Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Rifiuti Numero: 1782 | Data di udienza: 3 Luglio 2012

* RIFIUTI – APPALTI – Gestione integrata – Artt. 198, 200, 202 e 204 d.lgs.n. 152/2006 – Affidamenti in essere  – Scadenza – Art. 204, cc. 1 e 2 T.U.A. – Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento – Bando di gara – Riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 22/97 – Motivo di illegittimità – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2012
Numero: 1782
Data di udienza: 3 Luglio 2012
Presidente: Radesi
Estensore: Massari


Premassima

* RIFIUTI – APPALTI – Gestione integrata – Artt. 198, 200, 202 e 204 d.lgs.n. 152/2006 – Affidamenti in essere  – Scadenza – Art. 204, cc. 1 e 2 T.U.A. – Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento – Bando di gara – Riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 22/97 – Motivo di illegittimità – Esclusione.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 8 novembre 2012, n. 1782


RIFIUTI – APPALTI – Gestione integrata – Artt. 198, 200, 202 e 204 d.lgs.n. 152/2006 – Affidamenti in essere  – Scadenza – Art. 204, cc. 1 e 2 T.U.A.

Dal complesso delle disposizioni (artt. 198, 200, 202 e 204) del d.lgs. n. 152/2006 che regolano la gestione integrata dei rifiuti, emerge che, pur essendo l’Autorità d’Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell’affidamento della gestione del ciclo integrato con procedura di evidenza pubblica ovvero nelle diverse forme previste dalla normativa regionale di attuazione del Testo unico sull’ambiente, i Comuni, nelle more dell’operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio, ovviamente con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore. Quanto agli affidamenti diretti, senza gara, invece, regolati dall’art. 204, 2° c., non solo il legislatore non ha previsto alcun periodo transitorio, con consequenziale slittamento del termine di decadenza ex lege del 31.12.2006, ma ha anzi confermato la predetta scadenza, avendo espressamente sancito l’obbligo di procedere a nuovi affidamenti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23 settembre 2010, n. 11099; T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 17 giugno 2009, n. 1575). Vi è, anzi, da sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la moratoria generalizzata dei contratti in corso per la gestione dei rifiuti solidi urbani fino alla istituzione e organizzazione del servizio d’ambito di cui all’art. 204 del d.lgs. n. 152/2006 non costituisce eccezione alla risoluzione ex lege delle concessioni rilasciate e degli affidamenti eseguiti con procedure diverse dall’evidenza pubblica (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 17 giugno 2009, n. 1575). In altre parole, la previsione del comma 1 dell’art. 204, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, a tenore del quale “i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata” é norma di portata generale e nemmeno precettiva che non implica una proroga generalizzata sine die dei contratti in corso, bensì la previsione di scadenza “ex lege” all’attivazione del servizio integrato.

Pres. Radesi, Est. Massari – S. s.p.a. (avv.ti Mazzei e  Angelini) c. Comune di Barga (avv. Toscano)

RIFIUTI – APPALTI – Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento – Bando di gara – Riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 22/97 – Motivo di illegittimità – Esclusione.

Il riferimento, nella lex specialis di una gara  per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, al d.lgs. n. 22/1997, ormai abrogato, non può di per sé costituire motivo di illegittimità dal momento che il carattere cogente del nuovo codice dell’ambiente ne rende comunque applicabili le norme da esso recate, se incompatibili con la disciplina anteriore.

