LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Comitati non riconosciuti – Requisiti necessari per la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi – Iniziative modificative del territorio incidenti sulle condizioni ambientali, igieniche o di salubrità – Impugnazione – Rapporto di vicinitas – VIA, VAS E AIA – Valutazione di Impatto Ambientale – Direttiva 2011/92/UE – Esclusione di determinati progetti (allegato II) dalla procedura – Condizioni – Disapplicazione della normativa interna contrastante – Fattispecie: impianti di produzione di energia con potenza inferiore a 1 MW)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 18 Luglio 2016
Numero: 1224
Data di udienza: 15 Giugno 2016
Presidente: Romano
Estensore: Cacciari
Premassima
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Comitati non riconosciuti – Requisiti necessari per la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi – Iniziative modificative del territorio incidenti sulle condizioni ambientali, igieniche o di salubrità – Impugnazione – Rapporto di vicinitas – VIA, VAS E AIA – Valutazione di Impatto Ambientale – Direttiva 2011/92/UE – Esclusione di determinati progetti (allegato II) dalla procedura – Condizioni – Disapplicazione della normativa interna contrastante – Fattispecie: impianti di produzione di energia con potenza inferiore a 1 MW)
Massima
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 18 luglio 2016, n. 1224
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Comitati non riconosciuti – Requisiti necessari per la legittimazione ad impugnare provvedimenti amministrativi.
Affinché un comitato (non riconosciuto legislativamente) possa ritenersi legittimato ad impugnare provvedimenti amministrativi è necessario il possesso dei requisiti della rappresentatività, che deve essere desunta dalle previsioni statutarie dell’ente, dello stabile assetto organizzativo e dello stabile collegamento con l’interesse che si assume leso.
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Iniziative modificative del territorio incidenti sulle condizioni ambientali, igieniche o di salubrità – Impugnazione – Rapporto di vicinitas.
I soggetti stabilmente insediati sulla porzione di territorio nella quale ricadono iniziative modificative del suo assetto o che si riflettono sulle condizioni ambientali, igieniche o di salubrità dei luoghi, sono legittimati ad impugnare gli atti reputati in contrasto con disposizioni che dettano limiti in ordine al corretto utilizzo del territorio (C.d.S. III, 2 ottobre 2015 n. 4612). Il rapporto di vicinitas, ossia di stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato, è infatti idoneo e sufficiente a fondare tanto la legittimazione, ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella del quisque de populo, quanto l’interesse a ricorrere, ossia la sussistenza di una lesione concreta e attuale alla detta situazione giuridica per effetto del provvedimento impugnato (C.d.S. IV, 23 giugno 2015 n. 3180).
VIA, VAS E AIA – Valutazione di Impatto Ambientale – Direttiva 2011/92/UE – Esclusione di determinati progetti (allegato II) dalla procedura – Condizioni – Disapplicazione della normativa interna contrastante – Fattispecie: impianti di produzione di energia con potenza inferiore a 1 MW)
La direttiva comunitaria 2011/92/UE in tema di Valutazione di Impatto Ambientale riconosce agli stati membri la possibilità di escludere determinati progetti, elencati all’allegato II, dalla procedura anche mediante la fissazione di soglie, prevedendo però che in tal caso devono essere applicati i criteri di selezione di cui all’allegato III valutando le caratteristiche dei progetti stessi, la loro localizzazione in relazione alla sensibilità ambientale delle aree interessate, la loro tipologia e le loro caratteristiche (cfr. TAR Toscana, sentenza 27 maggio 2016, n. 915), e ha anche statuito che debba essere disapplicata ogni normativa interna contrastante (fattispecie relativa agli impianti di produzione di energia con potenza complessiva inferiore ad 1 MW).
