Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 1757 | Data di udienza: 12 Ottobre 2012

* DIRITTO DEMANIALE – Domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali proposta da una P.A. – Cognizione del giudice ordinario.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 6 Novembre 2012
Numero: 1757
Data di udienza: 12 Ottobre 2012
Presidente: Buonvino
Estensore: Cacciari


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali proposta da una P.A. – Cognizione del giudice ordinario.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 6 novembre 2012, n. 1757


DIRITTO DEMANIALE – Domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali proposta da una P.A. – Cognizione del giudice ordinario.

Spetta al Giudice Ordinario la cognizione sulle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione poiché tali domande hanno ad oggetto la verifica dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà in capo all’attore, in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass. SS. UU. 15 marzo 2012 n. 4127; C.d.S. IV, 5 giugno 2012 n. 3298). La situazione non muta laddove i confini tra diverse tipologie di beni demaniali vengano contestati da amministrazioni pubbliche per rivendicare la propria competenza su alcuni di essi, che si asserisce siano malamente attribuiti ad una categoria anziché ad un’altra del demanio. Neanche in tale circostanza infatti vengono in rilievo atti autoritativi incidenti su interessi legittimi bensì atti a carattere paritetico, che non effettuano bilanciamenti tra interessi pubblici e privati contrapposti ma accertamenti vincolati alle risultanze istruttorie che definiscono i limiti delle rispettive competenze e diritti su beni pubblici. E’ poi appena il caso di ricordare che la proprietà degli enti pubblici sui beni demaniali non costituisce un genus particolare rispetto a quella civilistica.


Pres. Buonvino, Est. Cacciari – Provincia di Grosseto (avv. Carrozza) c. Agenzia del Demanio e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Bora),  Comune di Grosseto (avv. Stolzi) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 6 novembre 2012, n. 1757

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 6 novembre 2012, n. 1757


N. 01757/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02144/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2003, proposto da:
Provincia di Grosseto in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Brizzi in Firenze, via Emanuele Repetti 11;

contro

l’Agenzia del Demanio in persona del legale rappresentante in carica ed i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4; la Regione Toscana in persona del Presidente in carica della Giunta, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Bora, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, v. Cavour 18; il Comune di Grosseto in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 183; il Consorzio Bonifica Grossetana in persona del legale rappresentante in carica, n.c.

per l’annullamento

in parte qua, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.7.2003, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22.8.2003, recante “fissazione dei limiti, ai sensi dell’art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) lungo il canale San Rocco, ricadente nel territorio del Comune di Grosseto”; giusta motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2004, in parte qua del verbale della riunione in data 20.11.2003 svoltasi presso la Capitaneria di Porto e di ogni altro atto conseguente e connesso, nonché per la condanna delle resistenti Amministrazioni statali a corrispondere alla Provincia ricorrente l’importo dei canoni demaniali relativi al tratto contestato del canale San Rocco, dal giorno dell’adozione del decreto impugnato fino alla restituzione del bene al demanio idrico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio, dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Toscana e del Comune di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, notificato il 14 novembre 2003 e depositato il 2 dicembre 2003, la Provincia di Grosseto ha impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili l’epigrafato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui sono stati stabiliti i limiti tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico lungo il canale San Rocco (sul quale è stato realizzato un porto turistico), trasferendone un tratto dal secondo al primo. Si sono costituiti la Regione Toscana; i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e Finanze nonché il Comune di Grosseto. La prima ha chiesto l’accoglimento del ricorso, le altre amministrazioni resistono e il Comune di Grosseto, in particolare, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a favore del Giudice Ordinario.

Con motivi aggiunti, notificati 19 gennaio 2004 e depositati il 17 febbraio 2004, è stato impugnato il verbale della riunione svolta presso Capitaneria di Porto di Livorno il 20 novembre 2003.

All’udienza del 12 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Questo Tribunale Amministrativo ritiene di essere carente di giurisdizione, come correttamente eccepito dalla difesa comunale.

Deve rilevarsi in primo luogo che il provvedimento in esame incide sul regime delle acque pubbliche e pertanto, già sotto questo profilo, la sua cognizione esula dei limiti del competenza di questo Tribunale ed appartiene all’organo giudiziario competente in materia di acque pubbliche.

La Provincia ricorrente ha azionato una domanda di accertamento tendente a identificare i corretti confini tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico lungo un corso d’acqua. Nella fattispecie non entrano in gioco provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione, con cui viene effettuato un bilanciamento tra interessi contrapposti nell’esercizio di facoltà autoritative. Quello impugnato è invece un atto a carattere dichiarativo, come dimostra la circostanza che si fonda non su valutazioni attinenti al pubblico interesse, ma sulle risultanze (oggettive) del sopralluogo effettuato il 13 febbraio 2002 e delle indagini condotte dalla Delegazione di Spiaggia di Marina di Grosseto.

Per consolidata giurisprudenza sia civile che amministrativa, spetta al Giudice Ordinario la cognizione sulle domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione poiché tali domande hanno ad oggetto la verifica dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà in capo all’attore, in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass. SS. UU. 15 marzo 2012 n. 4127; C.d.S. IV, 5 giugno 2012 n. 3298). La situazione non muta laddove i confini tra diverse tipologie di beni demaniali vengano contestati da amministrazioni pubbliche per rivendicare la propria competenza su alcuni di essi, che si asserisce siano malamente attribuiti ad una categoria anziché ad un’altra del demanio. Neanche in tale circostanza infatti vengono in rilievo atti autoritativi incidenti su interessi legittimi bensì atti a carattere paritetico, che non effettuano bilanciamenti tra interessi pubblici e privati contrapposti ma accertamenti vincolati alle risultanze istruttorie che definiscono i limiti delle rispettive competenze e diritti su beni pubblici. E’ poi appena il caso di ricordare che la proprietà degli enti pubblici sui beni demaniali non costituisce un genus particolare rispetto a quella civilistica.

Nel caso di specie si aggiunge la particolarità che l’oggetto della controversia involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche e pertanto, ai sensi dell’art. 140, comma primo, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, rientra nella competenza del Giudice specializzato (Cass. civ. VI, 22 febbraio 2012 n. 2656).

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti sono rimesse al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Le spese vengono compensate in ragione della novità e della particolarità della questione.


P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche,

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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