato l’Acquedotto del Fiora a sospendere la fornitura idrica in data 13 settembre 2017.
3.4 Sulla base di detto status quo si inserisce l’attuale “class action”, proposta dai sopra citati ricorrenti e diretta ad ottenere la riattivazione della fornitura di acqua e la realizzazione di un allaccio dell’impianto idrico per ciascun immobile, eseguendo tutte le opere impiantistiche necessarie e apponendo i rispettivi singoli misuratori idonei a consentire una fatturazione per ciascun utilizzatore del servizio idrico.
3.5 Con un unico ma articolato motivo si sostiene che la società Acquedotto del Fiora spa, gestore del SII per l’ambito territoriale n. 6 “Ombrone”, avrebbe violato la convenzione di affidamento stipulata con l’Autorità Idrica Toscana, la carta del Servizio redatta dalla medesima Autorità, gli standard qualitativi stabiliti dal D.lgs. n.31/2001 e, ciò, nel momento in cui ha interrotto l’erogazione dell’acqua al consorzio e, ancora, a seguito del diniego di realizzare a proprie spese gli impianti e gli allacci idonei a fornire la risorsa idrica direttamente ad ogni singolo proprietario.
3.6 Sul punto è necessario sin d’ora anticipare come dette argomentazioni non siano suscettibili di integrare la violazione degli obblighi a carico della società Acquedotto del Fiora e a determinare il venire in essere di una responsabilità per il “corretto svolgimento della funzione” o per la “corretta erogazione del servizio”, così come previsti dall’art. 1 del D.lgs. 198/2009.
3.7 E’ dirimente constatare che, in ossequio agli obblighi assunti con la convenzione con l’Autorità Idrica Toscana, la società Acquedotto del Fiora ha comunque erogato la fornitura idrica, provvedendo da ultimo a richiedere al Consorzio Isola di Giannutri (con la nota prot n. 25524 del 10 maggio 2017) il corrispettivo per il servizio erogato pari, dapprima, a Euro 85.658,81 e, successivamente incrementato in conseguenza dei progressivi consumi, sino ad Euro 104.643,82.
3.8 E’ altrettanto dirimente constatare che la non corretta realizzazione della rete idrica da parte delle società lottizzanti (alla base della non salubrità dell’acqua) costituisce una circostanza ammessa anche dagli attuali ricorrenti, laddove a pagina 3 del ricorso riconoscono che “gli obblighi assunti dalle suddette società .. non sono stati adempiuti con la regolarità e precisione dovuta”.
3.9 Il carattere privato delle rete idrica è desumibile anche dal verbale relativo all’incontro tra Autorità Idrica Toscana, Acquedotto del Fiora, Consorzio, Comune Isola del Giglio e Difensore Civico del 15 gennaio 2016, laddove si precisa che gli allacci privati risultano gestiti dal Consorzio, in quanto non sono mai stati trasferiti al Gestore del Servizio idrico Integrato (doc. n. 13 dell’Amministrazione comunale).
4. Anche nella nota del 19 settembre 2005 (doc. n. 18) si evince che l’amministrazione comunale aveva subordinato la cessione gratuita della rete idrica allo svolgimento di un collaudo funzionale delle opere al fine di verificare che queste ultime fossero “in perfetta efficienza e stato di manutenzione”.
4.1 E’ peraltro indiscusso che il collaudo (quale ultimo atto della fase di realizzazione dell’opera) costituisca un’attività propria della stazione appaltante e dei lottizzanti, a cui sono subentrati gli odierni proprietari di immobili di Giannutri, che erano tenuti, in forza della trascrizione dell’atto d’obbligo, a realizzare e a mantenere le opere di urbanizzazione primaria che avevano eseguito.
4.2 Si consideri, inoltre, che l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia costituisce un’obbligazione “propter rem”, nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia o che risulta titolare ultimo del bene ceduto (T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 06/11/2017, n. 839; Cass. civ., Sez. III, n. 16999/2015; Cass. civ., Sez. II, n. 12571/2002; TAR Milano, n. 941/2017).
4.3 Ne consegue che gli oneri per realizzare (ma anche per contempo manutenere) la rete idrica, non solo dovevano individuarsi negli originari titolari della concessione edilizia, ma devono intendersi trasferiti nei confronti dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari e aventi causa dell’originario lottizzante.
4.4 Proprio l’inesistenza di una rete idrica pubblica, e anzi l’inadempimento dell’obbligo di realizzarla a regola d’arte e cederla da parte dei soggetti onerati, ha l’effetto di determinare il venir meno di un qualunque obbligo dell’attuale gestore di realizzare una corretta manutenzione e delle opere necessarie per garantire la salubrità dell’acqua.
4.3 E’ evidente, infatti, che la realizzazione di dette opere di collegamento e di manutenzione di una rete che è, allo stato privata, non può evidentemente essere posta a carico esclusivamente dell’Acquedotto del Fiora che, come si è avuto modo di precisare, ha solo il compito di gestire e manutenere gli impianti e le opere affidategli.
4.4 Per le medesime ragioni gli stessi oneri di rifacimento della intera rete idrica non possono essere posti interamente a carico dell’Amministrazione comunale, stante il fatto che la manutenzione delle rete (la cui assenza è alla base della non salubrità dell’acqua), era di competenza dei lottizzanti e dei loro aventi causa (e quindi degli attuali proprietari e del Consorzio), sulla base di quanto prescritto dall’atto unilaterale d’obbligo sopra citato.
