Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 1687 | Data di udienza: 3 Luglio 2012

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imputabilità dell’inquinamento – Esigenza di effettività della protezione ambientale – Ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 22 Ottobre 2012
Numero: 1687
Data di udienza: 3 Luglio 2012
Presidente: Radesi
Estensore: De Carlo


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imputabilità dell’inquinamento – Esigenza di effettività della protezione ambientale – Ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 22 ottobre 2012, n. 1687


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Imputabilità dell’inquinamento – Esigenza di effettività della protezione ambientale – Ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.

Alla luce dell’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente,ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ,, prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit” che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (consiglio di Stato sent. n. 3855/2009).

Pres. Radesi, Est. De Carlo – T. s.p.a. (avv.ti Fantappiè e Bianchi) c. Provincia di Lucca (avv. Corsi), Ministero dell’Economia e delle Finanze e altri (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 22 ottobre 2012, n. 1687

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 22 ottobre 2012, n. 1687

N. 01687/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Termo Energia Versilia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Fantappiè, Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Palestro 3;


contro

Provincia di Lucca, rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Corsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Senese 12;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Agenzia del Demanio, U.T.G. – Prefettura di Lucca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Pietrasanta,
Regione Toscana, Asl 12 – Versilia, Consorzio di Bonifica della Versilia – Massaciuccoli; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Arpat in Firenze, via Porpora N. 22;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Gestioni Ambientali S.n.c. di Tec Spa Temo Energia Calabria, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bianchi, Andrea Fantappiè, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Palestro 3;

per l’annullamento

quanto al ricorso:

dell’ordinanza del dirigente del servizio ambiente della provincia di Lucca n. 179 dell’8 maggio 2009 notificata alla ricorrente in data 15 maggio 2009;

– del presupposto parere del comune di Pietrasanta, di incognito numero e data, non reso noto, né disponibile alla ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 10 giugno 2010:

dell’ordinanza del dirigente del servizio ambiente della provincia di Lucca n. 149 del 12 maggio 2010 notificata a TEV s.p.a. in data 14 maggio 2010 con cui la provincia ha ordinato a TEV “di provvedere secondo quanto previsto e disposto dal titolo v, parte iv, del d.lgs 152/06, “bonifica dei siti inquinati”;

del presupposto parere del comune di Pietrasanta del 10 maggio 2010, non reso noto, né disponibile alla ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2011:

della determinazione dirigenziale del comune di Pietrasanta n. 1961 del 19/07/2011, comunicata con lettera prot. gen. 24576 del 29/07/2011, pervenuta il 4 agosto 2011;

dell’allegato verbale conclusivo della conferenza di servizi del 1 luglio 2011;

del verbale della conferenza di servizi del 29 settembre 2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca e di Agenzia del Demanio e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di U.T.G. – Prefettura di Lucca, del Ministero dell’Interno e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugnava l’ordinanza della Provincia di Lucca con cui le venivano imposti degli obblighi di bonifica relativamente al torrente Beccatoio dove venivano scaricate le acque reflue dell’impianto da lei gestito in località Falascaia del Comune di Pietrasanta.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia di Lucca chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tribunale con ordinanza del 4.6.2009 accoglieva la domanda cautelare rinvenendo elementi idonei a configurare una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso sia per la violazione dell’art. 7 della l.n. 241/90 che dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/06, in quanto non risultava comunicato l’avvio del procedimento alla società interessata senza che vi fossero particolari esigenze di celerità e urgenza per derogarvi, e considerando che la norma di cui all’art. 244, comma 2, cit. richiama la necessità di dare luogo ad “opportune” indagini, preliminarmente all’ordinanza impugnata e cioè una approfondita e completa istruttoria in ordine alla riconducibilità della situazione di inquinamento riscontrata, che non può essere posticipata al momento della redazione del Piano di caratterizzazione, come invece rilevato dall’Amministrazione provinciale.

La Provincia emanava un secondo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti, che sostituiva il precedente e rispetto al quale il Tribunale non concedeva il provvedimento di sospensione dell’efficacia ritenendo che i profili procedurali assenti nella precedente occasione ed evidenziati nella precedente ordinanza cautelare risultano invece osservati, con un sufficiente coinvolgimento della ricorrente nella fase istruttoria prodromica all’adozione del provvedimento finale e la motivazione dell’ordinanza impugnata appare congrua e complessivamente orientata a specificare che l’attività imposta alla ricorrente deve essere collegata esclusivamente alla parte di inquinamento ritenuto a lei riconducibile.