Pres. Radesi, Est. Massari – S. s.p.a. (avv.ti Mazzei e  Angelini) c. Comune di Barga (avv. Toscano)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 8 novembre 2012, n. 1782

SENTENZA

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 8 novembre 2012, n. 1782

N. 01782/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2007, proposto da:
Soc. Se.Ver.A S.p.A. (Serchio Verde Ambiente), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ugo Mazzei, Maria Laura Angelini, con domicilio eletto presso Maria Laura Angelini in Firenze, via di Barbano, 1;

contro

Comune di Barga, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Soc. Aimeri Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Colzi, Ferdinando Acqua Barralis, con domicilio eletto presso Fabio Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

per l’annullamento

– della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.05.2007, affissa all’albo pretorio il 12.06.2007 e comunicata alla ricorrente con lettera prot. 14186 del 13.06.2007, con la quale è stato deliberato “1) di approvare la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 2) di revocare così come il presente atto revoca il punto 2) della delibera c.c. del 29.01.2003 laddove dispone che la proroga dell’affidamento a SE.VER.A. s.p.a. dei servizi già affidati con contratto del 23.07.97 numero d’ordine 170 “fino all’entrata in funzione dell’ATO rifiuti 2”; 3) di disporre l’effetto della revoca di cui al precedente punto 2) dal giorno antecedente la data di avvio del servizio da parte della ditta che risulterà aggiudicataria dei servizi a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà bandita dall’amministrazione comunale e così dal 31.10.2007; 4) di dare mandato agli uffici dell’amministrazione di gestire ogni necessaria procedura per pervenire all’aggiudicazione dei servizi di igiene urbana nel rispetto dei tempi indicati al precedente punto 2);

– delle deliberazioni della Giunta municipale del Comune di Barga n. 92 del 14.06.2007 e della determinazione a contrarre n. 1189 del 19.07.2007 con le quali è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani – cig n. 0060109383, nonché del bando di gara medesimo e relativi allegati, capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara;

– nonché di ogni altro atto precedente, successivo, comunque connesso a quelli impugnati in via principale.

nonché

per l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta proroga dell’affidamento alla ricorrente del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani nel Comune di Barga fino alla istituzione e organizzazione del servizio gestione integrata da parte dell’ATO 2- Gestione rifiuti Lucca

per la condanna

del Comune di Barga al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, o in ipotesi ulteriormente subordinata all’indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/90

e con atto di motivi aggiunti depositato in data 18.01.2008, per l’annullamento

degli atti tutti della gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani indetta con le deliberazioni Giunta municipale Comune di Barga n. 92 del 14.06.2007 e con la determinazione a contrarre n. 1189 del 19.07.2007 (già impugnate) e pertanto della determinazione del responsabile servizio n. 1734 del 5.11.2007, affissa all’albo pretorio il 14.12.2007, di affidamento servizio spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Aimeri Ambiente s.r.l. ed approvazione schema di contratto, e relativi allegati ed in particolare dei verbali di gara del 28.09.2007 e del verbale del 9.10.2007 di aggiudicazione provvisoria del servizio alla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. dello schema di contratto nonché di ogni altro atto precedente, successivo, o comunque consequenziale e, ove occorrendo, per la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra il Comune di Barga e la Aimeri Ambiente s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barga e di Soc. Aimeri Ambiente S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone la ricorrente di essere una società mista, a prevalente capitale pubblico, costituita ex art. 22 L. 142/90, con scelta del socio privato compiuta a mezzo gara pubblica dai Comuni della Garfagnana per la gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani nell’area della Garfagnana e della Media Valle del Serchio.

Dal 1997 Se.Ver.A. ha gestito il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché il servizio pulizia strade interne ed aree a verde del Comune di Barga, come da contratto approvato con delibera Giunta Municipale n. 326 del 28/5/97, avente durata quinquennale. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/1/03 è stata poi prevista la proroga dei termini di affidamento servizi a Severa s.p.a. “fino all’entrata in funzione di ATO Rifiuti 2”.

Deliberazione, questa, peraltro confermata anche con la successiva delibera G.M. Comune di Barga n. 19 del 15/2/03 con la quale l’Amministrazione comunale si assumeva l’obbligo di mantenere “fino a diversa delibera ATO l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana a Se.Ver.A. s.p.a.” (doc. 3).

Con lettera del 22 marzo 2005 (doc. 4) il Comune di Barga inoltrava alla deducente comunicazione di avvio procedimento per l’esperimento di una gara per affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati pulizie strade ed aree a verde pubblico.

