Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 1346 | Data di udienza: 20 Giugno 2013

* VIA, VAS E AIA  – Regione Toscana – Procedimento di assoggettabilità a VIA – Termine per la conclusione del procedimento – Artt. 48 e ss. l.r. n. 10/2010 – Natura ordinatoria – Pubblicità – Art. 48, c. 7 l.r. n. 10/2010 – Deposito del progetto – Successive fasi del procedimento – RIFIUTI – Art. 208, c. 19 d.lgs. n. 152/2006 – Impianti di smaltimento e recupero – Varante sostanziale – Art. 208, c. 19 d.lgs. n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 8 Ottobre 2013
Numero: 1346
Data di udienza: 20 Giugno 2013
Presidente: Radesi
Estensore: Massari


Premassima

* VIA, VAS E AIA  – Regione Toscana – Procedimento di assoggettabilità a VIA – Termine per la conclusione del procedimento – Artt. 48 e ss. l.r. n. 10/2010 – Natura ordinatoria – Pubblicità – Art. 48, c. 7 l.r. n. 10/2010 – Deposito del progetto – Successive fasi del procedimento – RIFIUTI – Art. 208, c. 19 d.lgs. n. 152/2006 – Impianti di smaltimento e recupero – Varante sostanziale – Art. 208, c. 19 d.lgs. n. 152/2006.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 8 ottobre 2013, n. 1346


VIA, VAS E AIA  – Regione Toscana – Procedimento di assoggettabilità a VIA – Termine per la conclusione del procedimento – Artt. 48 e ss. l.r. n. 10/2010 – Natura ordinatoria.

Il termine fissato dagli artt. 48 e segg. della l. reg. Toscana n. 10/2010, per la conclusione del procedimento di assoggettabilità a VIA, in assenza di una specifica disposizione che espressamente lo preveda come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte della stessa al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza,  deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante discendendone che l’utilità della norma che prevede un termine per l’azione amministrativa è, rilevante sotto altri aspetti, e in particolare abilita l’interessato ad attivare la tutela giurisdizionale contro l’inerzia o il silenzio dell’Amministrazione, ma non esaurisce il potere di questa di provvedere (Cons. Stato sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084, id., 2 febbraio 2012, n. 582).


Pres. Radesi, Est. Massari – F.A. e altri (avv.ti Bianchi e Farnetani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Canuti, Sorrenti e Carrozza)



VIA, VAS E AIA  – Regione Toscana – Procedimento di assoggettabilità a VIA – Pubblicità – Art. 48, c. 7 l.r. n. 10/2010 – Deposito del progetto – Successive fasi del procedimento.

In tema di partecipazione degli interessati al procedimento di assoggettabilità a VIA, l’art. 48, co. 7, della l. reg. Toscana n. 10/2010 dispone che “Dell’avvenuto deposito <del progetto> è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati; nell’avviso, sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni”. La pubblicazione non è richiesta per le successive fasi del procedimento (nella specie, integrazione volontaria della documentazione ad opera del proponente), anche se il progetto originario risulti modificato a seguito dell’accoglimento di talune osservazioni o di modifiche introdotte nel corso del procedimento, salvo che le modifiche introdotte abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso o un significativo impatto sull’ambiente (Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19 dicembre 2007 , n. 4481; T.A.R. Lazio, sez. I, 13 giugno 2007, n. 5403).

Pres. Radesi, Est. Massari – F.A. e altri (avv.ti Bianchi e Farnetani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Canuti, Sorrenti e Carrozza)

VIA, VAS E AIA – RIFIUTI – Art. 208, c. 19 d.lgs. n. 152/2006 – Impianti di smaltimento e recupero – Varante sostanziale – Art. 208, c. 19 d.lgs. n. 152/2006.

Ai sensi dell’art. 208, c. 19, d.lgs. n. 152/2006, non rientra nel concetto di “variante sostanziale” l’intervento che, pur mutando talune caratteristiche progettuali e funzionali dell’originario impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, ne mantiene ferma la struttura e funzionalità.

