* AREE PROTETTE – BENI CULTURALI E AMBENTALI – Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 – Parchi – Disciplina di salvaguardia aggiuntiva a quella prevista dalla legge n. 394/1991.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2012
Numero: 435
Data di udienza: 23 Febbraio 2012
Presidente: Nicolosi
Estensore: Bellucci
Premassima
* AREE PROTETTE – BENI CULTURALI E AMBENTALI – Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 – Parchi – Disciplina di salvaguardia aggiuntiva a quella prevista dalla legge n. 394/1991.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 8 marzo 2012, n. 435
AREE PROTETTE – BENI CULTURALI E AMBENTALI – Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 – Parchi – Disciplina di salvaguardia aggiuntiva a quella prevista dalla legge n. 394/1991.
L’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, nel sottoporre alla disciplina di cui alla parte III, titolo I, dello stesso d.lgs. i parchi ed i relativi territori di protezione esterna, prevede una forma di salvaguardia aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella prevista dalla legge n. 394/1991, di cui le norme del piano del parco costituiscono applicazione (Cass. pen., III, 9.10.2003, n. 47706).
Pres. Nicolosi, Est. Bellucci – G.D.G. e altro (avv. Di Matteo) c. Ente Parco Regionale della Maremma (avv. Ciari) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 8 marzo 2012, n. 435SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 8 marzo 2012, n. 435
N. 00435/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2008, proposto da:
Guido Del Gizzo ed Aurelia Valsecchi (subentrata al primo), in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società La Scapigliata s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Di Matteo, con domicilio eletto presso l’avvocato Walter Castore in Firenze, via Pier Capponi n. 19;
contro
Comune di Orbetello, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ente Parco Regionale della Maremma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Ciari dell’Avvocatura regionale, e domiciliato presso l’Avvocatura stessa in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
per l’annullamento
– del provvedimento di diniego di rilascio di permesso di costruire, del Comune di Orbetello, n. 9 del 21/4/2008;
– del parere contrario dell’Ente Parco Regionale della Maremma del 4/9/2007, prot. n. 3443/2007;
– del parere contrario del Comune di Orbetello – Ufficio Edilizia Privata, citato nel provvedimento di diniego n. 9 del 21/04/2008;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;
e per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale della Maremma;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori G. Di Matteo e G. Vincelli delegato da F. Ciari, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La parte ricorrente, in data 19.1.2007, ha presentato al Comune di Orbetello domanda di permesso di costruire avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di volumi esistenti (demolizione di corpi minori e costruzione di annesso agricolo in altro sito), riguardante due diverse zone (la zona agricola E4 –collina settentrionale- e la zona agricola E5 e sottozona E 5.1).
Il progettato intervento edilizio ricade in area contigua al Parco regionale della Maremma.
Il Comune, in data 21.6.2007, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica (documento n. 11 depositato in giudizio); è seguita l’autorizzazione ai fini idrogeologici e forestali n. 224 del 9.10.2007.
L’Ente Parco regionale della Maremma ha però espresso parere contrario in data 31.8.2007, sull’assunto che l’intervento proposto “introduce modificazioni negative ai caratteri paesaggistici dei luoghi in conformità con quanto previsto all’art. 27 comma d del vigente P.T.C. del Parco”.
Il Comune di Orbetello, sulla base di tale parere negativo e del parere contrario espresso dall’ufficio edilizia privata (incentrato sul “contrasto con le prescrizioni statutarie della disciplina del Piano Strutturale” e sulla “non conformità con quanto prescritto all’art. 18 delle N.T.A. della variante delle zone agricole vigente”), ha respinto la domanda di permesso di costruire con provvedimento del 21.4.2008.
Avverso tale diniego e gli atti connessi i ricorrenti sono insorti deducendo, con unico motivo articolato in più censure:
violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere; sviamento di potere, contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti e degli atti.
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco regionale della Maremma.
All’udienza del 23 febbraio 2012 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
E’ stata eccepita l’irricevibilità del ricorso, sull’assunto che il medesimo sarebbe tardivo in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione del parere contrario dell’Ente Parco all’albo pretorio dell’Ente stesso (prevista dall’art. 13 della legge n. 394/1991).
