Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 221 | Data di udienza: 15 Febbraio 2013

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Potere di prelazione – Omessa denunzia del negozio traslativo – Effetti – Atto di esercizio – Competenza consiliare – Art. 62 d.lgs. n. 42/2004 – Rispetto del termine – Procedimento di notificazione – Consegna all’agente incaricato – Sufficienza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 10 Aprile 2013
Numero: 221
Data di udienza: 15 Febbraio 2013
Presidente: Durante
Estensore: Fantini


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Potere di prelazione – Omessa denunzia del negozio traslativo – Effetti – Atto di esercizio – Competenza consiliare – Art. 62 d.lgs. n. 42/2004 – Rispetto del termine – Procedimento di notificazione – Consegna all’agente incaricato – Sufficienza.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^– 10 aprile 2013, n.221


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Potere di prelazione – Omessa denunzia del negozio traslativo – Effetti.

In tema di beni culturali, l’omessa denuncia del negozio traslativo da parte dell’alienante rende esercitabile in ogni tempo il potere di prelazione di cui agli artt. 60 e ss. d.lgs. n. 42/2004 (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 1984, n. 26; Sez. VI, 17 ottobre 1997, n. 1489).


Pres. f.f. Durante, Est.Fantini – G.C. e altri (avv.ti Franchi, Fiorelli e Serges) c. Comune di Passignano sul Trasimeno (avv. Figorilli)

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Potere di prelazione – Atto di esercizio – Competenza consiliare.

L’atto con cui ai sensi dell’art. 62, comma 3, del codice dei beni culturali viene esercitato il potere di prelazione, rientrando nella materia degli “acquisti ed alienazioni immobiliari” di cui all’art. 42, comma 2, del t.u.e.l., appartiene alla competenza consiliare (così Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4569).


Pres. f.f. Durante, Est.Fantini – G.C. e altri (avv.ti Franchi, Fiorelli e Serges) c. Comune di Passignano sul Trasimeno (avv. Figorilli)

 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Potere di prelazione – Art. 62 d.lgs. n. 42/2004 – Rispetto del termine – Procedimento di notificazione – Consegna all’agente incaricato – Sufficienza.

L’art. 62, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 configura la prelazione come un provvedimento recettizio; la giurisprudenza ha attenuato il rigore della norma ritenendo sufficiente che nel termine l’Amministrazione abbia adottato e consegnato il provvedimento all’agente incaricato della notificazione, e quindi svolto ogni attività volta a far entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario della notifica il contenuto dell’atto di prelazione, senza che sia necessario che il procedimento di notificazione si sia perfezionato anche per il destinatario (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4569; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3762).


Pres. f.f. Durante, Est.Fantini – G.C. e altri (avv.ti Franchi, Fiorelli e Serges) c. Comune di Passignano sul Trasimeno (avv. Figorilli)


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^– 10 aprile 2013, n.221

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^– 10 aprile 2013, n.221


N. 00221/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2006, proposto da:
Gagliano Chiara, Gagliano Laura, Minciaroni Diva, quali eredi di Gagliano Vitaliano, Minciaroni Adonella, Gagliano Massimo, quali eredi di Gagliano Romano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Alberto Franchi, Maria Rita Fiorelli e Giovanni Serges, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76;

contro

Comune di Passignano sul Trasimeno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Figorilli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bontempi, 1;

nei confronti di

Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14;
Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell’Umbria, Direzione Regionale Beni Culturali dell’Umbria;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 16357 in data 27 dicembre 2005 con cui è stato notificato l’esercizio della prelazione ed il conseguente trasferimento in proprietà del Comune ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004 sull’immobile sito in Passignano sul Trasimeno, via Vittoria Aganoor Pompili 49 e 51; della determinazione dirigenziale n. 963 del 13 dicembre 2005; della determina dirigenziale n. 820 dell’8 novembre 2005, con cui è stata impegnata la somma necessaria all’esercizio della prelazione; della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 dell’11 agosto 2005; della nota della Soprintendenza prot. n. 13466 in data 14 luglio 2005; della nota del Mi.B.A.C. prot. n. 2641 in data 12 ottobre 2005 con cui si esprime la rinuncia alla prelazione; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Passignano sul Trasimeno e del Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti impugnano il provvedimento del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Passignano sul Trasimeno in data 13-27 dicembre 2005, con cui è stato loro notificato l’esercizio della prelazione artistica ed il conseguente trasferimento in proprietà al Comune stesso dell’immobile sito in via Vittoria Aganoor Pompili, civico 49 e 51.