Pres. Radesi, Est. Massari – F.A. e altri (avv.ti Bianchi e Farnetani) c. Provincia di Grosseto (avv.ti Canuti, Sorrenti e Carrozza)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 8 ottobre 2013, n. 1346

SENTENZA

TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 8 ottobre 2013, n. 1346

N. 01346/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01828/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fabrizio Adami, Roberto Bassi, Hans Bertleff, Walter Carallo, Patrizia Paladino, Alvo Dei, Carolini Signorini, Sennuccio Del Bene, Bruno Ferrari, Fitz Koska Ute, Gianandrea Galli, Susanna Padrini, Richard Liver Urs, Willi Elisabeth Margrit, Rita Luzzi, Pierantonio Marzari, Mutti Daniela, Friedreich Noppes, Ines Tagliabue, Caterina Piazza, Ignazio Piazza, Leonardo Piazza, Gerardo Pracht, Massimo Ricci, Raffaella Rubegni, Peter Ruegg, Corinne Huber, Mario Tanda, Italia Nostra Onlus, Coldiretti, rappresentati e difesi dagli avv. Maurizio Bianchi, Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso Riccardo Farnetani in Firenze, via de’ Conti 3;


contro

– Provincia di Grosseto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Canuti, Stefania Sorrenti, Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso Claudio Bargellini in Firenze, piazza dell’Indipendenza 10;
– ASL 9 – Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t.,
– Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana – ARPAT – in persona del legale rappresentante p.t., i

nei confronti di

– Solemme s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso – Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
– Comune di Monterotondo Marittimo, in persona del Sindaco p.t.
– Comunità Montana Colline Metallifere, in persona del legale rappresentante p.t.,;

per l’annullamento

della delibera della Giunta Provinciale di Grosseto n. 113 del 01/06/2011, pubblicata all’Albo Pretorio informatico in data 08/06/2011, divenuta esecutiva in data 20/06/2011, con cui è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale l’intervento proposto dalla Solemme SpA relative all’impianto di compostaggio e produzione di biofertilizzanti in località Carboli del Comune di Monterotondo Marittimo; dei pareri/contributi tecnici del Dipartimento ARPAT in data 05/10/2010 (per quanto oltre) e 22/02/2011, nonché dell’AUSL n. 9 di Grosseto in data 16/09/2010 prot. 2049 (per quanto oltre) e 03/03/2011 prot. 855; del parere del Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici – Area lnfrastrutture, Manutenzioni, Difesa del Suolo – Servizio Viabilità della Provincia di Grosseto in data 08/11/2010 prot. 195665;

per quanto occorrer possa, delle note provinciali di sospensione del 12/10/2010 e di riavvio del 06/04/2011 del procedimento, nonché del Rapporto istruttorio interdisciplinare allegate alla delibera di G.P. di Grosseto n. 113/2011; di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso.

e con motivi aggiunti del 9 marzo 2013,

della determinazione della Provincia di Grosseto n. 3379 del 4.12.12 pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in pari data, nonché della determinazione finale della Conferenza di Servizi del 14.2.2012 e dei verbali della medesima Conferenza dei Servizi nelle date del 4.8.2011, 18.11.11, 27.12.12 e 14.2.2012 ed ogni atto preordinato, consequenziale e connesso ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Grosseto e di Solemme s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con contratto del 30 settembre 2003 la Società Solemme s.p.a. acquistava da Monterotondo Eco Milk s.r.l. il ramo d’azienda avente ad oggetto “la gestione del riciclaggio di siero e scotta di caseificio ed altri scarti agricoli ed agroalimentari per la produzione di biofertilizzanti naturali e concime misto organico” e, quindi, anche la proprietà superficiaria dei fabbricati industriali e il diritto di superficie dei terreni dove insisteva l’azienda venditrice.

L’impianto veniva autorizzato, con determinazione dirigenziale n. 84/2005, al trattamento di ca. 20.000 ton/anno di rifiuti, senza, peraltro, che il progetto venisse sottoposto a valutazione di impatto ambientale, nonché procurando, secondo i ricorrenti, numerose problematiche concernenti l’impatto odorifero e la viabilità.

In data 8 Agosto 2008 la Solenne s.p.a. proponeva un progetto di variante per la costituzione di un nuovo impianto “per la realizzazione di un sistema integrato di recupero e valorizzazione energetica da fonti alternative”, consistente in un complesso di interventi con la finalità di sfruttare le risorse energetiche naturali esistenti nell’area per essiccare i fanghi provenienti dal trattamento depurativo dei reflui civili.

Allo scopo veniva avviata la procedura di VIA resa necessaria in quanto l’intervento costituiva modifica sostanziale all’impianto di smaltimento dei rifiuti non pericolosi già esistente.

In data 28 aprile 2010 la Provincia la Provincia di Grosseto sospendeva il procedimento in attesa della definizione delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto da parte della proponente che, tuttavia, con nota del 30 marzo 2011, dichiarava di ritirare il procedimento di VIA.

Ancora pendente il suddetto procedimento la Solemme s.p.a. presentava ulteriore progetto di variante per l’esercizio di un nuovo impianto ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 e, contestualmente, avviava la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 48 della legge reg. n. 10/2010.

