Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 788 | Data di udienza: 23 Maggio 2018

* AMIANTO – Art. 12 l. n. 257/1992 – Accertamento dello stato di pericolosità degli edifici nei quali sono rinvenibili materiali contenenti cemento amianto – Competenza – Art. 12 l. n. 257/1992 – Svolgimento di ulteriore istruttoria da parte dell’amministrazione comunale – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 5 Giugno 2018
Numero: 788
Data di udienza: 23 Maggio 2018
Presidente: Romano
Estensore: Giani


Premassima

* AMIANTO – Art. 12 l. n. 257/1992 – Accertamento dello stato di pericolosità degli edifici nei quali sono rinvenibili materiali contenenti cemento amianto – Competenza – Art. 12 l. n. 257/1992 – Svolgimento di ulteriore istruttoria da parte dell’amministrazione comunale – Esclusione.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 5 giugno 2018 n. 788


AMIANTO – Art. 12 l. n. 257/1992 – Accertamento dello stato di pericolosità degli edifici nei quali sono rinvenibili materiali contenenti cemento amianto – Competenza – Art. 12 l. n. 257/1992 – Svolgimento di ulteriore istruttoria da parte dell’amministrazione comunale – Esclusione.

Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 257 del 1992, l’Azienda USL ha specifica competenza ad accertare lo stato di pericolosità degli edifici nei quali sono rinvenibili materiali contenenti cemento amianto; l’accertamento, come tale, è idoneo a porre un vincolo all’azione dell’Amministrazione comunale nell’aodzione dei provvedimenti conseguenti (nella specie, ordinanza contingibile ed urgente di  rimozione della copertura di cemento-amianto entro il termine di un anno); a fronte dell’accertamento dell’organo tecnico a ciò deputato per legge l’Amministrazione comunale non è tenuta allo svolgimento di ulteriore istruttoria (che non le compete) con richiesta di accertamenti di parte ed ulteriori documenti.


Pres. Romano, Est. Giani – G.M. e altri (avv.ti Casucci e Calaprice) c. Comune di Cavriglia (avv. Cavezzuti)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 5 giugno 2018 n. 788

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 5 giugno 2018 n. 788


Pubblicato il 05/06/2018

N. 00788/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2017, proposto da:
Guido Mori, Anna Maria Rapaccini, Donatella Mori, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Casucci e Donatello Calaprice, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Casucci in Firenze, via Cantagalli 2;

contro

Comune di Cavriglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Cavezzuti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Lo Manto in Firenze, via Masaccio 219;

nei confronti

Simona Trefoloni non costituita in giudizio;

per l’annullamento

dell’Ordinanza del Sindaco di Cavriglia n. 124-17, del 31 luglio 2017, insieme agli atti presupposti, per la rimozione della copertura in Eternit dall’ex Stabilimento MOBILIEXTRA, in via Malpasso – Loc. Vacchereccia, porzione identificata al Foglio di mappa 25, particella 292, spedita ai ricorrenti il 4 agosto 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavriglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti espongono di aver ricevuto in successione ereditaria (assieme alla sig. Simona Trefoloni) un immobile sito in Cavriglia, località Vacchereccia, accatastato come D/7, già destinato alla produzione di mobili per interni da parte della società Mobilextra s.r.l. e attualmente adibito a deposito/magazzino e concesso in affitto alla società Modul Block Centro s.r.l.; precisano che l’intero corpo di fabbrica dell’ex stabilimento Mobilextra si compone di due fabbricati, non separati, uno di proprietà dei ricorrenti e della sig.ra Trefoloni e l’altro della società Mobilextra s.r.l. in liquidazione.

2 – I ricorrenti espongono che con ordinanza n. 167 del 2014 il Comune di Cavriglia aveva ordinato ai proprietari di controllare la salubrità dell’area e la presenza di polveri nocive, cui avevano fatto seguito i controlli e la verifica della insussistenza di pericoli; veniva effettuato anche controllo sulla copertura di cemento-amianto, anche in questo caso con esito negativo, ma consigliandosi, nella relazione finale del 26.6.2015, di effettuare nuovo controllo allo scadere del biennio; allo scadere del biennio, in data 13.7.2017, la competente USL effettuava sopralluogo, che veniva inviato all’Amministrazione comunale, cui faceva seguito l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 124 del 31.7.2017, assunta ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale veniva disposta la rimozione della copertura di cemento-amianto entro il termine di un anno.