Rispetto a tale ricorso si costituiva in giudizio anche l’ARPAT che chiedeva di essere estromessa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva con il ministero della Regione Toscana.

Pur senza prestare acquiescenza al provvedimento impugnato la società presentava il Piano di caratterizzazione del Torrente Beccatoio esaminato dalla conferenza di servizi in data 29.10.2010 con richiesta di integrazioni che venivano offerte dalla TEV dopo aver espresso un dissenso circa la loro necessità.

Il ricorso veniva assegnato alla pubblica udienza del 14.4.2011 per la decisione ed il Tribunale con ordinanza collegiale in data 7.9.2011 decideva di disporre una consulenza tecnica per una completa ricostruzione dei fatti e dei presupposti tecnici posti alla base dei provvedimenti impugnati.

Nelle more dell’espletamento della c.t.u. il Comune di Pietrasanta emanava una determinazione dirigenziale con cui approvava il Piano di caratterizzazione del Torrente Beccatoio, impugnata con ulteriori motivi aggiunti e richiesta di provvedimento cautelare, dal momento che non era stata accolta la richiesta di provvedimento di annullamento in autotutela in attesa dell’esito del giudizio pendente.

Alla camera di consiglio del 17.11.2011 il Tribunale dava atto della rinuncia alla domanda cautelare dal momento che il Comune di Pietrasanta aveva sospeso l’efficacia della sua ordinanza fino all’esito della c.t.u. disposta.

Interveniva in giudizio la Gestioni Ambientali S.n.c. Tec S.p.A. in quanto la società TEV s.p.a. aveva conferito alla società interveniente la propria azienda con atto del 17.4.2012 e successivamente entrambe le società avevano richiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

All’esito di una proroga ottenuta alla camera di consiglio del 21.2.2012 il ricorso andava il decisione all’udienza del 3.7.2012.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere disposta l’estromissione dal giudizio dell’ARPAT per carenza di legittimazione passiva avendo emanato solamente atti endoprocedimentali di natura istruttoria.

Del pari sono privi di legittimazione passiva sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze che il Ministero dell’Interno poiché gli atti impugnati non sono in nessuna misura riconducibili alle loro competenze.

Il ricorso principale avverso il provvedimento del dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca n. 179 dell’8 maggio 2009 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata l’ordinanza sostituita dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Va pertanto esaminato il primo ricorso per motivi aggiunti che ha impugnato il provvedimento emesso dalla Provincia di Lucca all’esito della sospensione dell’efficacia della precedente ordinanza di analogo tenore.

Il primo motivo del ricorso contesta la violazione dei principi di cui agli artt. 192 e 244 del d.lgs 152/2006; degli artt. 1, 2, 7, 8, 10 della legge 241/90; art. 24 e 111 cost.; dell’art. 21 L. 1034\1971; violazione e disapplicazione dell’ordinanza del Tar Toscana n. 446/2009, nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi costituzionali di buona amministrazione art. 97 cost., e dei principi di legalità e efficacia dell’azione amministrativa. assoluto difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio.

Sul piano procedimentale si osserva che il rispetto del contraddittorio, infatti, è stato solo formale e non ha consentito di far emergere le reali responsabilità dell’inquinamento da diossine nel torrente Baccatoio, in modo assurdo attribuito dalla Provincia a TEV a titolo di responsabilità oggettiva per la vicinanza dell’impianto ai sedimenti inquinati.

Quanto all’ordinanza sospensiva del 2009 per quanto attiene al suo contenuto conformativo la Provincia avrebbe dovuto rifare tutte le indagini in contraddittorio e accertare in modo inequivoco la responsabilità dell’inquinamento del Baccatoio.

Il contraddittorio è stato invece limitato ad alcuni controlli prendendo per valide tutte le indagini ARPAT fatte in occasione del primo provvedimento e veniva anche contestata la modalità di effettuazione del campionamento e la valutazione dei risultati delle analisi ad esso seguite anche per l’impossibilità di un reale contraddittorio con il tecnico della società.

Inoltre la Provincia di Lucca, fra le possibili fonti di inquinamento da diossine, ne individua solo una come fondante la responsabilità di TEV, ovvero le “emissioni liquide dell’attuale impianto” circostanza che sarebbe smentita dalle analisi ARPAT.