La variante prevedeva rispetto all’impianto autorizzato le seguenti modifiche sostanziali: – aumento dei quantitativi trattati da 26.100 ton. annue a 70.000 ton. annue, richiedendo la possibilità di acquisire parte dei rifiuti anche al di fuori della provincia di Grosseto;

– l’inserimento di nuova tecnologia costituita dal digestore anaerobico con tecnologia a secco;

– l’utilizzazione di un’area più vasta rispetto a quella attualmente utilizzata da impiegare per le diverse lavorazioni.

Secondo quanto riportato nella documentazione presentata dalla proponente, l’intervento oggetto della variante andava inquadrato tra quelli disciplinati al punto z.b) dell’Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Il progetto veniva depositato al fine di sottoporlo alle osservazioni degli eventuali interessati; osservazioni che venivano presentate numerose con la richiesta di assoggettamento del progetto a VIA e rilevando l’inopportunità della localizzazione dell’impianto, tenuto conto della vocazione turistica ed agrituristica dell’area ed il contrasto con quanto sostenuto nel Piano straordinario di area vasta per la gestione dei rifiuti.

L’ARPAT nella circostanza precisava, con nota del 5 ottobre 2010, che la documentazione presentata non consentiva di valutare adeguatamente gli impatti in atmosfera del progetto ed era perciò necessaria ulteriore idonea documentazione integrativa ovvero, in alternativa, la sottoposizione del progetto a VIA. Analoghe considerazioni venivano espresse dalla ASL 9 di Grosseto, mentre il Comune di Monterotondo segnalava il problema degli odori e quello del traffico conseguente all’aumento dei materiali trattati, nonché la non conformità urbanistica dell’intervento.

La Provincia dichiarava di ritenere sospeso il procedimento in attesa di conoscere le intenzioni della controinteressata in merito al procedimento di VIA ancora pendente. Dopo il deposito di documentazione integrativa volontaria da parte di Solemme s.p.a. intervenivano i pareri favorevoli di ARPAT e ASL 9, mentre il Comune di Monterotondo manteneva intatte le proprie critiche all’iniziativa, con particolare riferimento all’emissione in atmosfera di inquinanti e componenti odorifere e alla non conformità urbanistica del progetto.

In data 1 giugno 2010 veniva depositato il rapporto istruttorio interdisciplinare sottoscritto dal Responsabile del procedimento e, con delibera assunta in pari data, la Provincia deliberava di escludere il progetto dalla procedura di VIA, al contempo imponendo prescrizioni e misure di mitigazione e monitoraggio.

I ricorrenti persone fisiche sono residenti nel Comune di Monterotondo Marittimo, o proprietari di immobili ovvero titolari di aziende agricole siti nelle vicinanze dell’impianto che già in passato avevano lamentato disagi ricollegati alle emissioni odorigene e all’impatto acustico connesso al passaggio da e verso l’azienda.

I predetti soggetti, unitamente a Italia Nostra Onlus e alla Sezione provinciale di Coldiretti, ritenendosi lesi dal provvedimento di cui sopra, lo impugnano, deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 7 della l. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48 e segg. della l. reg. n. 10/2010. Consumazione del potere. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, incongruenza e sviamento.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 della l. reg. n. 10/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione contraddittorietà, illogicità, incongruenza e sviamento.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 della l. reg. n. 10/2010 in relazione all’allegato D. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, incongruenza e sviamento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

4. Ulteriori insufficienti valutazioni in contrasto con l’allegato D, punto 1, della l. reg. n. 10/2010.

Successivamente era convocata la conferenza di servizi finalizzata all’esame della variante presentata da Solemme s.p.a. il 18 agosto 2010 che, nella sua riunione conclusiva, in data 14 febbraio 20012, approvava il progetto di adeguamento dell’impianto di compostaggio e produzione di biofertilizzanti “ferme restando le garanzie e le prescrizioni di cui al presente verbale…fatti salvi sia i profili urbanistici, avendo il Comune di Monterotondo Marittimo eccepito che il detto progetto richiede la contestuale approvazione di un Piano Attuativo, sia di verifica da parte della Regione Toscana in merito alla titolarità come sopra indicato”.

Infine, con determinazione dirigenziale n. 3379 del 4 dicembre 2012, la Provincia rilasciava a Solemme s.p.a. l’autorizzazione alla realizzazione del progetto “per l’adeguamento e inserimento nel trattamento del digestore anaerobico nell’impianto di compostaggio e produzione di biofertilizzanti…e all’esercizio dell’impianto di stoccaggio, trattamento e recupero, ai fini della produzione di compost di qualità e fertilizzanti, dalle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani di seguito elencati…”.