Pres. Romano, Est. Cacciari – A.M. e altri (avv.ti Guerra e Nicastro) c. Città Metropolitana di Firenze (avv. Zama) e Comune di Scarperia e San Piero (avv. Pecchioli)
Allegato
Titolo Completo
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 18 luglio 2016, n. 1224SENTENZA
TAR TOSCANA, Sez. 2^ – 18 luglio 2016, n. 1224
N. 01224/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2015, proposto da:
Alessandro Marucelli, in proprio e quale Presidente del Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona, Pietro Ticci, Gina Anforini, Cheti Benvenuti, Sergio Galeotti, Anna Maria Rontini, Luisina Nencetti, Giuseppa Bartolini, Franco Bucelli, Claudio Gualtieri, Gabriele Toccafondi, Marco Parigi, Armida Mugnai, Francesca Pacini, Alberto Verdi, Gerardo Bellini, Luciano Rontini, Luca Scarcella, Simonetta Calamini, Giulio Rabatti, Agnese Rabatti, Luciano Giovannetti, Giovanna Ferrini, Ivano Diamanti, Eros Visani, Brunera Trenti, Luciano Toccafondi, Ilvana Visani, Barbara Ticci, Piero Buti, Pasquino Ponzalli, Elisa Ticci, Simone Peruzzi, Paolino Messa, Luigi De Stefano, Stefania Vannucchi, Jacopo De Stefano, Riccardo De Stefano, Franco Innocenti titolare della struttura “La Pieve Bad and breakfast”, Oberdan Valli presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Scuderia La Torre”, Mauro Zingrini titolare dell’Azienda agricola Pian di Sole, Simone Manetti titolare dell’Azienda agricola “Il Mugello”, Riccardo Rocchi titolare della Auto La Torre s.r.l. e Aldo Rocchi titolare della Riverauto s.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Guerra e Marco Nicastro, con domicilio eletto presso l’avv. Loriano Maccari in Firenze, Via Fiume 11;
contro
la Città Metropolitana di Firenze, già Provincia di Firenze, in persona del Sindaco Metropolitano in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Zama, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Città Metropolitana in Firenze, Via de’ Ginori 10; il Comune di Scarperia e San Piero in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Niccolò Pecchioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 2;
nei confronti di
Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Colombo, Monica Bertolini e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, viale G. Mazzini 60;
per l’annullamento
– dell’atto dirigenziale n. 2410 del 23.6.2014 della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze), pubblicato in pari data sull’Albo pretorio On-line dell’Ente, di autorizzazione alla Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. “alla costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe da ubicarsi nel Comune di Scarperia e San e Piero” nonché dei verbali della Conferenza dei Servizi del 7.4.2014 e del 19.6.2014, allegati all’atto e costituenti parte integrante dello stesso;
– della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 15.10.2015 del Comune di Scarperia e San Piero (FI), pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio On Line dell’Ente, che ha confermato il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica n. 2410/2014 (della Provincia di Firenze), relativamente alla conformità urbanistica” della costruzione e dell’esercizio della centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe da ubicarsi in località Petrona nel Comune di Scarperia e San Piero nonchè, per quanto occorrer possa, del parere tecnico di conformità reso in data 15.10.2015 dal Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Scarperia e San Piero, pubblicato anch’esso sull’Albo Pretorio Comunale unitamente alla delibera di Giunta;
– della nota 15.10.2015 a Prot. n. 0544187 con il quale il Responsabile della Posizione Organizzativa Qualità Ambientale della Città Metropolitana di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame in autotutela ai sensi degli art. 21 quinquies, 21 septies, 21 octies e 21 nonies L. 241/90 dell’Atto dirigenziale n. 2410 del 23.6.2015 della Provincia di Firenze, presentata in data 15.9.2015 da Marucelli Alessandro, in proprio e quale Presidente del Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona nonché da altri numerosi cittadini abitanti nelle zone limitrofe al luogo destinato all’insediamento della centrale, e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Scarperia e San Piero e di Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza 3 febbraio 2014 la società Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. (nel seguito: “RENOVO”) chiedeva alla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana di Firenze, il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe, da ubicarsi nel P.I.P. Petrona- La Torre nel Comune di Scarperia e San Piero. Il progetto prevedeva la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica e termica ottenuta da fonti rinnovabili quali le biomasse agricole e forestali risultanti dai processi di filiera e del legno di scarto vergine, con recupero dell’energia termica prodotta dalla centrale da parte di un impianto di essiccazione di legno vergine per la produzione di biocombustibile ecologico (Cippato Stabilizzato — Pellet), da costruire nel lotto a fianco della centrale.