Infatti occorre sottolineare che la stessa ARPAT dà atto che sono necessari ulteriori approfondimenti “rilevando che il piano di caratterizzazione potrà prevedere l’esecuzione di indagini di maggior dettaglio”.

Ma ciò significa, di tutta evidenza, che le indagini effettuate fino ad ora non danno prove certe circa la provenienza dell’inquinamento da diossine, né tantomeno della imputabilità dello stesso a TEV.

Veniva infine contestata la conclusione ritardata del procedimento che aveva oltretutto impedito a TEV di replicare alle deduzioni ARPAT, messe a disposizione per intero solo al momento conclusivo.

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 192 e 244 del d.lgs 152/2006; anche in relazione all’art. 23 e 41 e 42 cost., all’art. 40 e 41 c.p., dell’art. 2043 e ss cod. civ e 2727 cod. civ.; dell’art. 21 l. tar; violazione e disapplicazione dell’ordinanza del tar toscana n. 446/2009, violazione del principio chi inquina paga, nonché l’eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria con riferimento all’accertamento del nesso causale fra attività e lesione e alla imputabilità a titolo di dolo o colpa.

La redazione di un piano di bonifica non può essere imposta a titolo di responsabilità oggettiva come affermato in più occasioni da Tar Toscana.

Ma nel caso di specie né l’ARPAT, né la Provincia abbiano provveduto ad accertare inequivocabilmente:

– il nesso causale fra le attività condotte nell’impianto e l’inquinamento da diossine rilevate nel Baccatoio;

– la riferibilità dell’inquinamento almeno a titolo di colpa di TEV.

Nel corpo del motivo di ricorso seguono una serie di considerazioni tecniche per escludere che dalle varie fasi di lavorazioni dell’impianto possano ricavarsi prove in ordine al fatto che le emissioni dell’impianto abbiano costituito una via di contaminazione dei sedimenti del Beccatoio.

Sussiste, invece, la significativa probabilità che, invece, altri fonti inquinanti storicamente presenti nell’area, non riconducibili a TEV, abbiano cagionato la contaminazione, come ad es. le operazioni del vecchio inceneritore in funzione fra gli anni ‘70 e gli anni ’90 e la discarica ERSU a monte dell’impianto TEV .

Le deduzione dell’ARPAT che condurrebbero ad una diversa conclusione sono date da:

1) una presunta correlazione fra la localizzazione della contaminazione e la posizione delle tubazioni di scarico delle acque di pioggia dell’impianto;

2) una maggiore probabilità che la contaminazione sia avvenuta in tempi recenti per il suo carattere superficiale.

Afferma, invece, la società che la presenza delle diossine in corrispondenza degli scarichi TEV non prova alcunché ed è circostanza non idonea a fondare presunzioni in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la violazione di qualche specifica normativa o disposizione regolamentare o di altro genere da parte di TEV non limitandosi ad ipotizzare “episodi di cattiva gestione delle scorie e ceneri all’interno dell’impianto”, senza provarli e senza indicare le regole che TEV avrebbe violato.

TEV è legittimamente autorizzata a scaricare nel detto torrente sulla base di atti ed autorizzazioni rilasciate dalla stessa Provincia; cosicché la Provincia e l’ARPAT avrebbe dovuto provare non solo che i sedimenti nelle vicinanze degli scarichi dell’impianto sono contaminati, ma che TEV ha immesso direttamente nelle acque del torrente sostanze inquinanti violando le prescrizioni imposte.

Il terzo motivo eccepisce la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 192, 239 e 244 del d.lgs 152/2006; degli allegati alla parte quarta del d.lgs 152/2006 in specie tabella 1 allegato 5; dell’art. 3 della legge n. 241/90. violazione e falsa applicazione del principio di legalità, nonché l’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, sproporzionalità, manifesta ingiustizia.

La tabella 1, allegato 5, alla parte IV del D.Lgs 152/2006 non può essere utilizzata per la individuazione dei livelli di contaminazione di un’area di sedime di un torrente poiché non è disponibile una specifica normativa per i sedimenti delle acque superficiali e non può essere utilizzata analogicamente una tabella per le concentrazioni delle soglie di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo ed infine viene presa come riferimento la colonna A dei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e non quella B ad uso commerciale e industriale.

Il tutto è aggravato ora dal fatto che il superamento dei valori accertati in contraddittorio (quelli di ottobre 2009) è minimo. Lo sforamento sarebbe, infatti, pari ad appena (nei due punti rilevati) 0,0027 e 0,0004 rispetto al supposto e contestato limite dello 0,01 previsto del D.Lgs 152/2006 per i siti ad uso verde pubblico.

Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 192, 239 e 244 del d.lgs 152/2006; degli allegati alla parte quarta del d.lgs 152/2006; degli art. 1 e 3 l. 241/90, la violazione del principio chi inquina paga, del principio di legalità e dei principi generali di proporzionalità tra addebito e sanzione nonchè l’eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. contraddittorietà con precedenti atti.

Nelle premesse dell’ordinanza impugnata si dà atto che il Comune di Pietrasanta, quale proprietario delle ex Miniere Edem, ha comunicato il superamento delle CSC nei sedimenti del torrente Baccatoio per una serie di parametri.

Per tali inquinanti vi è dunque una pacifica assenza di responsabilità da parte di TEV.

Tuttavia, nonostante che sia stato accertato che nel torrente Baccattoio vi sia una contaminazione da rame, zinco, arsenico, cadmio, piombo e mercurio, antimonio, e che tali inquinanti provengano dall’area ex Edem, di proprietà del Comune di Pietrasanta, non vi è traccia nell’ordinanza provinciale della imposizione ad altri soggetti di obblighi analoghi a quelli imposti a TEV.

Cosicché, attraverso l’ordine di bonifica, imposto solo a TEV, in sostanza si pone a carico della sola ricorrente l’obbligo di effettuare un piano di caratterizzazione, che dovrebbe prevedere un intervento complessivo di messa in sicurezza e bonifica del torrente inquinato, soprattutto da detti materiali, di cui TEV non è certamente responsabile.

In altri termini, l’ordine di bonifica a TEV (sul presupposto di una sua inesistente responsabilità per il superamento del parametro diossine) viene utilizzato per bonificare un’area (inquinata da rame, zinco, arsenico, cadmio, piombo e mercurio, antimonio) che avrebbe dovuto essere bonificata da altri.

Nell’ordinanza si impone poi a TEV un obbligo sanzionatorio assolutamente sproporzionato rispetto a quelle che possono essere le sue (ipotizzate e non provate) responsabilità, dato che gli si ordina di procedere alla bonifica “nel tratto prospiciente l’impianto TEV e a monte e a valle dello stesso, fino a che non si registri l’assenza di contaminazione” con impostazione più vessatoria di quella della precedente ordinanza in quanto ipotizza una responsabilità di TEV anche per gli inquinamenti a monte dell’impianto.

L’ordinanza inoltre è assolutamente indeterminata e viola il principio di legalità e determinatezza oltre ad ogni principio di proporzionalità ed adeguatezza.

L’amministrazione non ha dunque tenuto conto della necessità di adeguare l’eventuale sanzione alla reale situazione di fatto, che non è stata neppure correttamente accertata, e alle responsabilità di TEV.

I principi di legalità e proporzionalità, com’è noto, hanno però natura fondamentale.

In specie quello di proporzionalità è costantemente seguito e riaffermato, non solo dalla giurisprudenza amministrativa, ma dall’ordinamento comunitario che lo ha introdotto e dichiarato fornito di rango di norma costituzionale al pari delle norme contenute nei Trattati.

Tale principio impone che le misure sanzionatorie siano adeguate per la finalità di repressione di un comportamento, vale a dire mantengano un concreto rapporto fra comportamento tenuto e sanzione irrogata, limitando la discrezionalità che deve tener conto del principio suddetto.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti presenta un primo motivo che denuncia l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato in relazione alle censure mosse nei confronti degli altri atti contestati con i precedenti ricorsi.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 242 T.U. Amb. e di una serie di norme della L. 241\90 nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, di legalità ed efficacia dell’azione amministrativa, per carenza di istruttoria e difetto di contraddittorio.

La società ricorrente non è stata correttamente invitata a partecipare alla conferenza di servizi del 1.7.2011 poiché l’invito non è stato recapitato al suo indirizzo ma a quello della società controllante.

Inoltre, pur avendo dovuto presentare il Piano di caratterizzazione solo per il fatto che non era stata accolta la misura cautelare relativamente al primo ricorso per motivi aggiunti, non lo aveva visto approvare secondo la formulazione da essa adottata senza ricevere comunicazioni sulle ragioni di tale scelta.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 T.U. Amb. e di una serie di norme della L. 241\90, la violazione dell’ordinanza del TAR 507\2010, la violazione del principio chi inquina paga e dei principi di legalità e proporzionalità dell’azione amministrativa nonché l’eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà.