Tale atto, unitamente ai verbali presupposti delle conferenze di servizio istruttorie, veniva contestato dagli odierni ricorrenti con i motivi aggiunti depositati l’8 marzo 2013 con cui si deduceva:

1. Illegittimità derivata dall’illegittimità della deliberazione di Giunta n. 113 del 1° giugno 2011.

2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006 dell’art. 13 della l. reg. n. 20/1991, degli artt. 13 e 15 della l. reg. n. 77/2004 e dell’art. 1418 cod. civ… Violazione della l. reg. n. 1/2005, art. 1.

3. Violazione dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, errore e difetto di motivazione.

Si costituivano in giudizio la Provincia di Grosseto e Solemme s.p.a. chiedendo il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 20 giugno 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Viene impugnata la delibera della Giunta Provinciale di Grosseto n. 113 del 01/06/2011, con cui è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale l’intervento proposto dalla Solemme s.p.a. relativo all’impianto di compostaggio e produzione di biofertilizzanti in località Carboli del Comune di Monterotondo Marittimo.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni, avanzate dalle controparti, di inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione di taluni dei ricorrenti in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Va, peraltro, rilevato che l’esame del merito si renderebbe comunque necessario, atteso che l’Associazione nazionale Italia Nostra è legittimata ad impugnare provvedimenti lesivi sia della tutela degli interessi ambientali in senso stretto, individuati negli aspetti fisico-naturalistici di un certo territorio, sia dei valori ambientali, lato sensu considerati (cfr. Cons. Stato sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2534; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 maggio 2005, n. 2576).

2. Con il primo motivo si assume l’illegittimità del provvedimento per la contemporanea presentazione di due istanze fra loro configgenti e per l’incompletezza della documentazione prodotta. Viene altresì evidenziato il superamento del termine di conclusione del procedimento stabilito dagli artt. 48 e segg. della l. reg. n. 10/2010; il che avrebbe comportato la consumazione del potere di provvedere in capo all’amministrazione. Sarebbe stato violato, da ultimo, il principio di partecipazione procedimentale; tanto in relazione alla documentazione integrativa prodotta successivamente da Solemme.

Le censure sono sfornite di pregio.

2.1. Sotto il primo profilo si osserva che la Provincia, preso atto della sospensione del precedente procedimento e della nuova manifestazione di volontà espressa da società, in data 20 agosto 2010 comunicava l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, richiedendo alle amministrazioni interessate di formulare i pareri di competenza e, nella medesima comunicazione specificava che il “procedimento di valutazione d’impatto ambientale avviato in data 8 agosto 2008 dalla medesima società s’intende superato dal presente avvio del procedimento”.

Non v’è stato, dunque, alcun conflitto tra due procedimenti contemporaneamente avviati, ma la chiusura del primo per la desistenza dell’interessata e il contemporaneo avvio di un secondo che è stato poi condotto ad effettiva conclusione.

D’altro canto, l’art. 48, co. 6, della l. reg. n. 10/2010 stabilisce che “Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l’estinzione del procedimento”.

2.2. Quanto alla natura del termine fissato dalla l. reg. n. 10/2010, pare sufficiente riportarsi al consolidato l’orientamento secondo cui, in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda come perentorio il termine assegnato all’Amministrazione per concludere il procedimento amministrativo, comminando la perdita della possibilità di azione da parte della stessa al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante discendendone che, l’utilità della norma che prevede un termine per l’azione amministrativa è, rilevante sotto altri aspetti, e in particolare abilita l’interessato ad attivare la tutela giurisdizionale contro l’inerzia o il silenzio dell’Amministrazione, ma non esaurisce il potere di questa di provvedere (Cons. Stato sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084, id., 2 febbraio 2012, n. 582).

2.3. In ordine al mancato rispetto delle norme poste a presidio della partecipazione degli interessati al procedimento, costituisce principio generalmente recepito quello per cui la pubblicazione è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto, ma, di regola, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il progetto originario risulti modificato a seguito dell’accoglimento di talune osservazioni o di modifiche introdotte nel corso del procedimento, salvo che le modifiche introdotte abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso o un significativo impatto sull’ambiente (Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5357; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19 dicembre 2007 , n. 4481; T.A.R. Lazio, sez. I, 13 giugno 2007, n. 5403).

L’art. 48, co. 7, della l. reg. n. 10/2010 dispone che “Dell’avvenuto deposito <del progetto> è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati; nell’avviso, sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni”.

