CACCIA – Divieti speciali di caccia – Estensione del divieto per l’intera stagione venatoria e per più stagioni venatorie – Violazione dell’art. 33, c. 8 l.r. Toscana n. 3/1994 – Periodi limitati – Esigenze di carattere temporaneo e contingente.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 12 Marzo 2018
Numero: 360
Data di udienza: 7 Febbraio 2018
Presidente: Romano
Estensore: Viola
Premassima
CACCIA – Divieti speciali di caccia – Estensione del divieto per l’intera stagione venatoria e per più stagioni venatorie – Violazione dell’art. 33, c. 8 l.r. Toscana n. 3/1994 – Periodi limitati – Esigenze di carattere temporaneo e contingente.
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 12 marzo 2018, n. 360
CACCIA – Divieti speciali di caccia – Estensione del divieto per l’intera stagione venatoria e per più stagioni venatorie – Violazione dell’art. 33, c. 8 l.r. Toscana n. 3/1994 – Periodi limitati – Esigenze di carattere temporaneo e contingente.
La previsione dell’art. 33, 8° comma della l.r. Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157) intitolata ai <<divieti speciali di caccia>> prevede la possibilità, per i Comuni, <<di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità>>. L’estensione dei divieti di caccia per l’intera stagione venatoria e la reiterazione del divieto con identico contenuto per tre stagioni venatorie di seguito violano la previsione del ricordato art. 33, c. 8, che prevede certamente un potere destinato a trovare applicazione con riferimento a periodi limitati ed esigenze di carattere temporaneo e contingente.
Pres. Romano, Est. Viola – Federcaccia Toscana – Sez. Provinciale di Pisa (avv.ti Cruciani, Pasqualetti, Guerrini e Ciarfella) c. Comune di Ponsacco (avv. Bimbi)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 2^ - 12 marzo 2018, n. 360SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 12 marzo 2018, n. 360
Pubblicato il 12/03/2018
N. 00360/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01723/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Federcaccia Toscana – Sez. Provinciale di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., Sauro Cruciani, Luciano Pasqualetti, Antonio Guerrini, Ennio Ciarfella, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Bertini, Claudia Manfriani, Gabriele Aronica, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Bertini in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;
contro
Comune di Ponsacco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Bimbi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Provincia di Pisa, Ambito Territoriale di Caccia Pisa, Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Marcello Tolomei, Arci Caccia Federazione Provinciale di Pisa, Erika Lotto, Gar Serve Project Comm. S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione Giunta Comunale di Ponsacco n. 94 del 11.08.2015, recante “Istituzione sul territorio comunale di Ponsacco del divieto di caccia ai sensi dell’art. 33 della L.R.T. n. 3 del 1994 – Stagione Venatoria 2015/2016”; e dei relativi allegati A (Relazione illustrativa del RUP del 10.08.2015) e B (cartografia delle zone a divieto);
– dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Ponsacco n. 12 del 13.08.2015, recante “Istituzione sul territorio di comunale di Ponsacco del divieto di caccia ai sensi dell’art. n. 33 della L.R.T. n. 3 del 1994”;
– della deliberazione Giunta Comunale di Ponsacco n. 106 del 17.09.2015, recante “revoca parziale delle aree di divieto di cacci stabilite con ordinanza del sindaco n. 12 del 13 agosto 2015” e dei relativi allegati A (Relazione illustrativa del RUP del 17.09.2015) e B (cartografia aggiornata delle zone a divieto);
– della ordinanza del Sindaco del Comune di Ponsacco n. 15 del 18.09.2015, recante “revoca parziale delle aree di divieto di caccia stabilite con ordinanza del sindaco n. 12 del 13 agosto 2015” e della cartografia allegata;
– di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, ancorché allo stato ignoti alla ricorrente;
e a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2016;
-della deliberazione della Giunta Comunale di Ponsacco, n. 111 del 9.8.2016, recante "istituzione sul territorio comunale di Ponsacco del divieto di caccia ai sensi dell’ art . 33 della L.R.T. N. 3 del1994 -. Stagione Venatoria 2016/2017";
– della ordinanza del Sindaco del Comune di Ponsacco n. 67 del 10.8.2016, recante "istituzione di aree di divieto di caccia ai sensi dell’art. 33 comma 8 L. R.T. N. 3 del 1994. Stagione Venatoria 2016/2017" (019);
e a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 16 novembre 2017;
