Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 751 | Data di udienza: 28 Marzo 2012

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di teleradiocomunicazione – Potestà regolamentare comunale – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenza
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2012
Numero: 751
Data di udienza: 28 Marzo 2012
Presidente: Buonvino
Estensore: Giani


Premassima

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di teleradiocomunicazione – Potestà regolamentare comunale – Limiti.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 18 aprile 2012, n. 751


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di teleradiocomunicazione – Potestà regolamentare comunale – Limiti.

Il potere comunale di adottare norme regolamentari per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di teleradiocomunicazione, che trova la sua specifica fonte nell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può tradursi in una sostanziale previsione di divieto generalizzato di installazione nell’intero territorio comunale ovvero nella previsione volta a relegare in limitate zone dello stesso la relativa installazione (TAR Toscana, sez. II; 17 febbraio 2011, n. 335). Al contrario la potestà regolamentare comunale deve essere esercitata in modo da farne derivare regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e di stampo urbanistico, tenuto conto che la tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche è riservata, dall’art. 4 della legge n. 36 del 2001, allo Stato, attraverso l’individuazione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità (in termini anche TAR Toscana, sez. II, 6 luglio 2011, n. 1156).

Pres. Buonvino, Est. Giani – H. s.p.a. (avv.ti Morbidelli, Bardelli e Papi Rossi) c. Comune di Bagno a Ripoli (avv. Zati) e Provincia di Firenze (avv.ti Mauceri, Cardona e Possenti)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 18 aprile 2012, n. 751

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 18 aprile 2012, n. 751


N. 00751/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01756/2002 REG.RIC.
N. 01757/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2002, proposto dalla società
H3G s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Guido Bardelli, Antonio Papi Rossi, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora, n. 14;

contro

il Comune di Bagno a Ripoli, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Zati, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Santa Reparata, n. 40;
la Provincia di Firenze, costituitasi in giudizio in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Mauceri, Lina Cardona, Elena Possenti, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Provinciale in Firenze, vie de’ Ginori, n. 10;

sul ricorso numero di registro generale 1757 del 2002, proposto dalla società
H3G s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, Antonio Papi Rossi, Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora n. 14;

contro

il Comune di Bagno a Ripoli, costituitosi in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Zati, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Santa Reparata n. 40;
la Provincia di Firenze, costituitasi in giudizio in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Mauceri, Lina Cardona, Elena Possenti, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Provinciale in Firenze, via de’ Ginori, n. 10;

per l’annullamento

(quanto al ricorso n. 1756 del 2002):

– del provvedimento n. prot.18081 emesso dal Responsabile del Servizio Edilizia Settore Gestione Pianificazione Territoriale del Comune di Bagno a Ripoli, ricevuto in data 30.5.2002, con il quale è stato comunicato il diniego di concessione edilizia richiesta dalla ricorrente per l’installazione di un impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare nel Comune di Bagno a Ripoli, via S. Michele a Tegolaia n. 6;

– dell’art. 24, comma 8 del Regolamento urbanistico vigente, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 15.4.1999;

– della delibera di CC. n. 51 del 15.4.1999, non nota;

– del Piano strutturale adottato con delibera consiliare n. 128 del 30.7.1998 ed approvato con delibera consiliare n. 41 del 18.3.1999, nella parte relativa allo “Statuto dei luoghi”, paragrafo “telefonia mobile”, nella parte in cui introduce limitazioni o divieti alle nuove installazioni di impianti SRB sul territorio comunale;

– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 7502 del 25.2.2002.

(quanto al ricorso n. 1757 del 2002):

– del provvedimento n. prot.18078 emesso dal Responsabile del Servizio Edilizia Settore Gestione Pianificazione Territoriale del Comune di Bagno a Ripoli, ricevuto in data 30.5.2002, con il quale è stato comunicato il diniego di concessione edilizia richiesta dalla ricorrente per l’installazione di un impianto tecnologico a servizio della rete di telefonia cellulare nel Comune di Bagno a Ripoli, via di Campigliano n.90;

– dell’art. 24, comma 8 del Regolamento urbanistico vigente, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 15.4.1999;

-della delibera di CC. n. 51 del 15.4.1999, non nota;

-del Piano strutturale adottato con delibera consiliare n. 128 del 30.7.1998 ed approvato con delibera consiliare n.41 del 18.3.1999, nella parte relativa allo “Statuto dei luoghi”, paragrafo “telefonia mobile”, nella parte in cui introduce limitazioni o divieti alle nuove installazioni di impianti SRB sul territorio comunale;

– nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la nota prot. 7503 del 25.2.2002.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagno a Ripoli e della Provincia di Firenze; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio rubricato r.g. n. 1756 del 2002, espone di aver presentato in data 16 gennaio 2002 al Comune di Bagno a Ripoli domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di teleradiocomunicazioni in standard UMTS, da realizzarsi in via Tegolaia n. 6, e di aver ricevuto il provvedimento n. 18081del 23 maggio 2002 con il quale l’Amministrazione comunale negava la richiesta concessione edilizia per contrasto con l’art. 24, comma 8, del Regolamento urbanistico.

Nel ricorso rubricato r.g. n. 1757 del 2002 la società ricorrente svolge analoga esposizione in fatto con riferimento alla istanza presentata sempre in data 16 gennaio 2002 per la realizzazione di impianto in via di Campigliano n, 90, anch’essa respinta dal Comune, con provvedimento n. 18078 del 23 maggio 2002, per contrasto con l’art. 24, comma 8, del Regolamento urbanistico.

Con i due evocati ricorsi giurisdizionali la società H3G s.p.a. impugna i richiamati provvedimenti di rigetto, in uno con la norma del Regolamento urbanistico di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione e con gli altri atti indicati in epigrafe, ritenendoli illegittimi e articolando nei loro confronti le seguenti censure:

1 – Le norme comunali di piano, applicate nei casi in esame, laddove prevedono che non siano realizzabili stazioni per la telefonia mobile in localizzazioni diverse da quelle esistenti sono illegittime perché non supportate dall’indicazione di alcuno specifico interesse di carattere urbanistico e quindi finalizzate solo alla tutela della popolazione dall’esposizione elettromagnetica, il che pone le norme stesse al di fuori della competenza comunale, con invasione di quella statale;

2 – La normativa comunale censurata è illegittima perché impedisce ad H3G s.p.a. di realizzare in Comune di Bagno a Ripoli una rete di telefonia cellulare UMTS, per l’installazione della quale la società ricorrente ha ottenuto licenza individuale onerosa da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

3 – Le impugnate disposizioni comunali violano il principio di libera concorrenza, favorendo gli operatori che hanno già una rete in loco;

4 – Le sopra formulate censure riferite alle norme urbanistiche comunali si riverberano sui provvedimenti di diniego di concessione edilizia gravati;

5 – I dinieghi di concessione edilizia sono illegittimi anche perché emessi dopo la scadenza dei termini di conclusione dei relativi procedimenti;

6 – I dinieghi gravati sono illegittimi perché la società istante non è stata edotta della possibilità di adire la conferenza di servizi;

7 – I dinieghi sono altresì illegittimi perché si è in presenza di trasformazioni urbanistiche che richiedevano il parere della commissione edilizia.

Il Comune di Bagno a Ripoli e la Provincia di Firenze si sono costituiti nei due giudizi per resistere ai ricorsi.

Chiamate le cause alla pubblica udienza del giorno 28 marzo 2012 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, le stesse sono state trattenute dal Collegio per la decisione.

Il Collegio dispone la riunione al ricorso rubricato sub r.g. 1756 del 2002 del ricorso rubricato sub r.g. 1757 del 2002, poiché si tratta di due controversie pendenti tra le stesse parti e che affrontano la medesima questione giuridica.

La società ricorrente, che è titolare di licenza per la prestazione del servizio di telefonia mobile di terza generazione secondo la standard UMTS e per la installazione della relativa rete, impugna i provvedimenti con i quali il Comune di Bagno a Ripoli ha rigettato due istanze presentate dalla società medesima per la installazione di impianti radio base in territorio comunale. Tali provvedimenti motivano il rigetto delle istanze con riferimento alla circostanza che gli interventi prospettati risultano “in contrasto con il disposto di cui all’art. 24 comma 8 delle norme tecniche del vigente Regolamento Urbanistico che non consentono la posa di nuove stazioni per la telefonia mobile al di fuori di quelle esistenti”. Viene in tal modo richiamato dall’Amministrazione il disposto letterale della norma del R.U. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 1999, a mente della quale “per la posa di nuove stazioni per la telefonia mobile non saranno consentite altre localizzazioni al di fuori di quelle esistenti”. La società ricorrente grava anche la previsione del regolamento urbanistico, assieme a quella del Piano Strutturale, di cui alla delibera consiliare n. 128 del 1998, laddove afferma che “gli enti gestori del servizio [di telefonia mobile], interpellati in fase di consultazione preventiva, non hanno indicato ulteriori necessità e quindi non sarà consentita in futuro la costruzione di nuovi impianti di questo genere”.