Tale adempimento risulta rispettato dalla Provincia nel mentre l’integrazione volontaria della documentazione ad opera della proponente non determina alcun ulteriore obbligo di pubblicità, tenuto conto che, nel caso concreto tale necessità non è emersa in relazione alle variazioni progettuali segnalate dalla controinteressata, peraltro proposte in relazione alle modifiche richieste dall’Amministrazione, anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

3. Il secondo motivo si incentra sull’asserita contraddittorietà della determinazione di esclusione della VIA rispetto agli esiti delle risultanze istruttorie, atteso che la Provincia, per escludere la valutazione di impatto ambientale, avrebbe dovuto avere la certezza dell’inesistenza di effetti significativi sull’ambiente, così come richiesto dall’art. 49 della l. reg. n. 10/2010. In tal senso militerebbero i pareri espressi dall’ASL 9 di Grosseto il 16 settembre 2010 e dall’ARPAT 5 ottobre 2010 che evidenziavano l’insufficienza della descrizione di impatto ambientale e della documentazione presentata da Solemme s.p.a. concludendo per la necessità di sottoposizione del progetto a VIA.

Altrettanto insoddisfacente sarebbe stata la considerazione prestata alle osservazioni presentate dai soggetti privati interessati e dal Comune di Monterotondo Marittimo.

Infine, non sarebbe stato individuato l’organo di controllo dell’adempimento delle prescrizioni imposte con la determina avversata.

La tesi non può essere condivisa.

3.1. Si osserva, preliminarmente, che in sede di verifica di assoggettabilità del progetto a VIA, la Provincia ha ritenuto che “non si rileva la presenza di possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente, e si possono indicare misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio del impatti, nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale dell’impianto”.

Tanto, in ossequio al disposto dell’art. 49, co. 1, della citata legge regionale n. 10 del 2010 a tenore del quale “L’autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all’allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l’individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione”.

3.2. Quanto ai pareri negativi o perplessi espressi dalla ASL n. 9 e dall’ARPAT, sopra menzionati, va soggiunto che gli stessi sono stati superati a seguito delle integrazioni documentali prodotte da Solemme il 29 dicembre 2010. Per effetto di tale deposito i pareri di ASL n. 9 e ARPAT (note del 3 marzo 2011 e 22 febbraio 2012) sono mutati in senso positivo, in favore cioè della non assoggettabilità del progetto a VIA, non emergendo profili di criticità tali da imporre la prefata valutazione.

Quanto alle osservazioni dei privati è ben noto che, ai sensi dell’art. 10 L. 7 agosto 1990 n. 241, esse devono essere acquisite al procedimento amministrativo e tenute presenti dall’Amministrazione ai fini del provvedimento finale, ma non costituisce motivo invalidante la mancata analitica confutazione dei singoli punti oggetto di contradditorio (ex multis, Cons. Stato sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3354).

D’altra parte, dal Rapporto istruttorio interdisciplinare non si colgono elementi idonei a suffragare la tesi di parte ricorrente, atteso che l’esame delle osservazioni non comporta ovviamente il loro supino recepimento.

3.4. Infine, quanto alla mancata individuazione del soggetto pubblico tenuto a controllare l’adempimento delle prescrizioni impartite all’azienda, come richiesto dalla’art. 49, co. 5, l. reg. n. 10/2010, è sufficiente osservare che, nelle conclusioni del rapporto istruttorio, parte integrante della delibera impugnata, è dato leggere che ” si individuano l’Area Ambiente e Conservazione della Natura della Provincia di Grosseto, il Comune di Monterotondo Marittimo e il Dipartimento ARPAT di Grosseto quali organi tecnici di controllo atti alla verifica dell’adempimento delle prescrizioni date (art. 49, comma 5, della L.R. 10/2010), che potranno richiedere il supporto dell’ente competente che riterranno più opportuno”.

4. Con il terzo motivo si deduce ulteriormente la carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità della delibera impugnata. Sarebbe stata omessa ogni valutazione del progetto riguardo alle esigenze del territorio dell’ATO, rispetto alle quali l’impianto non sarebbe assolutamente necessario, attesa la quantità di rifiuti di cui è stata autorizzato il trattamento. Insufficiente si mostrerebbe anche l’analisi di altre problematiche come quella relativa alla tracciabilità dei rifiuti in entrata e dei prodotti/rifiuti in uscita.

Ancora, non si sarebbe proceduto alla valutazione d’impatto ambientale, nonostante l’impianto preesistente non sia mai stato assoggettato a tale verifica.