La Conferenza dei Servizi esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, condizionandone il rilascio all’adempimento da parte della proponente RENOVO di diverse prescrizioni. Il procedimento si concludeva con l’Atto Dirigenziale n. 2410 del 23 giugno 2014 che rilasciava alla RENOVO l’autorizzazione richiesta, condizionata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Conferenza dei Servizi. L’atto è stato pubblicato sull’Albo pretorio provinciale ma non su quello del Comune di Scarperia.
Il 15 settembre 2015 Alessandro Marucelli, in proprio e quale presidente di un Comitato costituitosi, nonché altre persone abitanti nelle zone limitrofe al luogo di insediamento della centrale, presentavano alla Città Metropolitana di Firenze un’istanza di riesame in autotutela dell’autorizzazione, la quale è stata respinta con nota 15.10.2015 a Prot. n. 0544187 della Città Metropolitana di Firenze. Quest’ultima in uno con il provvedimento autorizzatorio sono allora stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 4 dicembre 2015 e depositato il 29 dicembre 2015.
I ricorrenti, con primo motivo, lamentano violazione del Regolamento Urbanistico Comunale che nella zona interessata vieterebbe l’insediamento della centrale. L’art. 96 del Regolamento prevede infatti che possano essere insediate industrie a rischio di incidente rilevante o insalubri di classe prima solo nell’area di Pianvallico. Secondo i ricorrenti, la centrale di cui si tratta dovrebbe essere assimilata a quelle termoelettriche le quali ultime rientrano, in tale categoria ai sensi dell’articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, e pertanto il loro insediamento non sarebbe ammissibile nell’area di cui si tratta. Sotto questo profilo, come dedotto nel secondo motivo di gravame, sarebbe stato anche violato il principio di precauzione.
Con terzo motivo si dolgono che non sia stata effettuata la preventiva valutazione di impatto ambientale, e chiedono la disapplicazione della normativa interna che la esclude relativamente agli impianti con potenza complessiva inferiore ad 1 MW poiché contrasterebbe con la direttiva 2011/92/UE la quale impone di tenere conto, oltre che della soglia di potenza dell’impianto, anche degli altri criteri previsti dal suo allegato due quali le dimensioni, il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, ecc.
Con quarto motivo lamentano che non sia stata fornita un’adeguata informazione preventiva atta a garantire la partecipazione degli interessati al processo decisionale, il che violerebbe non solo la normativa interna ma anche la convenzione di Aarhus.
Con quinto motivo deducono che al momento del rilascio dell’autorizzazione unica RENOVO abbia presentato un mero atto di assenso della proprietà dell’area interessata dall’impianto, il che ne escluderebbe la giuridica disponibilità richiesta invece dall’art. 12, comma 4 bis, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. L’impianto sarebbe quindi stato autorizzato in mancanza del presupposto, indefettibile, rappresentato della disponibilità dell’area da parte del proponente.
Si sono costituiti la Città Metropolitana di Firenze, RENOVO e il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività, e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione del Comitato e difetto di interesse delle persone fisiche ricorrenti. In particolare non sarebbe dimostrata la rappresentatività né il radicamento del Comitato, mentre i cittadini ricorrenti non fornirebbero prova della lesione che potrebbe loro derivare dall’esecuzione dei provvedimenti gravati.
Nel merito, replicano puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.
All’udienza del 15 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La trattazione deve prendere le mosse dalle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.
2.1 Devono essere respinte le eccezioni di irricevibilità poiché se le Amministrazioni hanno confermato i provvedimenti originari, ciò hanno fatto riesaminando le decisioni assunte e ponendo in essere una nuova istruttoria, come dimostrato dalla delibera del Comune di Scarperia e San Piero 100/2015 nella quale si fa addirittura riferimento ad un parere legale acquisito per fugare le perplessità in relazione alla violazione dell’art. 96, comma 7, del Regolamento Urbanistico.