La Se.Ver.A. s.p.a., con lettera prot. 2224 del 23 settembre 2005 proponeva all’Amministrazione la trasformazione del rapporto di servizio in sistema concessorio a regime temporaneo e provvisorio, fino a che l’ATO avesse individuato il gestore unico di Ambito.

L’Amministrazione Comunale, però, pur ignorando la proposta di cui sopra, non procedeva all’esperimento della gara per oltre due anni.

Nel frattempo entrava in vigore il D.lgs. n. 152/06 che, nel ridisciplinare integralmente la materia dei rifiuti, all’art. 204, comma 1, prevedeva in particolare che “i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito”.

Conseguentemente, con nota del 19 aprile 2007, la Se.Ver.A. s.p.a., , inoltrava all’ATO 2 Gestione Rifiuti Lucca la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione del servizio nei Comuni al momento serviti, tra cui il Comune di Barga.

In data 6 luglio 2007, con provvedimento prot. 1053, l’ATO 2 Gestione Rifiuti Lucca esprimeva parere favorevole, autorizzando la proroga degli affidamenti in essere fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte della medesima.

Nondimeno, il Comune di Barga, confermava invece l’avvio della procedura di gara e, con successiva deliberazione n. 32 del 28/5/07, revocava il punto 2) della delibera consiliare del 29.1.2003 che disponeva la proroga dell’affidamento a Severa s.p.a. dei servizi oggetto del contratto del 23 luglio 1997, “con effetto della revoca dal giorno antecedente la data di avvio del servizio da parte della ditta che risulterà aggiudicataria dei servizi”.

Avverso tali atti proponeva ricorso la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e domandando l’accertamento dell’intervenuta proroga dell’affidamento alla ricorrente del servizio in parola, oltre alla condanna del Comune di Barga al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, o in ipotesi ulteriormente subordinata, all’indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/90.

Venivano dedotte le censure che seguono:

1. Carenza assoluta di potere. Nullità e/o annullabilità. Violazione e/o errata applicazione norme di diritto comune. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 21 sexies l. n. 241/90.

2. Violazione e/o falsa applicazione della parte IV, d.lgs. n. 152/06. Incompetenza. Carenza di potere.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 204, comma 1, d.lgs. n. 152/06.

4. Eccesso di potere per errore di fatto, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà, irragionevolezza, perplessità, manifesta illogicità, sviamento.

5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8 l. n. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione.

6. Illegittimità derivata.

7. Violazione e/o falsa applicazione della parte IV d.lgs. n. 152/06 e dell’art. 264, comma 1, lett. i). Carenza di potere.

8. Violazione e/o falsa applicazione L. n. 296/06. Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà.

9. Violazione e/o falsa applicazione l. reg. n. 25 del 18/5/98 e regolamento attuazione approvato con DPG Regione Toscana n. 14/R del 25/2/04 . Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Violazione principio di autonomia e cooperazione. Contrasto con il Piano d’Ambito, il Piano regionale e il Piano provinciale. Violazione del principio dell’unicità di gestione, e del principio di prossimità.

Si costituivano in giudizio il Comune di Barga e la soc. Aimeri opponendosi all’accoglimento del gravame

Con ordinanza n. 977/07 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

Nel corso della camera di consiglio del 16 ottobre 2007 la ricorrente veniva a conoscenza del compimento delle procedure di gara e dell’intervenuta aggiudicazione provvisoria alla Aimeri Ambiente s.r.l., unica partecipante.

L’aggiudicazione definitiva veniva subordinata, oltre che alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 12 D.lgs. 163/06, all’esito del giudizio pendente davanti a questo T.A.R..

Per l’annullamento dei suddetti atti la società deducente proponeva motivi aggiunti di ricorso, notificati il 7 gennaio 2008 e ritualmente depositati, deducendo:

1. Carenza assoluta di potere. Nullità e/o annullabilità. Violazione e/o errata applicazione norme di diritto comune. Violazione e/o errata applicazione art. 21 sexies l. n. 241/90. Illegittimità derivata.