Infine, l’istruttoria sarebbe carente riguardo alla stima delle emissioni inquinanti dell’impianto progettato, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, e ciò con riferimento alle valutazioni delle emissioni odorigene dell’impianto e alle problematiche di inquinamento e sicurezza connesse alla inadeguata viabilità

4.1. La prima censura è, evidentemente, inammissibile. I profili attinenti all’utilità dell’impianto attengono al merito dell’azione amministrativa rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo, ove ammesso, è “di tipo debole in quanto non è consentito un potere sostitutivo del giudice tale da sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile o il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all’operato dell’Autorità e dovendo corrispondentemente darsi atto della ragionevolezza di una “riserva di amministrazione” in ordine al merito, con conseguente sottrazione delle relative valutazioni di opportunità ai poteri di indagine del giudice” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2003 n. 1054 e 1 ottobre 2002 n. 5156; T.A.R. Lazio, sez. III, 29 gennaio 2009, n. 895).

Apprezzabili ai fini di tale indagine sono solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si manifesti il cattivo esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6668).

4.2. Quanto al secondo aspetto evidenziato dai ricorrenti, la lettura dell’autorizzazione rilasciata evidenzia come l’Amministrazione abbia esattamente individuato le tipologie di rifiuti trattabili nell’impianto, nel mentre le problematiche relative alla tracciabilità dei prodotti in uscita costituiscono un aspetto della gestione ordinaria che non rileva in questa fase del procedimento.

4.3. In ordine alla mancata valutazione della localizzazione del progetto in relazione al quale sarebbe mancata l’analisi di una possibile diversa localizzazione è sufficiente osservare che il progetto approvato si colloca nell’ambito delle possibilità disciplinate dall’articolo 208, co. 19 del Codice dell’ambiente secondo cui “Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata”.

Orbene non è contestabile in punto di fatto la preesistenza dell’impianto e, dunque, non può costituire motivo di legittimità del presente procedimento la circostanza che, a suo tempo, detto impianto non fosse stato assoggettato a valutazione di impatto ambientale.

4.4. Sull’asserito omesso esame dei profili di impatto ambientale segnalati dai ricorrenti si osserva quanto segue.

Per ciò che riguarda le emissioni di odori sgradevoli il rapporto istruttorio interdisciplinare prende atto dei rilievi enunciati dall’ARPAT, ma al contempo dà atto delle soluzioni al problema avanzate dalla società proponente che, con riferimento alle emissioni odorifere garantisce la realizzazione di “un sistema di captazione e trattamento dell’aria esausta”, nonché lo svolgimento della “digestione anaerobica in condizioni completamente confinate” per modo da impedire la diffusione di dette emissioni.

4.5. Per i rilievi attinenti alle emissioni di polveri durante la costruzione dell’impianto sono gli stessi ricorrenti a non indicare parametri certi e riscontrabili ai quali ancorare un giudizio di insufficienza dell’istruttoria. Anche per tale profilo ogni altro approfondimento resta sottratto al giudizio di legittimità, non essendo rilevabili profili estrinseci contraddittorietà e illogicità manifeste.

4.6. Per ciò che attiene ai profili della viabilità, asseritamente non considerati nel provvedimento, la frequenza dei transiti di veicoli da e per l’impianto, oltre che del tutto ipotetiche, non appaiono confortate dagli atti dell’istruttoria. Il parere favorevole espresso in al senso dal Servizio viabilità della Provincia è chiaro nell’affermare che la previsione del movimento di veicoli si attesta intorno ai 14 carichi al giorno i quali utilizzeranno la S.P. 156 Carboli “non soggetta a limitazioni di transito e/o massa”, non determinando perciò “condizioni anomale di congestione e/o di pericolosità”.

Per contro, non può ritenersi che la necessità di rilascio di un’autorizzazione in deroga nella fase di realizzazione dell’impianto, con riferimento al numero di transito dei veicoli pesanti, possa costituire motivo di illegittimità attesa la valenza temporanea della deroga.

5. Da ultimo, il quarto motivo con cui si prospetta l’incompatibilità del progetto con piani e programmi di diverso livello si palesa inammissibile per la sua genericità, non essendo stati indicati i profili rispetto ai quali si porrebbe in essere l’asserito conflitto.

5.1. In definitiva, il ricorso va rigettato giacché infondato.

6. Con i motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2013 i ricorrenti contestano la determinazione dirigenziale n. 3379 del 4 dicembre 2012, con cui, a conclusione del procedimento, la Provincia ha rilasciato a Solemme s.p.a. l’autorizzazione alla realizzazione del progetto “per l’adeguamento e inserimento nel trattamento del digestore anaerobico nell’impianto di compostaggio e produzione di biofertilizzanti…e all’esercizio dell’impianto di stoccaggio, trattamento e recupero, ai fini della produzione di compost di qualità e fertilizzanti, dalle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani di seguito elencati…”.