Anche la nota provinciale del 15 ottobre 2015, di cui al protocollo n. 544187, dà conto di un riesame complessivo effettuato dall’Amministrazione a seguito della richiesta di riesame presentata dai ricorrenti.
Gli atti impugnati non hanno quindi valenza meramente confermativa ma contengono una nuova valutazione e ponderazione di interessi che, pur conducendo alle medesime conclusioni rappresentate in provvedimenti ormai inoppugnabili, si sovrappone a questi ultimi e li supera rendendo attuale l’interesse processuale dei ricorrenti. L’eliminazione dei provvedimenti di conferma non determinerebbe la reviviscenza dei provvedimenti autorizzatori originari poiché questi sono ormai superati ed assorbiti dai primi.
2.2 Le eccezioni tendenti all’accertamento del difetto di legittimazione dei ricorrenti devono essere accolte con riguardo solamente al Comitato e non alle persone fisiche ricorrenti. Il primo non fornisce infatti prova della sussistenza dei requisiti che la giurisprudenza ha ritenuto necessari affinché un comitato (non riconosciuto legislativamente) possa ritenersi legittimato ad impugnare provvedimenti amministrativi, e cioè la rappresentatività la quale deve essere desunta dalle previsioni statutarie dell’ente; dal suo stabile assetto organizzativo e dal suo stabile collegamento con l’interesse che si assume leso. In ordine a queste circostanze non viene fornita alcuna prova, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile entro questi limiti.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alle persone fisiche ricorrenti in proprio poiché queste hanno la propria residenza, e tanto non è contestato, nelle zone interessate dalla realizzazione dell’impianto e potrebbero, astrattamente, risentirne pregiudizio. E’ stato statuito che i soggetti stabilmente insediati sulla porzione di territorio nella quale ricadono iniziative modificative del suo assetto o che si riflettono sulle condizioni ambientali, igieniche o di salubrità dei luoghi, sono legittimati ad impugnare gli atti reputati in contrasto con disposizioni che dettano limiti in ordine al corretto utilizzo del territorio (C.d.S. III, 2 ottobre 2015 n. 4612). Inoltre nel processo amministrativo il rapporto di vicinitas, ossia di stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato, è idoneo e sufficiente a fondare tanto la legittimazione, ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella del quisque de populo, quanto l’interesse a ricorrere, ossia la sussistenza di una lesione concreta e attuale alla detta situazione giuridica per effetto del provvedimento impugnato (C.d.S. IV, 23 giugno 2015 n. 3180).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Questa Sezione, da ultimo con sentenza 27 maggio 2016 n. 915, ha statuito che la direttiva comunitaria 2011/92/UE in tema di Valutazione di Impatto Ambientale riconosce agli stati membri la possibilità di escludere determinati progetti, elencati all’allegato II, dalla procedura anche mediante la fissazione di soglie, prevedendo però che in tal caso devono essere applicati i criteri di selezione di cui all’allegato III valutando le caratteristiche dei progetti stessi, la loro localizzazione in relazione alla sensibilità ambientale delle aree interessate, la loro tipologia e le loro caratteristiche, e ha anche statuito che debba essere disapplicata ogni normativa interna contrastante.
Il Collegio non vede motivi di discostarsi dalle sue precedenti statuizioni e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. In sede conformativa le Amministrazioni dovranno valutare, alla luce dei criteri sopracitati, se il progetto in esame debba o meno essere sottoposto a VIA.
L’accoglimento del presente motivo riveste carattere assorbente poiché nella fattispecie è mancato un segmento procedurale che deve essere (ri)editato al fine di garantire la completezza del potere amministrativo, e il Collegio non potrebbe scendere oltre nell’esame della fattispecie senza violare il divieto di pronunciarsi con riferimento a poteri discrezionali non ancora esercitati, stabilito dall’art. 34, comma 2, c.p.a.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari Saverio Romano
IL SEGRETARIO