-della deliberazione Giunta Comunale di Ponsacco, n. 97 del 22.8.2017, recante “istituzione sul territorio comunale di Ponsacco del divieto di caccia ai sensi dell’art. 33 della L.R.T. N. 3 del 1994 – Stagione Venatoria 2017/2018” (D22) e dei relativi allegati B (planimetria; D23) e A (Relazione Illustrativa del Responsabile 4° settore del 16.8.2017; D24);
– della ordinanza del Sindaco del Comune di Ponsacco n. 120 del 23.8.2017, recante “istituzione di aree di divieto di caccia ai sensi dell’art. 33 comma 8 L.R.T. N. 3 del 1994. Stagione
Venatoria 2017/2018” (D25); e relativa nota di trasmissione, del 23.8.2017 (D26);
– di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti, inclusa la nota del Comune di Ponsacco prot. 19248/2017 del 15.7.2017, recante istanza per l’istituzione del divieto di caccia, trasmessa
alla Regione, nonché gli ulteriori atti, ancorché allo stato ignoti alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponsacco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione 11 agosto 2015 n. 94, la Giunta comunale di Ponsacco istituiva, ai sensi dell’art. 33, 8° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157), il divieto di caccia sulle aree ricomprese tra il confine del territorio comunale ed i centri abitati di Le Melorie e Ponsacco a Nord, tra la nuova circonvallazione ed i centri abitati di Le Melorie e Ponsacco a Ovest e Sud Ovest, tra l’Azienda Faunistica Venatoria di Camugliano ed il centro abitato di Ponsacco a Sud ed infine tra il fiume Era ed il centro abitato di Ponsacco ad Est, come da cartografia allegata all’atto e relativamente all’intera stagione venatoria 2015/2016; il divieto di caccia era altresì imposto, con la medesima estensione ,anche dall’ordinanza 13 agosto 2015 n. 12 del Sindaco di Ponsacco che richiamava, in funzione giustificativa del potere esercitato, l’art. 54, 2° e 5° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
A seguito di una serie di richieste di autotutela pervenute, l’estensione del divieto di caccia era rivista dalla successiva deliberazione 17 settembre 2015 n. 106 della Giunta comunale di Ponsacco, che escludeva le aree di Tamerici, Colombaie, Puntale e Puntalino e confermava l’operatività del divieto con riferimento alle aree ricomprese tra il confine del territorio comunale ed i centri abitati di Le Melorie e Ponsacco a Nord, tra la nuova circonvallazione ed i centri abitati di Le Melorie e Ponsacco a Ovest e Sud Ovest e, infine, tra il fiume Cascina e le aree limitrofe al centro abitato di Ponsacco ad Est, come da cartografia allegata e sempre relativamente all’intera stagione venatoria 2015/2016; conseguentemente, anche la nuova estensione del divieto era recepita dall’ordinanza 18 settembre 2015, n. 15 del Sindaco di Ponsacco che richiamava, in funzione giustificativa del potere esercitato, sempre l’art. 54, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Gli atti sopra richiamati erano impugnati dalla Sezione di Pisa di Federcaccia Toscana (associazione dei soggetti praticanti l’attività venatoria presente sul territorio) e dai Sigg. Sauro Cruciani, Luciano Pasqualetti, Antonio Guerrini ed Ennio Ciarfella (cacciatori residenti nel Comune di Ponsacco) che articolavano censure di: 1) violazione art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi in materia di ordinanze urgenti; 2) violazione art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione; 3) violazione art. 33, 8° comma l.r. 3 del 1994 e dell’art. 54 del d.lgs. 267 del 2000, eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, travisamento, incompetenza.
Con nota 23 dicembre 2015 prot. 21375/2015, il Comune di Ponsacco indirizzava alla Provincia di Pisa ed all’Amministrazione regionale una richiesta di istituzione del divieto di caccia sul territorio comunale ai sensi dell’art. 33, 5° comma della l.r. 3 del 1994; non essendo pervenuta risposta, la Giunta comunale di Ponsacco, con deliberazione 9 agosto 2016 n. 111, reiterava l’istituzione, anche con riferimento alla stagione venatoria 2016/2017, del divieto di caccia ai sensi dell’art. 33, 8° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, con la stessa estensione risultante dalla rimodulazione del divieto già effettuata con la deliberazione 17 settembre 2015 n. 106; anche in questo caso, il divieto di caccia era confermato dall’ordinanza 10 agosto 2016, n. 67 del Sindaco di Ponsacco, che, anche in questo caso, richiamava in funzione giustificativa del potere esercitato, l’art. 54, 4° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Anche gli atti relativi all’istituzione del divieto di caccia con riferimento alla stagione venatoria 2016/2017 erano impugnati dai ricorrenti con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 13 ottobre 2016 (da considerarsi eventualmente anche in termini di ricorso autonomo), fondati su censure di: 1) illegittimità derivata; 2) illegittimità propria per le stesse ragioni già poste a base del ricorso.