Si contesta in sostanza la sproporzione delle ulteriori misure richieste rispetto alle possibili responsabilità della società poiché il Piano di caratterizzazione doveva riguardare un tratto del torrente Beccatoio ben superiore a quello interessato dagli scarichi dell’impianto di Falascaia.

Violava altresì il contenuto dell’ordinanza cautelare citata poiché in base ad essa il piano doveva riguardare; “l’attività imposta alla ricorrente deve essere collegata esclusivamente alla parte di inquinamento ritenuto a lei riconducibile e solo l’inquinamento da diossine, per la parte di terreno specificata nelle premesse dello stesso”.

Cioè la caratterizzazione doveva riguardare un tratto di mt. 130 a monte dello scarico e solo l’inquinamento superficiale da diossina.

Ciò comporta un difetto di motivazione poiché sono state imposte prescrizioni prive di supporto scientifico e costituiscono sviamento di potere perché accollano alla società oneri che dovrebbero essere imposti ad altri soggetti responsabili di altre forme di inquinamento.

Il Collegio ha affidato al consulente tecnico i seguenti quesiti:

1) illustri il c.t.u. le modalità tipiche di trasporto di inquinanti, come quelli riscontrati negli atti di causa, nei sedimenti dei corsi d’acqua e la loro permanenza nel tempo;

2) valuti il c.t.u. se tutti i campionamenti effettuati e richiamati nell’ordinanza n. 149 del 12 maggio 2010, in base alla documentazione depositata in atti e/o eventualmente messa a disposizione delle parti, in contraddittorio, su sua richiesta che si autorizza fin da ora, risultano effettuati a regola d’arte ai fini del riscontro della situazione di inquinamento evidenziata;

3) valuti il c.t.u. se, alla luce delle precedenti attività sul sito individuabili come possibili fonti di contaminazione e le nozioni comuni di scienza, sia possibile condividere la conclusione di cui all’ordinanza suddetta , in base alla quale la presenza di diossine superiori alle CSC negli strati superficiali dei sedimenti del torrente Baccatoio sia dovuta all’attività dell’attuale impianto TEV, anche in relazione alle attuali emissioni liquide dell’impianto in questione, con esclusione di altre possibili forme di inquinamento relative alla presenza di un precedente impianto di incenerimento nella stessa area ove è ora situato l’impianto TEV;

4) valuti il c.t.u. se le conclusioni di cui alla nota del Dipartimento provinciale Arpat n. 80608 del 15 aprile 2010, nonché quelle n. 11105 del 18 gennaio 2010 e n. 36438 del 19 febbraio 2010, tutte richiamate nell’ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, risultano compatibili con la conclusione di riconducibilità esclusiva dell’inquinamento di cui alla suddetta ordinanza n. 149 del 12 maggio 2010;

5) valuti il c.t.u. se la tabella ex d.lgs. n. 152/06, nel testo in vigore al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati e utilizzata per la individuazione dei livelli di contaminazione di un’area di sedime di un torrente, possa considerarsi valida anche per la tipologia di inquinamento riscontrata.

All’esito della consulenza in relazione ai singoli quesiti è emerso che;

le modalità di trasporto degli inquinanti genericamente definiti diossine sono attraverso aggregazioni con matrici solide non tendendo a migrare in forma solubile con l’acqua; essi rimangono i superficie e possono essere trovati a livelli più profondi solo in relazione a fenomeni di stratificazione. All’esito delle osservazioni dei CTP il consulente ha ribadito che fenomeni di percolazione ed infiltrazione acquosa sono poco probabili e che i picchi di concentrazione sic trovano in corrispondenza degli scarichi della TEV;

i campionamenti effettuati e richiamati nell’ordinanza impugnata 149\2010 sono stati correttamente eseguiti;

l’inquinamento da diossine è stato valutato non solo con riferimento al superamento delle CSC ( soglie di concentrazione ), ma anche tenendo conto della concentrazione effettiva dei congeneri; dopo aver individuato le possibile fonti di inquinamento da diossina la consulenza evidenzia che i due punti corrispondenti alle emissioni liquide dell’impianto sono quelle che presentano le maggiori concentrazioni ed infine che sono stati segnalate due tubazioni che potrebbero recapitare reflui inquinati provenienti dalle acque di dilavamento della discarica ERSU nelle vasche di seconda pioggia;

la riconducibilità dell’inquinamento all’attività del termovalorizzatore è plausibile anche se non esclusiva, essendo oltretutto il giudizio sulla esclusività dell’inquinamento difficilmente accertabile;

la tabella ex D.lgs. 152\2006 utilizzata per individuare i livelli di contaminazione è valida non essendovi una tabella specifica prevista dalla normativa nazionale e comunitaria che indichi i limiti di concentrazione nei sedimenti.

