* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Adozione del piano particolareggiato – Discrezionalità dell’amministrazione comunale – Rapporti tra il piano attuativo e gli strumenti urbanistici di livello superiore – Volumetria assentibile – Integrale coincidenza tra lo strumento attuativo e il RU – Non è necessaria.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2017
Numero: 906
Data di udienza: 21 Giugno 2017
Presidente: Trizzino
Estensore: Giani
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Adozione del piano particolareggiato – Discrezionalità dell’amministrazione comunale – Rapporti tra il piano attuativo e gli strumenti urbanistici di livello superiore – Volumetria assentibile – Integrale coincidenza tra lo strumento attuativo e il RU – Non è necessaria.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 5 luglio 2017, n. 906
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Adozione del piano particolareggiato – Discrezionalità dell’amministrazione comunale – Rapporti tra il piano attuativo e gli strumenti urbanistici di livello superiore – Volumetria assentibile – Integrale coincidenza tra lo strumento attuativo e il RU – Non è necessaria.
L’Amministrazione comunale, in sede di adozione del piano particolareggiato, pur all’interno degli indirizzi fissati nella pianificazione generale, conserva il potere di effettuare scelte discrezionali, poiché la pianificazione attuativa costituisce pur sempre espressione della potestà pianificatoria, seppur declinata in ottica più specifica e operativa, con la sussistenza di margini di discrezionalità che a ciò si correlano. In altre parole, in sede di approvazione di un piano attuativo, al Comune spetta un’ampia discrezionalità valutativa, che non verte solo sugli aspetti tecnici della conformità o meno del piano attuativo agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l’opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico generale, sussistendo fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza (in termini Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2016, n. 5527). Alla luce di queste considerazioni, non vi è necessità che lo strumento attuativo abbia integrale coincidenza, nella volumetria assentibile, rispetto a quanto previsto dal RU.
Pres. Trizzino, Est. Giani – V. s.r.l. (avv. Contarino) c. Comune di Castiglione d’Orcia (avv. Piochi)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 5 luglio 2017, n. 906SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 5 luglio 2017, n. 906
Pubblicato il 05/07/2017
N. 00906/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01715/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2016, proposto da:
Val d’Orcia Investment srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Contarino, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
contro
Comune di Castiglione d’Orcia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Arinci in Firenze, piazza Cesare Beccaria, n. 7;
nei confronti di
Amiata Marmi Sas di Guasconi Otello, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Cesarini, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
per l’annullamento
a) del piano Particolareggiato della Stazione Termale di Bagni San Filippo, approvata dal Consiglio Comunale di Castiglione D’Orcia (SI) con deliberazione n. 48 del 31.07.2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte seconda, n. 39 del 28.09.2016 (esclusivamente in formato digitale), nella parte in cui – accogliendo solo parzialmente le “Osservazioni ex art. 111, terzo comma, L.R.T. n. 65/2014” dell’odierna ricorrente ai contenuti del “Piano Particolareggiato della stazione termale di Bagni San Filippo”, depositato presso la Casa Comunale di Castiglione d’Orcia, come da avviso contenuto nel B.U.R., Parte seconda, n. 6 – del 10.02.2016 – è stata ripristinata per la ricorrente, la superficie utile lorda (SUL) solo nella misura di 180 mq (“l’Osservazione n. 13 di cui infra) – e comunque per complessivi mq. 1.620 anzi che integralmente (per mq 1.800, cioè), rispetto a quanto contenuto nel Regolamento Urbanistico (RU), nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso;
b) delle relative controdeduzioni del Comune di Castiglione d’Orcia di cui alle “Osservazioni n. 5” (prot. n. 1801) del 04.03.2016 e alla “Osservazione n. 13 (prot. n. 2041) del 10.03.2016, entrambe pervenute alla società ricorrente nel domicilio eletto presso il suo legale il 06.10.2016, con raccomandate a.r. del 30.09.2016 (prot 8386) n. 14790866379-4 rispettivamente (prot. 8393) n. 14790866444-2;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione D’Orcia e di Amiata Marmi Sas di Guasconi Otello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La Val d’Orcia Investment s.r.l. espone, nell’atto introduttivo del giudizio, di essere proprietaria di fondi edificabili in località Pietrineri in Comune di Castiglione d’Orcia, in zona interessata alla riqualificazione della stazione termale di Bagni San Filippo. Essa riferisce che il RU comunale aveva previsto sui terreni della società medesima la realizzabilità di SUL pari 1.800 mq, che, su indicazioni della competente Soprintendenza, sebbene i suddetti terreni siano fuori dei perimetri interessati da vincoli paesaggistici, in sede di adozione del Piano Particolareggiato si era proceduto alla riduzione della SUL realizzabile a 1.440 mq e che infine, in accoglimento di osservazioni della società stessa, si è in parte ripristinata la SUL sottratta per mq 180, per un totale quindi di mq 1.620, risultando tuttavia ancora mancanti 180 mq rispetto alla previsione originaria di RU.
