Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto demaniale Numero: 1087 | Data di udienza: 11 Giugno 2013

* DIRITTO DEMANIALE – Regione Toscana – Disciplina statale dettata dal DPR 509/1997 – Cedevolezza – Progetto di porto turistico – Difformità dagli strumenti di pianificazione vigenti – Accordi di programma – Facoltà – Valutazioni discrezionali.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2013
Numero: 1087
Data di udienza: 11 Giugno 2013
Presidente: Nicolosi
Estensore: Giani


Premassima

* DIRITTO DEMANIALE – Regione Toscana – Disciplina statale dettata dal DPR 509/1997 – Cedevolezza – Progetto di porto turistico – Difformità dagli strumenti di pianificazione vigenti – Accordi di programma – Facoltà – Valutazioni discrezionali.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 10 luglio 2013, n. 1087


DIRITTO DEMANIALE – Regione Toscana – Disciplina statale dettata dal DPR 509/1997 – Cedevolezza – Progetto di porto turistico – Difformità dagli strumenti di pianificazione vigenti – Accordi di programma – Facoltà – Valutazioni discrezionali.

Il quadro regolatorio della Regione Toscana rende cedevole ogni previgente disciplina a livello statale dettata dal DPR n. 509 del 1997 per il rilascio di concessioni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (nella specie: porto turistico);  va pertanto esclusa ogni valenza precettiva dell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997 che, in caso di difformità del progetto dedicato alla nautica di diporto dai vigenti strumenti di pianificazione ne rimette l’approvazione all’accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni (Cons. Stato, sez. 6^, 31 ottobre 2011, n. 5816). La promozione di accordi di programmi, pur prevista dalla legislazione regionale (vd. art. 21 ss. della l.r. Toscana n. 1 del 2005), rimane una mera facoltà degli enti, che possono provvedervi sulla base di valutazioni discrezionali.

Pres. Nicolosi, Est. Giani – R. s.r.l. (avv. Toscano) c. Comune di Carrara (avv.ti Vannucci e Fantoni), Comune di Massa (avv.ti Pellegrini e Panesi), Regione Toscana (avv. Paoletti), Provincia di Massa Carrara (avv.ti Buselli e Geraci), Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e del patrimonio Storico Artisstico e Etnoantropologico delle Province di Lucca e Massa Carrara e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 3^ - 10 luglio 2013, n. 1087

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 3^ – 10 luglio 2013, n. 1087

N. 01087/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 489 del 2012, proposto da:
Riva dei Marmi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Vannucci e Sonia Fantoni, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli, n. 2;
Comune di Massa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela Pellegrini e Francesca Panesi, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Arianna Paoletti ed elettivamente domiciliata in Firenze, piazza dell’Unita’ Italiana, n. 1;
Provincia di Massa Carrara, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lino Buselli e Cristina Geraci, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e del patrimonio Storico Artisstico e Etnoantropologico delle Province di Lucca e Massa Carrara, in persona del legala rappresentate p.t., Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., Autorità Portuale di Marina di Carrara, in persona del legale rappresentate p.t., Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, in persona del legale rappresentate p.t., Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentate p.t., Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche della Toscana e Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Asl 1 – Massa Carrara, Comunità Montana Lunigiana Comprensorio Di Bonifica n. 3, Agenzia delle Dogane di Pisa, Agenzia del Demanio Filiale Toscana, Autorità Di Bacino Toscana Nord, Autorità Ambito Territoriale Ottimale n.1 Toscana Nord, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana;

nei confronti di

Società Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l., Società Porto Turistico Apuano s.r.l., Società Marina delle Apuane Srl, Consorzio per lo Sviluppo Turistico di Massa e Carrara – Porto Marina dei Marmi;
Società Varia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Società Dott. Carlo Agnese s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., Società Cantieri Navali di La Spezia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari, Carlo De Ferrari, Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bianchi in Firenze, via Palestro 3;

