Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1493 | Data di udienza: 4 Luglio 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Ubicazione in zone classificate agricole – Fattispecie: impianto a biogas alimentato per l’80% da prodotti coltivati nei terreni circostanti – Principio di precauzione – Mancata osservanza – Doglianze generiche – Fattispecie: fermentazione di biomasse e rischio di produzione del clostridium botulinum.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 6 Novembre 2013
Numero: 1493
Data di udienza: 4 Luglio 2013
Presidente: Radesi
Estensore: De Carlo


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Ubicazione in zone classificate agricole – Fattispecie: impianto a biogas alimentato per l’80% da prodotti coltivati nei terreni circostanti – Principio di precauzione – Mancata osservanza – Doglianze generiche – Fattispecie: fermentazione di biomasse e rischio di produzione del clostridium botulinum.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 6 novembre 2013, n. 1493


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Ubicazione in zone classificate agricole – Fattispecie: impianto a biogas alimentato per l’80% da prodotti coltivati nei terreni circostanti.

L’art. 12 D.lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici (nella specie, con l’adozione del Piano Energetico Comunale, il Comune di Capalbio aveva previsto che, sino alla definitiva approvazione del PEC gli impianti per la produzione di energia ulteriori rispetto all’autoconsumo dovesse avvenire nelle zone industriali, ad eccezione di  quelli realizzati come attività connessa a quella agricola: secondo il TAR, è  connessa all’attività agricola la produzione di biogas da parte di un impianto alimentato, per l’80%, da prodotti vegetali coltivati nei terreni circostanti)

Pres. Radesi, Est. De Carlo – M.F.C. e altro (avv.ti Imposimato, Lioi, Sanchini) e Associazione Italia Nostra Onlus e altri (avv.ti  Gagliano e Greco) c. Comune di Capalbio (avv. Antichi) e Provincia di Grosseto (avv.ti Canuti e Sorrenti)

DIRITTO DELL’ENERGIA – Principio di precauzione – Mancata osservanza – Doglianze generiche – Fattispecie: fermentazione di biomasse e rischio di produzione del clostridium botulinum.

Le generiche doglianze circa la mancata osservanza del principio di precauzione non possono essere condivise quando esse si limitino ad invocare generici pericoli per la salute umana (nella specie: rischio di produzione del clostridium botulinum che scaturirebbe fermentazione delle biomasse, dato non confermato dalle ricerche compiute in tema, né segnalato dalla competente ASL)

Pres. Radesi, Est. De Carlo – M.F.C. e altro (avv.ti Imposimato, Lioi, Sanchini) e Associazione Italia Nostra Onlus e altri (avv.ti  Gagliano e Greco) c. Comune di Capalbio (avv. Antichi) e Provincia di Grosseto (avv.ti Canuti e Sorrenti)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 6 novembre 2013, n. 1493

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 6 novembre 2013, n. 1493

N. 01493/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2012 REG.RIC.
N. 01989/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 1956 e 1989 del 2012, proposti da:
Marco Furio Colombo, Alice Oxman, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ferdinando Imposimato, Michele Lioi, Paolo Sanchini, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Sanchini in Firenze, via Giuseppe Richa 56;
Associazione Italia Nostra Onlus, Vincenza Marchetti, Carlo Marchetti, Massimiliano Marchetti, Alduina Ceci, Cinzia Lalle, Fabio Lalle, Mafaldo Lalle, Claudio Donati, Marcello Donati, Walter Piacentini, Catia Culicchi, Riccardo Manfredi, Paola Francesca Vicinanza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicoletta Gagliano, Michele Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo 13

contro

Comune di Capalbio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Antichi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Provincia di Grosseto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Canuti, Stefania Sorrenti, con domicilio eletto presso l’avv. Elena Possenti in Firenze, c/o Ufficio Legale Provincia;

nei confronti di

Sacra Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Gracili, Piera Tonelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via dei Servi 38;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 1956 del 2012:

– della determinazione n. 340 del 02.10.2012 del settore tecnico del Comune di Capalbio, con cui è stato approvato il nuovo P.A.P.M.A.A. presentato dalla SACRA srl in data 06.06.2012(doc. 1);

nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, tra cui i seguenti atti (tutti allegati di seguito al doc. n.1-bis in quanto atti presupposto):

– parere prot. n. 239409 della Regione Toscana – Bacino Regionale Ombrone;

– del parere della Provincia di Grosseto – Area ambiente e conservazione della natura, del 27.08.2012 prot. 134727;

– parere della Provincia di Grosseto – Settore Viabilità, sulle questioni inerenti la viabilità a livello provinciale, espresso in data 31.08.2012 prot. 137453;

– parere della Provincia di Grosseto – Settore difesa del suolo, sulla richiesta di utilizzo agricolo del pozzo esistente in loc. Origlio;

– del parere della Provincia di Grosseto – dipartimento sviluppo sostenibile del 3.09.2012, prot. 137939;

– della Valutazione di Incidenza ambientale (di seguito VINCA) del piano di miglioramento agricolo ambientale presentato da SACRA srl in data 6.06.2012 ed integrato in data 2.07.2012, 17.07.2012 e 23.07.2012, emessa il 20.09.2012 dal settore tecnico del Comune di Capalbio (arch. Giancarlo Pedreschi e dott. Maurizio de Pirro (doc. n. 2)

– del parere dell’Ing. Samuele Guerrini sulle questioni inerenti alla viabilità a livello Comunale acquisita al protocollo del Comune n. 9930 del 1.10.2012 trasmesso dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale al Comune di Capalbio in data 1.10.2012 (doc. n. 19);

– nonché avverso la determina dirigenziale n. 2869 del 10.10.2012 della Provincia di Grosseto con la quale, all’indomani della delibera n. 340 del Comune di Capalbio, il dirigente dell’Area Ambiente e Conservazione della Natura ha determinato di “confermare tutti gli atti procedimentali precedenti conferenti nella conferenza dei servizi del 2.05.2012”, ed ha deciso di convocare una conferenza di servizi per la mera conferma di tutti i pareri già espressi da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di rilascio della VINCA ex art. 15 della L.r. Toscana n. 56/2000, all’esito della quale emettere, de plano, l’Autorizzazione unica (doc. 3)..

quanto al ricorso n. 1989 del 2012:

della determinazione del Settore tecnico del Comune di Capalbio n.340 del 2 ottobre 2012, a firma del responsabile Arch. Giancarlo Pedreschi, pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune di

Capalbio dal 5 ottobre 2012 al 20 ottobre 2012, con la quale è stata approvata la proposta di piano aziendale per il miglioramento agricolo ambientale (d’ora in avanti PAPMAA) presentata da Sacra

srl il 6 giugno 2012 al prot. 5864 e successive integrazioni nonché tutti gli allegati alla predetta determinazione ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito, con

particolare riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) predisposta dallo stesso Settore tecnico (ed allegati), allegata alla determinazione n. 340 ;

– della determinazione n. 2869 del 10 ottobre 2012 dell’Area ambiente e conservazione della natura della Provincia di Grosseto, a firma del dirigente Dr. Giampiero Sammuri, pubblicata il 10 ottobre 2012

all’Albo pretorio on line della Provincia di Grosseto, con la quale, dato atto “che il Comune di Capalbio ha approvato la nuova proposta d PAPMAA con determinazione dirigenziale n. 340 del 2 ottobre 2012”, sono stati “confermati tutti gli atti procedimentali precedenti conferenti nella Conferenza dei servizi del 2 maggio 2012, nell’ambito del procedimento di riesame avviato con determinazione dirigenziale n. 1543 del 25 maggio 2012 e volto a verificare l’eventuale necessità di adottare, in sede di autotutela,