3 – I ricorrenti, premesso di non essere riusciti ad ottenere l’accesso al verbale di sopralluogo della USL del 13 luglio 2017 e alla relazione tecnica, impugnano gli atti come in epigrafe indicati, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

– con il primo motivo contestano il mancato assentimento dell’accesso agli atti, richiamando la disciplina di cui al d.lgs. n. 197 del 2016 ed evidenziando che, in assenza della conoscenza degli atti del procedimento, l’impugnazione è effettuata con riserva di motivi aggiunti;

– con il secondo motivo contestano il mancato rispetto delle garanzie partecipative di cui all’art. 41 della carta di Nizza, all’art. 97 Cost e all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, censurano le speciali ragioni di urgenza che giustificherebbero la pretermissione della comunicazione di avvio del procedimento e la mancata richiesta di apporti di parte privata all’istruttoria, urgenza smentita dal termine annuale per provvedere indicato nell’atto e censurano infine la mancanza di presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente, stante il tempo significativo concesso per adempiere e la possibilità di procedere con strumenti ordinari;

– con il terzo motivo, premesso che con deliberazione n. 7 del 2017 il Consiglio Regionale ha sostituito il precedente metodo di valutazione della conservazione delle coperture di cemento amianto con un nuovo metodo, c.d. Amleto, i ricorrenti sostengono che appare molto improbabile la sua corretta utilizzazione nella specie, che presuppone il corretto inserimento di dati nelle due schede valutative previste, dati che non potevano essere tutti in possesso dei verificatori senza la presenza dei proprietari e un accesso autorizzato al bene.

4 – Il Comune di Cavriglia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. L’Amministrazione comunale eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, non essendo stata gravata la nota della ASL da cui l’ordinanza scaturisce né essendo il ricorso stato notificato alla stessa ASL, richiamando l’art. 12 della legge n. 257 del 1992 sulla competenza della ASL in materia di rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente; resiste nel merito al ricorso, evidenziando che non è previsto un procedimento ordinatorio specifico per la rimozione dell’amianto e che la giurisprudenza ha evidenziato la sussistenza, in casi simili, dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibili ed urgenti.

5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 23 maggio 2018, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 – Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna l’ordinanza n. 124/17 emessa dal Sindaco del Comune di Cavriglia, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale viene loro ordinato di provvedere, entro il termine massimo di un anno, “alla rimozione delle coperture in cemento amianto della porzione dell’immobile sopra indicato”, richiamandosi nelle premesse la relazione del Dipartimento Prevenzione della Azienda USL Toscana Sud-Est del 25 luglio 2017, emessa in esito al sopralluogo del 13 luglio 2017. Il Comune di Cavriglia ha eccepito la inammissibilità del ricorso per non avere parte ricorrente gravato la nota dell’Azienda USL del 25 luglio 2017 né notificato il ricorso alla Azienda USL medesima.

L’eccezione è infondata.

L’atto lesivo per la parte ricorrente, come tale oggetto di impugnazione, è l’ordinanza sindacale n. 124/2017, emessa ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, la quale a sua volta è fondata sugli accertamenti svolti e sulle proposte di azione amministrativa posti in esser dall’Azienda USL. Da un punto di vista di corretta individuazione degli atti lesivi e di corretta instaurazione del contraddittorio non può accogliersi l’accezione comunale di inammissibilità; da un lato, infatti, non può ritenersi che abbia natura provvedimentale (come tale da impugnare) la nota USL del 25 luglio 2017, che dà conto dei rilievi svolti e avanza proposte al Comune di Cavriglia; dall’altro lato, non può ritenersi che rispetto all’impugnazione dell’ordinanza sindacale si ponga come contraddittore necessario la USL Toscana Sud-Est, che non è l’Amministrazione da cui promana tale atto. Diverso il discorso sull’onere di contestazione dei presupposti di fatto su cui il provvedimento gravato si fonda e sulla corretta articolazione delle censure nei confronti dell’ordinanza gravata una volta che ne siano stati esplicitati i presupposti medesimi; ma questi ultimi sono profili che attengono alle contestazioni svolte e non si traducono in una inammissibilità in limine dell’intero ricorso.

7 – Con il primo mezzo parte ricorrente evidenzia il mancato tempestivo riscontro all’istanza di accesso agli atti posta in essere dalla stessa e preannuncia la proposizione di motivi aggiunti al momento in cui gli atti richiesti saranno fatti oggetto di ostensione.

La censura è infondata.

Sul punto è sufficiente evidenziare che la domanda di accesso del 6 settembre 2017 (allegato 10 di parte ricorrente) aveva ad oggetto la relazione della USL e il verbale di sopralluogo del 13 luglio 2017; la relazione USL del 25 luglio 2017, contenente riferimento al sopralluogo del 13 luglio 2017, è stata successivamente consegnata a parte ricorrente ed è stata depositata in giudizio, senza che peraltro siano stati poi articolati i preannunciati motivi aggiunti. Superato il contestato profilo conoscitivo degli atti a monte dell’ordinanza, la questione posta con il motivo in esame è superata, senza che residuino profili di illegittimità nei confronti dell’atto gravato.