Con nota 15 luglio 2017 prot. 19248/2017, il Comune di Ponsacco chiedeva nuovamente alla Provincia di Pisa ed all’Amministrazione regionale l’istituzione del divieto di caccia sul territorio comunale ai sensi dell’art. 33, 5° comma della l.r. 3 del 1994; non essendo pervenuta risposta, la Giunta comunale di Ponsacco, con deliberazione 22 agosto 2017, n. 97, reiterava l’istituzione, anche con riferimento alla stagione venatoria 2017/2018, del divieto di caccia ai sensi dell’art. 33, 8° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, con la stessa estensione risultante dalla rimodulazione del divieto già effettuata con la deliberazione 17 settembre 2015 n. 106 e dagli atti adottati con riferimento alla stagione 2016/2017; il divieto di caccia era poi confermato dall’ordinanza 23 agosto 2017, n. 120 del Sindaco di Ponsacco, che richiamava, in funzione giustificativa del potere esercitato, l’art. 54, commi 4 e 4-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Anche gli atti relativi all’istituzione del divieto di caccia con riferimento alla stagione venatoria 2017/2018 erano impugnati dai ricorrenti con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati in data 16 novembre 2017 (da considerarsi eventualmente anche in termini di ricorso autonomo), fondati su censure di: 1) illegittimità derivata; 2) illegittimità propria per le stesse ragioni già poste a base del ricorso.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Ponsacco, controdeducendo sul merito ed articolando eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, essendo ormai terminate le stagioni venatorie 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sollevata dalla difesa del Comune di Ponsacco.
A questo proposito, la Sezione non ha motivo di discostarsi dalla propria giurisprudenza (T.A.R. Toscana, sez. II, 4 marzo 2016, n. 386; 24 novembre 2016, n. 1706) che ha rilevato come l’interesse alla decisione del gravame permanga, anche dopo l’esaurimento degli effetti degli atti (in questo caso, con il termine delle relative stagioni venatorie) in considerazione dell’<<effetto conformativo che un’eventuale decisione di annullamento è idonea a spiegare nei confronti della futura attività dell’Amministrazione>> (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05 marzo 2012, n. 2224; Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9323; si tratta di giurisprudenza assolutamente consolidata) e dei possibili riflessi sulla decisione dell’azione risarcitoria, che i ricorrenti si sono espressamente riservati di proporre in separata sede, fin dalla proposizione del ricorso.
Del resto, la sostanziale reiterazione, per tre stagioni venatorie di seguito, di un divieto di caccia caratterizzato da identica estensione evidenzia come si tratti di problematica “turnaria” destinata ad essere riproposta all’inizio di ogni stagione venatoria (ed al proposito, la difesa dell’Amministrazione comunale di Ponsacco non ha certo addotto elementi idonei ad evidenziare un significativo cambio di rotta dell’Amministrazione) e con riferimento alla quale sussiste certamente l’interesse dei ricorrenti a vedere enunciati in sentenza i corretti criteri di legittimità amministrativa che dovranno trovare applicazione nella futura attività dell’Amministrazione.
Nel merito, il ricorso ed i motivi aggiunti sono poi fondati e devono pertanto essere accolti.
La previsione dell’art. 33, 8° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157) intitolata ai <<divieti speciali di caccia>> prevede, infatti, la possibilità, per i Comuni, <<di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità>>.