provvedimenti in merito alla non conformità, illegittimità, efficacia, della

autorizzazione unica n. 11428 del 17 maggio 2012 già rilasciata” ed è stata prevista la convocazione di una Conferenza dei servizi, nella quale “verrà esaminata e valutata definitivamente la nuova posizione assunta dal Comune di Capalbio e nella quale potranno essere acquisite le conferme dei pareri

da parte dei soggetti partecipanti alla conferenza de quo”, al cui esito verrà emanato atto dirigenziale nel quale sarà assunta ogni decisione in ordine alla “produzione di ogni effetto giuridico”, nonché su “l’efficacia e l’esecutività dell’autorizzazione unica” rilasciata il 17 maggio 2012;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capalbio, della Provincia di Grosseto e di Sacra Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 14.12.2012 e 20.12.2012 i ricorrenti impugnavano la determinazione 340 del 2.10.2012 del Comune di Capalbio che aveva approvato il PAPMAA presentato dalla società controinteressata nonchè una serie di atti ad essa prodromici.

In sostanza l’interesse comune dei ricorrenti era quello di opporsi alla costruzione di un impianto a biogas nella campagna del Comune di Capalbio dove tutti i ricorrenti persone fisiche avevano una casa di abitazione, impianto che era inserito nella proposta di piano aziendale per il miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA ) presentato dalla Sacra s.r.l.

Ad avviso dei ricorrenti l’impianto veniva a porsi all’interno di un Sito di Interesse comunitario e comunque in una zona soggetta a numerosi vincoli ambientali a ridosso del Lago di Burano ed all’interno di un’area naturalistica che accoglie numerose specie di uccelli migratori.

Nell’aprile 2012 il Comune di Capalbio aveva deciso di annullare in autotutela una precedente approvazione del PAPMAA presentato da Sacra s.r.l. poiché non era risultata la piena disponibilità dell’area su cui far sorgere l’impianto che costituiva condizione imprescindibile per l’autorizzazione.

Il provvedimento era stato impugnato dalla società controinteressata che aveva ottenuto inizialmente un provvedimento favorevole da parte del Presidente della sezione in attesa della camera di consiglio in virtù del quale era proseguita l’istruttoria con espressione della V.I.A. da parte del Comune e successiva presentazione di una nuova domanda di PAPMAA da parte della società, nonostante vi fosse stato poi il rigetto della richiesta cautelare alla camera di consiglio del 23.5.2012.

Ed è proprio in relazione alla nuova istanza che era giunta la determinazione 340 del 2.10.2012 oggetto del ricorso.

Il ricorso presentato da Furio Colombo e Alice Oxman si fonda su sette motivi.

Il primo di essi contesta la violazione del principio di precauzione di cui all’art. 191 del Trattato dell’unione Europea nonché la violazione delle norme comunitarie e nazionali che impongono vincoli sul Lago di Burano e le zone circostanti, nonché della L. 241/1990 oltre all’eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria.

Si fa innanzitutto riferimento alle perplessità espresse dal Ministero dell’Ambiente nella nota del 17.2.2012, emessa in occasione del precedente procedimento conclusosi con il rigetto dell’istanza, in considerazione della delicatezza sul piano ambientale del contesto in cui andava a porsi la centrale a biogas.

Il principio di cui all’art. 191 del Trattato è stato inserito anche nell’ordinamento nazionale all’art. 3 ter D.lgs. 152/2006 e nel caso di specie il Comune di Capalbio non avrebbe tenuto conto del fatto che l’habitat naturale presente nella zona in cui dovrebbe sorgere la centrale è particolarmente delicato essendo caratterizzato anche da una ZPS ( Zona di Protezione speciale ) che deve garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune rare specie di uccelli migratori; la loro protezione richiede che non solo le zone espressamente protette, ma anche le aree circostanti debbono essere tutelati poiché si tratta di specie che si spostano a seconda delle stagioni.