Premettono che con atto notaio Sciarra di Perugia del 2 luglio 1999 i signori Romano e Vitaliano Gagliano hanno venduto al sig. Tarpi Giovanni due locali adibiti a magazzino, siti al piano terra, all’indirizzo sopra ricordato, ed indicati al catasto al foglio 40, part. D sub 2 e D sub 3; nelle premesse dell’atto notarile è precisato che «dette porzioni di fabbricato non sono soggette a vincoli della legge 1089/1939 come invece la chiesa sovrastante».

Lamentano come a distanza di oltre sei anni ai ricorrenti (tra cui gli eredi del sig. Vitaliano Gagliano) è stato notificato il provvedimento disponente la prelazione sull’immobile in questione, deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi di diritto :

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione del principio di affidamento del privato e dell’obbligo del clare loqui dell’Amministrazione, allegando che negli atti del procedimento non si rinviene alcun riferimento all’identità del provvedimento impositivo del vincolo di bene culturale.

2) Violazione dell’art. 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, nella considerazione che il vincolo non può essere rinvenuto nel decreto ministeriale 29 agosto 1988, concernente esclusivamente la soprastante ex chiesa di San Rocco, contrassegnata catastalmente al subalterno D1. I fondi non hanno mai fatto parte della Chiesa, e sono sempre stati dotati di accessi autonomi, collocati su piani e lati diversi. Emerge inoltre dal certificato catastale che la ex Chiesa è ubicata in via Nazionale, mentre i due subalterni D2 e D3, riferiti ai fondi sottostanti la Chiesa, hanno accesso dalla via Vittoria Aganoor Pompili, parallela a via Nazionale e contigua al lato opposto del fabbricato. Dagli atti del procedimento si evince altresì che il bene da vincolare appartiene alla categoria E7, che comprende le chiese, mentre i fondi sottostanti sono classificati categoria C2, classe 3 e categoria C2, classe 6-magazzini e locali di deposito. Anche la relazione storico-artistica si incentra esclusivamente sulla Chiesa, distinguendo l’edificio centrale, risalente al 1500, ed il corpo aggiunto realizzato nel 1800 ed adibito a sacrestia.

3) Violazione dell’art. 183 del d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione agli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939.

Nell’ipotesi in cui si voglia ritenere che il bene oggetto di prelazione sia effettivamente sottoposto a tutela, in forza del principio tempus regit actum, l’alienazione del bene sarebbe assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 1089 del 1939, i cui artt. 31 e 32 contengono una disciplina differente da quella del codice dei beni culturali, come pure da quella del t.u. del 1999; in particolare, il termine della prelazione era di soli due mesi dalla data della denuncia e nessun ampliamento del termine era previsto per il caso dell’omessa o ritardata denuncia.

4) Violazione degli artt. 59, comma 3, 61, comma 2, e 62, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché dell’art. 20 del d.P.R. n. 173 del 2004.

Anche applicando alla presente fattispecie il d.lgs. n. 42 del 2004, la prelazione deve ritenersi esercitata fuori termine, il relativo potere dovendo essere consumato entro sessanta giorni dalla denuncia dell’alienazione, se tempestiva, ovvero entro centottanta giorni, se la denuncia è tardiva.