2. Violazione e/o falsa applicazione della parte IV, d.lgs. n. 152/06. Incompetenza. Carenza di potere. Violazione e/o falsa applicazione della l. reg. n. 25/1998.

3. Violazione e/o falsa applicazione art. 204, comma 1, d.lgs. n. 152/06. Illegittimità derivata.

4. Eccesso di potere per errore di fatto, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà, irragionevolezza, perplessità, manifesta illogicità, sviamento. Illegittimità derivata.

5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8 l. n. 241/90. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione. Illegittimità derivata.

6. Violazione e/o falsa applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/06 e dell’art. 264, comma 1, lett. i). Carenza di potere. Illegittimità derivata.

7. Violazione e/o falsa applicazione L. n. 296/06. Eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà. Illegittimità derivata.

8. Violazione e/o falsa applicazione l. reg. n. 25 del 18/5/98 e regolamento attuazione approvato con DPG Regione Toscana n. 14/R del 25/2/04. Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Violazione principio di autonomia e cooperazione. Contrasto con il Piano d’Ambito, il Piano regionale e il Piano provinciale. Violazione del principio dell’unicità di gestione, e del principio di prossimità.

L’Amministrazione intimata e Aimeri Ambiente s.r.l. depositavano memorie per confutare la tesi della ricorrente.

All’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Barga in epigrafe con la quale si è disposta la revoca della delibera consiliare del 29.01.2003 laddove dispone che la proroga dell’affidamento a Se.Ver.A. s.p.a. dei servizi già affidati con contratto del 23.07.97 “fino all’entrata in funzione dell’ATO rifiuti 2”, nonché le deliberazioni della Giunta municipale n. 92 del 14.06.2007 e la determinazione a contrarre n. 1189 del 19.07.2007 con le quali è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, oltre al bando di gara medesimo e relativi allegati.

1.1. Si domanda, inoltre, l’accertamento e la declaratoria dell’intervenuta proroga dell’affidamento alla ricorrente del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani nel Comune di Barga fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell’Ato 2 di Lucca e, quindi la condanna dell’Amministrazione Comunale al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, o in ipotesi ulteriormente subordinata all’indennizzo ex art 21 quinquies l. 241/90.

2. Preliminarmente è necessario esaminare le eccezioni di inammissibilità per difetto di giurisdizione e di interesse avanzate dall’Amministrazione resistente.

Quanto alla prima, se ne rileva l’infondatezza atteso che, in tema di contratti pubblici, il giudice amministrativo, in forza di quanto disposto dall’art. 133 cod. proc. amm., conosce di posizioni di diritto e di interesse, essendo titolare della giurisdizione esclusiva nella materia.

Per ciò che attiene alla legittimazione della ricorrente a contestare gli atti di gara pare evidente che, essendo quest’ultima il precedente gestore del servizio, pure se in regime di proroga, ne è palese l’interesse a conservare tale posizione, anche a prescindere dalla partecipazione alla gara stessa.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

4. Con il primo motivo la ricorrente assume che il Comune di Barga avrebbe agito in carenza di potere non potendo recedere unilateralmente da un impegno contrattuale regolarmente assunto e prorogato altrettanto legittimamente.

L’assunto non persuade.

4.1. Mette conto in primo luogo rammentare, in termini generali, che ai sensi dell’art. 21-sexies, l. n. 241/1990 “Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.

Si osserva inoltre che, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui, successivamente alla stipulazione del contratto, l’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, proceda a rimuovere gli atti dell’evidenza pubblica in qualche modo viziati, nel caso all’esame il Comune ha inteso esercitare poteri di natura pubblicistica che le consentono di sciogliere gli impegni contrattuali, anche se assunti attraverso l’affidamento diretto, a seguito del venir meno dei presupposti normativi che rendevano legittimo tale modus operandi e, quindi, al di là del nomen iuris utilizzato, non attraverso una rivalutazione dell’interesse pubblico che ha motivato l’emanazione del provvedimento originario, bensì in forza dell’apprezzamento della situazione di sopravvenuta illegittimità.