Per il resto i ricorrenti richiamano tutte le norme comunitarie nazionali e regionali che avrebbero dovuto condurre il Comune ad una valutazione di tipo diverso.

Il secondo motivo lamenta la violazione delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2000 poiché fra i criteri preferenziali previsti per l’individuazione dei siti per le centrali destinate a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili viene quello di utilizzare aree già degradate da attività antropiche come siti industriali, cave, discariche, siti contaminati..

Al contrario è considerato ostativo alla individuazione come sito il fatto che in una certa zona vi siano da tutelare interessi ambientali paesaggistici ed in particolare sono stati individuati i siti non idonei.

L’area destinata ad accogliere l’impianto, essendo situata in un’area contigua zone umide di importanza internazionale, dovrebbe rientrare fra quelle escluse dalla localizzazione.

Il provvedimento del Comune si appalesa illegittimo perché non ha tenuto conto in nessun modo delle Linee Guida Nazionali.

Il terzo motivo di censura la violazione delle disposizioni del Piano Strutturale del Comune di Capalbio e del Regolamento Urbanistico in quanto l’impianto di biogas è localizzato a ridosso delle strade dell’Origlio e della Litoranea che verranno interessate da un traffico per loro insopportabile dovendo essere effettuati molti viaggi al giorno da parte di camion che possono trasportare fino a 35 t con un traffico che si svilupperà soprattutto nel periodo estivo che è quello della presenza degli uccelli migratori. Si tratta inoltre di strade aventi una larghezza tale da non consentire di poter ospitare un traffico siffatto e ciò è contenuto in un parere del tecnico comunale di cui non si tiene conto del provvedimento conclusivo.

Il Piano Strutturale all’articolo 21 pone misure di salvaguardia di una vasta area circostante il lago di Burano e il fosso del Chiarone che contrasta con gli interventi necessari per la costruzione dell’impianto: in particolare dovranno essere costruite delle tubazioni con cui verrà trasportato il digestato che interesseranno diversi tratti del fosso.

Anche le strade sopradescritte di interessate al trasporto del materiale necessario per l’alimentazione della centrale sono considerate dall’articolo 23 del Piano come in varianti strutturali suscettibili solo di interventi di conservazione, valorizzazione, miglioramento ripristino e da ciò consegue che non vi possa essere un radicale mutamento delle modalità di utilizzo di strade fino ad ora utilizzate solo per viabilità locale di natura prettamente agricola o a servizio delle poche abitazioni ivi presenti.

Nell’articolo 24 del Piano sono stati inseriti in una serie di commi che prevedono impianti per la produzione di energia eccedente l’autoconsumo solo in zone industriali e con divieto di ubicazione nel SIR dell’Oasi di Burano nelle zone di rispetto.

Infine gli artt. 40 e 100 del Regolamento Urbanistico prevedono il divieto per i PAPMAA di modificazione dell’assetto viario.

Il quarto motivo denuncia l’eccesso di potere per omessa istruttoria difetto di motivazione oltre alla violazione del principio comunitario di precauzione e dell’articolo 32 della costituzione.

Sulla base di perizie depositate nel corso del procedimento è stato riscontrato che il materiale biologico utilizzato per la produzione di biogas contiene un elevato numero di microrganismi patogeni che non vengono abbattuti durante i processi di lavorazione, di pericolo che tali agenti si possono disperdere nell’atmosfera o nelle acque sotterranee all’impianto e comunque contamineranno il digestato che verrà sparso nei campi per concimarli.

Inoltre le stesse perizie convengono nel ritenere che l’impianto avrà un impatto insostenibile sull’ambiente a causa della mancata previsione di sistemi di abbattimento dei fumi e di recupero del calore oltre che di depurazione del digestato in uscita.