4.5 Ne consegue che è evidente che non possono essere accolte domande di allacciamento che presuppongono un’attività del Gestore su beni e impianti non pubblici e non gestiti dallo stesso.
4.6 Nemmeno sussiste l’obbligo dello stesso Gestore di procedere alla riattivazione del servizio, considerando che la sospensione di quest’ultimo è stata disposta nell’esercizio di una facoltà contrattuale e ai sensi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 del codice civile.
4.7 Analogamente legittimo deve considerarsi il distacco della fornitura e la conseguente risoluzione del rapporto contrattuale, considerando come detta facoltà è prevista dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato predisposto in attuazione dei principi sanciti dal DPCM 4.3.1996.
4.8 Dette considerazioni sono state confermate da alcune pronunce che, seppur in fattispecie parzialmente differenti, hanno sancito come sia “..illegittima l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune impone al gestore del servizio di fornitura idrica di ripristinare la somministrazione sospesa a chi non paga la bolletta, anche se si tratta di interi condomini morosi, laddove il provvedimento risulti adottato con la finalità di dirimere questioni attinenti a rapporti privatistici, senza dimostrare la ricorrenza effettiva di un pericolo per la pubblica incolumità o l’igiene pubblica…(T.A.R. per la Puglia – Lecce, sentenza 25 marzo 2013, n. 1206; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 02-11-2015, n. 711)”.
4.9 Si consideri, peraltro, che il rapporto negoziale di somministrazione tra gestore ed utente è caratterizzato da perfetta sinallagmaticità, in virtù della quale l’utente ha diritto a ricevere la risorsa idrica a fronte del pagamento di una tariffa, circostanza quest’ultima che non poteva che legittimare la sospensione del servizio (Corte Costituzionale n.335/2008; Cass. Sez. Unite n. 1232/2004).
5. Si è avuto modo di chiarire che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1559 e 1565 c.c., il diritto all’acqua “non significa, ovviamente, che il servizio di erogazione debba essere assicurato a prescindere dall’adempimento delle proprie obbligazioni da parte del consumatore, e cioè nonostante la morosità di quest’ultimo (TAR Campania, Napoli, n. 5482/2015)”.
5.1 E’ utile ricordare che una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. VI, 26-05-2017, n. 2481) ha confermato che nel nostro ordinamento, anche a seguito del referendum abrogativo del 2011, deve considerarsi legittima una nozione della tariffa idrica intesa come “corrispettivo”, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero integrale dei costi (ivi compresi i costi di capitale), immanente alla natura di servizio di rilevanza economica propria del servizio idrico integrato.
5.2 Va da ultimo evidenziato che l’Acquedotto del Fiora, pur sollecitando il pagamento del corrispettivo del servizio idrico erogato, aveva provveduto a proporre ai singoli proprietari una rateizzazione degli importi dovuti e, ciò, nell’intento di garantire comunque la fornitura.
5.3 Per quanto concerne l’asserito diritto dei ricorrenti di ottenere una qualità dell’acqua idonea al consumo si è già avuto modo di accennare che, detto diritto seppur astrattamente esistente, deve considerare la peculiarità del caso di specie, laddove la qualità delle acque può essere garantita dall’Acquedotto del Fiora soltanto fino a punto di consegna (dissalatore), cioè fino all’ultimo punto affidato in gestione a detta società concessionaria.
5.4 Si è già avuto modo di evidenziare che l’Acquedotto del Fiora, in esecuzione della Convenzione di affidamento del Servizio idrico ed in linea con il Regolamento del servizio in essere, ha sempre erogato regolarmente risorsa idrica, con una salubrità che, sino al punto del dissalatore, non risulta essere contestata.
5.5 E’, inoltre, pienamente rispettato il disposto di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), nella parte in cui si prevede che il Gestore ha adempiuto ai suoi obblighi garantendo la conformità dell’acqua al punto di consegna, mentre è il responsabile della gestione della rete acquedottistica che approvvigiona le utenze dell’Isola e che deve assicurare il rispetto dei valori di parametro fissati dalla vigente normativa.
5.6 Ne consegue come nessuno degli obblighi e degli inadempimenti che sono il presupposto dell’azione ora proposta può essere posto a carico della società Acquedotto del Fiora.
5.7 E’ altrettanto evidente che la particolarità del caso di specie, già in passato, aveva suggerito l’opportunità di perseguire una soluzione condivisa tra tutte le parti in causa e a vario titolo coinvolte.
In questo senso è il Protocollo di Intesa del 19 aprile 2017 (mai sottoscritto definitivamente) che prevedeva l’impegno della Regione, del Comune e dei privati a realizzare le nuove opere di estensione della rete idrica (evidentemente mancanti) secondo il principio del cofinanziamento, prevedendo altresì, la sospensione del recupero del credito vantato dal Gestore.
5.8 Va, infatti, rimarcata la gravità degli aspetti emersi in corso di causa e che appaiono come il risultato di un concorso di circostanze alle quali si è sommata (probabilmente e negli anni pregressi) l’assenza di una stringente attività di controllo, situazione che in definitiva non può che costituire un monito per tutte le Amministrazioni coinvolte al fine di attivarsi, ancora con maggiore determinazione e utilizzando tutti gli strumenti a propria disposizione, per raggiungere una soluzione effettivamente condivisa con tutte le parti in causa, idonea a costituire il superamento dello statu quo.
5.9 In conclusione l’inesistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di cui all’art.1 del D.lgs. 198/2009, consente di respingere il ricorso.
Le spese possono essere compensate in considerazione della novità e della complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto
IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni
IL SEGRETARIO