2 – Nei confronti dell’accoglimento solo parziale delle proprie osservazioni, e degli atti come meglio in epigrafe indicati, la società ricorrente formula le seguenti censure:
– con il primo motivo evidenzia la natura e lo scopo “attuativo” del piano particolareggiato rispetto al RU, mentre nella specie lo strumento va oltre la funzione attuativa, procedendo ad una ablazione della potestà edificatoria prevista dal RU; d’altra parte anche ammettendo, ma così non è, che quelle del RU siano “volumetrie massime ammissibili”, non viene motivato il perché la SUL sia stata ridotta in misura così significativa, a fronte di legittima aspettativa della parte privata di poter utilizzare a pieno la SUL di cui al RU; né è dato comprendere cosa intenda l’Amministrazione quando parla di “equivalente proporzione” e di “coerenza paesistica ed ambientale”;
– con il secondo motivo contesta l’assunto motivazionale con il quale l’Amministrazione ha evidenziato che “il PP è da considerarsi nel suo insieme e come tale è sottoposto alla disciplina paesaggistica”, il che appare smentito dalla successiva affermazione che “gli interventi in oggetto non prefigurano l’interessamento diretto dei Beni paesaggistici tutelati dal PIT”; evidenzia difetto di motivazione sull’interesse indiretto alla tutela del PIT, sulla ragionevolezza di un ripristino parziale, sul rapporto con gli interventi sottoposti al PIT.
3 – Il Comune di Castiglione d’Orcia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. L’Amministrazione richiama, a sostegno della propria decisione di non attuare interamente la previsione del RU, la discrezionalità della quale esse gode, che risulta motivata negli atti gravati.
Si è anche costituita, per resistere al ricorso, la controinteressata Amiata Marmi s.a.s.
4 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 21 giugno 2017, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
5 – La prima questione posta dalla società ricorrente, con la prima parte del primo motivo, attiene alla stessa possibilità dello strumento attuativo di ridurre la SUL realizzabile in una certa area rispetto a quanto stabilito nel RU, preclusione che parte ricorrente ricava dalla natura attuativa del piano particolareggiato, dal che discende che non dare attuazione integrale alla volumetria dello strumento generale costituirebbe una illegittimità.
La censura è infondata.
La tesi di parte ricorrente secondo cui il piano particolareggiato, nella sua funzione attuativa delle scelte pianificatorie a monte, risulterebbe interamente vincolato ad esse, sino al punto di dover dare integrale attuazione alla volumetria massima edificabile prevista nel RU, che non potrebbe essere in alcun modo ridimensionata e rideterminata, non risulta convincente. La giurisprudenza amministrativa ha infatti evidenziato come l’Amministrazione comunale in sede di adozione del piano particolareggiato, pur all’interno degli indirizzi fissati nella pianificazione generale, conservi il potere di effettuare scelte discrezionali (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3130), poiché la pianificazione attuativa costituisce pur sempre espressione della potestà pianificatoria, seppur declinata in ottica più specifica e operativa, con la sussistenza di margini di discrezionalità che a ciò si correlano (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1508, che ne ricava l’affermazione secondo cui la pianificazione attuativa è “innervata da valutazioni eminentemente discrezionali in ordine non solo al quomodo, ma pure al quando”). In altre parole, in sede di approvazione di un piano attuativo, al Comune spetta un’ampia discrezionalità valutativa, che non verte solo sugli aspetti tecnici della conformità o meno del piano attuativo agli strumenti urbanistici di livello superiore, ma coinvolge anche l’opportunità di dare attuazione, in un certo momento e a determinate condizioni, alle previsioni dello strumento urbanistico generale, sussistendo fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza (in termini Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2016, n. 5527). Alla luce di queste considerazioni non pare accoglibile la rigida tesi di parte ricorrente che afferma la necessità che lo strumento attuativo abbia integrale coincidenza, nella volumetria assentibile, rispetto a quanto previsto dal RU e che anche la parziale reintegra operata dall’Amministrazione, in accoglimento delle osservazioni del privato, risulterebbe quindi illegittima.