L’approvazione del PAPMAA appare in contraddizione con la decisione del sindaco di Capalbio del 29 ottobre 2012 approvato dal Consiglio Comunale di bloccare i lavori della conferenza di servizi convocata dalla Provincia in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

Il quinto motivo eccepisce la violazione dell’art. 10 Delibera del Presidente della giunta regionale 13.7.2006 nr. 32/R che vieta la localizzazione dei contenitori di stoccaggio dei fertilizzanti nelle zone ad alto rischio di esondazione.

Il terreno su cui andrebbe costruito l’impianto confina con il canale della Bassa e con il fosso Val di Ceppi che il piano comunale di protezione civile di Capalbio individua come zona a maggior rischio idrogeologico poiché soggetto ad allagamenti frequenti.

La circostanza non è stata tenuta in alcun conto del provvedimento impugnato dal momento che nel procedimento innanzi alla Provincia è stato richiesto un parere all’Autorità di Bacino solo in relazione all’utilizzo del pozzo presente nei terreni della contro interessata.

Il sesto motivo di censura la circostanza che il nuovo PAPMAA presentato dalla Sacra s.r.l. È sostanzialmente diverso da quello precedente e avrebbe dovuto comportare anche l’avvio di un nuovo procedimento da parte della Provincia di Grosseto ai sensi dell’art. 12 D.lgs. 387/2003; invece la Provincia, nonostante il rigetto cautelare della sospensiva avesse fatto perdere efficacia agli atti posti in essere in ossequio del decreto provvisorio di sospensione, emetteva un provvedimento con il quale riteneva di confermare tutti gli atti e i pareri pregressi impedendo così a tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi di valutare il nuovo progetto. Il fatto che l’ordinanza del Tar del 23 maggio 2012 non avesse riguardato l’autorizzazione unica provinciale non significava che tale atto fosse estranea ricorso giudiziario e quindi sarebbe stata necessaria una nuova valutazione.

Il settimo motivo di ricorso si duole della violazione del principio di precauzione e di quello di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto non vi era stato un chiarimento circa il valore giuridico dei vari atti intercorsi fra gli originari venditori del terreno su cui dovrebbe sorgere l’impianto e la società contro interessata rispetto ai quali il comune aveva presentato una denuncia alla Procura della Repubblica.

Il ricorso presentato da Associazione Italia Nostra Onlus e da numerosi privati, dopo aver descritto il complesso iter procedimentale che aveva avuto luogo e aver svolto alcune considerazioni sull’esistenza della legittimazione ad agire dei ricorrenti e sul loro interesse in relazione alla vicinitas con le strade interessate dal trasporto del materiale alimentare la centrale o comunque con il terreno stesso interessato dall’opera, formulava otto motivi di ricorso.

Il primo motivo di censura la mancata valutazione della regolarità urbanistica ed edilizia del PAPMAA; nel parere legale formulato dall’avv. Antichi per il comune di Capalbio si afferma che agli impianti di fertirrigazione realizzati come connessi all’attività agricola non si applicherebbe le regole localizzative di cui ai commi 135 – 137 dell’art. 24 del Piano Strutturale, ma solamente il comma 134 si ha l’obiettivo di dettare modalità di realizzazione e l’inserimento.

Proprio una delle modalità realizzative di detto comma prevede che gli interventi debbano essere conformi ai parametri fissati dal PTC della Provincia di Grosseto che all’articolo 34 dispone che l’impianto sia connesso con l’attività agricola e che si privilegino culture secche rispetto a quelle irriguo oltre una verifica della compatibilità rispetto ai problemi inerenti paesaggio, via diversità, reticolo vegetazionale.

