Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 1321 | Data di udienza: 12 Luglio 2016

* RIFIUTI – Attività di recupero di materiali ferrosi o composti metallici – Art. 216, c. 8 quater d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina comunitaria – Reg. CE n. 333/2011 – Elencazione delle modalità di trattamento previste dal punto 3 dell’All. I – Carattere esemplificativo – Concetto funzionale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 7 Settembre 2016
Numero: 1321
Data di udienza: 12 Luglio 2016
Presidente: Romano
Estensore: Viola


Premassima

* RIFIUTI – Attività di recupero di materiali ferrosi o composti metallici – Art. 216, c. 8 quater d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina comunitaria – Reg. CE n. 333/2011 – Elencazione delle modalità di trattamento previste dal punto 3 dell’All. I – Carattere esemplificativo – Concetto funzionale.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 7 settembre 2016, n. 1321


RIFIUTI – Attività di recupero di materiali ferrosi o composti metallici – Art. 216, c. 8 quater d.lgs. n. 152/2006 – Disciplina comunitaria – Reg. CE n. 333/2011 – Elencazione delle modalità di trattamento previste dal punto 3 dell’All. I – Carattere esemplificativo – Concetto funzionale.

L’art. 216, comma 8-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (inserito dall’art. 13, 4° comma del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116) sottopone alla procedura semplificata le attività di <<di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008>>:  è pertanto alla normativa comunitaria che occorre riferirsi per valutare la legittimità di un provvedimento con il quale è negata l’autorizzazione a svolgere l’attività di recupero di materiali ferrosi o di composti metallici (attività classificata con la sigla “R4” nella allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152 del 2006). A questo proposito, il reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 prevede, all’art. 3, che i rottami di ferro e acciaio non possano più essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, siano soddisfatte alcune condizioni tra cui il rispetto dei criteri di trattamento di cui al punto 3 dell’Allegato I; a sua volta, il punto 3.2. dell’Allegato I prevede che siano <<stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie. L’elencazione delle modalità di trattamento del bene di cui al citato punto 3.2. è però meramente esemplificativa  e deve essere valutata con riferimento ad un concetto funzionale, ovvero all’idoneità a <<preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>> (nella specie, la Città metropolitana di Firenze aveva invece ritenuto che la sola pressatura dei rottami metallici,  senza cesoiatura e frantumazione, non fosse idonea ad integrare il requisito richiesto dalla disciplina comunitaria   ai fini dell’autorizzazione al trattamento R4).

Pres. Romano, Est. Viola – R. s.r.l. (avv.ti Pelillo e Marrone) c. Città Metropolitana di Firenze (avv.ti De Luca e De Santis), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana (avv. Ciari) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 7 settembre 2016, n. 1321

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 7 settembre 2016, n. 1321

Pubblicato il 07/09/2016

N. 01321/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00844/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Romfer Corporation s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Michele Pelillo, Ivan Marrone, con domicilio eletto presso Ivan Marrone in Firenze, Via dei Rondinelli, 2;

contro

Città Metropolitana di Firenze in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Lucia De Luca, Francesca De Santis, con domicilio eletto presso Uff. Legale Provincia Firenze in Firenze, Via de’ Ginori 10;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso – Ufficio Legale Regione Toscana in Firenze, piazza dell’Unità Italiana, 1;
Comune di Sesto Fiorentino in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

a) del parere inviato dall’Ufficio Gestione rifiuti e bonifiche siti inquinati della Città Metropolitana dì Firenze alla Direzione Urbanistica e Ambiente della stessa Città Metropolitana con comunicazione del 3 aprile 2015 DOCIN n. 722/2015, avente ad oggetto “DPR 59/2013 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale D.Lgs n. 152/2006 art. 216 – iscrizione nel registro delle procedure semplificate Ditta ROMFER Corporation Srl – contributo istruttorio” nella parte in cui: a.1) afferma che non è possibile iscrivere nel registro delle procedure semplificate, ex art 216 del D.Lgs n. 152/2006, la Romfer per l’operazione di recupero R4; a.2) impone una serie di prescrizioni correlate al divieto di prosecuzione dell’attività n. 957 dell’11 marzo 2015 (impugnato dalla Romfer con ricorso a codesto TAR RG 445/2015);

b) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi inclusi ed in particolare: b.1) della comunicazione della stessa Città Metropolitana del 19 marzo DOCIN 597/2015 avente il medesimo oggetto sopra citato; b.2) della nota inviata dall’ARPAT alla Città Metropolitana di Firenze del 9 marzo 2015, avente ad oggetto “Verifica documentazione certificazione ai sensi del regolamento UE 333/2011-Ditta Romfer Corporation Via Majorana, Sesto Fiorentino”; b.3) della precedente nota prot. n. 549354 del 1° dicembre 2014, trasmessa tramite pec dalla allora Provincia (oggi Città Metropolitana) di Firenze al SUAP del Comune di Sesto Fiorentino; b.4) della nota prot. 540705 del 25 novembre 2014, inviata dal Dipartimento promozione del territorio dell’allora Provincia di Firenze alla Direzione Urbanistica e Ambiente della stessa Provincia e all’ARPAT; b.5) della nota del SUAP del Comune dì Sesto Fiorentino dell’8 aprile 2015 con il quale viene trasmessa la nota della Città Metropolitana n. 16828 del 3 aprile 2015;

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati il 3 settembre 2015;

– dell’Atto Unico del SUAP del Comune di Sesto Fiorentino n. 87 del 7 luglio 2015, avente ad oggetto il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ricorrente, nella parte in cui sottopone I’ Autorizzazione alle limitazioni e prescrizioni indicate nell’atto dirigenziale della Citta Metropolitana di Firenze n. 2474 del 30 giugno 2015, e per quanto occorrer possa, dell’atto dirigenziale della Citta Metropolitana di Firenze n. 2474 del 30 giugno 2015 nella parte in cui stabilisce che l’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciarsi alia ricorrente debba essere soggetta a limitazioni, condizioni e prescrizioni, della nota del Dipartimento ARPAT di Firenze prot. n. 10133 dell’11 giugno 2015 assunta al protocollo della Citta Metropolitana con il n.6225579 del 15 giugno 2015 di incogniti estremi, citata nell’atto di cui alla precedente lett. b), della nota della Citta Metropolitana di Firenze prot. n. 185841 del 9 aprile 2015 depositata in giudizio dalla stessa Citta Metropolitana il 22 giugno 2015, della risposta di ARPAT del 16 aprile 2015 e della successiva nota di ARPAT del 3 giugno 2015 depositate in giudizio dalla stessa Citta Metropolitana il 22 giugno 2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Firenze e Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) nell’impianto sito in Sesto Fiorentino ed è pertanto iscritta nel relativo registro tenuto dalla Provincia (oggi Città Metropolitana) di Firenze.

In data 5 febbraio 2014, presentava al S.U.A.P. di Sesto Fiorentino istanza (assunta al n° di protocollo 8098 del 18 febbraio 2014) di variazione di alcune tipologie di rifiuti trattate nell’impianto e richiedeva altresì l’autorizzazione a svolgere anche l’attività di recupero di materiali ferrosi o di composti metallici (attività classificata con la sigla “R4” nella allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152 del 2006).

Con nota 3 aprile 2015 prot. DOCIN n. 722/2015, il Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati della Città Metropolitana di Firenze esprimeva parere favorevole sull’istanza, tranne che per la richiesta di autorizzazione al trattamento “R4”, visto <<che la sola pressatura, senza cesoiatura e frantumazione (come rilevabile dal documento titolato “Procedure di lavoro ai sensi del Regolamento UE 333/2011” al capitolo 3.3. “Attività di recupero del rifiuto”)….non corrispondono a quanto indicato al punto 3.2. del Regolamento (UE) N. 333/2011>>; condizionava altresì l’accoglimento dell’istanza al rispetto delle prescrizioni imposte con il precedente provvedimento 11 marzo 2015 n. 957 (impugnato dalla ricorrente con il ricorso R.G. n. 445/2015).

Con nota 8 aprile 2015, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Sesto Fiorentino chiedeva pertanto alla ricorrente l’invio della documentazione integrativa resasi necessaria dopo l’intervento del parere 3 aprile 2015 del Responsabile della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifiche dei Siti inquinati della Città Metropolitana di Firenze.

Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente, unitamente agli atti presupposti, per: 1) violazione e falsa applicazione degli art. 184-ter, 214 e 216 del d.lgs. 152 del 2006, dell’art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, del d.m. 5 febbraio 1998 e del Regolamento UE n. 333/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di potere; 2) illegittimità derivata.

Si costituivano in giudizio la Città metropolitana di Firenze e l’A.R.P.A.T., controdeducendo sul merito del ricorso e formulando altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per effetto del carattere non provvedimentale degli atti impugnati (per la Città metropolitana di Firenze) e della mera natura di apporto consultivo degli atti emanati nel procedimento (per A.R.P.A.T.).

Con atto unico 7 luglio 2015 n. 87, il S.U.A.P. del Comune di Sesto Fiorentino rilasciava alla ricorrente l’Autorizzazione unica ambientale (cd. A.U.A.) necessaria per l’esercizio dell’attività, con le limitazioni e prescrizioni indicate nell’atto dirigenziale 30 giugno 2015 n. 2474 del Responsabile della P.O. Qualità ambientale della Città Metropolitana di Firenze, ovvero con esclusione dell’attività di recupero “R4”, con il rispetto della prescrizioni di cui al divieto di prosecuzione attività 11 marzo 2015 n. 957 e con l’ulteriore precisazione relativa alla necessità di rilasciare l’autorizzazione a nome dell’Amministratore Sig. Tommaso Torsello e di considerare non legittimamente autorizzata l’attività svolta a partire dal 16 maggio 2013 (data in cui sarebbe diventata operativa la nomina di un nuovo Amministratore della società presuntamente non comunicata alla Città Metropolitana).

Anche gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente, con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 3 settembre 2015, per: 1) illegittimità derivata; 2) violazione e falsa applicazione art. 216 del d.lgs. 152 del 2006, eccesso di potere per carenza di presupposto ed errore di fatto.

In via preliminare, deve rilevarsi come l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Città Metropolitana di Firenze sia, in buona sostanza, superata dall’intervento di atti a carattere provvedimentale (quelli impugnati con i motivi aggiunti) che hanno recepito e reso lesiva per la ricorrente la prescrizione relativa all’esclusione dell’autorizzazione a svolgere l’attività di recupero rifiuti “R4”.

Il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 3 settembre 2015 sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.

Per quello che riguarda l’esclusione dell’autorizzazione a svolgere anche l’attività di recupero di materiali ferrosi o di composti metallici (attività classificata con la sigla “R4” nella allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152 del 2006) richiesta dalla ricorrente e non concessa dagli atti autorizzatori, sulla base del parere reso dalla Città Metropolitana di Firenze, le parti concordano sostanzialmente in ordine alla necessità di valutare la fattispecie sulla base della normativa comunitaria; ed in effetti, la soluzione appare corretta alla luce dell’art. 216, comma 8-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (inserito dall’art. 13, 4° comma del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116) che sottopone alla procedura semplificata le attività di <<di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008>>.

A questo proposito, il reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 (regolamento del Consiglio recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) prevede, all’art. 3, che i rottami di ferro e acciaio non possano più essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, (siano) soddisfatte alcune condizioni tra cui il rispetto dei criteri di trattamento di cui al punto 3 dell’Allegato I; a sua volta, il punto 3.2. dell’Allegato I (disposizione che è al centro dell’intera vicenda) prevede che siano <<stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>>.

La semplice lettura della previsione del punto 3.2. dell’Allegato I al reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 evidenzia già come, contrariamente a quanto ritenuto dalla Citta Metropolitana di Firenze con la nota 3 aprile 2015 prot. DOCIN n. 722/2015, l’elencazione delle modalità di trattamento del bene sia meramente esemplificativa di tutti i trattamenti necessari <<per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>> e non sussista per nulla quella necessità di prevedere la cesoiatura e la frantumazione (<<la sola pressatura, senza cesoiatura e frantumazione (come rilevabile dal documento titolato “Procedure di lavoro ai sensi del Regolamento UE 333/2011” al capitolo 3.3. “Attività di recupero del rifiuto”)….non corrispondono a quanto indicato al punto 3.2. del Regolamento (UE) N. 333/2011>>) che è prospettata come requisito indispensabile per poter rilasciare l’autorizzazione.