4.2. Ne discende che il Comune intimato, avvalendosi dei poteri sopra enunciati, ben poteva procedere a sciogliere il vincolo contrattuale esistente con la ricorrente sussistendone i presupposti legali.

Quanto a questi non può non rilevarsi che l’art.. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) disponeva al comma 4, lett. a), nel testo introdotto dal comma 1 dell’art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che “Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano; b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7”.

Nel caso di specie tali condizioni non erano verificate, di talchè poteva affermarsi l’esistenza di sufficienti ragioni per porre termine alla gestione di un servizio non affidato in conformità della legge.

4.3. E d’altro canto neppure potrebbe sostenersi l’applicabilità del comma 15 bis (abrogato dall’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) del citato art. 113 che ammetteva la proroga ex lege del servizio “Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione”nell’ipotesi di “concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica” posto che nella fattispecie non era stato posto in essere un rapporto concessorio con la ricorrente.

5. Il secondo e terzo motivo si appuntano, sotto un diverso profilo, sull’incompetenza dell’Amministrazione comunale a recedere autoritativamente dal contratto stipulato con la ricorrente e a bandire una nuova gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi. Ciò in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 204, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, sarebbe solo l’Autorità d’ambito ad essere titolare del relativo potere.

Le censure non sono condivisibili.

5.1. L’art. 204, co. 1, del codice dell’ambiente, in tema di gestioni in essere, dispone che “I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito”.

La norma in parola ha radicalmente innovato la materia dei rifiuti, attraverso l’introduzione del modulo gestionale del ciclo integrato, in ambiti territoriali.

Dal complesso delle disposizioni (artt. 198, 200, 202 e 204) del citato d.lgs. n. 152/2006 che regolano la materia emerge che, pur essendo l’Autorità d’Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell’affidamento della gestione del ciclo integrato con procedura di evidenza pubblica ovvero nelle diverse forme previste dalla normativa regionale di attuazione del Testo unico sull’ambiente, i Comuni, nelle more dell’operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio, ovviamente con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore.

Quanto agli affidamenti diretti, senza gara, invece, regolati dall’art. 204, 2° c., non solo il legislatore non ha previsto alcun periodo transitorio, con consequenziale slittamento del termine di decadenza ex lege del 31.12.2006, ma ha anzi confermato la predetta scadenza, avendo espressamente sancito l’obbligo di procedere a nuovi affidamenti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006 (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 23 settembre 2010, n. 11099; T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 17 giugno 2009, n. 1575).

Vi è, anzi, da sottolineare che, secondo la giurisprudenza, la moratoria generalizzata dei contratti in corso per la gestione dei rifiuti solidi urbani fino alla istituzione e organizzazione del servizio d’ambito di cui all’art. 204 del d.lgs. n. 152/2006 non costituisce eccezione alla risoluzione ex lege delle concessioni rilasciate e degli affidamenti eseguiti con procedure diverse dall’evidenza pubblica (T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 17 giugno 2009, n. 1575).

In altre parole, la previsione del comma 1 dell’art. 204, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, a tenore del quale “i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata” é norma di portata generale e nemmeno precettiva che non implica una proroga generalizzata sine die dei contratti in corso, bensì la previsione di scadenza “ex lege” all’attivazione del servizio integrato.

Ne segue che, sotto tale profilo, alcuna illegittimità può essere imputata all’Amministrazione resistente.

6. Non coglie nel segno neppure la doglianza di cui al quarto motivo, incentrata sull’asserito difetto di motivazione dell’atto di revoca della proroga in relazione alle ragioni addotte dal Comune in tema di economicità del servizio.

E’ evidente, infatti, che questo genere di apprezzamenti impingono in una sfera di ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione e non sindacabile nel giudizio di legittimità, se non per profili estrinseci attinenti all’illogicità o contraddittorietà manifesta delle determinazione adottate.