Anche alla luce delle conclusioni cui è giunto il consulente i due ricorsi per motivi aggiunti non risultano fondati.

Non può dirsi, come sostenuto nei primi due motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, che la richiesta di porre un essere un piano di bonifica non fosse fondato sulla base di una responsabilità della società ricorrente rispetto all’inquinamento del torrente Baccatoio.

L’ordinanza impugnata non ha mai affermato che vi fosse una responsabilità esclusiva della TEV circa l’inquinamento anche solo da diossine, ma in ogni caso anche la consulenza ha confermato che in prossimità dei punti di scarico delle acque dell’impianto vi è una maggiore concentrazione di tali agenti inquinanti che non può essere spiegata con fonti alternative di contaminazione.

A fronte di un quadro probatorio siffatto, ed anche in caso di compresenza di responsabilità altrui, ben può essere imposto un adempimento preliminare alla bonifica quale il Piano di caratterizzazione: si veda sul punto quanto affermato dalla sentenze 3855\2009 del Consiglio di Stato: “Va quindi precisato, alla luce di tale esigenza di effettivi-tà della protezione dell’ambiente, che, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati ad individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive, e che la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pub-blica preposta alla tutela ambientale si può avvalere anche di pre-sunzioni semplici di cui all’art. 2727 cod. civ, (le presunzioni so-no le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato), prendendo in considerazione e-lementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e con-cordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’ “id quod plerumque accidit” che sia verificato un inquinamento e che que-sto sia attribuibile a determinati autori.

Ai sensi dell’art. 2729 del cod. civ. “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il qua-le non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concor-danti.” Orbene tale norma – che spiega il proprio effetto diretto nel giudizio civile – pone un principio generale che consente alla pubblica amministrazione , specie quando deve svolgere com-plesse attività di indagine su fatti che non sono a sua diretta co-noscenza ma che, per essere illeciti, sono conosciuti dai privati, il ricorso alla prova logica, alle presunzioni semplici, ad indizi gra-vi precisi e concordanti per la prova di determinati fatti.”

Peraltro in giurisprudenza è stato di recente affermato il principio della responsabilità ambientale in base al criterio del “più probabile che non “ che non fa che confermare la legittimità dell’ordinanza della Provincia impugnata.

Quanto ai profili procedimentali, avendo comunque predisposto un Piano di caratterizzazione dopo la reiezione del provvedimento cautelare, almeno in quella sede si è verificato un corretto contraddittorio procedimentale che consente di non dare rilievo ai vizi del procedimento denunciati dal momento che gli stessi non si sono riverberati in una decisione non motivata sul piano sostanziale.

Il terzo motivo lamenta l’applicazione di parametri non previsti dalla legislazione vigente per l’accertamento del superamento delle soglie di contaminazione, ma sul punto non può che rimandarsi alle conclusioni della consulenza che hanno confermato la validità scientifica dei parametri presi a fondamento da parte dell’ARPAT delle valutazioni poi recepite nell’ordinanza.

Il quarto motivo non può essere accolto in quanto l’ordinanza chiede un piano di caratterizzazione relativa,mente agli inquinanti la cui responsabilità è riconducibile alla società ricorrente e non alle altre forme di inquinamento pur presenti ma non ricollegabili all’attività del termovalorizzatore di Falascaia; non viene violato, pertanto, alcun principio di proporzionalità.

Le argomentazioni fin qui svolte possono anche applicarsi agli autonomi motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti che contesta l’approvazione del Piano di caratterizzazione con modifiche rispetto alla proposta iniziale anche perché non vi sono contestazioni specifiche di merito e non procedimentali sulle modifiche che la conferenza di servizi ha inteso apporre rispetto all’elaborato prodotto dalla ricorrente.

I ricorsi per motivi aggiunti possono essere in conclusione rigettati, essendosi rivelati gli atti impugnati legittimi.

Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione dello stato attuale di sostanziale decozione della ricorrente e della assai probabile impossibilità per gli enti convenuti di conseguire il pagamento delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e dell’ARPAT; dichiara altresì improcedibile il ricorso principale e rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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