In altre parole, l’elencazione contenuta dalla disposizione (meramente esemplificativa) deve essere valutata con riferimento ad un concetto funzionale, ovvero all’idoneità a <<preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie>> e non sussiste per nulla quella preferenza normativa (la cesoiatura e frantumazione in luogo della pressatura) prospettata dalla Città Metropolitana.

Del resto, la necessità di preferire la cesoiatura e frantumazione alla pressatura non può neanche essere desunta dai “considerando” premessi al reg CE 31 marzo 2011, n. 333/2011 che si limitano a richiamare le finalità di rendere effettive le operazioni di rifiuto e di garantire <<un elevato livello di tutela ambientale>> e non sussiste alcuna dimostrazione che il trattamento di pressatura (sufficientemente “impattante” per determinare una modificazione delle caratteristiche fisiche dei rifiuti, anche senza procedere a disquisizioni sulle caratteristiche dei metalli) sia inidoneo a permettere il riutilizzo delle materia in questione nelle acciaierie o fonderie o che tale trattamento determini modificazioni degli standard ambientali rispetto alla cesoiatura e frantumazione.

La prescrizione relativa al rispetto delle prescrizioni di cui al divieto di prosecuzione attività 11 marzo 2015 n. 957 segue poi il destino di tale prescrizione e deve pertanto essere annullata, a seguito della sentenza 25 novembre 2015 n. 1586 della Sezione che ha accolto il ricorso R.G. n. 445/2015 e disposto l’annullamento dell’atto in questione.

Per quello che riguarda poi la questione relativa all’Amministratore della società ricorrente (che ha originato la necessità di rilasciare l’autorizzazione a nome dell’Amministratore Sig. Tommaso Torsello e di considerare non legittimamente autorizzata l’attività svolta a partire dal 16 maggio 2013, data in cui sarebbe diventata operativa la nomina di un nuovo Amministratore della società presuntamente non comunicata alla Città Metropolitana), la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’impostazione data alla problematica dal Tribunale del riesame di Firenze (provvedimento del 10 giugno 2015), nel procedimento penale originato dalla vicenda.

Dopo una prima deliberazione di assemblea societaria (chiusa alle ore 9,30 del 16 maggio 2013) che aveva attribuito al Sig. Tommaso Torsello le funzioni di amministratore unico, è, infatti intervenuta una seconda deliberazione (alle 15,00 sempre del 16 maggio 2013) che ha attribuito funzioni paritarie di amministrazione e rappresentanza della società ai Sigg. Tommaso Torsello e Christian Romolini (precedente amministratore unico e titolare delle autorizzazioni).

Del resto, si tratta della stessa situazione rispecchiata dalla visura camerale che, al di là dell’attribuzione (erronea) al sig. Tommaso Torsello della qualità di rappresentante legale della società, reca immediatamente dopo una descrizione precisa dei poteri paritari dei due co-amministratori che evidenzia la permanenza in capo al Sig. Christian Romolini dei poteri presupposti al rilascio delle autorizzazioni.

Per di più, deve ritenersi che le modificazioni soggettive degli Amministratori non siano state “taciute” dalla società ricorrente alla Città Metropolitana di Firenze, essendo esplicitate in due atti (la richiesta di A.U.A. presentata congiuntamente dai due Amministratori e la variante all’attività di attività recupero rifiuti dd. 15 luglio 2014) diretti al S.U.A.P. del Comune di Sesto Fiorentino e destinati ad essere trasmessi alla Città Metropolitana di Firenze per il seguito del procedimento.

Il ricorso e i motivi aggiunti depositati in data 3 settembre 2015 devono pertanto essere accolti e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sul ricorso in premessa e sui motivi aggiunti depositati in data 3 settembre 2015 li accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullameno degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere

L’ESTENSORE
Luigi Viola
        
 IL PRESIDENTE
 Saverio Romano

 

IL SEGRETARIO

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!