Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento del suolo Numero: 1984 | Data di udienza: 6 Novembre 2012

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Principio “chi inquina paga” – Applicabilità sia alla bonifica che agli interventi di MISE.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 6 Dicembre 2012
Numero: 1984
Data di udienza: 6 Novembre 2012
Presidente: Radesi
Estensore: De Carlo


Premassima

* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Principio “chi inquina paga” – Applicabilità sia alla bonifica che agli interventi di MISE.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 6 dicembre 2012, n. 1984


INQUINAMENTO DEL SUOLO – Interventi di bonifica – Principio “chi inquina paga” – Applicabilità sia alla bonifica che agli interventi di MISE.

In materia di interventi di bonifica su siti di interesse nazionale, vige un principio di responsabilità sintetizzato dal principio enucleato dal diritto comunitario “chi inquina paga “. Il proprietario incolpevole ha solo una facoltà di attivarsi con diritto di rivalersi nei confronti dell’inquinatore così come lo Stato ha dì facoltà di fare con possibile costituzione di un privilegio speciale immobiliare sulle aree per recuperare le spese sostenute. Detti principi valgono sia per la bonifica vera e propria sia per gli interventi di messa in sicurezza.

Pres. Radesi, Est. De Carlo – E. s.r.l. (avv.ti Marocco, Grassi e Capria) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato), Comune di Massa (avv.ti Panesi e Pellegrini) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 6 dicembre 2012, n. 1984

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 6 dicembre 2012, n. 1984

N. 01984/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2012, proposto da:
Eaton S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Teodora Marocco, Stefano Grassi, Antonella Capria, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

contro
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
Regione Toscana, Regione Toscana Dir.Gen.Politiche Terr. e Amb.Settore Rifiuti e Boni., Provincia di Massa Carrara, Provincia di Massa Carrara Settore Ambiente e Trasporti, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana Dip.Prov. di Massa e Carrara non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione del’efficacia,

del Decreto direttoriale prot. N. 1950/TRI/DI/B del 7 novembre 2011 del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, contenente il provvedimento finale di adozione , ex art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di massa Carrara del 5 ottobre 2011, con cui vengono approvate tutte le prescrizioni stabilite nel menzionato verbale della Conferenza di Servizi, nonché della nota ministeriale Prot. N. 33708/TRI/DI/II, a sua volta del 7 novembre 2011, con cui è stato comunicato detto decreto;

-del verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il 5 ottobre 2011 presso il ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed avente ad oggetto il sito di interessa nazionale di Massa e Carrara con particolare riferimento al punto ventesimo dell’ordine del giorno, in toto e comunque ove la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche richiede “all’Azienda di attivare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale, idonei interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda, consistenti nella realizzazione di una serie di pozzi di emungimento, comprendenti quelli risultanti contaminati, e nel successivo trattamento delle acque di falda emunte, in grado di impedire la diffusione della contaminazione verso l’esterno dell’area in esame nonchè di presentare, entro 30 giorni dalla medesima data, il progetto di bonifica della acque di falda contaminate. In alternativa, l’Azienda può aderire, mediante apposito atto transattivo, all’Accordo di Programma già sottoscritto da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di Massa e Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Consorzio Sona Industriale Apuana, e Camera di Commercio di Massa Carrara, basando le attività di messa in sicurezza nonché i progetti di bonifica delle acque di falda contaminate delle aree di propria competenza sugli interventi che saranno realizzati dalla Parte pubblica nell’Ambito dell’Accordo di programma medesimo”;

-ove occorra, del medesimo verbale, nella parte in cui si prende atto dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma per il contenimento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interessa Nazionale di Massa Carrara nella parte in cui si indica che “l’Accordo intende facilitare i soggetti obbligati ad operare la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle falde delle aree private e/o in concessione, offrendo a soggetti obbligati la possibilità di adottare procedure semplificate e con tempi certi di risposta, nonché , tramite la sottoscrizione di atti transattivi, di avvalersi degli interventi realizzati dall’Amministrazione e di ottenere la remissione delle azioni di danno ambientale” nonché dello stesso Accordo di Programma sottoscritto in data 14 marzo 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute , del Ministero dello Sviluppo Economico e del Comune di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe poiché li riteneva meramente reiterativi di analoghi atti già annullati da questo Tribunale con sentenza 1438/2011 senza che fossero mutate le circostanze di fatto su cui erano basati gli atti annullati con tale sentenza.

I Ministeri convenuti in giudizio si costituivano chiedendo che fosse rigettato il ricorso ed analoga scelta era compiuta dal Comune di Massa; le altre amministrazioni convenute non si costituivano in giudizio.

Alla camera di consiglio del 6.3.2012 il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti ritenendo una mera reiterazione dei precedenti provvedimenti già annullati gli atti impugnati in questa sede e ed inoltre che le censure a suo tempo formulate mantenevano la loro validità dal momento che le iniziative richieste alla società, oltre ad essere particolarmente gravose sul piano economico, si appalesavano non risolutive rispetto al tipo di inquinamento rilevato poiché, non essendo stata accertata la fonte dell’inquinamento, una volta effettuata l’emunzione delle acque inquinate il fenomeno non sarebbe eliminato poiché la falda sarebbe nuovamente interessata dalla presenza di acque contenenti le sostanza nocive da depurare.

In relazione all’udienza di merito del 6.11.2012 presentava una memoria la sola società resistente.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni già esposte nell’ordinanza cautelare.

Il decreto direttoriale del 7.11.2011 che ha recepito le conclusioni della conferenza di servizi del 5.10.2011 non è fondato su alcuna attività istruttoria ulteriore che potesse giustificare di accollare nuovamente oneri di bonifica alla società ricorrente la cui estraneità al risalente inquinamento è provata in modo inequivocabile quanto meno dall’epoca in cui è venuta in possesso dei terreni attualmente da essa occupati.

Non infondata appare pertanto la prospettazione della ricorrente che ritiene sostanzialmente elusivi del giudicato formatosi in relazione al decreto direttoriale frutto della precedente conferenza di servizi, i provvedimenti impugnati.

A fronte degli ingenti costi da sostenere per bonificare i siti di interesse nazionale come quello di Massa, il Ministero cerca di accollarli almeno in parte ai soggetti che hanno attualmente la disponibilità delle aree inquinate dimenticando però che in subiecta materia vige un principio di responsabilità sintetizzato dal principio enucleato dal diritto comunitario “chi inquina paga “.

Il proprietario incolpevole ha solo una facoltà di attivarsi con diritto di rivalersi nei confronti dell’inquinatore così come lo Stato ha dì facoltà di fare con possibile costituzione di un privilegio speciale immobiliare sulle aree per recuperare le spese sostenute.

Detti principi valgono sia per la bonifica vera e propria sia per gli interventi di messa in sicurezza.

Non possono che essere annullati anche i provvedimenti impugnati in questa sede con condanna delle amministrazioni costituite alle spese del presente giudizio secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Massa alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A per ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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