La denuncia si intende presentata al Ministero allorchè perviene nella conoscenza della Soprintendenza di settore, ed è pertanto da tale accadimento che decorre il termine per la prelazione. Nel caso di specie le Amministrazioni intimate asseriscono di avere avuto conoscenza degli elementi costitutivi della contestata alienazione attraverso la richiesta di sanatoria presentata dall’acquirente sig. Tarpi Giovanni, che dovrebbe essere stata assunta al protocollo della Soprintendenza il 30 dicembre 2004, con la conseguenza che il termine di centottanta giorni scadeva il 28 giugno 2005, mentre la prelazione è stata esercitata con la notifica del 27 dicembre 2005. L’Amministrazione dei Beni Culturali ha fatto erroneamente decorrere il termine dalla trasmissione della denuncia tardiva dalla Soprintendenza alla Direzione Regionale, come si evince dalla nota prot. n. 13466 del 14 luglio 2005.

5) Violazione del principio di affidamento del privato, ingenerato dal fatto che nell’atto di alienazione il notaio ha esplicitamente attestato che il bene compravenduto non era soggetto a vincoli di carattere culturale.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Passignano ed il Mi.B.A.C. contestando, con diversa intensità, le censure avversarie, e chiedendone la reiezione.

Con ricorso integrativo sono state impugnate le note della Soprintendenza prot. n. 26347 del 21 gennaio 2005 e prot. n. 20681 del 19 ottobre 2004, conosciute a seguito di produzione documentale da parte del Comune resistente, con le quali si afferma che l’edificio della ex Chiesa di San Rocco deve considerarsi vincolato nella sua interezza, e quindi con estensione ai fondi sottostanti, deducendosi il seguente motivo aggiunto : violazione degli artt. 13-15 e 60 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, mediante richiamo a quanto già dedotto con il ricorso introduttivo in ordine alla limitazione della procedura di vincolo, conclusasi con il decreto ministeriale del 29 agosto 1988, alla sola ex Chiesa di San Rocco, senza estensione ai fondi sottostanti.

Con sentenza 5 maggio 2006, n. 290, questo Tribunale Amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso declinando la propria giurisdizione. La sentenza è poi stata annullata con rinvio al giudice di primo grado con la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 372, che, muovendo dal presupposto del superamento della distinzione tra carenza di potere in astratto ed in concreto, ha ritenuto nella controversia in esame sussistere la giurisdizione amministrativa, vertendosi al cospetto di un provvedimento comunque espressione di un potere (quello di prelazione) di cui l’Amministrazione è per legge certamente titolare; oggetto del contendere è semplicemente la correttezza dell’esercizio di questo potere, di cui i ricorrenti, per l’appunto, lamentano l’illegittimità per mancanza di un presupposto (l’esistenza del vincolo) e per violazione dei termini.

Il ricorso è dunque tornato nella cognizione di questo Tribunale Amministrativo ed è stato trattenuto in decisione nell’udienza del 17 ottobre 2012.

E’ intervenuta l’ordinanza 31 ottobre 2012, n. 461 che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., ha assegnato alle parti trenta giorni per presentare memorie vertenti sulla novella apportata all’art. 105, comma 3, del cod. proc. amm. dal d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, e dunque, in definitiva, in ordine alla necessità o meno della riassunzione del processo a seguito della rimessione al primo giudice.

Le parti hanno tempestivamente depositato memorie, rappresentando le rispettive tesi.

Nella camera di consiglio riconvocata del 15 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Deve anzitutto essere sciolta la riserva di cui all’ordinanza 31 ottobre 2012, n. 461 in ordine alla necessità, nella vicenda in esame, di riassumere il processo (con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza) a seguito della rimessione al primo giudice della causa, come prescritto dal novellato art. 105, comma 3, del cod. proc. amm., in vigore dal 3 ottobre 2012.

Ritiene il Collegio di pervenire ad una soluzione negativa del quesito, atteso che, pur trattandosi dell’applicazione di una norma processuale, vigente al momento dell’udienza di discussione, nel caso di specie il ricorso è stato fissato d’ufficio, in data 8 maggio 2012, dopo la restituzione degli atti da parte del Consiglio di Stato, e prima dell’entrata in vigore del correttivo al codice, di cui al d.lgs. n. 160 del 2012.