Nel caso di specie, la stessa estensione dei divieti di caccia per l’intera stagione venatoria e la reiterazione del divieto con identico contenuto (quello desumibile dalla “rimodulazione” operata con la deliberazione 17 settembre 2015 n. 106 della Giunta comunale di Ponsacco e con ordinanza 18 settembre 2015, n. 15 del Sindaco di Ponsacco) per tre stagioni venatorie di seguito evidenziano certamente come non si tratti di divieti destinati a trovare applicazione per <<periodi limitati di tempo>> e come, pertanto, sia stata sicuramente violata la previsione dell’art. 33, 8° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 che prevede certamente un potere destinato a trovare applicazione con riferimento a periodi limitati ed esigenze di carattere temporaneo e contingente.
Del resto, le relazioni del Settore comunale competente richiamate ed allegate alle diverse deliberazioni di Giunta comunale non evidenziano per nulla la presenza di <<ragioni turistiche o altre motivazioni, ….(prevedenti) concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per la pubblica incolumità>>; le dette relazioni si limitano ad evidenziare, infatti, l’estensione sempre maggiore degli spazi urbanizzati sul territorio comunale e ad operare un richiamo delle fasce di rispetto già previste dai primi due commi dell’art. 33 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (e dall’art. 21, 1° comma, lett. e) ed f) della l. 11 febbraio 1992, n. 157) ovvero di divieti che sono già operativi ope legis e non richiedono per nulla una qualche mediazione ad opera di un provvedimento dell’Amministrazione comunale.
Non può poi essere attribuita alcuna rilevanza al tentativo della difesa dell’Amministrazione comunale di attribuire ai divieti di caccia previsti dagli atti impugnati carattere <<sostanzialmente>> ricognitivo dei divieti ex art. 33, 1° e 2° comma l.r. 12 gennaio 1994, n. 3.
L’affermazione è, infatti, immediatamente contraddetta dalla successiva ammissione (a pag. 14 della memoria conclusionale) dell’esistenza di <<zone interstiziali residue>> non ricadenti nei divieti di cui all’art. 33, 1° e 2° comma l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 e che sarebbero state ricomprese nei divieti, in applicazione di un generico principio di logicità che escluderebbe la legittimità dell’esercizio della caccia in <<corridoi così ristretti che uno sparo “a vuoto” mancando la preda, andrebbe inevitabilmente a cadere nella fascia di rispetto ove l’attività è interdetta>>; a prescindere dalla mancata dimostrazione del fatto che si tratti solo di <<stretti corridoi>> e non di ampie porzioni del territorio comunale, appare di tutta evidenza come il divieto di caccia imposto dall’Amministrazione comunale di Ponsacco esorbiti dai limiti previsti dall’art. 33, 1° e 2° comma della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, così dando vita ad una sostanziale estensione della fasce di rispetto che non risulta assistita da una qualche previsione normativa giustificativa.
Del resto, l’imposizione dei divieti di caccia operata dall’Amministrazione comunale di Ponsacco non può trovare neanche giustificazione nella previsione dell’art. 54, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 costantemente richiamata dalle ordinanze sindacali che hanno “doppiato” i divieti di caccia già imposti dalla Giunta comunale; a prescindere dall’incertezza dei richiami (prima il 2° e 5° comma, poi il 4° comma, da ultimo, accompagnato anche dal 4-bis) appare evidente come la previsione dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non possa trovare applicazione alla fattispecie, trattandosi di un potere contingibile ed urgente che non può trovare applicazione ove l’ordinamento preveda dei poteri tipici di intervento (nel nostro caso, da individuarsi proprio nel più volte citato art. 33 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, ed in particolare nell’8° comma della disposizione) destinati a trovare applicazione sulla base dei propri presupposti applicativi.
Del resto, è proprio il riferimento finale al comma 4-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (inserito dall’art. 8, 1° comma, lett. b) del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. 18 aprile 2017, n. 48) contenuto nell’ordinanza relativa alla stagione venatoria 2017/2018 ad evidenziare come il campo applicativo dei provvedimenti sindacali in materia di sicurezza urbana (provvedimenti <<diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardan(ti) fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti>>) sia completamente diverso dalle esigenze pubbliche che sono presidiate dall’art. 33 della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3.
In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2016 e 16 novembre 2017 devono essere accolti, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati; le spese seguono la soccombenza e devono poste a carico dell’Amministrazione comunale di Ponsacco e liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2016 e 16 novembre 2017, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Condanna il Comune di Ponsacco alla corresponsione ai ricorrenti della somma di € 3.000 (tremila), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
L’ESTENSORE
Luigi Viola
IL PRESIDENTE
Saverio Romano
IL SEGRETARIO