6 – La seconda questione posta, con la seconda parte del primo motivo di censura e con il secondo motivo di gravame, attiene alla legittimità della motivazione attraverso la quale l’Amministrazione ha dato conto della scelta operata.
La censura è infondata.
Come evidenziato in punto di fatto, a fronte della previsione nel RU di una SUL pari a mq 1.800, in sede di P.P. si era previsto una riduzione della SUL medesima a mq 1.440, con riduzione del 20%, mentre poi in sede di approvazione e in parziale accoglimento dell’osservazione di parte ricorrente si è passati ad un SUL realizzabile di mq 1.620, con riduzione del 10% rispetto alla previsione di RU. Peraltro, come risulta dal prospetto comparativo depositato dall’Amministrazione (doc. 16), mentre la SUL del RU era a “destinazione d’uso residenza, commerciale di servizio, piccole attività artigianali compatibili con la residenza”, quella finale ammessa è a “destinazione d’uso residenza”, certamente più vantaggiosa per la proprietà. La scelta operata (quindi di confermare la riduzione di SUL ammissibile rispetto al RU e nel contempo ridimensionando dal 20 al 10% la riduzione stessa) è ampiamente motivata dall’Amministrazione nelle controdeduzioni alle osservazioni nn. 5 e 13 della ricorrente. In esse si leggono le seguenti affermazioni motivazionali: a) si parte dall’affermare che la SUL di cui al RU è da intendersi come “quantità massima ammissibile”, quindi limite da prendere in riferimento nella fase attuativa, nella quale conseguentemente procedere alla esatta individuazione delle specifiche capacità edificatorie; b) si richiamano le risultanze della Conferenza di Servizi relativa all’incidenza sulla fattispecie del PIT e si afferma la necessità di dare ad esse applicazione in modo unitario senza considerare isolatamente i singoli comparti o ambiti; c) se ne ricava di conseguenza la scelta, in applicazione delle risultanze della Conferenza, di non attuare integralmente le quantità massime ammesse per le zone di Pietrineri e Vignone, applicando la riduzione in termini proporzionalmente equivalenti; d) tuttavia, visto che gli interventi di cui al ricorso nello specifico non interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si giunge alla conclusione di “ripristinare quota parte della SUL ammessa dal RU e non utilizzata dal PP adottato, nella misura di mq 180 di SUL”.
In ordine alla suddetta motivazione, il profilo critico su cui si concentra parte ricorrente è dato dal fatto che si procede alla considerazione unitaria dell’ambito proprio del PP, in tale considerazione sottoponendo a esigenze paesaggistiche anche contesti (come la proprietà della ricorrente) che pacificamente non sono sottoposti a vincolo paesaggistico. Il profilo è chiarito nel verbale della Conferenza di Servizi del 30.7.2015 avente ad oggetto la “verifica del rispetto della disciplina paesaggistica del piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo alla Stazione Termale di Bagni San Filippo” (doc. 9 dell’Amministrazione). In esso si evidenzia che per quanto l’area Pietrineri sia esterna al vincolo paesaggistico, “essa è collocata nel cuore del sito UNESCO della Val d’Orcia, e pertanto scelte troppo impegnative dal punto di vista volumetrico e localizzativo potrebbero alterare il delicato equilibrio paesaggistico dell’area e compromettere la valorizzazione e gestione del sito”, con l’aggiunta che il PIT “prevede di valorizzare e mantenere i paesaggi e il patrimonio culturale dei Siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale Universale (WHL) dell’Unesco”. La lettura congiunta delle controdeduzioni e del verbale della Conferenza dei Servizi in esse richiamato consente di chiarire la motivazione della scelta operata dal Comune di Castiglione d’Orcia, che risulta convincente; ne discende che, da un lato, non è illegittimo aver fatto partecipare anche l’area Pietrineri alla decisa riduzione di SUL assentibile e, dall’altro lato, proprio in considerazione dell’assenza di specifico vincolo paesaggistico, di aver tuttavia ridimensionato (della metà rispetto alla previsione originari) la riduzione stessa.
7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con spese a carico di parte ricorrente e liquidate in favore del Comune di Castiglione d’Orcia nell’importo indicato in dispositivo; possono invece essere compensate le spese con la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Castiglione d’Orcia, che liquida in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge; spese compensate con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
L’ESTENSORE
Riccardo Giani
IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino
IL SEGRETARIO