L’applicazione del novellato art. 105, comma 3, del cod. proc. amm. era dunque preclusa in applicazione del criterio del tempus regit actum, non potendosi attribuire rilievo in senso contrario neppure alla clausola generale di rinvio esterno (di cui all’art. 39 del cod. proc. amm.), a fronte di una tempestiva fissazione dell’udienza per impulso d’ufficio, idonea ad ingenerare affidamento processuale in capo alla parte ricorrente.

2. – Procedendo dunque allo scrutinio nel merito del ricorso, ritiene il Collegio che il primo, il secondo nonché il motivo aggiunto possano essere trattati congiuntamente, per economia di giudizio, contenendo allegazioni complementari o dialetticamente antitetiche in ordine al (contestato) fondamento provvedimentale del vincolo impresso ai fondi, sui quali è intervenuto il provvedimento di prelazione gravato.

I motivi sono, nel loro complesso, meritevoli di positiva valutazione.

Non occorre, in particolare, indugiare sul primo motivo con il quale si deduce la mancata indicazione, nel gravato provvedimento di esercizio della prelazione, dell’atto impositivo del vincolo di bene culturale nell’immobile oggetto di compravendita, in quanto tale profilo, attinente al corredo motivazionale, è in realtà chiaramente inferibile dagli atti del procedimento, ed, espressamente, dalle note della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico, etnoantropologico di Perugia in data 19 ottobre 2004 ed in data 21 gennaio 2005, che lo individuano nel d.m. 29 agosto 1988, alla cui stregua l’immobile denominato ex Chiesa di San Rocco, censito al catasto al foglio n. 40, particella D, confinante con via Adua, part. 148, 358, Largo Aganor Pompili Vittorio, part. n. 149, verrebbe «nella sua interezza dichiarato di interesse particolarmente importante ai fini storico artistici».

Fondamentale, ai fini del decidere, è dunque enucleare la portata del vincolo apposto con il d.m. in questione.

Il decreto, effettivamente, fa riferimento all’immobile denominato ex Chiesa di S. Rocco, segnato al catasto al foglio 40, particella D, sub. 1; il che trova conferma nel certificato catastale versato agli atti del procedimento concernente la sola chiesa di San Rocco, ubicata in via Nazionale, mentre i due fondi sottostanti, con subalterni D2 e D3, sono distinti ed hanno accesso nella sottostante via Vittoria Aganoor Pompili. La parametrazione oggettiva alla sola ex-chiesa si inferisce anche dal riferimento alla categoria E/7 (fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti), mentre i fondi sottostanti sono collocati in categoria C2 (magazzini e locali di deposito). Anche la relazione storico-artistica redatta dal Ministero è incentrata sulla chiesa, ed il richiamo al fondo sottostante è incidentale, solo ad indicare l’identità del proprietario.

Appare dunque conclusivamente condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui il decreto ministeriale di vincolo, facendo espresso riferimento alla ex Chiesa di San Rocco ed avendo recepito, quale parte integrante, la documentazione di cui si è ora detto, peraltro inoltrata dai signori Gagliano, non ha alcuna attinenza ai fondi sottostanti, mancando non solo il richiamo a questi locali, ma soprattutto l’indicazione delle ragioni di ordine storico architettonico che avrebbero potuto giustificare la tutela.

3. – L’accoglimento delle scrutinate censure ha portata assorbente, in quanto priva del presupposto giuridico il provvedimento di prelazione.

Peraltro, per completezza di trattazione, giova, sia pure sinteticamente, esaminare anche gli ulteriori motivi dedotti a sostegno del ricorso.