Non può, quindi, darsi ingresso alle considerazioni di parte ricorrente in tema di qualità ed ampiezza dei servizi offerti e, in ogni caso, resta confermata sulla scorta delle stesse affermazioni della deducente, il contenimento dei costi (ca. 250.000 euro/anno) ottenibile attraverso la gara rispetto a quelli sostenuti con il contratto in corso.

7. Gli ultime tre motivi censurano il bando con il quale il Comune di Barga ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani: per illegittimità derivata dalle precedenti censure; per violazione della parte IV d.lgs. n. 152/06 e segnatamente dell’art. 264, comma 1, lett. i), avendo il Comune fatto riferimento, nella lex specialis, al d.lgs. n. 22/1997, ormai abrogato; per avere posto come obiettivo dell’aggiudicatario nello svolgimento del servizio il raggiungimento del 35% della raccolta differenziata nel primo anno di attività; infine, per non aver tenuto conto, nella predisposizione degli atti di gara, dei vincoli derivanti dalle leggi regionali in materia e dai piani d’ambito provinciali, con riferimento al principio dell’unicità di gestione.

7.1. Le censure non colgono nel segno.

Quanto alla prima, giacché non è dato rilevare, per le ragioni in precedenza esposte, alcuna illegittimità negli atti prodromici all’indizione della gara.

8. Per ciò che attiene agli altri profili dedotti, va rilevato che, in linea di principio, non avendo partecipato alla gara, la ricorrente è sì legittimata a contestarne, per le ragioni già viste, l’indizione, ma non è titolare di una posizione giuridica differenziata che la abiliti a contestare il contenuto del bando.

In ogni caso i motivi addotti sono infondati.

8.1. In primo luogo, il mero riferimento alla normativa abrogata non può di per sé costituire motivo di illegittimità dal momento che il carattere cogente del nuovo codice dell’ambiente ne rende comunque applicabili le norme da esso recate, se incompatibili con la disciplina anteriore.

8.2. Per ciò che riguarda la raccolta differenziata, la percentuale indicata come obiettivo nel bando costituisce un mero parametro di valutazione dell’offerta, senza contare che gli obiettivi indicati nel comma 1108 della l. n. 296/2006 (peraltro largamente disattesi nella pratica) costituiscono un’indicazione volta a definire i contorni dei poteri d’intervento sostituitivi delle regioni, pur sempre applicabili nella gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale e, dunque, solo a livello sovracomunale.

8.3. Infine, neppure può essere apprezzata l’ultima doglianza, atteso che, in attesa dell’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito, non può essere imposta al Comune l’estensione della durata delle gestioni in essere anche al di là della loro scadenza naturale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 31 marzo 2008, n. 1641), con la conseguenza che, agendo in un ambito non coincidente con quello dell’ATO, perdono di significato anche i riferimenti ai piani d’ambito provinciali, al principio dell’unicità di gestione e a quant’altro trovi giustificazione e fondamento giuridico nei poteri e negli obblighi delle Autorità d’ambito.

9. Pertanto, per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

10. Con motivi aggiunti depositati il 18 gennaio 2008 la ricorrente ha chiesto poi l’annullamento degli atti della gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani indetta con le deliberazioni sopra menzionate, oltre all’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Aimeri Ambiente s.r.l. instando per la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto medio tempore stipulato tra il Comune di Barga e la predetta società.

In proposito è sufficiente richiamare quanto già esposto in relazione alle doglianze prospettate con il ricorso introduttivo del giudizio e sostanzialmente riprodotte con i motivi aggiunti.

Per le stesse ragioni va rigettata la domanda volta al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, o in ipotesi subordinata all’indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/90, non sussistendone i presupposti con riferimento all’illegittimità degli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge i motivi aggiunti depositati il 18 gennaio 2008 e la domanda di risarcimento del danno.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA in favore di ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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