Con il primo mezzo di entrambi i ricorsi la società H3G s.p.a. contesta le previsioni del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale laddove precludono la realizzazione di nuove stazioni radio base, e comunque la escludono in tutto il territorio comunale tranne le localizzazioni già in essere, ritenendo tali previsioni illegittime in quanto sganciate da collegamenti con esigenze urbanistiche e quindi al di fuori delle potestà comunali. Con il quarto mezzo la ricorrente trae dalla illegittimità delle norme di pianificazione le conseguenze in termini di annullabilità anche dei dinieghi alle installazioni di s.r.b. qui gravati.

Le richiamate censure, che possono essere fatte oggetto di congiunta trattazione, sono fondate.

È noto che le stazioni radio base per la telefonia mobile, al fine di dar luogo alla c.d. “rete di telecomunicazione”, richiedono per definizione una capillare distribuzione sul territorio, in particolare laddove, com’è proprio nel caso della telefonia mobile, alla debolezza del segnale d’antenna si associa un rapporto di maggiore contiguità tra le varie s.r.b. (in termini Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7588). A ciò si correla il fatto che il potere comunale di adottare norme regolamentari per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, che trova la sua specifica fonte nell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può tradursi in una sostanziale previsione di divieto generalizzato di installazione nell’intero territorio comunale ovvero nella previsione volta a relegare in limitate zone dello stesso la relativa installazione (TAR Toscana, sez. II; 17 febbraio 2011, n. 335). Al contrario la potestà regolamentare comunale deve essere esercitata in modo da farne derivare regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e di stampo urbanistico, tenuto conto che la tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche è riservata, dall’art. 4 della legge n. 36 del 2001, allo Stato, attraverso l’individuazione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità (in termini anche TAR Toscana, sez. II, 6 luglio 2011, n. 1156).

Nel caso di specie i suesposti principi risultano palesemente violati dalle norme gravate. Infatti il Piano Strutturale sembra addirittura vietare ogni e qualsiasi nuova installazione di s.r.b. e il Regolamento Urbanistico comunque consente nuove installazioni solo se posizionate in localizzazioni nelle quali vi sono già impianti di s.r.b. Nella sostanza si tratta di divieti di nuove installazioni di portata pressoché generale comunque non apprezzabili in termini di scelta logica e razionale in quanto del tutto disancorati dalla protezione di specifici e motivati interessi urbanistici o territoriali.

Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi meritano accoglimento, con annullamento dei dinieghi di istallazione di s.r.b. e delle norme di piano impugnate, potendo le ulteriori proposte censure essere assorbite.

Quanto alla domanda risarcitoria la stessa deve invece essere respinta, per mancanza nella specie non solo di una esatta quantificazione del danno subito ma anche per la non chiara emersione dagli atti versati che un danno ci sia stato. Dalla memoria della ricorrente del 22 giugno 2011 si apprende che il Comune di Bagno a Ripoli si è dotato dal 2009 di nuove norme in materia (Regolamento edilizio e urbanistico) che non prevedono più limiti come quelli qui contestati e dalle produzioni documentali delle parti risulta che comunque la società ricorrente ha visto in epoca successiva al ricorso assentire dal Comune di Bagno a Ripoli il rilascio di titoli per la installazioni di s.r.b. nel territorio comunale. In tale quadro non risulta in alcun modo provato se i dinieghi qui gravati abbiano prodotto danni all’attività della società ricorrente e come siano gli stessi quantificabili.

Le spese di giudizio, stante l’accoglimento del profilo caducatorio dei ricorsi, sono poste a carico del Comune di Bagno a Ripoli e sono liquidate a favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo, potendo essere compensate nei confronti della Provincia di Firenze, sostanzialmente estranea ai fatti di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, così decide:

– riunisce al ricorso r.g. 1756 del 2002 il ricorso r.g. 1757 del 2002;

– accoglie i ricorsi riuniti e per l’effetto annulla gli atti impugnati ai sensi di cui in motivazione;

– respinge le domande di risarcimento del danno;

– condanna il Comune di Bagno a Ripoli al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, complessivamente liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti della Provincia di Firenze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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