7. Il primo dei motivi aggiunti, riferito all’illegittimità derivata dall’illegittimità della deliberazione di Giunta n. 113 del 1° giugno 2011, è infondato per le ragioni sopra illustrate.

8. Il secondo ordine di censure evidenzia da un lato l’illegittimità del procedimento seguito in quanto nella fattispecie non di una mera variante all’impianto preesistente si tratterebbe, bensì di un progetto radicalmente nuovo al quale andrebbero applicate le norme di cui all’art. 210 del d.lgs. n. 152/2006; dall’altro il soggetto che presenta il progetto dovrebbe dimostrare la disponibilità dell’area in cui sarà realizzato l’impianto e, nella specie, la controinteressata ne sarebbe priva, attesa l’invalidità del titolo rilasciato a suo tempo dalla Regione alla sua dante causa Ecomilk s.r.l., da ritenersi nullo perché contrario a norme imperative.

8.1. In ordine al primo profilo si osserva che l’intervento di cui trattasi è qualificato come “variante sostanziale” ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006, giacché, pur mutando talune caratteristiche progettuali e funzionali dell’originario impianto, ne mantiene ferma la struttura e funzionalità. D’altro canto inconferente si palese il riferimento all’art. 210 che si assume violato posto che detta norma disciplina il procedimento semplificato applicabile in ipotesi particolari e per modifiche non sostanziali.

8.2. Quanto al secondo profilo si rileva, in primo luogo, che l’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 non reca alcuna specifica indicazione in merito alla disponibilità dell’area in cui dovrà sorgere l’impianto progettato, pure se l’acquisizione di tale profilo appare del tutto ovvia.

L’art. 15 della l. reg. n. 77/2004 (che ha sostituito la precedente normativa dettata dalla l. reg. n. 20/1991) stabilisce che “Sui beni del patrimonio indisponibile regionale possono essere costituiti diritti a favore di terzi per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica di destinazione, purché con questa compatibili e tali da non pregiudicarne il contemporaneo perseguimento. 3. Alla costituzione dei diritti di cui al comma 2 si provvede con concessione amministrativa. 4. La costituzione di diritti reali è ammessa in favore di enti pubblici, enti di diritto pubblico o gestori di pubblico servizio esclusivamente per finalità di pubblico interesse connesse alla destinazione del bene e deve essere effettuata nella forma dell’atto pubblico”.

Parte ricorrente assume che il diritto di superficie costituito a suo tempo dalla Regione in favore di Ecomilk s.r.l., avrebbe violato l’art. 13 della legge reg. 16 maggio 1991 n. 20, secondo cui “alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa ovvero per atto pubblico quando si tratti di diritti reali a favore di enti pubblici o od enti di diritto pubblico”.

8.3. Sul punto giova rilevare che la stessa Regione Toscana, con il parere dell’Avvocatura regionale del 16 aprile 2012, ha riconosciuto la legittimità del titolo alla disponibilità del terreni dove sorgerà il nuovo impianto della Solemme.

Per completezza d’argomentazione deve rilevarsi che, anche se la costituzione del diritto di superficie a titolo oneroso in favore di Ecomilk è avvenuta con atto pubblico del 19 marzo 1998, in realtà, a monte di tale atto di diritto privato, si riscontra l’esistenza di un provvedimento del 21 luglio 1997 con il quale la Regione Toscana, in adempimento di un accordo di programma stipulato tra lo stesso Ente, la Provincia di Grosseto e il Comune Monterotondo Marittimo, autorizzava in favore della Monterotondo Ecomilk “la concessione del diritto di superficie”, prevedendo espressamente che “tale diritto viene concesso per la costruzione di un impianto per il recupero e trattamento del siero di latte”.

Al momento pubblicistico di attribuzione del diritto segue, secondo lo schema seguito nella circostanza dalla Regione, una fase contrattuale meramente privatistica che regola i rapporti tra le parti secondo il noto schema dell’atto o contratto accessivo al provvedimento concessorio vero e proprio.

Dal che consegue che nessuna violazione della norma regionale invocata risulta essere stata posta in essere e, conseguentemente, nessuna illegittimità deve ritenersi trasmessa per tale via al diritto di superficie di cui Solemme è titolare.

9. Con il terzo dei motivi aggiunti parte ricorrente lamenta che anche l’autorizzazione rilasciata non sarebbe stata sorretta da adeguata istruttoria con riferimento all’impatto acustico e a quello odorifero. Viene, altresì, evidenziato un contrasto con il Piano strutturale del Comune di Monterotondo Marittimo e la contraddittorietà dell’autorizzazione relativamente a quantitativi e provenienza dei rifiuti trattati.