Il terzo, con il quale si allega il tardivo esercizio del potere di prelazione, nella considerazione che, antecedentemente alla previsione dell’art. 61, comma 2, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare nel vigore della legge n. 1089 del 1939 (artt. 31 e 32), asseritamente applicabile al provvedimento impugnato in quanto l’alienazione è avvenuta nel 1999, non era contemplato un differente termine per il caso di denuncia omessa o tardiva, è infondato.

Ed invero, anche a prescindere da un approfondimento sulla normativa applicabile, in ossequio sempre al criterio del tempus regist actum, al provvedimento gravato, risalente al dicembre 2005, la giurisprudenza, proprio nel vigore della legge del 1939, il cui art. 32 si limitava a disporre che «il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia», aveva precisato che l’omessa denuncia del negozio traslativo da parte dell’alienante rende esercitabile in ogni tempo il potere di prelazione (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 1984, n. 26; Sez. VI, 17 ottobre 1997, n. 1489).

4. – Il quarto motivo, con cui si deduce la tardività del provvedimento di prelazione anche rispetto alla disciplina di cui agli 60 e ss. del codice dei beni culturali, è invece meritevole di positivo apprezzamento.

Ed infatti la richiesta di sanatoria del sig. Tarpi, assunta come denuntiatio dell’intervenuta compravendita, è stata acquisita al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico, etnoantropologico dell’Umbria in data 26 aprile 2005, come risulta dall’esperita istruttoria. Conseguentemente i centottanta giorni erano già scaduti nel dicembre 2005, data in cui i ricorrenti hanno ricevuto la notifica del provvedimento di prelazione.

Si potrebbe obiettare che tempestiva (rispetto all’acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della denuncia di trasferimento) sia stata la delibera del Consiglio Comunale n. 60 in data 11 agosto 2005, concernente l’esercizio della prelazione al prezzo di euro 26.339,30, e la correlativa variazione di bilancio. Ed in effetti l’atto con cui ai sensi dell’art. 62, comma 3, del codice dei beni culturali viene esercitato il potere di prelazione, rientrando nella materia degli “acquisti ed alienazioni immobiliari” di cui all’art. 42, comma 2, del t.u.e.l., appartiene alla competenza consiliare (così Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4569).

Sennonchè tale delibera n. 60 del 2005 è stata portata ad esecuzione e notificata ai ricorrenti solamente con la determina del Responsabile dell’Area del 13-27 dicembre 2005, e dunque ben oltre i centottanta giorni prescritti, laddove, come noto, l’art. 61, comma 3, come pure l’art. 62, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 dispongono che entro il termine il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente.

La norma sembra dunque configurare la prelazione come un provvedimento recettizio; la giurisprudenza ha attenuato il rigore della norma ritenendo sufficiente che nel termine l’Amministrazione abbia adottato e consegnato il provvedimento all’agente incaricato della notificazione, e quindi svolto ogni attività volta a far entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario della notifica il contenuto dell’atto di prelazione, senza che sia necessario che il procedimento di notificazione si sia perfezionato anche per il destinatario (Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4569; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3762). Ma nel caso di specie l’attività preordinata a rendere conoscibile al destinatario il contenuto della notifica del provvedimento di prelazione è intervenuto, come visto, dopo che il termine di centottanta giorni era ampiamente scaduto.

5. – Anche in ragione del tardivo esercizio del potere di prelazione, il ricorso deve essere accolto, potendosi il Collegio esimere dalla disamina del quinto motivo del ricorso introduttivo, incentrato peraltro su di una poco probabile tutela dell’affidamento che sarebbe stato ingenerato da una clausola del contratto di comprevendita intercorso tra i signori Gagliano ed il sig. Tarpi.

6. – In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento degli impugnati atti con cui è stata esercitata la prelazione da parte del Comune di Passignano sul Trasimeno, nei limiti dell’interesse.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti, e, per l’effetto annulla i provvedimenti con cui è stata esercitata la prelazione artistica.

Condanna in solido le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nelle camere di consiglio dei giorni 17 ottobre 2012 e 15 febbraio 2013, con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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