8 – Con il secondo mezzo parte ricorrente censura, da un lato, il mancato rispetto delle garanzia partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo stata fatta la comunicazione di avvio né essendo stati richiesti alla parte ulteriore documentazione o analisi, e, dall’altra parte, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di ordinanza contingibile ed urgente.

La censura è infondata alla luce dei seguenti rilievi:

– l’Amministrazione ha adottato l’ordinanza gravata sulla base delle considerazioni svolte dall’Azienda USL nella nota del 25 luglio 2017 (doc. 6 del deposito comunale), nella quale, all’esito del sopralluogo del 13 luglio 2017, si afferma che risulta “opportuno emettere provvedimento ordinativo nei confronti della proprietà degli immobili e/o di chiunque ne abbia titolo o disponibilità, affinché nel più breve tempo possibile e comunque entro un anno proceda alla rimozione delle coperture in cemento amianto”; si tratta di accertamento promanante dall’organo pubblico che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 257 del 1992, ha specifica competenza ad accertare lo stato di pericolosità degli edifici nei quali sono rinvenibili materiali contenenti cemento amianto e come tale idoneo a porre un vincolo all’azione dell’Amministrazione comunale che, conseguentemente, ha adottato ordinanza contingibile ed urgente, proprio sulla scorta dei rilievi della USL; si aggiunga che parte ricorrente, pur dopo la conoscenza dell’atto proveniente dalla USL e del suo contenuto, non ha ritenuto di impugnarlo per gli effetti che esso produce sul provvedimento gravato né di articolare conseguenti ulteriori censure;

– la necessità di urgente intervento accertata dall’Azienda USL ha correttamente portato il Comune di Cavriglia all’adozione di ordinanza contingibile ed urgente, nella quale si dà espressamente atto della necessità di un pronto intervento, tale da giustificare la omissione della previa comunicazione di avvio del procedimento;

-né d’altra parte a fronte dell’accertamento dell’organo tecnico a ciò deputato per legge l’Amministrazione comunale era tenuta allo svolgimento di ulteriore istruttoria (che non le competeva) con richiesta di accertamenti di parte ed ulteriori documenti;

– l’ordinanza gravata è stata assunta ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 e il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, stante lo specifico pericolo per i privati e la pubblica incolumità che il cemento amianto può comportare, ritiene sussistere i presupposti dell’invocata normativa per l’adozione dell’ordinanza d’urgenza (da ultimo TAR Torino, sez. 1^, n. 562 del 2018); né vi è contraddizione con il termine annuale per il completamento della rimozione della copertura, tale termine derivando dalla specifica normativa della procedura Amleto ed essendo legato ai tempi necessari, pur a fronte di un tempestivo avvio delle operazioni, per portare le stesse a completamento.

9 – Con il terzo mezzo parte ricorrente, premesso che con deliberazione n. 7 del 2017 il Consiglio Regionale ha sostituito il precedente metodo di valutazione della conservazione delle coperture di cemento amianto con un nuovo metodo, c.d. Amleto, esprime dubbi sul corretto utilizzo del metodo stesso e sulla corretta compilazione delle relative schede.

La censura è infondata.

Siamo in presenza di una censura assolutamente ipotetica e perplessa, nella quale si esprimono dubbi sulla corretta utilizzazione della metodologia applicata e si afferma che “appare molto improbabile la sua corretta utilizzazione” e che “non si comprende quindi, in attesa di poter avere accesso alla documentazione richiesta, come siano stati compilati i campi delle schede 1 e 2”. L’Amministrazione ha quindi versato in atti sia il verbale della USL che la scheda tecnica con compilazione dei campi relativi all’algoritmo Amleto, ma a fronte di ciò, quindi conosciuto il contenuto delle valutazioni dell’Amministrazione, non sono state svolte ulteriori censure a mezzo di motivi aggiunti, pur preannunziati. È vero che nella memoria di replica del 2 maggio 2018 parte ricorrente procede a più puntuale contestazione degli accertamenti svolti e dei risultati cui l’istruttoria pubblica ha condotto, ma, come eccepito dalla difesa comunale in sede di pubblica udienza, si tratta di censure nuove che avrebbero richiesto la proposizione di motivi aggiunti e che non sono quindi ammissibili in sede di mera memoria non notificata. Né, come già rilevato, si sono svolte censure nei confronti del verbale della USL del 25 luglio 2017, il quale dà atto dell’avvenuto svolgimento di “sopralluogo” in data 17 luglio 2017.

10 – Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Cavriglia, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Riccardo Giani
        
IL PRESIDENTE
Saverio Romano
        
        
IL SEGRETARIO

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