per l’annullamento

della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi istruttoria, indetta ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 509/1997, adottata dal Presidente della Conferenza con atto prot. n. 4423 del 27.01.2012, successivamente comunicata alla Società ricorrente, e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso e, in particolare di tutti gli atti ed i pareri in essa richiamati, dei Verbali della Conferenza dei Servizi del 22.06.2011 e del 02.12.2011, compresi gli atti ed i pareri in esso richiamati o ad esso allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara, della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara, della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Lucca e Massa Carrara, della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Agenzia del Demanio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di Massa , della Società Varia Costruzioni s.r.l., della Società Dott. Carlo Agnese s.p.a., della Società Cantieri Navali di La Spezia s.r.l., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche della Toscana –e Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori F. Gesess delegato da G. Toscano, G. De Ferrari, S. FAntoni, M. Vannucci, V. Melandri avvocato dello Stato, M. Pellegrini, L. Buselli V. Console, A. Paoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – In data 28 maggio 2010 la <Porto Turistico di Massa Carrara s.r.l.> presentava all’Autorità Portuale di Marina di Carrara e al Comune di Massa, ai sensi del DPR n. 509 del 1997, domanda di concessione di aree demaniali marittime per la durata di 80 anni per la realizzazione e gestione del porto turistico di Massa Carrara, per un totale di 1104 posti barca, in area compresa in parte nel Comune di Carrara, dal torrente Carrione al Fosso Lavello, porzione che ricade altresì nella circoscrizione territoriale marittima amministrata dall’Autorità Portuale di Marina di Carrara, e in parte nel Comune di Massa, nella parte che si estende per oltre 500 mt oltre il Fosso Lavello. Le suddette Amministrazioni provvedevano a pubblicare avviso circa l’avvenuta presentazione della domanda di concessione, dando termine per la presentazione di domande concorrenti e osservazioni; seguiva la presentazione di domande e osservazioni, tra cui quella della Riva de Marmi s.r.l.; in data 9 ottobre 2010 l’Autorità Portuale di Marina di Carrara pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale avviso circa l’avvenuta presentazione di n. 5 domande di concorrenza nell’avviato procedimento dando termine per le osservazioni.

Su iniziativa del Comune di Carrara, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 509 del 1997, veniva quindi indetta conferenza dei servizi istruttoria per l’esame dei progetti preliminari, che si teneva in data 22 giugno 2011. La Regione Toscana, in quella sede, sulla base di parere della propria Avvocatura, sosteneva la inammissibilità di tutti i progetti presentati, stante la mancanza previsione del porto in questione negli strumenti della pianificazione urbanistica, che consenta la verifica di coerenza di cui agli artt. 47-ter e 47-quater della legge regionale n. 1 del 2005 e la conseguente inapplicabilità della previsione dell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997 dove prevede che a mezzo di accordo di programma si possano approvare progetti difformi dalla pianificazione urbanistica vigente. Ciò comportava la sospensione dei lavori della conferenza dei servizi che venivano ripresi in data 2 dicembre 2011; in quella sede venivano prodotti pareri dell’Avvocatura dello Stato e dell’Avvocatura del Comune di Carrara parimenti nel senso della inammissibilità dei progetti presentati; alla luce di ciò il presidente della conferenza “dichiarava inammissibili le domande presentate e concluso il procedimento”.

Con la nota prot. n. 4423 del 27 gennaio 2012 il presidente della conferenza di servizi ha adottato la determinazione di conclusione del procedimento medesimo.

2 – La società ricorrente impugna la determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all’atto prot. n. 4423 del 27 gennaio 2012, in uno con gli atti tutti della procedura, come meglio individuati in epigrafe, articolando nei loro confronti le seguenti censure:

– “Violazione e falsa applicazione artt. 5 e 6 DPR 509/1997 – Incompetenza – Motivazione errata e carente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti”. Parte ricorrente evidenzia che nell’ambito della conferenza dei servizi preliminare di cui all’art. 5 non è consentita una valutazione dei progetti sotto il profilo urbanistico; in quella sede dunque la conferenza era incompetente ad effettuare quella valutazione, che avrebbe potuto effettuare solo in sede di valutazione, ex art. 6, dei progetti definitivi;

– “Violazione e falsa applicazione artt. 5 e 6 DPR 509/1997 – Violazione e falsa applicazione artt. 47 bis, 47 ter e 47 quater, 21, 22 e 23 l.r. Toscana n. 1 del 2005 – Violazione e falsa applicazione art. 34 d.lgs. 267 del 2000 e l.r. 76/1996 – Violazione falsa applicazione artt. 117 e 118 Cost. e art. 1 comma 2 legge 131 del 2003 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti – Illogicità manifesta – Contraddittorietà – Motivazione errata e carente”. La conferenza avrebbe dovuto ritenere applicabile alla presente fattispecie la previsione di cui all’art. 6 del DPR 509 del 1997 ma leggendo “accordo di programma” come “accordo di pianificazione”, non essendovi contrasto sostanziale tra legge statale e legge regionale sul punto;