In realtà l’impianto sarebbe a servizio di coltivazione di biomasse destinate alla produzione di energia elettrica e pertanto non vi sarebbe prevalenza dell’attività agricola sull’attività connesse con conseguente mancata prevalenza del reddito agricolo su altro tipo di reddito; inoltre le colture destinate alla realizzazione delle biomasse sono tutte necessitanti di una notevole quantità di acqua in contraddizione con la previsione di privilegiare le culture secche. Infine l’impianto si troverebbe in zona immediatamente contigua alla riserva naturale del lago di Burano.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato nel parere legale del Comune, vi deve essere applicazione anche del comma 137 in quanto esso prevede che nelle in varianti strutturali siano esclusi impianti di capacità superiore a 200 Kw, mentre quello in progetto avrà una potenza di 999Kw. Il motivo prosegue formulando considerazioni sovrapponibili con quelle di cui al terzo motivo di ricorso connesso relativamente alle violazioni del Regolamento Urbanistico riferibili alle strade dell’Origlio e della Litoranea.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 63 par. 5 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico in quanto gli impianti a biomasse per la produzione energetica sono ammessi solo come attività connessa e per poter costruire nuovi impianti è necessario che esistano già degli aggregati nella proprietà aziendale, manufatti di cui attualmente la società contro interessata non dispone e non è pensabile che impianti proposti con un PAPMAA siano realizzati in violazione delle norme che disciplinano la realizzazione di nuovi edifici rurali.

Il terzo motivo evidenzia un eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze istruttorie dal momento che, nonostante la relazione dell’ing. Guerrini avesse sollevato notevoli perplessità circa l’ingente aumento di carico veicolare che si sarebbe verificato sulle infrastrutture viarie interessate dal progetto, l’approvazione del progetto non ha tenuto conto di tali rilievi; inoltre risulta dal parere depositato dal comune di Capalbio in data 29 ottobre 2012 nella conferenza di servizi promossa dalla Provincia che alla richiesta di PAPMAA non era stato allegato alcun progetto relativo all’impianto che pertanto era mancato il parere della commissione edilizia.

Il quarto motivo denuncia la violazione delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010 con motivazioni analoghe a quelle del secondo motivo del ricorso connesso.

Il quinto motivo di ricorso denuncia l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato per il fatto che la valutazione di incidenza ambientale operata dal comune una svolto alcuna analisi critica dello studio di incidenza depositato dalla proponente né ha tenuto conto dei criteri di cui all’art. 5 DPR 357/1997; inoltre neanche rilievi formulati dalla Regione Toscana dal Ministero dell’Ambiente trovavano la minima confutazione nel provvedimento di valutazione di incidenza.

Il sesto motivo denuncia l’illegittimità del provvedimento di autorizzazione del PAPMAA poiché non vi sarebbe alcuna certezza circa l’effettiva proprietà dei terreni oggetto dell’intervento da parte della società controinteressata.

Il settimo motivo censura l’omessa verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale nei confronti dell’impianto poiché, nonostante la potenza complessiva non fosse superiore a u1 Mw, in considerazione della zona in cui l’impianto doveva sorgere andava operata la riduzione del 50% di cui all’art. 43, comma 4, L.R. 10/2010.

L’ottavo motivo denuncia la mancata effettuazione di un procedimento di riesame dell’autorizzazione unica rilasciata dalla provincia il 17 maggio 2012 in virtù del fatto che il progetto di PAPMAA presentato dalla società controinteressata era notevolmente diverso da quello precedentemente autorizzato, essendo illegittima la conferma dei pareri già resi sul vecchio progetto dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi.

Si costituivano in giudizio il Comune di Capalbio, la Provincia di Grosseto e Sacra Srl che concludevano per il rigetto dei ricorsi riuniti eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva delle persone fisiche che avevano presentato ricorso.

Nella memoria conclusiva Sacra Srl eccepiva anche l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo stato annullata l’utilizzazione alla realizzazione dell’impianto e comunque l’inammissibilità dello stesso in quanto l’atto impugnato sarebbe di natura endoprocedimentale.

