Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 1043 | Data di udienza: 4 Maggio 2012

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Ordinanza di abbattimento dei piccioni  a tutela della semina dei cereali autunnali – Illegittimità – Carenza dei presupposti richiesti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 – Ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’art. 19, c. 2 l. n. 157/1992.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 30 Maggio 2012
Numero: 1043
Data di udienza: 4 Maggio 2012
Presidente: Buonvino
Estensore: Cacciari


Premassima

* DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Ordinanza di abbattimento dei piccioni  a tutela della semina dei cereali autunnali – Illegittimità – Carenza dei presupposti richiesti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 – Ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’art. 19, c. 2 l. n. 157/1992.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 30 maggio 2012, n. 1043


DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Ordinanza di abbattimento dei piccioni  a tutela della semina dei cereali autunnali – Illegittimità – Carenza dei presupposti richiesti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 – Ricorso agli strumenti ordinari previsti dall’art. 19, c. 2 l. n. 157/1992.

Il contenimento dei piccioni per la tutela della semina  deve essere programmato per tempo e seguire le procedure di cui all’art. 19, comma 2, l. 157/1992 (ricorso a metodi ecologici previo parere dell’INFS). Ne deriva l’illegittimità dell’ordinanza di abbattimento dei piccioni volta a tutelare la semina dei cereali autunnali, in quanto carente di entrambi i presupposti richiesti dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 per l’esercizio del potere sindacale di urgenza:  la presenza di una situazione imprevedibile ed eccezionale che costituisca minaccia per l’incolumità pubblica (od anche per la sicurezza urbana) e l’impossibilità di utilizzare i mezzi normalmente previsti dall’ordinamento giuridico per fronteggiarla.

 Pres. Buonvino, Est. Cacciari – L.A.C. (avv. Rizzato) c. Comune di Castellina in Chianti (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 30 maggio 2012, n. 1043

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 30 maggio 2012, n. 1043

N. 01043/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2011, proposto da:
L.A.C. – Lega per l’Abolizione della Caccia in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

il Comune di Castellina in Chianti in persona del Sindaco in carica, n.c.;

nei confronti di

Tenuta S. Leonino in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 8 del 20.09.2011 con la quale il Comune di Castellina in Chianti consente l’abbattimento di un numero indiscriminato di piccioni nelle zone di pastura dei terreni agricoli comunali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 maggio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Castellina in Chianti, a seguito della richiesta formulata da un socio della Tenuta agricola S. Leonino, ha emanato l’ordinanza sindacale 20 settembre 2011, n. 8, con la quale ha autorizzato le guardie particolari giurate delle associazioni venatorie, gli operatori di polizia municipale e provinciale ed i proprietari di terreni ospitanti zone di pastura ad effettuare l’abbattimento di piccioni domestici inselvatichiti, allo scopo di tutelare la semina dei cereali autunnali.

Con il presente ricorso, notificato il 5 novembre 2011 e depositato il 22 novembre 2011, la Lega per l’Abolizione della Caccia l’ha impugnata deducendo tre motivi di gravame.

Con primo motivo lamenta carenza dei presupposti per l’utilizzo del potere di ordinanza, poiché il provvedimento non sarebbe correlato all’esigenza di fronteggiare un’emergenza igienico sanitaria o di incolumità pubblica ma a quella di tutelare le zone di pastura, che per di più non vengono specificate, e inoltre non dimostrerebbe l’impossibilità di provvedere tramite strumenti tipici.

Con secondo motivo deduce che il provvedimento difetterebbe di motivazione in ordine all’impossibilità di ricorrere, nel caso di specie, a metodi ecologici come l’installazione di reti o dissuasori; sarebbe inoltre vietato ai cacciatori l’abbattimento dei piccioni.

Con terzo motivo lamenta difetto di motivazione poiché il provvedimento non indica né le zone di pastura da tutelare, né quale sia il sovraffollamento di piccioni nel territorio comunale e il numero dei volatili da abbattere.

L’Amministrazione comunale intimata e la Tenuta S.Leonino non si sono costituite.

Con ordinanza 7 dicembre 2011, n. 1205, è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza del 4 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato, sotto i profili dedotti con primo e secondo motivo.

Il provvedimento oggetto di gravame autorizza l’abbattimento dei piccioni e pretende di trovare la propria fonte di legittimazione nel potere sindacale di urgenza previsto all’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Costituisce però jus receptum la considerazione che tale potere può essere esercitato solo quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili che costituiscono una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i mezzi ordinariamente previsti dall’ordinamento giuridico (T.A.R Abruzzo L’Aquila I, 15 marzo 2011 n. 134). L’esercizio del potere sindacale d’urgenza é quindi subordinato ad un duplice ordine di presupposti: la presenza di una situazione imprevedibile ed eccezionale che costituisca minaccia per l’incolumità pubblica (od anche per la sicurezza urbana) e l’impossibilità di utilizzare i mezzi normalmente previsti dall’ordinamento giuridico per fronteggiarla.

Nel provvedimento impugnato non vengono rappresentate situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. L’ordinanza è infatti volta a tutelare la semina dei cereali autunnali e tale scopo non autorizza l’esercizio del potere sindacale extra ordinem. La semina infatti non è una situazione imprevedibile ed eccezionale, ma ricorrente nelle stagioni autunnali sicché la sua tutela ben può essere programmata per tempo, e facendo ricorso a strumenti ordinari.

Tali mezzi sono previsti dall’ordinamento giuridico.

La l. 11 febbraio 1992, n. 157, all’art. 19 prevede infatti la possibilità di controllare la fauna selvatica, anche in zone vietate alla caccia, a scopo tra l’altro di proteggere la produzione agricola e stabilisce che a tal fine si debba fare ricorso, di norma, a metodi ecologici e previo parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

L’ordinanza impugnata non dà conto delle circostanze che hanno impedito l’utilizzo di questi strumenti ordinari a favore di uno eccezionale, prescindendo dai metodi stabiliti dalla suddetta normativa la quale considera abbattimento e cattura quale extrema ratio, da attuarsi solamente quando le altre soluzioni si rivelano inefficaci (T.A.R Emilia-Romagna Bologna II, 29 novembre 2011 n.. 812). Tali considerazioni sono assenti nell’ordinanza impugnata, la quale invece “prende atto” di una nota in data 15 maggio 1988 dell’Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna, che però non può valere a supporto della sua legittimità in quanto antecedente all’emanazione della soprarichiamata l. 157/1992.

Il contenimento dei piccioni per la tutela della semina autunnale deve quindi essere programmato per tempo e seguire le procedure di cui all’art. 19, comma 2, l. 157/1992.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, in accoglimento dei primi due motivi di gravame e assorbimento delle restanti censure.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto il Comune di Castellina in Chianti viene condannato al loro pagamento nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Le spese vengono compensate nei confronti dell’intimata Tenuta San Leonino in considerazione del ruolo svolto dalla stessa nella vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Castellina in Chianti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della Tenuta San Leonino.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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