– “Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti – Contraddittorietà ed illogicità – Violazione e falsa ap plicazione dell’art. 6 del DPR 509/1997 – Violazione e falsa applicazione art. 34 d.lgs. 267/2000 e l.r. n. 76/1996 – Motivazione errata e carente – Carenza di istruttoria”. La dichiarazione di inammissibilità è illegittima perché la mancanza di una disciplina urbanistica esplicita sul punto doveva essere trattata come ipotesi di difformità dalla strumentazione urbanistica vigente con conseguente ricerca di un accordo di pianificazione; e poi non è vero che la realizzazione del porto turistico non è prevista da alcuno strumento urbanistico.

Parte ricorrente conclude quindi chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni subiti.

3 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, come meglio indicato in epigrafe, per resistere al ricorso.

Le società Varia Costruzioni s.r.l., Dotto Carlo Agnese s.p.a. e Cantieri Navali di La Spezia s.r.l. si sono costituite in giudizio per chiedere l’accoglimento del ricorso.

4 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2013, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha impugnato l’esito della conferenza di servizi tenutasi presso il Comune di Carrara in data 2 dicembre 2011, convocata per pronunciarsi sulle domande di concessione demaniale relative alla realizzazione di un porto turistico nei Comuni di Carrara e di Massa, secondo quanto sopra riferito. In esito ad ampia discussione, e tenuto conto dei pareri legali espressi dall’Avvocatura Regionale, dall’Avvocatura dello Stato e dall’Avvocatura del Comune di Carrara, il presidente della conferenza (cioè il dirigente del settore urbanistica e SUAP del Comune di Carrara) ha dichiarato “inammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio i progetti presentati” ed ha conseguentemente dichiarato chiuso il procedimento; con successiva determinazione dirigenziale n. 4423 del 27 gennaio 2012 il presidente della conferenza di servizi ha adottato l’atto di conclusione della conferenza medesima, in adesione alle risultanze della conferenza stessa, quindi ribadendo la inammissibilità delle domande presentate.

6 – Con le tre censure formulate in ricorso parte ricorrente contesta la decisione di chiudere la conferenza di servizi con una declaratoria di inammissibilità dei progetti presentati, a sua volta fondata sulla mancanza a monte di previsione dell’opera stessa negli atti di pianificazione urbanistica dell’area, e ritiene che invece si sarebbe dovuto procedere ad una decisione nel merito, previa accordo di programma tra gli enti da valere come variante degli strumenti di pianificazione vigenti.

7 – Con il secondo e terzo mezzo, che possono essere fatti oggetto di congiunta trattazione, parte ricorrente sostiene che la dichiarazione di inammissibilità è illegittima perché la mancanza di disciplina urbanistica doveva portare alla ricerca di un accordo di pianificazione, previsto tanto dall’art. 6 del DPR n. 509 del 1997 quanto dalla legge regionale n. 1 del 2005; contesta poi che vi fosse una vera e propria carenza di previsione nella strumentazione urbanistica esistente e richiama il Protocollo d’Intesa stipulato tra gli enti competenti il 10 luglio 2008 e il Master Plan allegato al PIT della Regione Toscana.

Le censure sono infondate.

Questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, nella sentenza n. 661 del 2010 che il DPR n. 509 del 1997, quale normativa statale anteriore alla riforma del titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, deve confrontarsi con il nuovo testo dell’art. 117 Cost. in base al quale i <porti e aeroporti civili> sono oggetto di potestà legislativa regionale concorrente, il che implica che la normativa regolamentare statale (quale è il DPR n. 509 del 1997) cede il passo alla legislazione regionale, ove ad essa non conforme, avendo lo Stato potestà regolamentare solo nelle materie di sua competenza esclusiva (art. 117, comma 6, Cost.). La legislazione regionale in materia, rappresentata dagli artt. 47-bis, 47-ter e 47-quater della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, è esplicita nel prevedere che i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale, ferma la possibilità per gli enti interessati di promuovere accordi di pianificazione in variante, sulla base di scelte discrezionali delle Amministrazioni stesse, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 e 47-bis della stessa legge regionale n. 1 del 2005.