All’udienza del 4/7/2012 i ricorsi andavano in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente può disporsi la riunione del due ricorsi in virtù della loro connessione oggettiva essendo presentati avverso il medesimo provvedimento e per la parziale connessione soggettiva essendo le parti resistenti le medesime.

Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, nonché quella attinente alla natura endoprocedimentale dell’atto, poiché i ricorsi sono infondati.

Non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità formulata dalla società controinteressata in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe avere delle conseguenze sulla coeva decisione da assumere nel ricorso presentato da Sacra Srl; infatti, laddove dovesse essere annullata l’approvazione del PAPMAA, verrebbe meno il presupposto fondamentale per procedere al rilascio dell’autorizzazione unica e ciò non potrebbe che condizionare la decisione dell’altro ricorso che potrebbe essere accolto solo laddove fosse ritenuto fondato il ricorso principale con conseguente annullamento dell’atto di autotutela del comune di Capalbio che farebbe rivivere la prima approvazione del PAPMAA presentato nel 2011.

Venendo ai motivi di ricorso, vanno innanzitutto esaminate le censure relative al contrasto fra il progetto approvato e gli strumenti urbanistici in vigore nel comune di Capalbio.

L’art. 12 D.lgs. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici; l’area in cui deve sorgere l’impianto per la produzione di biogas è classificata dal Piano Strutturale del Comune di Capalbio come zona agricola; il comune di Capalbio, dopo aver aderito un protocollo stipulato con la provincia di Grosseto, ha proceduto all’adozione di un Piano Energetico Comunale modificando anche l’art. 24 del piano strutturale, inserendo in particolare il comma 134 il quale prevede che fino alla definitiva approvazione del P.E.C. gli impianti per la produzione di energia ulteriori rispetto all’autoconsumo deve avvenire nelle zone industriali: vi è però l’eccezione per quelli realizzati come attività connessa a quella agricola e che non siano ubicati nell’oasi di Burano e nelle zone di rispetto oltre ad altre indicazioni paesaggistiche che non rilevano nel caso di specie.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l’impianto in questione costituisce attività connessa all’attività agricola, in quanto impiegherà per l’80% dei prodotti vegetali coltivati nei terreni circostanti l’impianto a disposizione della società controinteressata; inoltre non è esatto affermare che i terreni cui dovrà sorgere l’impianto rientrino nella zona di rispetto del S.I.R. dell’Oasi di Burano come risulta dalla stessa valutazione di incidenza ambientale approvata fin dall’aprile del 2012.

Non vi è contrasto neanche con il Piano Territoriale di Coordinamento ( PTC ) poiché all’articolo 34 e previsto tra l’altro che “….lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili è considerato un obiettivo strategico della politica territoriale ambientale della Provincia”; allo strumento urbanistico e allegata la scheda 9 che deve essere rispettata per la costruzione di impianti che producano energie rinnovabili e che prevede una potenza non eccedente 1 MW e l’utilizzazione di biomasse di provenienza agricola esterna non superiore al 20% del prodotto aziendale così da rimanere nei limiti insiti nella definizione di filiera corta.

In ogni caso non bisogna dimenticare, anche relazione ad altri aspetti minori di carattere urbanistico edilizio che vengono sollevati nei motivi di ricorso dedicati a questo aspetto, che l’approvazione del progetto per la riduzione dell’impianto costituisce anche variante urbanistica cosicché laddove esso dovesse intervenire le perplessità sollevate nel ricorso sarebbero superate da detta approvazione.

Per quanto riguarda la natura di invariante strutturale che caratterizzerebbe la strada comunale di Origlio essa significa che la strada medesima deve essere considerata un’infrastruttura per la mobilità che non può essere eliminata, ma ciò non significa che non possono essere inserite strutture nella zona agricola circostante la strada.