Si osserva quanto segue.

9.1. Per le emissioni acustiche, risulta, in primo luogo, che la ASL n. 9 di Grosseto, in sede di conferenza di servizi, abbia rilasciato parere favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni consistenti in controlli e misurazioni da effettuare all’impianto funzionante. Quanto agli insediamenti più vicini allo stabilimento, in sede di conferenza di servizi, l’ARPAT ha rilevato che, al fine di assicurare il rispetto dei limiti anche presso detto recettore, “la ditta ha dichiarato che sarà utilizzato uno scrubber (ossia l’apparecchiatura che consente di abbattere la concentrazione di sostanze presenti in una corrente gassosa) con un livello di emissioni pari a 78 db invece di 80 db, come inizialmente previsto”.

9.2. Per quanto attiene alle emissioni odorifere va rilevato che, come risulta dagli allegati alla deliberazione n. 113/2011, “l’impianto è isolato dal contesto urbano e/o residenziale della zona e che le poche case sparse presenti nei dintorni dell’impianto sono posto a sopravvento rispetto alla direzione dei venti prevalenti”. E inoltre, nella relazione versata da ARPAT in sede di conferenza di servizi, viene precisato che la ditta, nella sua documentazione integrativa, si impegna ad effettuare “il monitoraggio nel rispetto della normativa VDI 3940 tramite panel di esperti, ed inoltre che sarà posizionata una centralina meteorologica conforme alle norme tecniche di riferimento”.analoghi impegni vengono assunti dall’azienda proponente in merito al misurazioni delle concentrazioni di odori e alle emissioni di un filtro secondo la tecnologia minuziosamente indicata dall’ARPAT nel suo contributo istruttorio.

9.3. In ordine alla tipologie di rifiuti da trattare, con particolare riferimento al rifiuto CER 190604 che non sarebbe ricompreso nell’elenco di cui al d.m. 5 febbraio 1998, la relazione finale allegata al provvedimento impugnato pone in evidenza che la quasi totalità dei rifiuti presenti nell’elenco è contemplata nell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti già rilasciata dalla Provincia di Grosseto ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/6. Dall’elenco dei “rifiuti compostabili” di cui all’art. 16.1 del citato decreto ministeriale, esulano esclusivamente i codici CER 190604 e 020402 i quali, però, per le loro stesse caratteristiche sono similari alle altre matrici di rifiuto trattabili all’interno di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica.

Invero, il codice madre 190600 relativo ai “Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti” ricomprende i “liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” (cod. 190603); i “liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale” (cod. 190605); e il “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale” (cod. 190606).

Non pare comprensibile, né ragionevole che vi sia escluso il codice 190604 “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani” del tutto assimilabile anche con riferimento alle eventuali problematiche di tipo olfattivo che parte ricorrente sembra lamentare.

9.4. Sotto il profilo urbanistico, la Provincia subordina l’efficacia dell’autorizzazione impugnata “all’approvazione da parte del Comune di Monterotondo Marittimo di un Piano attuativo, come prescritto dall’articolo 83 punto c) delle norme tecniche di attuazione dell’atto di governo del territorio vigente”.

L’attuazione di tale piano, tuttavia, ad avviso di parte ricorrente, non sarebbe possibile in quanto secondo il Piano strutturale del Comune (artt. 11 e 48 NTA) nell’area in questione la produzione di energia è prevista esclusivamente attraverso l’utilizzo di biomasse di origine agricola e forestale, escludendo, quindi, il tipo di attività che la Solemme intende realizzare.

La tesi è priva di pregio.

9.5. In proposito è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 208, co. 6 d.l.gs. n. 152/2006, “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

9.6. Quanto ai limiti quantitativi dell’impianto si rileva che la determinazione contestata reca una precisa indicazione tanto della capacità massima complessiva di trattamento annua dell’impianto quanto della tipologia dei rifiuti trattabili apponendo, per quanto di interesse, un limite alla “quantità di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata urbana” che “non potrà superare il quantitativo previsto negli atti di pianificazione provinciale”.

La circostanza che, ad avviso di parte ricorrente, l’attuale quantitativo di tale tipologia di rifiuti non raggiunga il limite massimo autorizzato non può, all’evidenza, costituire motivo di illegittimità dell’autorizzazione essendo, semmai, vero il contrario.

10. Per le ragioni che precedono va respinto anche il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 marzo 2013.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge i motivi aggiunti depositati.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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