Nella specie è pacifico che il vigente piano regolatore portuale di Carrara, risalente al 1981, non prevede la realizzazione di porti turistici, quale quello per la costruzione del quale è stata presentata domanda di concessione, mentre il Comune di Massa non è dotato di piano regolatore portuale e la disciplina urbanistica vigente nelle aree interessate alla progettazione in discorso, ricomprese nel territorio del Comune di Massa, prevede ad oggi la destinazione ad <arenile>, senza alcuna menzione della realizzazione di un porto turistico. In mancanza di espressa disciplina pianificatoria che consenta la realizzazione dell’opera de qua le gravate determinazioni risultano correttamente assunte, laddove statuiscono la inammissibilità dei progetti presentati per carenza di previsione urbanistica a monte.

Né il richiamo alle norme di cui agli artt. 5, comma 4, DPR 509 del 1997 (che fa salava la normativa in materia di accordo di programma) e 6, comma 2, lett. b) del medesimo DPR 509 (che prevede l’approvazione del progetto a mezzo di accordo di programma in caso di “difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione e urbanistici”) possono condurre a diverso risultato; da un lato, infatti, come già chiarito, si tratta di norme regolamentari statali recessive rispetto alle previsioni legislative regionali in materia, sulle quali quindi non può fondarsi un obbligo di comportamento degli enti pubblici in difformità dalla normativa primaria regionale; da altro punto di vista se è vero che anche la legislazione regionale prevede accordi di pianificazione con valenza di variante agli strumenti vigenti (vd. art. 21 ss. della legge n. 1 del 2005) tuttavia, come chiarito nella già richiamata sentenza della Sezione n. 661 del 2010, questa è una mera “facoltà” degli enti, che vi provvederanno “sulla base di valutazioni discrezionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, 22, 23, 47 bis delle L. R. n. 1/2005, norme queste che non vincolano all’indizione di una conferenza di servizi, stante l’apprezzamento, riservato all’amministrazione locale, circa l’opportunità di adeguare lo strumento urbanistico alla previsione di un nuovo porto”. Si tratta di conclusioni che trovano adeguato suffragio anche in pronunciamenti del Giudice d’appello che ha chiarito che “il quadro regolatorio della Regione Toscana rende cedevole ogni previgente disciplina a livello statale dettata dal DPR n. 509 del 1997 per il rilascio di concessioni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto” ed in particolare giunge ad “escludere ogni valenza precettiva dell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997 che, in caso di difformità del progetto dedicato alla nautica di diporto dai vigenti strumenti di pianificazione ne rimette l’approvazione all’accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni” (Cons. Stato, sez. 6^, 31 ottobre 2011, n. 5816).

Né a diverso risultato si giunge, come pretenderebbe parte ricorrente, guardando agli indirizzi assunti ed assumendi, tanto a livello regionale che locale, in materia di portualità, che contemplano la realizzazione in Carrara di un porto turistico (il riferimento è in particolare al Master Plan allegato al PIT della Regione Toscana e al protocollo d’intesa del luglio 2008 proprio per la installazione di porto turistico nell’area). Come già evidenziato, gli artt. 47-bis e seguenti della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 prevedono che i progetti di nuovi porti devono essere conformi al piano regolatore portuale e agli strumenti pianificatori in vigenti, il che richiede l’adozione e approvazione di uno strumento pianificatorio che contempli la realizzazione del porto turistico, cosa che, allo stato, pacificamente non è. Il Master Plan <La rete dei porti toscani>, allegato al PIT della Regione Toscana, contiene una stringata previsione sul tema in esame, limitandosi tale documento a indicare tra le priorità, con riferimento a Carrara, la “realizzazione del porto turistico in coerenza con gli strumenti di governo del territorio e sviluppo dei servizi al diportismo nautico e della cantieristica da diporto”; si tratta in tutta evidenza di una previsione meramente programmatoria e priva di valenza normativa attuale, com’è ancor più reso esplicito dalla espressa menzione che la realizzazione di un nuovo porto turistico dovrà avvenire “in coerenza con gli strumenti di governo del territorio”, quindi previo adeguamento degli stessi, circostanza che non si è allo stato avverata. Nel <Protocollo d’Intesa per il P.R.P. del Porto di marina di Carrara> si legge (al punto 2 del “considerato che”) che “le priorità per il porto di marina di Carrara [sono] da attuarsi attraverso la redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale e l’adeguamento degli strumenti e atti di governo del territorio” e l’Intesa è proprio mirata a stabilire le “azioni strategiche per la definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara”; anche in questo caso siamo quindi in presenza dell’indicazione di una futura previsione dell’opera, allo stato non contemplata dagli strumenti vigenti.