Non vi è alcuna prova che la strada non sia in grado di tollerare il maggior traffico che deriverà dall’esistenza dell’impianto poiché già attualmente la strada è transitata da mezzi agricoli di rilevanti dimensioni utilizzati per la conduzione dei fondi limitrofi che non hanno mai avuto problemi nel loro movimentazione; inoltre la strada comunale è stata ampliata nel tratto limitrofo ai terreni in uso alla società contro interessata che ha ceduto gratuitamente il terreno necessario per realizzare tale ampliamento. Peraltro il traffico stimato in relazione all’impianto è pari a 1450 trattori l’anno e cioè una media di quattro mezzi al giorno con un traffico intenso nei mesi di raccolta delle produzioni agricole destinate ad alimentare l’impianto e cioè nei mesi di maggio di ottobre e quindi al di fuori del periodo estivo. Infine non va dimenticato come nella relazione del tecnico che ha esaminato il progetto sotto questo profilo è stato previsto di operare un costante monitoraggio della circolazione stradale nei mesi estivi prevedendo la possibilità di istituire le più opportune limitazioni; tali considerazioni sono diventate prescrizioni nell’ambito del provvedimento di approvazione del PAPMAA.

Non vi è stata poi alcuna violazione delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010 in quanto esse offrivano la facoltà alle regioni di individuare dei siti idonei per la collocazione degli impianti per le energie rinnovabili e comunque di poter stabilire quali porzione di territori fossero inidonei a tale scopo vietando quindi l’installazione di tali impianti; peraltro non era possibile in modo generalizzato un divieto esteso agli interi territori senza motivazioni specifiche.

Il sito in cui dovrebbe sorgere l’impianto non è ricompreso tra quelli inidonei e pertanto non vi è alcuna violazione delle linee guida.

Non sono, altresì, condivisibili le censure rivolte nei confronti della valutazione di incidenza ambientale effettuata dal comune la quale non costituisce affatto una “scatola vuota”, come definita dai ricorrenti, ma pone a carico della società contro interessata una serie di prescrizioni da osservare sia nella fase costruttiva dell’impianto sia in quella di gestione.

Non vi è stata, inoltre nessuna omissione circa la verifica di assoggettabilità a V.I.A del progetto in virtù dell’esistenza dell’impianto di fertilizzazione; in realtà tale impianto è stato solo descritto ma non fa parte della richiesta di autorizzazione ed è stato previsto che laddove volesse essere realizzato sarà oggetto di domanda autonoma in una fase successiva alla messa in esercizio dell’impianto.

Le generiche doglianze circa la mancata osservanza del principio di precauzione non possono essere condivise in quanto esse si limitano ad invocare generici pericoli per la salute umana che scaturirebbero dalla possibile produzione di agenti patogeni per effetto della fermentazione le biomasse; ma il rischio della produzione del batterio clostridium botulinum è un dato non confermato dalle ricerche compiute in tema; peraltro laddove questi rischi fosse resistenti dovrebbe essere la ASL a farne oggetto di segnalazione.

Infine il rischio idrogeologico esistente nell’area non appare sussistere essendo descritta nel Regolamento Urbanistico l’area in questione come avente una pericolosità media per la quale non vi sono notizie storiche di inondazioni ovvero di aree interessate da allagamenti esaminando un periodo di tempo che va dai 200 ai 500.

Non sono altresì fondati i dubbi prospettati in merito alla disponibilità dei terreni necessari alla costruzione dell’impianto poiché il contratto stipulato da Sacra srl è sottoposto a condizione risolutiva e pertanto è attualmente pienamente efficace.

In conclusione nessuna delle censure formulate nei motivi dei ricorsi riuniti sono meritevoli di accoglimento e pertanto essi vanno respinti.

Può procedersi alla compensazione delle spese in considerazione delle ragioni che hanno spinto i ricorrenti ad adire il Tribunale essendo gli stessi preoccupati delle conseguenze ambientali che potevano derivare dalla realizzazione di un impianto come caratterizzato da emissioni potenzialmente pericolose.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
            

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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