Il rilievo non è condivisibile.
Il parere dell’Ente Parco, costituente diniego di nulla osta ex art. 13 della legge n. 394/1991, incide in via diretta sul soggetto istante, e richiede pertanto, ai fini del decorso del termine di impugnativa da parte dello stesso, la notifica individuale (TAR Lazio, Roma, II, 5.4.2011, n. 3023). L’impugnativa risulta quindi tempestivamente proposta (la determinazione dell’Ente parco è stata consegnata alla parte istante il 7.5.2008 –documento n. 2 prodotto dall’esponente-, mentre il ricorso è stato notificato il 4.7.2008).
Entrando nel merito della trattazione del ricorso si osserva quanto segue.
I ricorrenti deducono innanzitutto che il progetto presentato non solo è conforme alla normativa vigente, ma ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica del Comune, e che il parere dell’Ente Parco, oltre ad essere tardivo, si è basato su profili di tipo paesaggistico, estranei alla sua competenza, e non, come sarebbe stato doveroso, su aspetti legati al pregio naturalistico.
La censura non può essere accolta.
Il contestato parere, facente riferimento ai caratteri paesaggistici dei luoghi, costituisce applicazione dell’art. 27, lettera d, del piano territoriale di coordinamento del parco, espressamente richiamato dall’amministrazione, il quale vieta opere comportanti modifiche ai caratteri paesaggistici dei luoghi.
La valorizzazione paesaggistica della zona agricola esterna al parco e la connessa necessità, per l’Ente, di valutare non solo le possibili interferenze con il pregio naturalistico del parco, ma anche gli aspetti paesaggistici incisi dall’opera, sono quindi legittimati dalla normativa di piano (non impugnata), di cui il contestato diniego costituisce applicazione.
Pertanto, stante la specifica competenza dell’Ente parco, il diniego di nulla osta da parte dello stesso preclude la realizzabilità dell’intervento, senza che rilevi il diverso avviso sulla compatibilità paesaggistica espresso dal Comune in data 21.6.2006 (documento n. 11 depositato in giudizio dai ricorrenti).
Né può dirsi che la normativa del piano di coordinamento del parco sia superata dal sopravvenuto d.lgs. n. 42/2004.
L’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, nel sottoporre alla disciplina di cui alla parte III, titolo I, dello stesso d.lgs. i parchi ed i relativi territori di protezione esterna, prevede una forma di salvaguardia aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella prevista dalla legge n. 394/1991, di cui le norme del piano del parco costituiscono applicazione (Cass. pen., III, 9.10.2003, n. 47706).
Quanto alla dedotta tardività della pronuncia del contestato parere, il Collegio osserva che il Comune ha chiesto il nulla osta in data 17.7.2007 (documento n. 1 depositato in giudizio dall’amministrazione), mentre l’Ente parco si è espresso in data 31.8.2007 (documento n. 4), ovvero entro il termine di legge.
Peraltro, stante l’art 20, comma 4, della legge n. 241/1990, non vale la regola del silenzio assenso in materia paesaggistica (TAR Lazio Latina, I, 3.3.2010, n. 203), con la conseguenza che la tardività della determinazione dell’Ente parco non potrebbe incidere sulla validità del diniego finale.
Poiché la legittimità degli atti impugnati trova fondamento sul parere negativo espresso dall’Ente Parco, le restanti doglianze, ove pure venissero accolte, non comporterebbero la caducazione di essi; pertanto, non sussiste l’interesse alla proposizione delle stesse.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nelle domande di annullamento e di risarcimento del danno.
Le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, sono determinate in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, che i ricorrenti dovranno corrispondere all’Ente Parco regionale della Maremma.
Nulla per le spese nei confronti del Comune di Orbetello, non essendosi costituito in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in tutte le domande proposte.
Condanna i ricorrenti a corrispondere all’Ente Parco regionale della Maremma la complessiva somma di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre IVA e CPA, a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Orbetello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)