8 – Con il primo mezzo parte ricorrente muove una doglianza di tipo procedimentale, evidenziando che si è giunti alla decisione di inammissibilità dei progetti presentati, dando applicazione all’art. 6 del DPR n. 509 del 1997, riferito ai progetti definitivi, anche se si era in sede di valutazione dei progetti preliminari, fase disciplinata dall’art. 5.

La censura è infondata.

La tesi della società ricorrente è che la fase in cui la determinazione conclusiva è stata assunta, collocandosi nello sviluppo procedimentale sotto la disciplina normativa di cui all’art. 5 del DPR n. 509 del 1997, ove si parla di esame dei progetti preliminari, non consentiva di porre una questione di ammissibilità del progetti stessi alla luce della pianificazione urbanistica, o di difformità dalla stessa, questione che trova invece regolamentazione nell’art. 6 del DPR n. 509 del 1997, con riferimento alla fase di approvazione dei progetti definitivi. Si tratta di ragionamento non convincente per più motivi. In primo luogo è necessario richiamare quanto già evidenziato in relazione al rapporto tra legislazione statale e regionale e alla recessività delle norme regolamentari di cui al DPR n. 509 del 1997 rispetto alle previsioni normative primarie di cui alla legge regionale n. 1 del 2005. In secondo luogo, anche a voler seguire il ragionamento di parte ricorrente, appare ben singolare la tesi che le Amministrazioni, pur avvedendosi della inammissibilità della realizzazione di un’opera sulla base della disciplina pianificatoria vigente, debbano ciò nonostante far progredire il procedimento fino allo stadio della progettazione definitiva, non potendo assumere determinazioni di inammissibilità già alla fase precedente del progetto preliminare; si tratta di tesi in palese contrasto con il buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost. e contraria anche agli interressi degli operatori economici coinvolti, che vedrebbero procrastinare, per ragioni meramente procedurali, il momento di valutazione di ammissibilità dell’opera in questione. In terzo luogo è tesi contraria alla stessa normativa di cui al DPR n. 509 del 1997, giacché l’art. 5 del citato DPR n. 509, riferito alla valutazione del progetto preliminare, parla espressamente di valutazioni di <ammissibilità> (cfr. il comma 2 alle lett. a] e b]) e il successivo art. 6 introduce il tema della approvazione del progetto definitivo che deve essere presentato, ai sensi del suo primo comma, “entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare”, il che postula necessariamente che una valutazione di ammissibilità del progetto preliminare ci sia.

9 – Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando tutte le censure infondate, il ricorso nella sua parte impugnatoria deve essere respinto.

10 – La società ricorrente avanza anche una domanda di risarcimento del danno subiti, stante “un grave pregiudizio economico, costituito, ad esempio, dagli oneri sostenuti per la predisposizione dei costosi progetti presentati”.

Anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.

La domanda risarcitoria è formulata, in termini invero assai stringati e generici, come conseguenza della illegittimità dei provvedimenti gravati, con l’effetto che, essendo stato respinto il ricorso nella sua parte impugnatoria, anche la domanda risarcitoria connessa alla illegittimità degli atti impugnati deve essere respinta, in disparte ogni considerazione sulla mancanza di prova dei danni subiti in relazione al contenuto necessario della domanda da presentare in sede di procedura selettiva ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 509 del 1997 (essendosi parte ricorrente limitata a produrre in allegato alla memoria del 21 maggio 2013 una nota tecnica di calcolo meramente astratto del costo della progettazione preliminare sulla base del valore stimato dell’opera, privo di riscontri concreti alla documentazione necessaria e effettivamente presentata in gara).

11 – Stante la complessità in fatto e in diritto della fattispecie esaminata il Collegio stima equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Riccardo Giani, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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